Capitolo 1. Lo statuto istituzionale dei libri di testo
1.2. I libri di testo digitali
1.2.2. I requisiti tecnologici
Una sezione specifica del decreto è dedicata alle caratteristiche tecnologiche dei testi nella versione on-line e mista, definiti in via preliminare come provvisori per la velocità di cambiamento delle tecnologie.41 Ovviamente le indicazioni, per quanto provvisorie, sono concepite avendo come riferimento ideale scuole dotate di compu-ter, studenti in possesso di dispositivi personali (quali PC o e-book reader) e docenti con le competenze informatiche adeguate (tutti aspetti problematici, di difficile riso-luzione nel giro di pochi anni, ma che alla lunga e con i giusti investimenti potranno essere certamente superati).42
Se ne riporta di seguito l’elenco completo per come esse sono definite nel decreto: 1. rendere disponibili i libri di testo on-line scaricabili nei formati più dif-fusi nel mercato. Qualora il libro fosse realizzato in un formato “proprie-tario”, dovrà essere reso disponibile l’apposito software di consultazione; 2. garantire massima compatibilità di fruizione con tutti i dispositivi hardware più diffusi;
3. avvalersi delle possibilità offerte dai supporti multimediali: interattivi-tà, collegamenti ipertestuali, animazioni, con uso pertinente di supporti audio, video e di immagini;
41 «I libri di testo nella versione on-line e mista, che a partire dalla prossima procedura di adozione potranno in tutto o in parte sostituire i libri di testo cartacei, comportano di necessità caratteristiche tecnologiche in fieri, poiché esse si rapportano alla continua e spesso rapida evoluzione delle nuove tecnologie digitali e dei nuovi strumenti informatici. Quindi le caratteristiche tecnologiche qui di se-guito delineate costituiscono un quadro esemplificativo che, limitatamente a questa fase di passaggio dalle versioni a stampa verso soluzioni digitali diversificate previste dal 2011, sia in grado di coniugare, per il prossimo anno scolastico, le esigenze che emergono, con crescente consapevolezza dal mondo della scuola di utilizzo delle potenzialità dei contenuti digitali con standard che siano sostenibili nel breve periodo dagli editori».
42 Le dotazioni scolastiche sono ancora molto carenti, anche se il Ministero sta cercando di porre rimedio a questa situazione con il “Piano Scuola Digitale” (per maggiori dettagli si legga sotto, para-grafo 1.3).
4. inserire un sommario navigabile che permetta il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice;
5. prevedere funzionalità di lettura dinamiche: possibilità di inserire nel testo evidenziazioni, segnalibri, annotazioni;
6. permettere la regolazione della velocità di fruizione di oggetti dinami-ci, in relazione all’età degli studenti ed alle caratteristiche dell’hardware, senza snaturare le caratteristiche didattiche e le funzionalità del libro e-lettronico;
7. predisporre modalità per scaricare dalla rete internet contenuti e dati, nel rispetto della tutela del patrimonio informativo dell’autore e dell’editore;
8. poter beneficiare ogni volta che sia necessario di una funzione di aiuto integrata o guida in linea, di funzionalità di ricerca;
9. utilizzare le potenzialità offerte dalla rete internet per l’aggiornamento delle informazioni, accesso a dati remoti e altri servizi integrativi.
Le caratteristiche elencate nei nove punti fanno riferimento a requisiti, per così di-re, intrinseci ed estrinseci rispetto al libro stesso: infatti quanto la normativa dichiara nei punti 1-6, si può ricondurre propriamente ai requisiti del formato di un libro digi-tale43; quanto si afferma circa la possibilità di collegarsi a Internet per scaricare ma-teriale interessante e per l’aggiornamento dei contenuti stessi del libro (come richie-sto ai punti 7 e 9), invece, sembra essere un requisito che attiene piuttorichie-sto alle carat-teristiche dei dispositivi hardware, o genericamente ai supporti di lettura. La dispo-nibilità del collegamento sarà, addirittura, indispensabile per la fruizione dei libri mi-sti, quelli cioè che continuano a esistere nella versione cartacea (che vuol dire anche PDF che ognuno poi può “scaricare” e stampare), ma con integrazione di materiali solo digitali che si devono andare a recuperare sui siti delle case editrici. In quest’ultimo caso, la modalità di fruizione avverrà prevalentemente in modalità on-line. I punti 8 e 9 fanno riferimento a funzioni di aiuto integrato o “guida in linea”, e ad altre generiche funzionalità di aggiornamento e servizi aggiuntivi, che sono anch’esse da intendere come strumenti tecnologici esterni al libro, con funzione
43 Gino Roncaglia così definisce il formato: «‘resa’ del testo, la sua ‘messa in pagina’, e le funzionali-tà offerte per il supporto alla lettura: descrizione del libro, ricerca dei termini, annotazioni e sottoline-ature, segnalibri e simili», La quarta rivoluzione, cit., p. 124.
