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Uno sguardo d'insieme sugli aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato: tipologie, principi, modalità di attuazione

3.1 Uno sguardo d'insieme sugli aiuti di Stato

La disciplina dell’Unione europea degli aiuti di Stato, nonostante la crescente attenzione ad essa riservata dagli operatori interessati, presenta aspetti non sempre chiari e di facile applicazione. In particolare risulta problematica, di volta in volta, l’applicazione di nuove disposizioni che rispetto al passato ampliano o limitano la possibilità di concedere contributi ai soggetti economici.

Per questo motivo l’Unione europea si è vista costretta ad intervenire in maniera correttiva in questo settore.

L’obiettivo del diritto europeo è quello di evitare che la concorrenza tra imprese soggette al diritto privato oppure di interi rami dell’economia venga pregiudicata o distorta da agevolazioni statali.

Vista la complessità della materia degli aiuti di Stato, a tutt’oggi risulta difficile trovare in ambito nazionale e locale la giusta regolamentazione.

È dunque necessario esporre una panoramica sul diritto europeo degli aiuti di Stato, facendo riferimento alle nozioni più rilevanti in materia; nonché, come già enunciato nel capitolo precedente, alla disciplina delle deroghe al divieto ed alla procedura di controllo di

52 compatibilità col mercato comune, dandone un approccio con le novità giuridiche più recenti al fine di una corretta applicazione.

La materia comunitaria sugli aiuti di Stato trova la propria fonte primaria negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), i quali sostituiscono, senza tuttavia modificarne la disciplina sostanziale, gli articoli 87 e 88 del Trattato sull’Unione Europea49.

Già dalla struttura delle norme, che analizzeremo tra poco, si comprende l’atteggiamento severo tenuto dalle istituzioni e dall’ordinamento comunitario rispetto agli interventi statali diretti in ambito economico che vengono limitati fortemente, seppur non esclusi in senso assoluto. Tale impostazione normativa di difesa e pieno sviluppo della concorrenza non nasce tanto dall’adesione in ambito comunitario ad un’impostazione di liberismo astratto, ma risponde, piuttosto, alla già accennata esigenza del raggiungimento effettivo di un libero mercato unico tra gli Stati membri. L’ingerenza eccessivamente ampia e non indirizzata nei fini da parte degli Stati membri nell’ambito delle dinamiche di mercato, genera barriere ed ostacoli alla concorrenza che impediscono quella libera circolazione dei fattori produttivi essenziali ad una effettiva integrazione economica europea. Da qui origina anche il tentativo, su un piano più propriamente di politica comune, di ridurre

49 Con l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del cosiddetto Trattato di

Lisbona, il Trattato sull’Unione europea è stato oggetto di una profonda revisione e sottoposto a nuova numerazione (TUE), mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato soppresso (coerentemente alla contestuale soppressione della Comunità europea intervenuta con il medesimo Trattato di Lisbona e sostituito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, (TFUE). Allo stato attuale, dunque, le principali fonti di diritto primario dell’Unione (unitamente ai principi generali di diritto di derivazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) sono rappresentati dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

53 progressivamente il numero d’interventi statali nel mercato interno e di indirizzare e coordinare gli interventi statali effettivamente volti verso obiettivi e finalità di natura comunitaria, tesi alla correzione di storture del mercato e svincolati da necessità e contingenze puramente nazionali.

L’art. 107 TFUE, nel suo primo paragrafo, individua una definizione generale di aiuto di Stato incompatibile con l’ordinamento comunitario50 (o, per meglio dire, una definizione

del principio d’incompatibilità degli aiuti di Stato), precisando gli elementi costitutivi di tale fattispecie e specificando, nel secondo e terzo paragrafo, alcune specifiche e limitate ipotesi derogatorie di aiuti legittimi. Dobbiamo dunque analizzare i tratti salienti della disposizione cui si è appena fatto riferimento per cogliere in pieno la valenza del concetto di aiuto, prendendo in considerazione anche le forme più comuni di aiuto, passando poi ad analizzare le due categorie di aiuti considerate come compatibili. Da questa analisi, come vedremo, si è sviluppata un'ampia prassi della Commissione che ci consente di ricavare alcuni principi cardine dell'intero sistema, tra i quali è utile ricordare il principio della contropartita

o compensatory justification, il principio di trasparenza ed il

50 Parte della dottrina si è dibattuta in un tentativo, forse sterile, di sistemazione

concettuale della definizione dettata dal primo comma dell’art 107, attraverso una suddivisione degli elementi evidenziati dall’articolo, classificandoli talvolta come costitutivi di una nozione astratta e generale di aiuto di Stato o, talaltra, come fondanti la distinta definizione d’incompatibilità. Detta nozione generale dovrebbe tenere conto anche delle caratteristiche applicative dell’istituto nel diritto della concorrenza internazionale che, ovviamente, esulano dal contesto normativo esclusivamente comunitario cui si riferisce l’art. 107. Tutt’al più, l’ampia ed astratta portata del primo comma della articolo citato consente di individuare una nozione, peraltro in termini assolutamente essenziali, di aiuto di Stato “europeo” sulla cui utilità, sia pratica, che ricostruttivo - sistematica è lecito dubitare. In definitiva, pare maggiormente coerente con la ratio, il contesto ordinamentale e la lettera della norma citata considerare quest’ultima in termini fattispecie peculiare, unitaria ed autonoma di aiuto di Stato incompatibile.

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principio del legittimo affidamento dei terzi. In base a tali

principi, la valutazione dell'aiuto deve essere effettuata considerando il grado di distorsione che questo realizza non tanto nel contesto nazionale, quanto dal punto di vista dell'Unione. Un aiuto deve essere necessario e proporzionale rispetto all'interesse perseguito in seno all'Unione più che da quello nazionale. Parimenti, è evidente che più i mercati sono integrati, più gli aiuti devono essere controllati e valutati in relazione degli obiettivi dei Trattati. In secondo luogo, si afferma la necessità di verificare la natura e la portata dell'aiuto, valutando l'obiettivo fissato, la forma dello stesso, i mezzi finanziari usati e la compatibilità. In tale direzione, è fondamentale ricordare l'obbligo di notifica degli aiuti secondo cui la Commissione verrebbe ad avere una completa e chiara conoscenza degli aiuti posti in essere dagli Stati.

Approfondiremo meglio tali principi nei paragrafi successivi mediante una accurata correlazione di questi con la politica comunitaria degli aiuti di Stato.

3.2 Il primo paragrafo dell'art. 107 TFUE: la nozione di