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Il Regolamento n 733/2013: una disciplina generale di esenzione per categoria

Le modifiche ai regolamenti comunitari di abilitazione e di procedura

A) Il Regolamento n 733/2013: una disciplina generale di esenzione per categoria

Con la comunicazione “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” dell’8 maggio 2012, la Commissione ha dato l’avvio a una vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La revisione del regolamento generale di esenzione per categoria, che è una componente essenziale della modernizzazione degli aiuti di Stato, permetterà di conseguire gli obiettivi prefissati in tale comunicazione, in particolare quello della semplificazione.

151 Una prima consultazione pubblica in merito a una revisione sostanziale di questo regolamento si è svolta dall’8 maggio al 28 giugno 2013217. Le numerose risposte ricevute sono attualmente al

vaglio della Commissione.

Nel frattempo, il 22 luglio 2013, il Consiglio dei ministri dell’UE ha adottato la revisione del Regolamento n. 994/98218 c.d.

“regolamento di abilitazione”, inerente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.

Si tratta di una necessaria e conseguente modifica del regolamento appena citato, tramite il Regolamento n. 733/2013, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento generale di esenzione stabilisce le condizioni alle quali le categorie di aiuti di Stato possono essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Alla luce delle osservazioni che sono state raccolte nel corso delle due consultazioni, la Commissione ha elaborato una proposta sulla revisione del regolamento generale di esenzione, su cui le parti interessate saranno nuovamente consultate a fine 2013. Una volta adottato, questo regolamento costituirà la base giuridica per le future esenzioni per categoria a favore dei settori precedentemente individuati dal Regolamento n. 994/98, e dei settori successivamente aggiunti dal Regolamento n. 733/2013. La principale modifica del Regolamento n. 994/98 proposta dalla Commissione, infatti, verte sulla revisione della disciplina delle esenzioni di determinate categorie di aiuti di Stato considerate

217 Vedi in argomento:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html.

218 Regolamento 994/98, del 7 maggio 1998, pubblicato in GUCE L 142, del 14

maggio 1998, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali".

152 come compatibili col mercato interno, nonché sulla loro estensione ad altri settori.

Il Regolamento (CE) n. 994/98, autorizzava già la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica alcune categorie di aiuti219.

Considerando le categorie di aiuti di Stato esentate dall'obbligo di notifica, il Regolamento (CE) n. 994/98, autorizza la Commissione a dichiarare compatibili con il mercato interno, dunque non soggette all'obbligo di notifica, quattro diverse categorie di aiuti: gli aiuti a favore di piccole e medie imprese; gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo; gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente; gli aiuti a favore dell'occupazione. Nonché, a queste si aggiungono gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione di aiuti a finalità regionale. Relative a queste misure, le prime esenzioni per categoria risalgono al 2001 (aiuti alla formazione, aiuti alle PMI), mentre per altri tipi di aiuto le prime esenzioni sono state adottate solo in una fase successiva, una volta acquisita un’esperienza sufficiente (aiuti all’occupazione nel 2002, aiuti a finalità regionale nel 2006, aiuti alla R&S e a favore dell’ambiente solo nel 2008 con l’adozione del regolamento generale di esenzione per categoria)220.

219 Regolamento CE n. 994/98, art. 1 ; in GU L 142 del 14 maggio 1998,

"sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali", pag. 1.

220

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. IT 3 IT

153 Con la revisione del Regolamento di esenzione sono poi state

introdotte nuove categorie, oltre a quelle già esistenti, di aiuti di

Stato che possono essere esentate dall’obbligo di notifica

preventiva della loro concessione (c.d. “esenzioni per categoria”);

in particolare le nuove categorie introdotte riguardano gli aiuti a favore221:

dell'innovazione;

della cultura e della conservazione del patrimonio;

della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;

della riparazione dei danni arrecati da determinate

condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;

della silvicoltura;

della promozione di prodotti del settore alimentare non elencati nell’allegato I del TFUE;

della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

dello sport;

degli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;

di determinati tipi di infrastruttura a banda larga;

delle infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati nello stesso regolamento di abilitazione;

degli altri obiettivi di interesse comune.

221 Regolamento CE n. 994/98, art. 1 così modificato; in GU L 142 del 14

maggio 1998, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali".