complementare ma non costitutiva. Solo in maniera cursoria e superficiale si fa rife-rimento anche a “funzionalità di ricerca”, senza che sia specificato altro. Probabil-mente le funzionalità a cui si pensa sono quelle più diffuse, vale a dire ricerca per sin-gole parole o frasi sulla parte testuale. Merita di essere osservato che ipertestualità, multimedialità e interattività sono menzionate all’interno del decreto due volte: sia come criteri pedagogici dei libri di testo in generale, nella versione cartacea, digitale o mista, sia come requisiti tecnici delle versioni on-line e mista. In quest’ultimo elenco, esse sono propriamente definite «possibilità offerte dai supporti multimediali». Ef-fettivamente, si tratta di caratteristiche che le nuove tecnologie possono esaltare e amplificare nella loro efficacia. Anch’esse, però, sono legate oltre che al formato, an-che alle caratteristian-che tecnian-che dei dispositivi di lettura, quali generici desktop, laptop, tablet, e specifici e-book reader.
A differenza dei requisiti pedagogici, che come si è evidenziato, riprendono nella maggior parte quelli già presenti nella normativa relativa ai libri di testo, i requisiti tecnologici ne rappresentano una sezione del tutto innovativa; essi però non sono frutto di un’iniziativa sporadica, isolata e improvvisa, ma vanno posti nel contesto più ampio dell’attività sistematica di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione avviata in Italia a partire dal 200044 e di quella legislativa che procede parallelamente e che nel 2005 si sintetizza in forma organica e sistematica nel Codice dell’Amministrazione Digitale (=CAD, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Da notare che nell’art. 1 di detto decreto, fra le definizioni si legge: «pubbliche amministrazioni cen-trali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordi-namento autonomo, le istituzioni universitarie [...] ». Le scuole di ogni ordine e gra-do sono contemplate a tutti gli effetti nel decreto, in quanto pubbliche amministra-zioni: l’attività di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha, dunque, nel tempo coinvolto non solo l’apparato propriamente amministrativo della scuola con iniziative specifiche, quali il registro elettronico e in generale la gestione dei
44 In Italia i programmi di sviluppo delle strategie di e-Government (o Amministrazione Digitale) hanno ricevuto il loro più importante impulso da quanto fu ratificato a livello europeo nella Strategia di Lisbona, ratificata nel marzo del 2000, e da quanto successivamente fu introdotto nei piani eEurope 2002, eEurope 2005 ed infine nella strategia i2010.
menti, ma anche il libri di testo, in quanto strumenti per eccellenza della comunica-zione didattica.45
In particolare va menzionato come precedente più immediato e più significativo del succitato D.M. 8 aprile 2009, il D.M. 30 aprile 2008, «Regole tecniche discipli-nanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabi-li»46. L’articolo 1 del suddetto decreto contiene una serie di definizioni cruciali per delimitare l’ambito di intervento normativo specifico, ma utile anche da confrontare con le indicazioni tecnologiche riguardanti i libri di testo; se ne riporta uno stralcio di seguito:
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) accessibilità: capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire in-formazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
[...]
