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Le perplessità sugli effetti giuridici della pronuncia della Corte di giu- giu-stizia delle Comunità europee

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE (pagine 102-105)

L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NOZIONE DI RIFIUTO “CONTRO” LA DEFINIZIONE COMUNITARIA: LA SENTENZA NISELLI

3. La proposizione della questione pregiudiziale: la sentenza Niselli

3.2. Le perplessità sugli effetti giuridici della pronuncia della Corte di giu- giu-stizia delle Comunità europee

Tuttavia la questione davvero spinosa che si presentava agli interpreti e agli ope-ratori del diritto, oltre che a quelli economici, era quella concernente le conseguenze della sentenza Niselli sui procedimenti penali ed amministrativi riguardanti condotte di gestione di residui di produzione o di consumo astrattamente rientranti nella definizione dell‟art. 14.

Come noto, infatti, le sentenze interpretative pronunciate dalla Corte di giustizia ai sensi dell‟art. 234 del Trattato riguardano direttamente il diritto comunitario, non an-che il diritto interno. Esse, quindi, quand‟anan-che sanciscano l‟esistenza di un contrasto tra diritto nazionale e comunitario, non hanno il potere di invalidare il diritto interno, che rimane vigente, con l‟unica possibile conseguenza che lo Stato nazionale sia desti-natario di sanzioni, perché inadempiente rispetto all‟obbligo di fedeltà comunitario.

95 Inoltre, subito dopo l‟intervento della sentenza Niselli, si è da subito constatato che il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa nazionale riguar-da soltanto le ipotesi di contrasto tra una norma interna e una norma comunitaria

self-executing.

Considerato che, al di là dell‟interpretazione propugnata da alcune pronunce di legittimità e di merito e da parte della dottrina, non sembra potersi riconoscere portata autoapplicativa alla nozione di rifiuto, il giudice italiano che avesse dato applicazione alla sentenza interpretativa del giudice comunitario in materia di nozione di rifiuto (le sentenze della Corte di giustizia hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate) avrebbe finito col dare diretta applicazione ad una direttiva comunitaria sprovvista di ef-fetto diretto.

Infine, è stato altrettanto prontamente rilevato che le sentenze interpretative della Corte di giustizia non hanno efficacia erga omnes, vincolando soltanto il giudice a quo, e non giudici diversi.

Ciò detto, con specifico riferimento alla materia penale, non vi è dubbio che l‟adesione alla nozione di rifiuto delineata dalla sentenza Niselli avrebbe comportato un peggioramento del tasso di determinatezza delle fattispecie incentrate sull‟oggettività materiale del rifiuto; inoltre la disapplicazione della definizione interna più ristretta a favore di quella comunitaria più ampia avrebbe comportato l‟espandersi dell‟ambito ap-plicativo delle norme incriminatrici integrate dalla nozione di rifiuto, operando come forma di addizione normativa in malam partem.

In ogni caso, in virtù del principio di irretroattività della norma penale più sfavo-revole, l‟eventuale disapplicazione dell‟art. 14 avrebbe dovuto comunque fare salvi i fatti di reato commessi sotto la vigenza dell‟art. 14, prima della sentenza della Corte di giustizia. Paradossalmente, la disapplicazione non avrebbe potuto operare neanche con riferimento al procedimento pendente presso il Tribunale di Terni che aveva originato la sentenza Niselli.

Il rischio che la sentenza della Corte di giustizia potesse risolversi in un mero esercizio giuridico era stato preventivato dall‟avvocato generale Kokott, il quale nelle sue conclusioni aveva cercato di ritagliare un settore di operatività della pronuncia: il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare la legge penale più mite emanata succes-sivamente al reato nel caso in cui il fatto illecito fosse stato commesso quando era

vi-96 gente la norma più severa46.

Deve, infine e in ogni caso, rilevarsi che la vigenza della normativa nazionale avrebbe al limite operato come un elemento di scusabilità dell‟error iuris, ai sensi della rilettura costituzionale dell‟art. 5 c.p.47.

In questa situazione di incertezza la giurisprudenza di legittimità da un lato con-tinuò ad aggirare il problema, ricorrendo ad interpretazioni estremamente rigorose dei requisiti richiesti dall‟art. 1448, sostanzialmente, seppur mai formalmente, disapplicato, dall‟altro attuò un‟interpretazione del diritto interno alla luce della sopraggiunta senten-za Niselli, limitando l‟efficacia dell‟art. 14 alle ipotesi di riutilizzo sensenten-za previo tratta-mento e all‟interno del medesimo processo di produzione49; tale impostazione nascon-deva, in realtà, una sostanziale disapplicazione retroattiva e in malam partem del diritto vigente all‟epoca della condotta50.

46 Censura questa ipotesi M. LOMBARDO, L’erosione della legalità statale per opera della Corte di giustizia CE, in Dir. pen. e proc., 2006 1437; l‟A. nota che ciò sarebbe equivalso a riconoscere alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee un effetto erga omnes, che non le era proprio, contrastante con il principio della riserva di legge in materia penale e precluso anche alle sentenze della Corte costituzionale.

47 Cfr. F. GIAMPIETRO, F. ANILE, Scarti alimentari e nuova nozione di rifiuto: un nuovo giubileo per l’ambiente?, in Ambiente, 2002, 1029.

48 Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2005, n. 4702, Scipioni, in CED rv.230682; e Id., 19 maggio 2006, n. 23494, Curto, in Riv. pen., 2007, 171, che hanno ritenuto rientrare tra le operazioni di recupero la rigenerazione dei pneumatici usati; Id., 8 marzo 2005, n. 12366, Fatta e altro, in Dir. e giur. agr., 2006, 254, che ha escluso la qualifica di residuo riutilizzabile tal quale al “pastazzo di agrumi”, in quanto sotto-posto a fermentazione; Id., 9 giugno 2005, n. 36955, Noto, in Cass. pen., 2006, 2940, ha ritenuto pregiu-dizievole per l‟ambiente il riutilizzo di materiali provenienti da demolizione edilizia.

49 Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2005, Olivieri, in www.ambientediritto.it, che escludeva l‟applicazione dell‟art. 14 d.l. 138/02 in quanto il riutilizzo del materiale (rottami ferrosi) non avveniva nel corso del processo di produzione; Id., sez. III, 14 aprile 2005, n. 20499, Colli, in Foro it., 2006, II, 206 con nota di V. PAONE, I rifiuti tra presente e futuro; Id., 4 novembre 2005, n. 47269, Zuffellato, in Riv. giur. amb., 2006, 46, con nota di N. FURIN, E. DE NEGRI, Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo intervento della Cassazione tra d.lgs. 22/1997 e d.lgs. 152/2006; la sentenza ha escluso applicabilità dell‟art. 14 a ri-tagli di pelle classificati residui di consumo.

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4. La questione di legittimità costituzionale fondata sulla contrarietà della

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