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Relaz II.1.2 I diritti dei detenuti nella riforma dell'ordinamento penitenziario

Nel documento Università degli Studi di Sassari (pagine 74-77)

Riccardo Polidoro

Responsabile Nazionale Osservatorio Carcere UCPI

Dichiarazione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede del 10 gennaio 2019:

“La situazione nelle carceri è tragica su tutto il territorio nazionale e il sovraffollamento

rappresenta un’emergenza”

Dichiarazione del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, del 7 marzo 2019:

“Quello del sovraffollamento delle carceri è un falso problema, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista dimensionale-logistico”

Non vi è dubbio che a livello governativo vi è confusione, se il Dipartimento smentisce il Ministero da cui dipende. Un disordine istituzionale che contribuisce ad alimentare il disinteresse verso il mondo dell’esecuzione penale in Italia.

Va detto che dopo l’incontro tra l’Osservatorio Carcere UCPI, il Partito Radicale, il Ministro e il Capo del Dipartimento, questi ha condiviso la necessità di superare lo stato attuale di sovraffollamento garantendo, al contempo, condizioni dignitose di detenzione.

Le conseguenze del sovraffollamento incidono, infatti, in modo determinante sul fondamentale diritto alla salute, sulle condizioni igieniche e sulle attività trattamentali come il lavoro e lo studio. Il sovraffollamento non è una novità! E’ un’emergenza che è stata dichiarata anche con provvedimenti normativi.

Uno sguardo al passato, può essere utile, tenendo presente i seguenti riferimenti: 1) L’Ordinamento Penitenziario del 1975

2) La sentenza CEDU dell’8.01.2013 (Torreggiani) 3) Gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 4) La Legge Delega

5) Le Commissioni Ministeriali

6) Il progetto di riforma dell’Ordinamento Penitenziario

per poi descrivere la situazione attuale e cioè la micro riforma attuata dal Governo.

Nel 1975 entrò in vigore l’attuale Ordinamento Penitenziario, recependo finalmente i principi indicati nella Costituzione del 1948. Dopo 27 anni.

Dal principio di esclusiva “punizione” del Regolamento Penitenziario del 1931, si passò a quello anche di “rieducazione”

Da 44 anni se calcoliamo il tempo dall’Ordinamento Penitenziario (1975), da 71 anni se lo calcoliamo dalla Costituzione (1948), non vi è stata una concreta applicazione dei principi che si fondano sull’importanza del recupero sociale del detenuto.

La causa: Il disinteresse politico all’esecuzione penale, che deriva da un’assoluta assenza di educazione del cittadino, che porta all’indifferenza su quanto di grave avviene, dalla quale consegue anche una minima attenzione dei media.

75 L’Ordinamento del 1975 ha subito negli anni interventi legislativi che hanno tradito le ragioni che ispirarono all’epoca il Legislatore. Provvedimenti emergenziali, divenuti poi definitivi. Es. art. 41 bis, art. 4 bis, ecc..

Ma anche tradimenti delle stesse norme, che non hanno trovato concreta applicazione. Tradimenti che hanno generato una situazione drammatica:

nel 2009 _________72 suicidi / 177 morti – un morto ogni 2 giorni (oggi si è tornati purtroppo a quei numeri:

nel 2018________67 suicidi / 148 morti – un morto ogni 2 gior1/2) La gravissima emergenza del 2009, ha costretto a indifferibili interventi urgenti:

Nel 2010 venne ufficializzato uno “STATO DI URGENZA” e furono emanate LEGGI c.d. “SVUOTACARCERI”, come la L. 26 novembre 2010 (Esecuzione della pena fino ad un anno presso il proprio domicilio)

Provvedimenti tampone, che diminuirono parzialmente il sovraffollamento.

La necessità di un’amnistia e di un progetto di riforma organica venne più volte sollecitata dall’UCPI e dal Partito Radicale con marce / manifestazioni /astensioni dalle udienze)

L’8 gennaio 2013, la sentenza “pilota” della CEDU (Torreggiani), condannò l’Italia e vi fu quindi un OBBLIGO ad intervenire. La sentenza evidenziò:

 IL CARATTERE SISTEMICO DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE  LE CONDIZIONI INUMANE E DEGRADANTI

 IL 40% DEI DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO invitò a:

 AUMENTARE E AGEVOLARE LE MISURE ALTERNATIVE  ISTITUIRE RICORSI INTERNI PER I TRATTAMENTI INUMANI  STABILIRE UN EQUO INDENNIZZO

Ma soprattutto:

La NECESSITA’ D’INTERVENTO SULL’INTERO SISTEMA

I provvedimenti che seguirono non furono adottati per volontà politica, ma per un obbligo verso l’Europa. Nel disegno di legge per la riforma del processo penale venne inserita la Delega al Governo per la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario

Il Ministro della Giustizia ANDREA ORLANDO il 19.5.2015 inaugurò gli STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE, presso l’Istituto di Bollate a Milano.