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi d’istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico e i documenti elettronici, ivi com-presi i libri di testo, prodotti anche con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro nell'attività scolastica o essi stessi oggetto di studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati e-spressamente a supportare gli apprendimenti e deliberatamente realiz-zati con tale finalità. Sono tali, ad esempio, i programmi basati sull'al-ternanza spiegazione-verifica (tutoriali), e quelli basati sullo schema: domanda - risposta -verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in cui si perseguono specifici obiet-tivi di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o valutazioni, gli ambienti di simula-zione (riproduzioni simulate di fenomeni che consentono l'interattività da
45 Nel C.A.D., sezione I, art. 2 comma 2, si legge: «Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicu-rano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le moda-lità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione», http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente.
46 Tutta la normativa riguardante l’accessibilità degli strumenti informatici a favore dei disabili è disponibile all’indirizzo: http://www.pubbliaccesso.gov.it/normative/DM300408.htm.
parte dello studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in modalità gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilità: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presi-dente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di ri-spondenza alle esigenze dell' utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
[...]
g) tecnologie Web: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti dall'Organiz-zazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e delle raccoman-dazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation) finaliz-zato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (HyperTextTransfer Protocol), comunemente definite tecnologie internet».
Il concetto di accessibilità è collegato a quello di fruibilità (punti a–e), e definisco-no insieme due requisiti fondamentali dei documenti digitali. Nell’elenco dei requisiti tecnologici riferiti ai libri di testo (D.M. 8 aprile 2009), la parola accessibilità non compare: il concetto espresso dal termine si può individuare al punto 1, espresso all’interno di un requisito più complesso e articolato, laddove si richiede di “rendere disponibili i testi nei formati più diffusi”. Il secondo termine, “fruibilità”, occorre nell’elenco due volte, non come requisito in assoluto, ma relativamente alla portabili-tà (al punto 2 si parla di “compatibiliportabili-tà di fruizione”), e alla possibiliportabili-tà di regolare la velocità dei programmi stessi (punto 6). Di “fruibilità” relativamente ai libri di testo, si parla nell’art. 15 della legge 133/2008, comma 2: «Al fine di potenziare la disponi-bilità e la fruidisponi-bilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da par-te delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie [...] i libri di par-testo [...] sono prodotti nelle versioni a stampa, on-line scaricabile da Internet, e mista».
Le definizioni di “strumenti didattici e formativi” e di “software didattico” sono tali per cui la seconda espressione si applica a un sottoinsieme dell’insieme più generale indicato dalla prima espressione, “strumenti didattici e formativi”. Sotto l’etichetta di “strumenti didattici e formativi” si collocano, infatti, tutti gli strumenti didattici elet-tronici: i programmi informatici realizzati specificamente per supportare l’apprendimento (dettagliati nelle categorie più circoscritte dei tutorial, degli eserci-ziari, dei giochi educativi, dei programmi per la valutazione, ecc.), i documenti elet-tronici e i libri di testo (che dalla definizione sembrerebbero essere a loro volta un
sottoinsieme dei documenti elettronici). In questa definizione, dunque, il libro di te-sto elettronico è considerato a sé stante rispetto al software didattico, perché proba-bilmente si pensa alla parte testuale elaborata con programmi di scrittura non speci-ficamente didattici. Per questo aspetto, documenti elettronici e libri di testo sono considerati elementi dello stesso insieme, salvo distinguerli per ragioni non dichiara-te, ma che implicitamente attengono alle specificità culturali del libro di testo. Nella normativa del 2008/2009 sui libri di testo, l’espressione “software didattico” non è mai impiegata, mentre più di una volta si usa l’espressione più generale “strumenti didattici”. Al punto g) la definizione di tecnologie Web chiama in causa il concetto di standard e standardizzazione, che è presente nell’elenco dei requisiti tecnologici del decreto al punto 2, anche se non espresso con questi termini. Da notare che in esso e nel resto della normativa sui libri di testo digitale, non si fa riferimento al Web, ma alla rete Internet (per esempio ai punti 7 e 9 dei requisiti tecnologici). Nell’allegato A dello stesso decreto 30 aprile 2008 si trovano anche le linee guida editoriali per i libri di testo. Poiché si hanno in mente esclusivamente le trasposizioni digitali dei libri cartacei, le indicazioni vanno nel segno del rispetto dell’organizzazione logica e strut-turale (tramite gli stili di paragrafo) dei libri di partenza (requisiti 1 e 2). Il requisito 3 riguarda il sommario navigabile, ed esso è ripreso testualmente (almeno nella prima parte), al punto 4 dei requisiti tecnologici dei libri di testo del decreto 8 aprile 2009. I successivi requisiti riguardano dettagli che attengono alla fruibilità e alla personaliz-zazione. Anche il requisito del D.M. 8 aprile 2009 riguardante la velocità di fruizione degli oggetti dinamici ha un suo precedente nelle Linee guida per l’accessibilità e la fruibilità del software didattico contenute nell’allegato B del D.M. 30 aprile 2008:
Regolazione della velocità.
