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Il Regolamento 734/2013: l'ampliamento dei poteri di controllo della Commissione

Le modifiche ai regolamenti comunitari di abilitazione e di procedura

B) Il Regolamento 734/2013: l'ampliamento dei poteri di controllo della Commissione

Un ultimo accenno va fatto anche al regolamento di procedura. Come sopra evidenziato, infatti, parallelamente al regolamento di abilitazione, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato anche il regolamento di procedura, Regolamento (UE) n. 734/2013 del 22 luglio 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e che definisce in dettaglio le regole procedurali che disciplinano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

234 Modifica art. 3 e 8 mediante il Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

161 funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di aiuti di Stato; dal 1999 queste regole sono state applicate fino ad oggi senza alcuna modifica di rilievo.

Il nuovo Regolamento di procedura, da un lato, dota la Commissione europea di poteri di indagine molto più incisivi, simili a quelli delle autorità inquirenti; dall’altro, ne delimita il campo di applicazione materiale solamente ai casi di aiuti di Stato aventi effetti distorsivi sulla concorrenza su ampia scala e lascia le questioni di minor impatto alla competenza delle autorità giurisdizionali nazionali, che applicheranno il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia. La Commissione avrà contatti diretti con le imprese e sarà dotata di nuovi strumenti per la raccolta di informazioni esaustive direttamente da tutte le parti coinvolte, principalmente attraverso una sistematizzazione della cooperazione tra giudici nazionali e la Commissione stessa, e l’introduzione della possibilità per quest’ultima di condurre, negli Stati membri, indagini sugli aiuti accordati in determinati settori.

Le modifiche proposte introducono anzitutto nuovi strumenti per la raccolta di informazioni da parte della Commissione235.

In particolare, la Commissione potrà chiedere a qualsiasi altro Stato membro, impresa o associazione di imprese, interessati dalla richiesta, di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie a completare la valutazione di una misura di aiuto, tenendo conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

235 Art. 6 bis del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in

GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

162 Tale richiesta può tuttavia avere luogo solo dopo che la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale, con riferimento a casi di particolare complessità tecnica oggetto di valutazione di merito, e se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato, nel corso delle indagini preliminari, non sono sufficienti.

Per garantire maggiore trasparenza e certezza del diritto, si è proposta, dunque, un'integrazione dell’articolo 6 del Regolamento n. 659/1999 sul “procedimento d'indagine formale”.

Il regolamento, detta ulteriori informazioni di dettaglio sulle modalità di richiesta di informazioni. La Commissione, nel caso in cui richiede informazioni direttamente al beneficiario dell’aiuto236,

deve attendere l’assenso dello Stato membro; mentre se le richiede alle imprese o alle associazioni di imprese237 queste ultime saranno

obbligate a fornire le informazioni richieste. Se questi non adempiono alla richiesta, la Commissione potrà, a determinate condizioni prevedere l’applicazione di sanzioni proporzionali al loro fatturato238.

La Commissione può infatti irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all’1 % del loro fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente o una penalità di mora (non sono

236 Art. 6 bis, par. 2, lett. b) del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

237Art. 6 bis, par. 3 del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

238 Art. 6 ter del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

163 superiori al 5% del fatturato medio giornaliero dell’impresa o dell’associazione interessata, realizzato durante l’esercizio sociale), quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:

 forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta;

 forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

Il nuovo Regolamento prevede inoltre l’introduzione di un modulo apposito per la presentazione di denunce alla Commissione in caso di presunti aiuti illegali o presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione esamina senza indugio tali denunce e si assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e dell’esito dell'esame239.

In merito alla procedura relativa agli aiuti illegali, il Regolamento n. 734/2013 conferisce alla Commissione maggiori poteri nell’esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni240. La

Commissione infatti da ora in avanti potrà, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

La Commissione può inoltre avviare un’indagine se ha un ragionevole sospetto che le misure riferite ad un particolare settore economico o ad un particolare strumento di aiuto possono falsare la concorrenza nel mercato interno, o che le misure di aiuto

239 Art. 16 del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

240 Art. 10 del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

164 esistenti in un determinato settore in diversi Stati membri non sono, o non sono più, compatibili con il mercato interno241.

