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CAPITOLO SECONDO Il diritto secondario.

2.3.3. Selezione e aggiudicazione

La Direttiva 2014/23/UE non entra nello specifico, almeno per quanto riguarda la fase di selezione e di aggiudicazione, come, al contrario, fanno le Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il motivo è molto semplice. Com’è stato accennato sopra, infatti, la Direttiva “Concessioni” altro non fa che esercitare una funzione di coordinamento, lasciando, agli Stati Membri, un certo grado flessibilità nell’organizzazione delle procedure527, fintantoché i principi generali dell’Unione in materia di appalti pubblici, ossia principio di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, concorrenza, siano rispettati.

I criteri di selezione devono, pertanto, essere non discriminatori, proporzionati, equi e volti a garantire agli operatori economici un accesso effettivo alle opportunità date dalle concessioni. Tali criteri debbono, quindi, riguardare soltanto la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica, ed essere, di conseguenza, collegati all’oggetto del contratto, indicati nel bando.528

All’art. 31, che disciplina i bandi di concessione, i quali devono contenere le informazioni di cui all’allegato V e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il

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Art. 35 della Direttiva.

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Considerando 68 della Direttiva.

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formato dei modelli uniformi, viene stabilito che non è richiesta la pubblicazione di un nuovo bando qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente state cambiate, e che, ai fini della definizione di “candidatura appropriata”, rileva il non soddisfacimento dei criteri di selezione stabiliti ai sensi dell’art. 38(1) della Direttiva.

Quest’ultimo, infatti, disciplina la selezione e la valutazione qualitativa dei candidati. Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali, alla capacità finanziaria ed economica dei candidati e degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze, che fungono da prova per i requisiti del bando, i quali non devono essere discriminatori o sproporzionati all’oggetto della concessione. Ai commi quarto e quinto del medesimo articolo, sono elencati i motivi di esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Il comma settimo disciplina, in aggiunta, altre condizioni di esclusione, che le amministrazioni o gli enti aggiudicatori possono porre in essere.

Tra i casi ivi rubricati, si ricordino quelli in cui l’operatore abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni volte a verificare l’assenza di motivi di esclusione, il rispetto dei criteri di selezione, se non abbia trasmesso le informazioni necessarie, se non sia in grado di presentare i documenti necessari a sostegno di tali informazioni, o se abbia fornito, anche solo per negligenza, informazioni fuorvianti che possono avere influenzato l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.

Per quanto riguarda, invece, la fase di aggiudicazione, va detto che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono valutare le offerte sulla

base di uno o più criteri di aggiudicazione, i quali, come detto sopra, dovrebbero rispettare norme di carattere generale. Tali norme possono fare riferimento a fattori di carattere anche non economico, ma capaci di influenzare il valore di un’offerta dal punto di vista dell’amministrazione e da permettere di individuare, in capo ad essa, un vantaggio di tipo economico.

I criteri devono essere comunicati in anticipo ai candidati ed offerenti potenziali, devono riguardare l’oggetto del contratto e non devono lasciare all’aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata, giacché devono permettere una concorrenza effettiva, attraverso requisiti che consentano di verificare in maniera efficace le informazioni fornite dagli operatori. Tra i criteri di aggiudicazioni, sarà, pertanto, possibile prevedere criteri ambientali, sociali o propulsivi dell’innovazione e degli investimenti. Essi andranno indicati in ordine decrescente d’importanza.529

In caso di mutamenti di circostanze durante l’esecuzione delle concessioni, in quali casi si dovrà aprire una nuova procedura di aggiudicazione. Essa sarà necessaria qualora vengano apportate modifiche di carattere sostanziale, in virtù del fatto che, in questo modo, viene dimostrata l’intenzione delle parti di rinegoziare i termini e le condizioni del contratto in questione. Ciò accade quando le condizioni modificate avrebbero inciso sulla procedura stessa.530

L’art. 33 della Direttiva sancisce che entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione della concessione, gli aggiudicatori inviano, ai sensi dell’art. 33, un avviso di aggiudicazione della concessione, contenente, le informazioni di cui

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Considerando 73 della Direttiva.

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all’allegato VII, e, quindi, i risultati della procedura. Così come i bandi di concessione, anche gli avvisi non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a livello europeo e, soprattutto, quelli pubblicati a livello statale non contengono informazioni diverse da quelli pubblicati a livello UE.531

L’art. 37, che disciplina le garanzie procedurali necessarie, stabilisce che le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri di aggiudicazione stabiliti dagli aggiudicatori, ai sensi dell’art. 41, purché l’offerta risponda ai requisiti minimi prescritti dall’amministrazione, l’offerente ottemperi alle condizioni di partecipazione ex art. 38(1) e l’offerente non sia escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 38(4)-(7), fatto salvo il paragrafo (9). I requisiti minimi debbono contenere le condizioni e le caratteristiche tecniche, funzionali, giuridiche che ogni offerta deve possedere.

Nel bando di concessione viene data una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione, mentre la descrizione dei criteri di aggiudicazione può anche avvenire nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara.532Anche in materia di concessioni, le amministrazioni hanno la possibilità di limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello consono, purché sulla base di criteri oggettivi e del principio di trasparenza. Il numero minimo deve essere sufficiente a garantire una

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Art. 33 della Direttiva.

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