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9. Strumenti di tutela verso la pubblicità comparativa illecita
9.2 Il ricorso davanti al Giurì
L’art. 9 del d.lgs. 145/2007 comma 1 riconosce la possibilità per le parti interessate di “richiedere che sia inibita la continuazione
degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina”152. Il seconda comma prosegue il riferimento a tale ricorso, precisando che: “iniziata la procedura davanti ad un
organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato, anche da altro soggetto legittimato, in attesa
150 Si ricorda, infatti, la possibilità prevista all’art. 8 c. 5 d.lgs. 145/2007, che il
professionista sia chiamato dall’Autorità a fornire prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità. Ai sensi dell’art. 15 l’Autorità deve comunicare l’incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motivazione della richiesta e il termine per la produzione della prova.
151 In sostanza, attuano quanto previsto nell’art. 8 del d.lgs. 145/2007 e disciplinano
con maggior precisione le singole fasi e gli strumenti utilizzabili nel corso dell’istruttoria e, al termine della stessa, nella fase decisoria.
152 Dobbiamo ricordare che l’Autodisciplina pubblicitaria aveva già ricevuto la piena
investitura dall’Europa con la direttiva 97/55/CE, che consentiva agli “organismi
autonomi il controllo volontario della pubblicità comparativa”, conferendo
maggiore autorevolezza alle loro decisioni in considerazione della loro lunga esperienza e dell’impegno dimostrato negli anni.
della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a 30 giorni”153. Nel caso in cui sia richiesta la sospensione del suddetto art. 9, l’art. 20 del reg.to approvato dall’A.G.C.M. con delibera n. 25411/2015 prevede che i soggetti richiedenti debbano inoltrare “apposita istanza, fornendo prova
dell’esistenza del procedimento dinanzi all’organismo di autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale organismo e l’oggetto del processo” (comma 1). Inoltre, “il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza di sospensione, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di osservazioni”, “comunica alle parti la pronuncia del Collegio sull’istanza” e “dà altresì tempestiva comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione” (comma 2).
Secondo quanto sancito dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (oggi Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale), chiunque ritenga di subire un pregiudizio da un’attività pubblicitaria contraria al Codice di Autodisciplina può presentare istanza scritta al Giurì affinché proceda al suo esame. Anche i consumatori e le loro associazioni possono segnalare gratuitamente al Comitato i messaggi pubblicitari non conformi alle norme poste a tutela degli interessi generali del pubblico154. Una volta ricevuta l’istanza, la presidenza dell’istituto nomina un relatore e assegna un termine alle parti, da otto a dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle deduzioni e la produzione della documentazione155. Se la comunicazione commerciale contiene una comparazione diretta,
153 Si prevede quindi il coordinamento della procedura davanti all’organismo di
autodisciplina con la giustizia amministrativa dell’A.G.C.M. La decisione emessa dal Giurì o da altro organismo autodisciplinare non è in alcun modo vincolante per l’Autorità. Tuttavia, per alcuni autori, pur essendo libera di emettere un provvedimento difforme da quello dell’organo autodisciplinare, l’Autorità dovrà tener conto della decisione di quest’ultimo e motivare il suo dissenso. MARCHETTI-UBERTAZZI, op. cit, pag. 59-60.
154 Art. 36 C.A.P. – Istanze al Giurì e segnalazioni al Comitato di Controllo. 155 Art. 37, comma 1, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì.
l’istante può richiedere la riduzione del termine ad otto giorni liberi lavorativi e l’udienza di discussione deve celebrarsi entro i dieci giorni liberi lavorativi156. Nel più breve tempo possibile si convocano le parti che possono essere assistite dai propri esperti legali157, per la discussione orale. In ogni momento del procedimento, il Giurì può chiedere, senza particolari formalità, al Comitato di Controllo158 pareri su qualsiasi questione159. Ad ogni modo, alla discussione partecipa sempre un rappresentante di quest’ultimo organo160. Terminata la discussione, il Giurì emette la propria decisione se la causa è già matura, altrimenti rimette gli atti al relatore che, al più presto, senza formalità, procederà all’integrazione dell’istruttoria, restituendo gli atti al Giurì una volta conclusa. Il Giurì ha, inoltre, il potere di contestare d’ufficio eventuali violazioni emerse nel corso del procedimento, anche se non rilevate ad istanza di parte161. Esaurita la discussione conclusiva, il Giurì emette la pronuncia definitiva, comunicando immediatamente il dispositivo alle parti, mentre la decisione, con le motivazioni, deve essere depositata quanto prima in Segreteria, che ne trasmetterà copia alle parti e agli enti interessati162.