Il nuovo regolamento integra anche l’articolo 7, relativo alle “Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale”, dando agli Stati membri sotto indagine un mese di tempo per esprimersi sulla decisione della Commissione.

Con il nuovo regolamento cambiano inoltre i tempi di prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora. Mediante la modifica si fa attualmente riferimento ad un termine di prescrizione di cinque anni, che inizia a decorrere dal momento in cui la decisione adottata ai sensi dell' art. 6 ter diventa definitiva242.

Le decisioni adottate, a norma degli articoli così innovati, si rivolgono ai soggetti direttamente interessati243. Si fa riferimento ad

una notifica della Commissione rivolta direttamente, e senza indugio, all'impresa o all'associazione di impresa interessata, nonché allo Stato membro interessato, ai quali la Commissione dà l'opportunità di indicare quali siano le informazioni coperte da segreto professionale. A seguito, la Commissione si occuperà della pubblicazione delle decisioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

241Art. 20 e 20 bis del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

242 Art. 15 del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

243 Art. 25 del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

165 europea, e nei confronti delle stesse, è autorizzata ad emanare ed adottare disposizioni di attuazione al riguardo244.

I poteri conferiti alla Commissione saranno soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

Ulteriore ambito di innovazione, come già accennato, si delinea per la cooperazione dell'Unione coi giudici nazionali. Il Regolamento 734/2013, inserisce infatti il capo VII bis245, ed in esso stabilisce

che, ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro informazioni o pareri su questioni relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ma allo stesso modo, si sottolinea che la Commissione stessa, di propria iniziativa, può presentare osservazioni scritte o orali ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, informando a priori lo Stato membro della sua intenzione di presentare formalmente delle osservazioni. Si tratta dunque di un dialogo innovato ed aperto da entrambi i fronti.

244Art. 26, par. 2 bis del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

245

Art. 23 bis del Regolamento del Consiglio n. 734/2013, pubblicato in GUUE, il 31 luglio 2013, che ha modificato il “Regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE”.

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Conclusioni

Nelle pagine che precedono si è inteso affrontare, senza alcuna pretesa di completezza, il complesso tema inerente agli sviluppi della normativa sugli aiuti di Stato, mettendo in luce le innovative linee di tendenza proposte dalle Istituzioni comunitarie, per dare il via alla modernizzazione delle norme riguardanti questo particolare settore di rilevanza comunitaria.

Il pacchetto modernizzazione, attraverso l’approvazione delle misure indicate, dovrebbe velocizzare e rendere più efficace il sistema di controllo degli aiuti di Stato. Il quadro di misure proposte dalla Commissione dovrebbe rappresentare un insieme organico, all’interno del quale le singole parti sono interdipendenti. Data tale interdipendenza sarebbe opportuno che gli elementi principali del pacchetto entrassero in vigore, per quanto possibile, in contemporanea. Questo approccio integrato incentiverà gli Stati membri ad attuare interventi più efficienti e favorevoli alla crescita, stimolerà il controllo tra pari e ridurrà le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, puntando anche su possibilità concrete di ripresa a seguito della crisi economica e finanziaria con cui si è confrontata anche l'Unione.

Riassumendo, la recente riforma, sui due regolamenti presi in considerazione, rappresenta senza dubbio uno degli elementi principali del pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di Stato. Alla resa dei conti, dai recenti sviluppi in materia, i punti di rilievo sono: la ridefinizione delle categorie di aiuti di Stato; l'ampliamento delle esenzioni di categoria; l'obiettivo di assicurare alla

167 Commissione di ricevere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per esaminare le denunce; nuovi strumenti per la raccolta di informazioni direttamente dagli operatori del mercato; una particolare disciplina per lo svolgimento di indagini per settori economici e per strumenti di aiuto, in modo da assicurare alla Commissione di ottenere tutte le informazioni necessarie per adottare decisioni ben motivate.

A tal proposito non deve essere trascurata l’importanza di rendere maggiormente trasparente ed effettivo il controllo sulla concessione degli aiuti di Stato.

In conclusione, la revisione dei due regolamenti esaminati si prefigge di contribuire alla crescita attraverso la promozione di aiuti congrui, mantenendo l’attenzione sulla qualità delle finanze pubbliche e promuovendo un mercato interno più integrato, dinamico e competitivo.

