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WIND TELECOMUNICAZIONI VODAFONE OMNITEL

5 “Il caso Tele 2”: la prima pubblicità comparativa (diretta e nominativa) trasmessa sulle reti televisive

6. Altri casi di pubblicità comparativa nel settore della telefonia fissa e mobile

6.2 WIND TELECOMUNICAZIONI VODAFONE OMNITEL

Un caso più recente risale all’autunno del 2010 quando la Wind si rivolge al Giurì affinché sospenda la campagna pubblicitaria “Vodafone 1 centesimo”. Il testo del comunicato, “Conviene con

Vodafone. Da oggi con 1 centesimo puoi chiamare e mandare messaggi”, sembrerebbe agli occhi dei clienti una promozione molto

vantaggiosa, se non fosse che l’annuncio non ha specificato quali

siano i costi aggiuntivi. La cifra di 1 centesimo, infatti, rappresentava solo una delle diverse voci di costo per ogni minuto di conversazione. In realtà, l’offerta consisteva nella possibilità di attivare cinque diverse opzioni, con una quota settimanale aggiuntiva rispetto alla tariffa pubblicizzata. Inoltre, la comunicazione commerciale segnalata non specificava che la promozione è valida solo ed esclusivamente verso i numeri Vodafone.

Pertanto, Wind riteneva che la comparazione indiretta impiegata da Vodafone non fosse veritiera, in quanto, evidenziando la maggiore convenienza della propria offerta rispetto a quelle dei concorrenti, dimenticava di precisare i costi reali e di indicare le limitazioni del servizio, nonché il termine di validità dell’offerta. Per questi motivi, Wind ha contestato la conformità della pubblicità

Vodafone rispetto agli articoli. 2 (sulla comunicazione commerciale

ingannevole), 15 (sulla comparazione) e 20 (sulle vendite speciali) del C.A.P.

Vodafone ha risposto analiticamente alle accuse della

concorrente, sostenendo che: a) il consumatore medio dei servizi di telefonia, ormai, è capace di verificare le informazioni riguardanti i limiti e i costi e, in ogni caso, la pubblicità sollecitava a chiamare il numero 42070 per qualunque chiarimento in merito all’offerta; c) i messaggi non avrebbero contenuto alcuna comparazione con i concorrenti, ma semplicemente una magnificazione di convenienza; d) l’offerta pubblicizzata non poteva essere considerata come una vendita speciale, pertanto, non si sarebbe potuto ritenere violato l’art. 20. La campagna, tra l’altro, chiariva la durata minima dell’offerta.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, si è pronunciato il 19 ottobre del 201041, dichiarando ingannevole la pubblicità Vodafone (pertanto, contraria all’art. 2 C.A.P.), per l’evidente carenza informativa riguardo al pagamento di una tariffa fissa aggiuntiva che

41 Pronuncia n. 118 del 19 ottobre 2010 emessa dal Giurì di Autodisciplina

“concorre ad accreditare nel consumatore la convinzione erronea di

un’offerta insolitamente conveniente”, anche se “il consumatore avrebbe in questo settore ormai dimestichezza e sarebbe dunque difficilmente suggestionabile”. Ne ha ordinato, quindi, la cessazione.

D’altra parte, però, il messaggio esaminato non poteva essere considerato contrastante con gli articoli 15 e 20 del C.A.P., data la genericità del claim “conviene con Vodafone”42 e la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 20.

6.3 WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., TELECOM ITALIA s.p.a. (interveniente) – VODAFONE OMNITEL B.V.

Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a. hanno

chiesto l’intervento del Giurì in relazione ad un comunicato lanciato da Vodafone Omnitel s.p.a., volto a vantare la velocità e la qualità della propria rete mobile, ritenendolo in contrasto con gli articoli 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Lo spot, ambientato in un luogo isolato di alta montagna, mostrava una donna che tentava di ascoltare un brano musicale tramite la rete mobile del proprio smartphone, sul cui schermo compariva l’icona che segnala anomalie nel funzionamento del telefono. A questo punto, entrava in scena “Pino il Pinguino”, testimonial delle campagne

Vodafone, il quale consegnava alla donna uno smartphone identico a

quello precedentemente visualizzato, ma sul cui schermo vi era il marchio Vodafone; il nuovo cellulare trasmetteva il brano perfettamente, senza interruzioni. La voce fuori campo esclamava: “Non interrompere le tue passioni, neanche per un secondo. Con la

rete veloce Vodafone puoi”.

