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1.2 Il processo di Pianificazione

1.2.3 Il Piano Esecutivo di Gestione

Il successivo documento programmatorio è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Questo strumento permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione, e di esplicitare le performances che si intendono raggiungere; concetto, quello delle performances, che verrà esposto successivamente.

Di fatto il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e ne dettaglia i contenuti programmatici e contabili. Infatti, l’art 169, comma 3-bis del TUEL, recita che il PEG deve essere deliberato in coerenza con il documento unico di programmazione e con il bilancio di previsione. In definitiva, traduce in piani operativi le previsioni effettuate con i precedenti documenti di pianificazione e dà una visione più analitica della gestione delle risorse finanziarie indicate nel bilancio.

In una dimensione gestionale possono essere individuate differenti funzioni che tale strumento svolge nelle diverse fasi del processo di pianificazione e programmazione:

• attuazione dell’indirizzo strategico; • gestionale;

• di attribuzione delle responsabilità;

• valutazione dell’operato del management.

Come noto, l’attività decisionale è il risultato di un articolato processo che ha inizio con la pianificazione strategica e si conclude con l’esecuzione dei piani operativi. Si può quindi affermare che il PEG, in questo contesto, costituisce lo strumento conclusivo e di maggior dettaglio di cui il personale si deve servire per eseguire le direttive definite a livello politico. Di fatto si presenta come uno strumento di

37 budgeting che viene adottato anche con la finalità di verificare la fattibilità dei piani programmatici e la coerenza degli atti con le strategie poste in essere. 33 Si tratta perciò di uno strumento alquanto complesso, il cui contenuto è necessariamente programmatico-contabile ma che può contenere anche dati di natura extracontabile. Al suo interno sono specificatamente individuati gli obiettivi di gestione, che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Il richiamato principio applicato concernente la programmazione, dispone a riguardo che le attività da eseguire devono essere poste in termini di obiettivi e contenere una precisa indicazione circa il risultato da raggiungere. Di fatti, gli obiettivi di gestione contenuti nel PEG si riferiranno alle modalità operative di effettuazione delle singole attività/servizi e sono per lo più orientati al miglioramento dei livelli di efficienza o efficacia.

Questi elementi dovranno quindi essere necessariamente disposti al fine di permettere:

1. la puntuale programmazione operativa;

2. l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 3. la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. In sintesi, il PEG permette di valutare la fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico e conseguentemente di orientare e guidare la gestione; permette di attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa34 le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, e tramite l’assegnazione stessa degli obiettivi, i titolari dei servizi vengono responsabilizzati sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli stessi.

Infine, costituisce un presupposto al controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

33 Mulazzani M., Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Gli enti locali e le Regioni. Lineamenti economico-aziendali, Padova, CEDAM, 2006.

34 Unità organizzativa dotata di autonomia organizzativa e gestionale, a cui possono essere assegnate risorse

finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati, del cui utilizzo risponde direttamente il titolare del centro.

38 Riportando adesso le caratteristiche specifiche definite dall’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, il PEG è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, mentre viene redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; ha quindi un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; ha carattere autorizzatorio poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi e ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Riguardo alla struttura, il PEG deve assicurare un collegamento con:

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento35;

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

È disposto poi che la struttura del PEG debba essere definita in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. Così facendo, si assicura il primo collegamento necessario, quello tra PEG e struttura.

Infine, per quanto riguarda l’iter di approvazione, la normativa dispone che il direttore generale e il segretario comunale, nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all’organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione. Infatti, il processo di definizione degli obiettivi

35 Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione

individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.

39 operativi non è di competenza di un singolo soggetto, ma è il frutto di un processo di negoziazione concertata tra i vari responsabili dei singoli servizi, in maniera tale che vi sia un coinvolgimento globale della struttura nel perseguire la missione dell’ente locale. In seguito, sarà la Giunta che, entro il termine di venti giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, dovrà provvedere alla delibera del PEG. Pertanto, con la sua approvazione la Giunta “affida” la gestione operativa ai responsabili dei servizi, ed è in questo frangente che avviene la separazione tra le funzioni politiche e le competenze gestionali. Infatti, la dottrina ha individuato da subito la ratio originaria del PEG proprio nella demarcazione tra espressione del potere di indirizzo programmatico, attività propria della classe politica, e attività di gestione, di competenza della dirigenza. Sicuramente, per l’impostazione di un sistema decisionale efficiente e razionale, questa separazione non può essere considerata netta. L’apparato politico infatti, per poter definire obiettivi e linee di indirizzo realizzabili, ha necessità di disporre delle indicazioni e della collaborazione dei quadri dirigenziali, in ragione del fatto che loro conoscono in maniera più approfondita le necessità e le potenzialità dell’organizzazione.