Con l'attuazione delle relative modifiche, si verrebbero anche a semplificare le regole sugli aiuti di Stato, che al momento sono troppo complesse per garantire la certezza del diritto.

Oltretutto, l’ampliamento orizzontale e verticale del campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, la semplificazione e l'introduzione di norme più chiare e applicabili autonomamente, va di pari passo con la necessaria introduzione di salvaguardie e di sistemi di controllo ancor più mirati ed incisivi.

Difatti, con una prospettiva futura, si deve tenere in considerazione che l'estensione del regolamento di esenzione per categoria provocherebbe la sottrazione di molti aiuti dal controllo della Commissione.

168 La maggiore decentralizzazione che ne conseguirebbe, anche a causa del rischio di un’applicazione più soggettiva e meno uniforme delle regole a livello nazionale, potrebbe portare anche ad un aumento degli aiuti illegali; ergo, la Commissione dovrebbe aumentare la responsabilità degli Stati in caso di violazione delle regole dell’Unione europea. Tanto è vero che al momento il rischio grava solo sul beneficiario dell’aiuto che potrebbe essere costretto a restituirlo anche a distanza di anni. La Commissione, pertanto, dovrebbe introdurre regole che permettano di sanzionare in modo più incisivo le autorità pubbliche che concedono aiuti illegali.

Infine, in una prospettiva modernizzatrice, deve essere dato particolare rilievo alla cooperazione con i giudici nazionali, per assicurare una coerente applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nei vari Stati membri, come pure l'efficienza e l'efficacia del controllo degli aiuti.

La Commissione ha già effettuato alcune consultazioni nell’ambito del processo di modernizzazione in atto. Esse riguardano gli aiuti di Stato all’ambiente (consultazione conclusa il 23 ottobre 2012), quelli al capitale di rischio (conclusa il 5 ottobre 2012), la modifica del regolamento di procedura (conclusa il 5 ottobre 2012), e il regolamento generale di esenzione (conclusa il 12 settembre 2012). Il processo di modernizzazione ha quindi avuto inizio subito dopo l’adozione delle varie comunicazioni in oggetto per concludersi, nei suoi principali elementi, entro la fine del 2013.

In questa prospettiva, è già avvenuta l’adozione delle proposte con riferimento ai regolamenti di procedura e di applicazione.

Infine, la progressiva revisione e razionalizzazione dei principali atti e orientamenti della Commissione in materia avverrebbe per la fine del 2013.

169

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171

Indice delle Sentenze

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-Cause 2 e 3/62, del 14.12.1962, Commissione c. Lussemburgo e

Belgio (Pan pepato), Racc. p. 791.

-Causa 26/62, del 05.02.1963, Van Gend en Loos, Racc. p. 1. -Causa 6/64, del 15.07.1964, Costa c. Enel, Racc. p.1127.

-Causa 173/73, del 02.07.1974, Italia c. Commissione, Racc. p.

709.

-Causa 107/76, del 24.05.1977, Hoffma-La Roche, Racc. p. 957. -Causa 13/77, del 16.11.1977, Inno c. ATAB, Racc. p. 2115.

-Causa 730/79, del 17.09.1980, Philip Morris Holland, Racc. p.

2671.

-Cause 188-190/80, del 06.07.1982, Francia, Italia e Regno Unito

c. Commissione, Racc. p. 2545.

-Causa 84/82, del 20.03.1984, Germania c. Commissione, Racc. p.

1451.

-Cause 91 e 127/83, del 09.10.1984, Heineken, Racc. p. 3435. -Causa 290/83, del 30.01.1985, Comissione c. Francia ( Crèdit

Agricole), Racc. p. 439.

-Causa 84/82, del 20.03.1984, Germania c. Commissione, Racc. p.

1451.

-Causa 102/87, del 13.07.1988, Francia c. Commissione, Racc. p.

4067.

-Causa C-301/87, del 14.02.1990, Francia c. Commissione

(Boussac), Racc. p. I-307.

-Causa C-142/87, del 21.03.1990, Belgio c. Commissione

(Tubemeuse), Racc. p. I-959.

-Causa C-5/89, del 20.09.1990, Commissione c. Germania, Racc.

p. I-3437.