Secondo le istanti, lo spot accrediterebbe il concetto che la rete

Vodafone, a differenza di quelle degli altri operatori, sia in grado di

garantire un servizio eccellente in ogni situazione, pur non avendo

42 Non si può parlare di una vera e propria comparazione. Da questo punto di vista,

elementi idonei a supporto di tale vanto, secondo anche quanto già stabilito dal Giurì, ad esempio in una pronuncia del 2013.

Vodafone ha eccepito di aver effettuato, negli ultimi tempi,

degli investimenti piuttosto ingenti per ammodernare le reti internet

mobile, estenderne la copertura e migliorarne la qualità. Questi

investimenti avrebbero consentito di accertare che la rete mobile di

Vodafone è la più veloce nel download e nella navigazione, come

risulterebbe da una campagna svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni su incarico dell’AGCOM. Infine, il messaggio ivi contestato non conterrebbe alcun elemento tra quelli enunciati nella pronuncia 78/2013, trattandosi di un messaggio autoreferenziale, non comparativo.

Il Giurì, invece, ha ritenuto che lo spot veicolasse un confronto esplicito tra il servizio Internet mobile tramite smartphone di

Vodafone e lo stesso servizio veicolato attraverso il medesimo

modello di smartphone dai concorrenti, proclamando, senza dubbio, la superiorità del primo. Proprio in merito alla superiorità della connessione Vodafone, il Giurì ha sottolineato come essa sia difficile da dimostrare, in quanto quest’ultima è suscettibile di essere influenzata da vari fattori che possono incidere sulla capacità di trasferimento dei dati. Nello specifico, l’indagine effettuata dalla

Fondazione Ugo Bordoni, citata a supporto del primato vantato, ha

rilevato, sì, la superiore velocità della rete Vodafone, ma relativamente all’utilizzo tramite chiavette e non è stata verificata sugli smartphone. Talché, l’ affermazione secondo cui le prestazioni sarebbero identiche a prescindere dal dispositivo è stata contestata da Wind e da Telecom e non è stata corredata da alcuna dimostrazione da parte di Vodafone. L’esistenza di ingenti investimenti da parte di Vodafone nell’innovazione, fra l’altro, non costituisce prova certa dell’effettiva efficacia dei risultati conseguiti in termini di velocità di connessione. Se non esiste una prova definitiva della superiorità della propria rete

internet tramite smartphone, allora, il messaggio di Vodafone è, ad

avviso del Giurì, ingannevole (contrario all’art. 2). In secondo luogo, lo spot introduce anche una comparazione che, a parere dell’organo, non rispetta i canoni del Codice, essendo il confronto proposto in termini meramente suggestivi, senza corredare lo specifico messaggio da alcun dato che lo giustifichi.

In conclusione, “Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti,

dichiara che la pubblicità denunciata non è conforme agli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione. Ogni altra istanza è rigettata.” e “dispone la pubblicazione di un estratto della presente pronuncia sul quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ e, per 15 giorni, nel sito internet della Vodafone con un link nella home page che ne consenta la consultazione”43.

E’ evidente in questa pronuncia la doppia natura della comparazione come strumento di informazione e di concorrenza. Infatti, la mancanza di obiettività, oltre a non rispettare le regole previste per una corretta comparazione tra servizi concorrenti, genera, in questo caso, anche un travisamento della realtà, in quanto i destinatari verrebbero indotti a pensare, senza adeguate prove, che la capacità di connessione di Vodafone sia superiore a quella degli altri operatori.

7. L’advertising comparativo per pubblicizzare i