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, varia-zione di forma, colore o altro, è opportuno poter regolare la velocità degli spostamenti e degli altri eventi soprattutto quando si chiede all'utente di riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire su di essi.
Dunque, come si può notare, alcuni dei requisiti tecnologici relativi ai libri di testo, per come essi sono formulati, riprendono quelli già contenuti nella normativa prece-dente riguardante l’accessibilità a favore dei soggetti disabili; altri requisiti chiamano in causa aspetti che hanno attinenza specifica con la testualità elettronica. In partico-lare, quelli esposti ai punti 1 e 2 si riferiscono a un aspetto importante, anzi cruciale,
della stessa, qual è il formato, in quanto linguaggio con cui viene rappresentato il te-sto a più livelli: innanzitutto quello grafico, vale a dire la visualizzazione sullo scher-mo ed eventualmente sulla pagina stampata, ma anche quello relativo alle caratteri-stiche strutturali del libro, quali per esempio la sua articolazione in capitoli o para-grafi, la presenza di note e varianti nel caso di digitalizzazioni di edizioni critiche, fino ad arrivare ai metadati. Nella scelta dei formati, sia nell’ottica della produzione sia in quella della conservazione dei testi e documenti digitali, bisogna dunque sapere valu-tare le proprietà fondamentali, dalle quali discendono tutta una serie di requisiti tec-nici. Fra i principali aspetti di un formato si deve considerare il fatto che sia proprie-tario-non proprietario; aperto-chiuso; standard-non standard (de facto/de jure); bi-nario-non binario; modificabile-non modificabile; portabile non portabile; accessibi-le-non accessibile; stabiaccessibi-le-non stabile. 47
La normativa sui libri di testo non pone limiti alla scelta, contempla l’uso di quelli proprietari,48 ma indica come unici vincoli il fatto che si tratti di formati diffusi sul mercato e che ne sia comunque reso “disponibile” il software di consultazione (p. 1). Questo punto specifico attinente al secondo requisito del precedente elenco, vale a di-re il fatto di essedi-re formato aperto: «un formato si dice aperto (o pubblico) quando è descritto da specifiche pubbliche, liberamente accessibili (ad esempio perché sono state pubblicate sul Web) ed esaustive. Il fatto che un formato sia aperto è indipen-dente dal fatto che sia proprietario o meno»49. Più spesso, dunque, i formati proprie-tari presentano delle restrizioni imposte dall’organizzazione privata che ne detiene i diritti intellettuali, riguardanti non solo la modifica delle specifiche, ma anche il loro utilizzo. Però anche i formati proprietari possono essere aperti: questo è il caso del PDF, che è stato proprietario fino al 2008, ma le cui specifiche erano comunque pub-bliche (dunque era un formato aperto). Altri esempi di formati prevalentemente te-stuali aperti sono il TXT, l’RTF, l’HTML, l’XML, l’XHTML, e il più recente ePub.
47 La classificazione proposta è di Stefano Allegrezza, in Stefano Pigliapoco, Stefano Allegrezza, Produzione e conservazione del documento digitale. Edizioni Università di Macerata, 2008.
48 Fra i formati proprietari pensiamo in primo luogo al DOC, la cui implementazione, il cui sviluppo con revisione delle specifiche, avvengono da parte di Microsoft. Bisogna precisare che il 15 febbraio 2008 Microsoft ha pubblicato le specifiche complete del formato DOC nelle versioni successive alla 6.0, e dei formati XLS e PPT.