-Causa C-202/88, del 19.03.1991, Francia c. Commissione

172

-Causa C-303/88, del 21.03.1991, Italia c. Commissione

(Lanerossi I), Racc. p. 1433.

-Causa C-305/89, del 21.03.1991, Italia c. Commissione (Alfa

Romeo I), Racc. p. I-1603.

-Causa C-353/89, del 25.07.1991, Commissione c. Paesi Bassi,

Racc. p. I-4069.

-Cause C-48/90 e C-66/90, del 12.02.1992, Paesi Bassi c.

Commissione, Racc. p. I-565.

-Causa C-312/90, del 25.06.1992, Spagna c. Commissione, Racc.

p. I-4117.

-Causa C-47/91, del 30.06.1992, Italia c. Commissione, Racc. p. I-

4145.

-Causa C-387/92, del 15.03.1994, Banco Exterior de Espana,

Racc. p. I-877.

-Cause 278-280/92, del 14.09.1994, Spagna c. Commissione, Racc.

p. I-4103.

-Causa C-42/93, del 14.09.1994, Spagna c. Commissione, Racc. p.

I-4175.

-Causa C-47/91, del 05.10.1994, Italia c. Commissione , Racc. p. I-

4635.

-Causa C-348/93, del 04.04.1995, Commissione c. Italia (Alfa

Romeo II), Racc. p. I-673.

-Causa C- 350/93, del 04.04.1995, Commissione c. Italia

(Lanerossi II), Racc. p. I-699.

-Causa C-278/95, del 15.05.1997, Siemens, Racc. p. I-2507.

-Causa C-355/95, del 15.05.1997, TWD c. Commissione, Racc. p.

I-2549.

-Causa C-367/95 P, del 02.04.1998, Commissione c. Sytraval e a.,

Racc. p. I-1719.

-Causa C-35/96, del 18.06.1998, Commissione c. Italia

(spedizionieri), Racc. p. I-3851.

-Causa C-38/97, del 01.10.1998, Librandi, Racc. p. I-5955. -Causa C-295/97, del 17.06.1999, Piaggio, Racc. p. I-3735.

-Causa C-163/99, del 29.03.2001, Portogallo c. Commissione,

Racc. p. I-2613.

-Causa C-390/98, del 20.09.2001, Banks, Racc. p. I-6117.

-Causa C-143/99, del 08.11.2011, Adria-Wien Pipeline , Racc. p. I-

8365.

173

-Causa 218/00,del 22.01.2002, Cisal, Racc. p. I-691.

-Causa C-310/99, del 07.03.2002, Italia c. Commissione, Racc. p.

I-2289.

-Causa C-482/99, del 16.05.2002, Francia c. Commissione, Racc.

p. I-4397.

-Causa C-114/00, del 19.09.2002, Spagna c. Commissione, Racc.

p. I-7657.

-Cause C-328/99 e C-399/00, del 08.05.2003, Italia e SIM2 c.

Commissione, Racc. p. I-4035.

-Causa C-280/00, del 24.07.2003, Altmark, Racc. p. I-7747. -Cause C-34-38/01, del 27.11.2003, Enirisorse, Racc. p. I-14243. -Causa C-66/02, del 15.12.2005, Italia c. Commissione, Racc. p. I-

10901.

-Causa C-237/04, del 23.03.2006, Enirisorse, Racc. p. I-2843. -Causa C-451/03, del 30.03.2006, Serv. Aus. Dottori

commercialisti, Racc. p. 2941.

-Causa C-368/04, del 05.10.2006, Transalpine Olleitung, Racc. p.

I-9957.

-Causa C-119/05, del 18.07.2007, Min. industria c. Lucchini, Racc.

p. I-6199.

-Causa C-341/06 P e C-342/06 P, del 01.07.2008, Chronopost e

La Poste /Ufex e a., Racc. p. I-4777.

-Causa C-89/08 P, del 02.12.2009, Commissione c. Irlanda.

-Causa C-399/08 P, del 02.09.2010, Commissione c. Deutsche

Post.

-Causa C-239/09, del 16.12.2010, Seydaland.

-Causa C- 480/09 P, del 16.12.2010, AceaElectrabel. -Causa C-303/09, del 14.07.2011, Commissione c. Italia.

-Causa C-148/09 P, del 22.09.2011, Belgio c. Deutsche Post e