Capitolo 1. Lo statuto istituzionale dei libri di testo
1.2. I libri di testo digitali
1.2.3. Su alcuni aspetti critici della normativa
Quanto stabilito nell’ambito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 riguardo ai libri di te-sto, non cambia sostanzialmente il quadro delineato in ordine ai requisiti pedagogici, tecnici e tecnologici: la modifica più rilevante riguarda la proroga della decorrenza dell’obbligo di adottare versioni digitali (2013-2014 e 2014-2015 per le scuole del primo ciclo, anziché 2011-2012); ma è indubbio che essa sia intervenuta a risolvere alcune incoerenze di ordine logico e terminologico contenute nella legge 133/2008. Al comma 1, in riferimento alla suddetta legge, per esempio si dichiara:
al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2013-2014 e successivi, esclusiva-mente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in for-mato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall’anno scolastico 2014-2015.
Il testo emendato della legge 133/2008 è il seguente:
A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta e-sclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on-line scaricabili da
internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
Nella nuova versione della legge, si specifica meglio cosa si intenda per libro misto, e che i contenuti integrativi possono essere accessibili gratuitamente oppure acqui-stabili disgiuntamente dal manuale. Oltre a questo, l’espressione “a stampa” è stata in più luoghi sostituta con “cartacea”, e “on-line” con “digitale”.
Nell’insieme, il libro digitale tratteggiato dalla normativa risulta ancorato a quello tradizionale, prettamente cartaceo, come impostazione dei contenuti e struttura d’insieme, salvo riconoscere in termini che rimangono del tutto generici delle poten-zialità e funzionalità più amplificate. Dall’analisi delle indicazioni dei requisiti peda-gogici e tecnologici è, infatti, emersa, sebbene disorganica, una concezione del libro scolastico digitale come mezzo della comunicazione didattica innovativo e più poten-te rispetto al suo corrispettivo cartaceo, senza che siano meglio evidenziati gli ele-menti di novità. Un aspetto sul quale si insiste è il possibile e facile aggancio che il li-bro di testo possiede con i contenuti informativi multicodicali che viaggiano sul Web, deposito di una conoscenza in continuo divenire. Il libro digitale descritto nel decreto sembra essere, dunque, una riproduzione del libro cartaceo arricchita dalle funziona-lità tecnologiche dei supporti e soprattutto dai contenuti integrativi digitali (informa-zioni ma anche esercizi, ecc.).54 Questo è affermato nel decreto al punto 8 dei requisi-ti pedagogici e ai punrequisi-ti 7 e 9 dei requisirequisi-ti tecnologici:
8. integrare e arricchire, ove possibile o opportuno, la dotazione libraria con altre pubblicazioni oltre che con strumenti informatici e multimedia-li, di uso individuale o collettivo, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore.
[...]
54 Nella comunità dell’editoria digitale si parla propriamente di enhanced books o enhanced eBo-oks, libri arricchiti di materiale multimediale. Questi sono indicati da alcuni come la nuova frontiera delle edizioni digitali: si legga, ad esempio, l’intervista rilasciata da Philip Ruppel, presidente della McGraw-Hill Professional, dal titolo: “5 E-Book trends that will change the future of publishing.” Il primo trend a essere menzionato riguarda proprio la nuova forma libro, non più solo testuale: «The e-book of the not-too-distant future will be much more than text. Interactivity has arrived and will change the nature of the e-book». http://mashable.com/2010/12/27/e-book-publishing-trends/
7. predisporre modalità per scaricare dalla rete internet contenuti e dati, nel rispetto della tutela del patrimonio informativo dell’autore e dell’editore.
9. utilizzare le potenzialità offerte dalla rete internet per l’aggiornamento delle informazioni, accesso a dati remoti e altri servizi integrativi.