Nulla l’attenzione mediatica / né per l’inaugurazione / né per il prosieguo dei lavori/né per la loro conclusione il 18-19 aprile 2016

18 TAVOLI DI LAVORO / oltre 200 addetti ai lavori/ molti Avvocati dell’ UCPI.

Con la LEGGE 23 giugno 2017, n. 203, la DELEGA AL GOVERNO diventò norma e il Parlamento indicò i CRITERI da rispettare e gli ISTITUTI SU CUI INTERVENIRE.

Il Ministro Orlando istituì 3 COMMISSIONI DI STUDIO (circa 50 esperti, tra cui rappresentanti UCPI), per redigere gli schemi dei decreti legislativi

1. SULLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA SANITARIA

76 2. SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO MINORILE

3. SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO NEL SUO COMPLESSO

Le Commissioni conclusero i lavori alla fine del 2017. Dall’8 gennaio 2013 – CONDANNA CEDU – erano passati ben 5 ANNI.

L’indicazione della data del 4 marzo 2018 per le ELEZIONI POLITICHE segnerà la fine della RIFORMA DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Per la disinformazione dei cittadini ai temi dell’esecuzione penale, la campagna elettorale va fatta con gli slogan “CARCERE SEMPRE” / “BUTTIAMO LA CHIAVE”. Pur non usando temi forcaioli il Governo NON EBBE IL CORAGGIO di promuovere la Riforma prima delle Elezioni. Subito fu messo da parte il lavoro sull’AFFETTIVITA’, che pure aveva interessato un tema specifico di un Tavolo degli Stati Generali.

Il risultato elettorale ha premiato i partiti che avevano definito la riforma “CRIMINALE” (M5S), “SALVALADRI” (Lega), in nome di un concetto di “certezza della pena” del tutto sbagliato. Il Governo ha emesso i decreti attuativi della RIFORMA:

sulla G.U. N. 250 del 26 ottobre 2018 sono pubblicati i decreti legislativi:

-) il d.lgs. n. 121 relativo all'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni; -) il d.lgs. n. 122 in materia di casellario giudiziale;

-) il d.lgs. n. 123 di riforma dell'ordinamento penitenziario

-) il d.lgs. n. 124 di riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Quello che, in generale c’è da dire che NON VI E’ ALCUNA POSSIBILITA’ DI CONCRETA ATTUAZIONE SE NON SI INTERVIENE SUL SOVRAFFOLLAMENTO

Il 3 ottobre 2018, il Ministro della Giustizia ha sottoscritto L’ATTO DI INDIRIZZO PER IL 2019. Innanzitutto: “PIU’ CARCERE – MENO MISURE ALTERNATIVE”

in totale contrasto con quanto indicato dal Consiglio d’Europa, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dal precedente Parlamento che aveva delegato il Governo ad attuare una Riforma dell’Ordinamento Penitenziario basata essenzialmente su promuovere le misure alternative (oggi di comunità) e su facilitarne l’accesso. In totale contrasto anche con gli studi statistici che hanno dimostrato che chi sconta la pena tutta in carcere ha un tasso di recidiva altissimo, contrariamente a chi ha accesso alle misure alternative. In totale contrasto anche con gran parte degli studiosi di diritto, di associazioni e non da ultimi gli Avvocati delle Camere Penali.

QUINDI. “+ CARCERI”. L’edilizia penitenziaria come l’unico strumento per eliminare il sovraffollamento negli istituti di pena. Ma con quali tempi? Con quali risorse?

Intanto gli edifici già esistenti sono fatiscenti perché privi di una pur minima manutenzione. L’inagibilità di un padiglione del carcere di Messina, con l’immediato trasferimento di 84 detenuti, è solo l’ultimo caso di un’edilizia penitenziaria allo sfascio. Basti citare per tutti, quanto avviene a Sollicciano, istituto di recente costruzione, che necessita d’imponenti lavori di ristrutturazione. La Riforma dell’Ordinamento Penitenziario, non vi è stata! La vera riforma non potrà prescindere da una rivoluzione culturale che faccia comprendere il “senso” della pena e l’importanza del rispetto dei principi costituzionali.

77 Venerdì 14 Giugno 2019 ore 16:00-19:00, aula Segni

Sessione II.1 - DIRITTI E DOVERI IN CARCERE

Nel documento Università degli Studi di Sassari (pagine 74-77)

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