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La politica turistica in Sardegna: lo sviluppo storico degli enti nazionali,

La storia della legislazione turistica italiana vede alla fine dell’800 lo sviluppo del turismo che si appoggiava esclusivamente su enti di carattere privato: nascono il Club Alpino Italiano nel 1863 e la lega Navale Italiana nel 1899; a queste associazioni nazionali si aggiungono a livello locale associazioni pro- loco sempre a carattere privato, volte a promuovere iniziative turistiche sempre di soggetti privati. L’interesse e l’intervento pubblico in questi anni è ancora inesistente. Ai primi del ‘900 l’azione della politica nei confronti del settore turistico è volta alla ricerca, all’informazione ed alla pubblicità in favore delle imprese a vocazione turistica: il primo intervento rilevante dello Stato riguarda infatti l’approvazione di una legge del 1910 secondo la quale i Comuni con particolari condizioni climatiche ed ambientali acquisiscono il potere di applicare una tassa di soggiorno sui turisti villeggianti. La prima vera svolta si ha però con l’istituzione dell’ENIT, che nasce come ente delle industrie turistiche, volto alla ricostruzione e valorizzazione della specifica industria alberghiera dopo la Grande Guerra. Da questo momento lo Stato iniziò il suo percorso di strutturazione e legiferazione del settore del turismo.

Nel 1926 nascono le A.A.C.S.T., ovvero le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo: esse sono l’evoluzione delle pioneristiche Pro Loco, e con l’istituzione di questo Ente Locale lo Stato manifesta la sua intenzione di emettere provvedimenti volti alla tutela ed allo sviluppo dei luoghi di soggiorno e cura della persona e più in generale della pratica del turismo. L’azienda turistica, sul modello delle Syndicats d’initiatives francesi, collegava sul territorio di competenza comunale la materia turistica alla materia urbanistica: il legislatore dispose di far attuare ai comuni che si dichiarassero stazioni di cura, soggiorno e turismo un “Piano Regolatore Generale”, in modo da iniziare uno sviluppo del territorio a livello complessivo, con il miglioramento e l’abbellimento delle strade, delle piazze, delle spiagge, dei giardini e dei pubblici paesaggi. L’ente locale aveva il compito istituzionale di incrementare

il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località, definite e specificate con Decreto Ministeriale. I compiti delle AACST erano dunque quelli di promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli, e altre iniziative di carattere turistico, valorizzare il paesaggio ed il patrimonio artistico e storico, provvedere alla promozione della località, istituire servizi di assistenza turistica, e promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico, oltre che alla costruzione di impianti di stazioni metereologiche. Per quanto riguarda la struttura dell’organizzazione amministrativa e di controllo essa era uniforme a quella degli enti pubblici in generale.

Nel 1935 vennero istituiti anche le E.P.T., ovvero gli Enti Provinciali per il Turismo, uno per provincia, e anche essi furono dotati di ordinamento proprio e di autonoma amministrazione, ed in seguito nel 1960 di personalità giuridica di diritto pubblico. La questione più delicata che si pose all’indomani dell’istituzione degli enti in esame fu sicuramente quella dei rapporti tra le AACST e gli EPT, dal momento che le prime svolgevano attività necessarie alla promozione ed all’incremento del movimento dei forestieri, ed alla realizzazione di iniziative e manifestazioni ed i secondi coordinavano le attività turistiche sul piano provinciale. Si arrivò ad una soluzione del dualismo tra i compiti con la legge quadro del turismo del 1983 per le Regioni che legiferarono in materia turistica in armonia con essa e che in seguito istituirono le A.T.P. (Aziende di Promozione Turistica) che racchiudevano in se i due enti. Le ATP dovevano sovraintendere in ambito provinciale alla coordinazione di tutte le attività turistiche, così come dovevano studiare i problemi turistici e mantenere i rapporti con Province, Comuni, Camere di Commercio e Associazioni varie operanti nel settore. Inoltre questi enti avevano importanti funzioni statistiche, dovendo elaborare i dati statistici relativi al turismo, essendo stato accreditato come osservatorio privilegiato dei dati in materia; erano anche attribuiti a questi enti i compiti burocratici ed amministrativi in

le IAT, uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica previo nulla osta della Regione. Nelle Regioni che hanno adottato le APT esse hanno rappresentato l’unica struttura turistica pubblica sub-regionale fino alla seconda riforma della legge quadro del 2001. Prima delle novità introdotte dalla legge n°135 del 2001 infatti, il sistema turistico regionale e locale era costituito dalle Aziende di Promozione Turistica e per le Regioni che non avevano attutato la legge quadro del 1983 (Campania, Molise, Sardegna, Sicilia) dalle vecchie Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo e dagli Enti Provinciali per il Turismo.

Nel 1959 nacque il Ministero del Turismo, in quanto si decise di creare un’istituzione madre volta alla regolamentazione ed allo sviluppo del turismo a livello nazionale; questo organo venne tuttavia soppresso con un referendum nel 1993, e sostituito con un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – oggi è di nuovo un Ministero inglobato nel Ministero dei Beni Culturali. In questo delicato periodo di transizione le Regioni che avevano la competenza legislativa in materia di turismo all’interno del quadro nazionale di riferimento e le ATP hanno provveduto a rendersi organi più snelli ed efficienti e tutto l’apparato pubblico del turismo si è rimesso in discussione. Vista la condotta che niente ebbe di “aziendale” e privatistico nella gestione di questi enti territoriali, la discussione di riformare le ATP diveniva sempre più concreta, volendo adottare un nuovo modello di riorganizzazione, che spaziava dall’ente pubblico, l’ente privato, l’ente misto, l’ente comunale all’ente comunitario; qualunque fosse stata la forma giuridica, l’ente avrebbe dovuto diventare spigliato, snello, agile nella sua attività di gestione del settore turistico. Nel nostro ordinamento giuridico esistono già operative forme di società miste tra l’ente pubblico e l’azienda privata regolate dal diritto civile, ed è questo il carattere di “aziendalità” che alle ATP si sarebbe voluto dare. Il legislatore della legge quadro del 1983 pretendeva infatti che negli ambiti turisticamente rilevati venissero istituiti specifici organismi vocati alla promozione del turismo e riconoscibili attraverso omogenea denominazione, ovvero le APT; esso era volto a salvaguardare la presenza di specifici