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Il precedente quadro legislativo

Le modifiche ai regolamenti comunitari di abilitazione e di procedura

5.1 Il precedente quadro legislativo

I

n quest'ultimo capitolo dobbiamo esaminare nel dettaglio la precedente disciplina attuata nello spazio dell'Unione in materia di aiuti di Stato e la nuova regolamentazione nei confronti della stessa proposta da parte delle Istituzioni comunitarie.

Per un migliore funzionamento del sistema di controllo degli aiuti di Stato è necessario rivedere quale sia stato, sin dai primi tempi, l’assetto complessivo della disciplina sia per quanto riguarda la natura delle norme sia per quanto riguarda il processo di valutazione posto in essere da parte della Commissione.

Le regole europee, nate in momenti diversi e sovente con finalità specifiche, costituiscono un insieme complesso e a volte scarsamente coerente. Sin da subito, infatti, nel panorama europeo si è sentita la necessità di introdurre una maggiore coerenza dell’intero sistema normativo e di razionalizzare al contempo il processo di valutazione; il che richiedeva innanzitutto il chiarimento di alcuni concetti chiave e il consolidamento delle norme orizzontali e sostanziali.

Pertanto, nel settore degli aiuti di Stato le norme dovevano essere più chiare e i poteri di controllo della Commissione andavano accresciuti. Occorreva definire le regole in modo tale da renderle

132 più proporzionate all’obiettivo da raggiungere e differenziate a seconda delle esigenze, regolamentando al tempo stesso le procedure di controllo degli aiuti tramite una legislazione che si occupasse anche della corretta definizione ed attuazione delle misure d’aiuto.

In particolare, ci si deve dunque soffermare sui regolamenti di abilitazione e di procedura in materia di aiuti di Stato, rispettivamente il Regolamento (CE) n. 994/98184 ed il

Regolamento (CE) n. 659/99185, posti in essere in seno all'Unione

per la concreta e corretta attuazione delle norme sugli aiuti di Stato, specificamente per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Prima di tutto, è necessario analizzare i due regolamenti appena citati, per poi comprendere lo sviluppo successivo della politica in materia di aiuti di Stato, specie nel contesto attuale.

184Regolamento 994/98, del 7 maggio 1998, pubblicato in GUCE L 142, del 14 maggio 1998, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali".

185 Regolamento 659/99, del 22 marzo 1999, pubblicato in GUCE L 83, del 27

133

A) Regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli

articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del Trattato che

istituisce la Comunità europea a determinate categorie di

aiuti di Stato orizzontali

Il Regolamento (CE) n. 994/98186 del Consiglio, del 7 maggio 1998,

ha disposto, al fine di garantire un controllo efficace e al fine di semplificare le formalità amministrative, che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione in merito all’applicazione degli art. 92 e 93 del trattato (gli art. 87 e 88 dopo la rinumerazione), la Commissione stessa sia autorizzata a dichiarare, attraverso regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e sono dispensate dalla procedura di notifica.

A norma del Trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti col mercato interno, per una corretta ed efficace applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, spetta alla Commissione.

Questo regolamento ha infatti abilitato la Commissione ad approvare regolamenti di esenzione per talune categorie di aiuti, definiti come orizzontali, che riguardano settori in cui l'interesse comunitario è preminente.

186Per la consultazione dell’intero documento si veda:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/1998/l_142/l_14219980514it0 0010004.pdf.

134 In particolare, le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune,187 dunque non soggette all'obbligo di notifica, a cui fa

riferimento il regolamento sono:

• gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese; • gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo; • gli aiuti a favore della tutela dell’ambiente;

• gli aiuti a favore dell’occupazione e della formazione;

• gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.

La Commissione, inoltre, nell’adottare i regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica per determinate categorie di aiuti deve specificare: le finalità dell’aiuto; le categorie di beneficiari; i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione all'insieme dei costi ammissibili o in termini di importi massimi per evitare che gli aiuti oggetto dell’esenzione superino determinate soglie; le condizioni relative al cumulo degli aiuti e le condizioni di controllo per garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento188.

L'obbligo di previa notifica alla Commissione è reso meno vincolante e la responsabilità dell'apprezzamento della compatibilità dei regimi di aiuto che rientrano nelle categorie orizzontali, è demandata direttamente agli Stati membri. Ne deriva che se una misura agevolativa rispetta tutte le condizioni del regolamento e

187 Art. 1, par.1 lett. a) e b) del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli

artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag. 1.

188 Art. 1, par. 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Regolamento n. 994/98,

"sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali"; GU L 142 del 14.05.1998, pag. 1.

135 contiene l'esplicito riferimento allo stesso può essere varato senza l'autorizzazione della Commissione, la quale conserva la responsabilità del controllo a posteriori e dell'investigazione dei casi di appropriazione indebita dei regolamenti.

Con il Regolamento n. 994/98, si è dunque dato corso ad una sorta di ritrasferimento dei poteri tra Unione e Stati, e specificamente tra Commissione e questi ultimi. I regolamenti di esenzione per categoria, infatti, accrescono la trasparenza e la certezza del diritto, e possono essere direttamente applicabili dai giudici nazionali.

Inoltre i regolamenti possono: fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti; escludere certi settori dal loro ambito di applicazione; subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell’aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi189.

La Commissione può decidere, con propri regolamenti che, visto lo sviluppo ed il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non possiedono tutti i requisiti di cui all'articolo 87190 , paragrafo 1, del

Trattato CE e sono pertanto dispensati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88191, paragrafo 3, del Trattato CE192.

Gli Stati membri, in virtù di quanto previsto nel regolamento in questione, sono tenuti a registrare ed elaborare tutte le informazioni inerenti l’applicazione delle esenzioni per categoria e se la Commissione, in base agli elementi di cui dispone, nutre dubbi

189

Art. 1, par. 3 lett. a), b) e c) del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione

degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag.1.

190 Art.92, paragrafo 1 della vecchia numerazione. 191 Art.93, paragrafo 3 della vecchia numerazione.

192Art. 2, par.1 del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag.1.

136 circa la corretta applicazione del regolamento di esenzione gli Stati membri dovranno fornire le informazioni necessarie193.

Inoltre, la Commissione impone delle norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti194. Non appena messi in

atto i singoli regimi di aiuti o i singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, gli Stati membri dovranno trasmettere una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti; inoltre sono tenuti ad elaborare e registrare tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria195. Ancora, si prevede che una volta

all’anno gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione sull’applicazione delle esenzioni per categoria; queste relazioni sono rese accessibili a tutti gli Stati membri e vengono esaminate e valutate dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato196.

La Commissione deve sottoporre ad esame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall’obbligo di notifica e deve poter abrogare o modificare i regolamenti adottati nel caso in cui siano mutate le circostanze di fatto che ne hanno determinato l’adozione, oppure qualora tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo del mercato comune.

I regolamenti si applicano per un periodo di tempo determinato.

193Art. 2, par. 2 del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag.1.

194 Trasparenza e controllo - Art. 3, par.1 del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali"; GU L 142 del 14.05.1998, pag. 2.

195Art. 3, par. 2 e 3 del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag.2.

196Art. 3, par. 4 del Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998, pag.2.

137 La Commissione, quando intende adottare un regolamento ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese197.

Anche in base a tale regolamento la Commissione prima di adottare i regolamenti di esenzione deve consultare il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato198.

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento199.

B) Regolamento (CE) n. 659/99 recante le modalità di