154 Nell’elaborare i criteri in questione, la Commissione deve assicurare che le distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo, e che le nuove misure di esenzione per categoria contribuiscano al conseguimento degli obiettivi perseguiti con la modernizzazione degli aiuti di Stato. Si deve considerare che la Commissione dispone già di una sufficiente esperienza rilevante per alcune delle rispettive sottocategorie appena elencate222.

Pertanto queste rappresentano delle categorie assolutamente nuove, non menzionate nel precedente Regolamento n. 994/98, ma di cui la Commissione ha acquisito una certa esperienza. La tempestiva adozione della revisione del regolamento di abilitazione consente perciò di avviare sin da ora il processo di consultazione sui criteri per le nuove sottocategorie relativamente ai settori in cui la Commissione dispone di un’esperienza sufficiente.

Tra questi, ad esempio, vengono menzionati nella nuova elencazione gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio223. Il Regolamento (CE) n. 994/98

del Consiglio autorizza la Commissione ad adottare un regolamento di esenzione per tutte le categorie di aiuti di Stato a favore delle PMI.

Pertanto, la Commissione potrebbe applicare l’esenzione per categoria, ai sensi del regolamento di applicazione in vigore, agli aiuti di Stato concessi alle PMI che operano nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, quali definiti all’articolo 167 del TFUE. Tale esenzione non sarebbe tuttavia di molta utilità in quanto i beneficiari di aiuti di Stato, in particolare nei settori

222Cfr. il considerando 4 del regolamento (CE) n. 994/98 e il punto 20, lettera b), della comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato.

223 Considerando (5) e (6), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

155 audiovisivo e cinematografico, sono spesso grandi imprese. Includendo questa categoria nel regolamento di applicazione, la Commissione sarà in grado di adottare esenzioni per categoria, ad esempio per le misure che soddisfano i criteri della nuova comunicazione sul cinema o destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, che di norma hanno solo un effetto limitato sugli scambi.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato volti a ovviare ai danni arrecati dalle catastrofi naturali224, come illustrato in precedenza, il

Regolamento (CE) n. 994/98 autorizzerebbe la Commissione a esentare gli aiuti concessi alle PMI, ma non quelli concessi alle grandi imprese. L’applicazione di un’esenzione per categoria agli aiuti concessi in caso di calamità naturali dovrebbe consentire agli Stati membri di reagire rapidamente, in casi del genere, per ovviare ai danni che ne risultano. La Commissione ha ormai acquisito sufficiente esperienza anche in merito a questo tipo di aiuti ed è in grado di definire chiare condizioni di compatibilità ex ante. Se gli aiuti sono chiaramente definiti, limitati ai danni materiali causati direttamente dalla calamità naturale e di un importo verificato da un organismo indipendente, l’esenzione dall’obbligo di notifica sarebbe giustificata. Il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va quindi opportunamente modificato in modo da comprendere tali categorie di aiuti di Stato, anche in caso di concessione a imprese di grandi dimensioni.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati da

224Considerando (7), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

156 determinate condizioni climatiche avverse nel settore della pesca225.

Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile anche in questo caso definire chiare condizioni di compatibilità.

Inoltre, il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio si applica esplicitamente alla ricerca e allo sviluppo ma non all’innovazione226,

che nel frattempo è diventata un obiettivo dell’UE nel quadro dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione”. Anche in questo caso necessita una modifica.

Ancora, si menzionano nell'elenco, gli aiuti di Stato a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti non compresi nell’allegato I nel settore alimentare227. Finora aiuti di questo tipo

potevano essere esentati soltanto se limitati alle sole PMI. Vista la vasta esperienza acquisita con questo tipo di misure e la conseguente definizione di chiari criteri di compatibilità, il Regolamento del Consiglio n. 994/98 va opportunamente modificato in modo che tali categorie di aiuti di Stato possano essere esentate in futuro.

Anche gli aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare hanno solitamente effetti limitati sugli scambi all’interno dell’Unione, contribuiscono al raggiungimento

225Considerando (8), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

226Considerando (4), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

227Considerando (9), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

157 degli obiettivi dell’UE nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza228.

Il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio va opportunamente modificato anche in modo che un numero considerevole di casi relativi ad attività sportive amatoriali non costituisca aiuto229.