La visione del libro scolastico digitale offerta dalla normativa sembra essere nel suo complesso ambivalente: da un lato permane il riferimento al paradigma del libro cartaceo, in quanto a requisiti pedagogici ma anche, evidentemente, in quanto a struttura d’insieme e filosofia complessiva; dall’altro si proietta il libro unitario nell’universo dei contenuti della rete, assai spesso frammentari, lasciando intendere modalità di fruizione ben diverse da quelle tradizionali. Ulteriore prova dell’ambivalenza nell’interpretazione della nuova fisionomia dei libri scolastici che attraversa la normativa, in specie la legge 133/2008 art. 15 e il D.M. 8 aprile 2009, n. 41, è la varietà terminologica con la quale in essa ci si riferisce alle edizioni scolasti-che digitali, e sulla quale, come si è già accennato, l’ultimo e più recente atto legislati-vo è intervenuto. Nella legge 133/2009 e nel successilegislati-vo decreto 8 aprile 2009, le e-spressioni che sono usate in senso sinonimico ma non sempre corretto sono le se-guenti: “versione on-line”, “testi scolastici on-line”, spesso con la specifica “scaricabi-li”, “libro in formato digitale”, “testo digitale”, “contenuti digitali interattivi”, “solu-zioni digitali diversificate”.55
Le espressioni “versione on-line” o “testo on-line” presuppongono che la lettura e la consultazione di un libro avvengano in modalità di connessione a un sito Internet, allestito, per come si può inferire, dalla casa editrice di appartenenza o presente su una qualche piattaforma organizzata, fatta salva però la possibilità di “scaricare” il contenuto e di importarlo sul proprio dispositivo di lettura (PC o e-Book reader), passando così a una modalità di lettura off-line; e ancora di stampare tutte le pagine o solo quelle che occorrono. Effettivamente, a proposito delle definizioni correnti di “eBook”, Roncaglia osserva: «Il riferimento alla rete, e in particolare al Web, sembra un tratto comune di molte fra le definizioni di libro elettronico date fra 2002 e 2007. In tale periodo l’attenzione verso i dispositivi di lettura dedicati (i ‘lettori per eBook’)
55 La normativa ministeriale risale al 2008-2009, ma scorrendo gli atti successivi disponibili sulla pagina del ministero non si trovano aggiornamenti o variazioni che riguardino propriamente il libro digitale.
era assai meno viva [...] E di libri elettronici si parlava soprattutto con riferimento al-le colal-lezioni di testi eal-lettronici realizzate da consorzi o da grandi editori e consultabili a pagamento via rete»56. In questo momento, gli eBook reader di ultima generazione spingono a superare questa concezione ed inficiano dunque la validità stessa della sopra citata definizione di libro elettronico.
Le espressioni “testo digitale” e “libro in formato digitale” fanno riferimento al li-bro scolastico inteso prevalentemente come oggetto testuale in versione elettronica che presumibilmente ha un corrispettivo in versione cartacea, o che comunque ne conserva la struttura d’insieme lineare, predefinita e chiusa.
Maggiore indeterminatezza hanno le espressioni “contenuti digitali interattivi” e “soluzioni digitali diversificate” che esprimono un’idea di frammentarietà, opposta, quindi, a quella di struttura unitaria e organica tipica di un libro. Questi “contenuti” e “soluzioni” interattivi e genericamente di diversa natura rispetto al cartaceo, si confi-gurano come elementi di informazione/apprendimento modulari, integrabili a un li-bro cartaceo tradizionale, immediatamente funzionali all’approfondimento e all’aggiornamento, ma non libri veri e propri per come oggi li intendiamo. A questo proposito va, però, osservato che la stessa interattività non è un requisito originario e necessario di un testo digitale. Quindi l’espressione “contenuti digitali interattivi” non è di per sé equivalente alle espressioni sopra citate (versione on-line, libro in formato digitale, e così via).
La varietà terminologica che si riscontra nella normativa del 2008-2009 e che è stata parzialmente modificata dal D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, è, dunque, da leggersi come espressione di una concezione ancora non definita di un’entità nuova, che è ap-punto il libro di testo digitale. D’altro canto, però, essa, in continuità con quanto ac-cade da secoli in moltissimi paesi europei, è da intendersi anche come riflesso della complessità dello statuto del libro scolastico.57
56 Roncaglia, La quarta rivoluzione, cit., p. 34.
57 Questa è l’interpretazione suggerita da Alain Choppin, il quale dopo aver condotto una disamina dei termini più usati nelle diverse lingue europee per riferirsi al libro scolastico, così conclude: «Ces oscillations terminologiques peuvent parfois s’expliquer par des motivations rhétoriques, notamment dans les langues romanes, qui répugnent généralement à répéter les mêmes termes. Mais, si on y re-garde de plus près, on constate que cette profusion lexicale ne fait que refléter la complexité du statut du livre scolaire dans la société», “Le manuel scolaire, une fausse évidence historique”, Histoire de l’éducation, 117 (2008), p. 12. PDF disponibile all’indirizzo: http://histoire-education.revues.org/565.
La definizione del nuovo statuto del libro di testo è, dunque, oggi come nel passa-to, una sfida aperta e complessa: ad essa leggi e regolamenti possono dare un input iniziale, che ha poi bisogno, però, di sviluppi ulteriori da parte di tutti coloro che, a vario titolo, operano attorno e con i libri di testo: si pensi in primo luogo ad autori ed editori; poi, agli esperti della storia del libro e dell’editoria; ai pedagogisti e agli e-sperti delle varie discipline e di tecnologie; agli insegnanti e agli stessi studenti.