Al punto 2 si fa riferimento a un altro importante requisito dei formati, vale a dire la portabilità e l’interoperabilità. I formati portabili sono quelli che si possono utiliz-zare con facilità su piattaforme diverse dal punto di vista sia dell’hardware sia del software: in tal senso si usano anche le espressioni “indipendenti dal dispositivo” (device-independent) o “indipendenti dalla piattaforma” (platform-independent). Esempio classico di formato portabile è proprio il PDF che esprime nel nome, Porta-ble Document Format, questo suo requisito.
Nulla dice il decreto esplicitamente su un requisito considerato oggi assai impor-tante, quello della standardizzazione. Un formato si definisce standard quando le sue specifiche sono state definite o approvate da un ente di standardizzazione, quali ISO oppure W3C (in questo caso si parla di standard de jure, come l’HTML, l’XML e il più recente ePub). Talvolta alcuni formati assai diffusi hanno finito gradualmente per imporsi come standard cosiddetti de facto, come il DOC.50
Qualsiasi ragionamento critico sui formati non può prescindere comunque dalla considerazione della finalità prevalente assegnata a un documento o testo digitale:51 da un punto di vista metodologico risulta pressoché impossibile definire la fisionomia ideale di un formato senza fare riferimento a precisi contesti d’uso. A questo proposi-to, lo stesso Allegrezza afferma significativamente: «In linea del tutto generale è pos-sibile affermare che apertura, non proprietà, standardizzazione (possibilmente de ju-re), trasparenza, ampia adozione, indipendenza dal dispositivo e assenza di meccani-smi tecnici di protezione e di limitazione sull’utilizzo sembrano essere i criteri di scel-ta più imporscel-tanti. Alcune volte, però, potrebbe non esistere un formato che soddisfa tutti questi criteri, per cui la scelta dovrà essere effettuata sulla base di una
50 Sul concetto di formato aperto e sul ricco dibattito che ne è sorto si legga Simone Aliprandi, A-priti standard! Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica. Milano: Ledizioni, 2010.
51 Il primo formato a essere stato usato nella digitalizzazione di testi è il .txt: esso fu scelto infatti da M. Hart, ideatore del Gutenberg Project, la grande iniziativa avviata nel 1971. È un formato povero per quanto concerne la possibilità di “codificare” meta-informazioni, e dunque di rappresentare la struttu-ra di un libro a vari livelli (quali lo stile, la pastruttu-ragstruttu-rafazione, la visualizzazione, ecc.): si tstruttu-ratta, infatti, di una codifica che prende in considerazione esclusivamente il contenuto testuale di un libro. Per avere un quadro d’insieme sui formati più diffusi si rimanda a Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione, cit., pp. 123-163; Letizia Sechi, Editoria digitale, cit.
razione equilibrata dei requisiti, sia quelli relativi alla sostenibilità sia quelli relativi alle funzionalità»52.
Nel caso dei libri digitali rivolti alla scuola, alle considerazioni di natura culturale e quelle più tecniche, relative alle funzionalità di lettura, non si può non pensare a quelle di natura commerciale: a questo proposito suonano inequivocabili le afferma-zioni di Cristina Mussinelli, consulente dell’Associazione Italiana Editori: «Se si ana-lizzano gli aspetti più tecnici, fondamentale è la selezione dei formati in cui produrre i titoli [...] Qualche anno fa era una scelta più problematica per la proliferazione di diversi formati non interoperabili, oggi il mercato nel suo complesso (sia da parte dei produttori di device e di software di lettura sia degli editori) si sta orientando sulla definizione di uno standard condiviso che permetta la maggior diffusione possibile dei contenuti sui dispositivi. Si tratta dell’ePub, standard promosso e definito dall’International digital publishing forum [...] L’altro standard di fatto rimane il PDF che è ancora il formato di eBook più utilizzato e diffuso»53. In una dinamica cir-colare in cui domanda e offerta si condizionano vicendevolmente, il mercato editoria-le punta attualmente sul PDF e l’ePub perché l’uno e l’altro supportane editoria-le funzionalità