CAPITOLO SECONDO Il diritto secondario.
2.2.5. Pubblicità e trasparenza
accettare mezzi di prova appropriati differenti. Inoltre, sempre che siano rispondenti ai requisiti minimi prescritti, gli enti possono prendere in considerazione ipotetiche varianti presentate da un offerente.317
Tale possibilità, insieme ai requisiti minimi che dovranno essere rispettati e insieme alle modalità di presentazione, andrà richiamata all’interno del capitolato d’oneri. Tuttavia, è d’uopo rilevare come, nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni che abbiano utilizzato varianti, non possono assolutamente respingerne una solo per il fatto che, qualora accolta, essa potrebbe configurare un appalto di servizi anziché un appalto di forniture e viceversa.318
2.2.5.Pubblicità e trasparenza
317
Cfr. art 64 della Direttiva.
318
Tale disposizione si rivela interessante in vista di un’ipotetica configurazione di una nozione unitaria di appalto e, quindi, di concessione. Senza volersi addentrare nei dettagli delle possibili conseguenze che un’idea unica di appalto o concessione potrebbe apportare alle discipline in questione, basti considerare l’impatto che essa potrebbe avere sui servizi esaminati dal presente lavoro, ossia sui servizi che sono offerti su spazi demaniali affidati in concessione o autorizzazione. Per quanto attiene, ad esempio, alle concessioni demaniali-marittime turistico-ricreativo, è opportuno ricordare l’annosa questione secondo la quale, a detta degli interessati, la Direttiva “Servizi” non potrebbe essere ad esse applicabile proprio in quanto le summenzionate concessioni non rientrerebbero nella nozione di concessioni di servizi, ma all’interno della nozione di concessioni di beni pubblici. Tralasciando per un momento il fatto per cui il diritto europeo deve prendere in esame la sostanza e non la forma- e già andrebbe da sé che esse non potrebbero certamente essere qualificate quali mere concessioni di beni- appare chiaro come una nozione unitaria potrebbe aiutare nel dirimere certe spinose questioni.
Gli enti o le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare l’intenzione di programmare appalti319pubblicando, dopo l’avvio di esercizio di bilancio, un avviso periodico indicativo.320 Se una gara viene aperta attraverso un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e negoziate previa indizione di gara, l’avviso dovrà fare esplicito riferimento alle forniture, lavori o servizi che saranno oggetto dell’appalto, indicare che l’appalto verrà aggiudicato con procedura ristretta o negoziata senza un ulteriore avviso di indizione di gara e invitare, altresì, gli operatori economici che vi abbiano interesse a manifestarlo per iscritto.
Inoltre, esso dovrà contenere le informazioni necessarie321ed essere pubblicato non oltre dodici mesi prima della data di invito a confermare interesse. Per quanto riguarda i bandi322, il testo stabilisce che essi possono essere utilizzati per indire una gara per tutte le procedure.323
Entro un mese dall’aggiudicazione di un appalto324, gli enti aggiudicatori inviano un avviso che comunica agli operatori interessati l’avvenuta aggiudicazione, ossia i risultati della procedura di appalto.325Qualora si tratti di accordi quadro ex art
319
Cfr. art 67 della Direttiva.
320
Cfr. L’allegato VI parte A sezione I.
321
Cfr. L’allegato VI parte A sezione I e II.
322
Cfr. L’art 69 della Direttiva.
323
Cfr. L’allegato XI e pubblicati ex art 69
324
Cfr. art 70 della Direttiva.
325
Si fa riferimento alle informazioni menzionate nell’ allegato XII. La pubblicazione deve avvenire ex art 71 della Direttiva.
51, gli enti sono esentati dall’obbligo di invio di un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ogni appalto.
E’ importante, altresì, rilevare che i bandi e gli avvisi summenzionati contengono specifiche informazioni326e sono presentati su modelli uniformi stabiliti dalla Commissione. Tali bandi, una volta redatti, sono trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.327
Gli avvisi, invece, sono pubblicati per esteso in una delle lingue dell’Ue scelta dall’ente aggiudicatore. Per ovviare ad eventuali rischi di violazione del principio di parità di trattamento o di eguaglianza e per evitare di circuire le normative europee, gli avvisi e i bandi di cui sopra non possono essere pubblicati a livello nazionale prima che non lo siano stati a livello UE.328 E’ altresì importante notare che avvisi e bandi pubblicati nello Stato Membro in questione, non possono riportare informazioni differenti rispetto a quelle che erano state inserite nelle versioni trasmesse ala Commissione.
Per quanto riguarda gli inviti a presentare un’offerta o a partecipare ad una trattativa, nonché gli inviti a confermare interesse, occorre distinguere329: qualora si tratti di procedure ristretta, di partenariati per l’innovazione o di procedure negoziate previa indizione della gara, le amministrazioni invitano nello stesso tempo e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. Se per indire una
326
Si vedano gli allegati XI, X, VI parte A, VI parte B e XII
327
Conformemente all’allegato IX
328
Cfr. l’art 72 della Direttiva.
329
gara è stato, invece, utilizzato un avviso periodico indicativo330, gli enti invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori che hanno già manifestato un interesse a confermarlo. Tali inviti dovranno menzionare un indirizzo elettronico presso il quale saranno disponibili il capitolato d’oneri e gli altri documenti.331
Gli enti aggiudicatori comunicano, su richiesta della parte interessata, al massimo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione a ogni candidato escluso, il motivo del rigetto dell’offerta a ogni offerente escluso, nonché i motivi per cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali. Ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, comunica le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta che invece è stata selezionata, il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto, nonché lo svolgimento e l’andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.
Per quanto riguarda, invece, i principi generali che si applicano ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione332, si tenga presente che gli enti che hanno deciso criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati333dovranno escludere coloro che sono stati individuati e che soddisfano tali criteri. Le amministrazioni poi selezionano gli offerenti e i candidati secondo i criteri oggettivi stabiliti dalla direttiva stessa.334Nel caso in cui si tratti di procedure ristrette, procedure
330
Cfr. l’art 44 par 4 lett a)
331
Esse comprendono le informazioni di cui all’allegato XIII
332
Cfr. art 76 della Direttiva.
333
Cfr. l’art 78 par 1 o l’art 80 par 1 della Direttiva.
334
negoziate con indizione di gara o nei partenariati per l’innovazione, gli enti aggiudicatori riducono il numero dei candidati.335
Quando gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata e decidono sulla qualificazione, essi non possono, proprio in virtù del principio di non discriminazione e di parità di trattamento, imporre il rispetto di condizioni di carattere amministrativo, tecnico o finanziario ad alcuni prestatori senza imporle ad altri, o pretendere prove o giustificativi già presenti nella documentazione disponibile. Conseguentemente, gli enti verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti selezionati e aggiudicano l’appalto. Qualora, invece, si tratti di procedure aperte, gli enti o le amministrazioni potranno decidere di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.336