Le decisioni del Giurì sono definitive. Ove la pubblicità risulti non conforme alle norme stabilite dall’Autodisciplina ne sarà ordinata la
156 Art. 37, comma 2, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì. 157 Art. 37, ultimo comma, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì.
158 Per la composizione di quest’organo, art. 30 C..A.P., in base al quale: “Il
Comitato di Controllo, organo garante degli interessi generali dei consumatori, è composto da membri nominati dall’Istituto e scelti tra esperti di problemi dei consumatori, di tecnica pubblicitaria, di mezzi di comunicazione e di materie giuridiche. I membri del Comitato di Controllo durano in carica due anni e sono riconfermabili. L’Istituto nomina tra i membri del Comitato il Presidente e i Vicepresidenti. Il Comitato può operare articolato in sezioni di almeno tre membri ciascuna, presiedute dal Presidente o da un Vicepresidente. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della Sezione Pareri Preventivi valgono le norme contenute nell’apposito Regolamento. I membri del Comitato non possono essere scelti tra esperti che esercitano la loro attività professionale in materia di autodisciplina della comunicazione commerciale”.
159 Art. 37, comma 8, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì. 160 Art. 37, comma 3, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì. 161 Art. 37, comma 7, C.A.P. – Procedimenti avanti al Giurì. 162 Art. 38 C.A.P. – Decisioni del Giurì.
cessazione e la decisione verrà pubblicata sul sito Internet della banca dati I.A.P. e sul “Notiziario I.A.P.”; inoltre, il Giurì potrà disporre la pubblicazione sugli organi nazionali di informazione per diffondere la notizia qualora, ad esempio, non si osservino, a distanza di tempo, le decisioni del Giurì e del Comitato163.
A tal proposito, merita precisare che il Presidente del Comitato di Controllo, se una pubblicità è manifestamente contraria alle norme del Codice, con provvedimento motivato, può ingiungere alle parti di desistere dalla sua diffusione164. Entro dieci giorni non prorogabili, queste ultime possono proporre una motivata opposizione. Se le parti non si oppongono, o non osservano i tempi previsti per replicare, o non motivano la propria opposizione, l’ingiunzione acquista efficacia di decisione e dovrà essere rispettata. Altrimenti, se l’opposizione perviene nei termini ed è motivata, l’ingiunzione è sospesa. A questo punto, il Comitato dovrà valutare nel merito l’opposizione e potrà decidere di revocare l’ingiunzione archiviando il caso o di trasmettere gli atti al Presidente del Giurì, il quale, se reputa le ragioni dell’opposizione effettivamente poco convincenti, restituisce gli atti al Presidente del Comitato, conferendo all’ingiunzione efficacia di decisione; ove ritenga opportuna una decisione del Giurì, invece,
163 Art. 42 C.A.P. – Inosservanza delle Decisioni.
164 Ex multis – Ingiunzione 30/16 del 5/04/2016, emessa nei confronti di Saponificio
Gianasso s.r.l., pubblicata sul sito http://www.iap.it/2016/04/n-3016-del-542016/, per violazione degli artt. 2 e 23 del C.A.P. (rispettivamente, sulla pubblicità ingannevole e sui prodotti cosmetici e per l’igiene personale). Dobbiamo ricordare, però, che il Comitato svolge anche altre funzioni, elencate all’art. 32 del C.A.P. (sottoporre al Giurì in via autonoma, anche in seguito a segnalazioni pervenute, la comunicazione commerciale a suo parere non conforme al Codice; esprimere pareri consultivi su richiesta del Giurì; invitare in via preventiva a modificare la comunicazione commerciale che appaia non conforme al Codice; dare pareri in via preventiva su richiesta delle parti, sotto riserva della validità e delle informazioni fornitegli dal richiedente e impegnandosi a non agire d’ufficio contro la comunicazione commerciale approvata; esercitare altre funzioni assegnategli dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito Internet). Il terzo comma dell’art. 32 prevede, inoltre, che “In qualsiasi momento il Giurì e il Comitato di Controllo
possono richiedere che chi si vale della comunicazione commerciale fornisca documentazioni idonee a consentire l’accertamento della veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni o testimonianze usate. Per la valutazione delle documentazioni prodotte il Giurì o il Comitato di Controllo possono avvalersi dell’opera di esperti”.
revocherà l’ingiunzione, avviando contestualmente un procedimento ordinario165.