Nel settore dei trasporti230 esistono già norme specifiche, in

particolare mediante il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Non vi sono tuttavia norme specifiche applicabili agli aiuti per i trasporti aerei e marittimi. La Commissione ha acquisito un’esperienza sufficiente anche in questi settori tale da poter definire criteri generali di compatibilità per gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti a favore dei residenti in regioni remote (in particolare isole e regioni ultraperiferiche/penisole assimilabili alle isole nell’Unione europea continentale). Si tratta in genere di aiuti di dimensioni relativamente ridotte che non determinano significative distorsioni della concorrenza.

Negli ultimi anni la Commissione ha acquisito anche una vasta esperienza riguardo agli aiuti a favore del settore di infrastrutture a banda larga231 e ha elaborato orientamenti in materia. Su questi, la

228Considerando (10), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

229Considerando (11), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

230Considerando (12), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

231Considerando (13), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali”.

158 Commissione è in grado di definire precisi criteri di compatibilità che consentono l’esenzione per categoria degli aiuti a favore di determinati tipi di infrastruttura a banda larga a condizioni specifiche.

Come già in passato, anche per le nuove categorie appena menzionate e prese in considerazione dalla Commissione, le esenzioni per categoria saranno elaborate gradualmente, prendendo atto dell'esperienza acquisita nel tempo in questi settori, da parte delle Istituzioni comunitarie.

Altre categorie saranno aggiunte alle sottocategorie finora proposte in una fase successiva, quando la Commissione si sarà fatta un’idea più chiara in merito a quali potrebbero essere i criteri di compatibilità applicabili. Altre categorie di aiuti potranno essere aggiunte su richiesta specifica, come nel caso degli aiuti alle infrastrutture portuali. Riguardo a queste ultime, i servizi della Commissione stanno raccogliendo le opinioni degli Stati membri e di altri soggetti portatori di interesse in merito alla necessità di esentare i relativi aiuti dalla notifica e al tipo di criteri di compatibilità da applicare.

A causa della mancanza di esperienze specifiche, non sono state inserite altre categorie, che potrebbero quindi essere prese in considerazione in una fase successiva, dopo l’adozione dei rispettivi orientamenti e l’acquisizione di prassi decisionale.

Inoltre, in specificazione delle categorie di aiuti a cui si applica un’esenzione per categoria, il Regolamento 994/98 precisa che, per ogni categoria di aiuto che benefici di un’esenzione per categoria, i massimali devono essere “espressi o in termini di intensità

159 dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi” 232.

In considerazione dello sviluppo di nuove forme di sostegno statale, quali gli strumenti di ingegneria finanziaria o forme diverse di capitale di rischio, la Commissione ritiene che la definizione dei massimali debba essere aggiornata per comprendere la possibilità di esentare anche queste nuove forme di sostegno233. Dovrebbe

pertanto essere possibile definire i massimali non solo in termini di intensità dell’aiuto o di importi massimi di aiuto, ma anche in termini di livelli massimi di sostegno statale, che si tratti o meno di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Occorre pertanto modificare in tal senso il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 994/98, si specifica che non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri dovevano trasmettere alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europea, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato”. Al momento dell’adozione del Regolamento n. 994/98, la pubblicazione di tali sintesi nella Gazzetta ufficiale era il mezzo più appropriato.

232Art. 1, par. 2, lett. c), Regolamento n. 994/98, "sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali" ; GU L 142 del 14.05.1998.

233Considerando (16), del Regolamento del Consiglio n. 733/2013, pubblicato in GUUE il 31 luglio, che ha modificato il “Regolamento n. 994/1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

160 Tuttavia, anche qui, è necessaria un'ulteriore modifica234 in

considerazione dell’aumento delle lingue ufficiali e dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione dovrebbe aumentare la trasparenza, ridurre i termini per la pubblicazione e diminuire il carico di lavoro amministrativo, in quanto è divenuto altrettanto semplice per le parti interessate, in particolare le imprese, consultare il sito Internet della Commissione che la Gazzetta ufficiale. L’obbligo di pubblicare le suddette sintesi nella Gazzetta ufficiale dovrebbe essere pertanto sostituito dall’obbligo di pubblicazione sul sito Internet della Commissione.

B) Il Regolamento 734/2013: l'ampliamento dei poteri di