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Riferimenti Normat

2.1 I riferimenti normativi internazionali ed europei per i diritti delle persone con disabilità

A livello internazionale ed europeo esistono diversi trattati e direttive finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. Già nella versione iniziale del Trattato sull’Unione Europea

e trattato sul funzionamento dell’Unione Europea U.E., (2012/C 326/01a) e nelle successive

modificazioni è contenuto un primo riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini e in particolare di quei cittadini ritenuti possibili oggetto di discriminazione. In particolare nel Titolo II “Disposizioni di applicazioni generali”, articolo 10 si afferma:

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Nella seconda parte del trattato, “Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione”, all’articolo 19 paragrafo 1, gli Stati firmatari del trattato ribadiscono la volontà di combattere qualsiasi forma di discriminazione:

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i

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provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Attraverso la Carta dei Diritti dell’Unione Europea (U.E., 2012/C 326/391) inoltre viene sancito il principio dell’inviolabilità della dignità umana e in particolare con l’articolo 21 si ribadisce il principio di non discriminazione dei cittadini.

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L’articolo 26 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea afferma direttamente l’importanza della tutela dei diritti delle persone con disabilità, delineando una netta separazione tra le persone con disabilità, senza alcuna distinzione circa il tipo di disabilità, e gli altri gruppi di cittadini ritenuti svantaggiati o deboli individuati nei precedenti articoli di legge citati.

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Un ulteriore riferimento legislativo di carattere generale che si pone a tutela delle persone con disabilità è La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U., 2007) a New York il 6 dicembre 2006. La Convenzione inoltre è il primo strumento giuridico vincolante nell’ambito dei diritti umani ratificato e adottato come parte integrante del proprio ordinamento dall’Unione Europea nel 2010. I principi generali elencati all’articolo 3 delineano 8 aree di interesse sulle quali gli Stati firmatari sono tenuti ad intervenire:

(a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;

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(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

(d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;

(e) la parità di opportunità; (f) l’accessibilità;

(g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Oltre a richiamare concetti quali la il rispetto per la dignità e l’autonomia individuale, la non discriminazione e le pari opportunità, viene indicata tra le aree di intervento anche la piena ed

effettiva partecipazione e inclusione nella società e l’accessibilità, con l’intento di tratteggiare

possibili strategie operative finalizzate a garantire i diritti delle persone con disabilità su base paritaria con il resto dei cittadini europei. L’articolo 9, dedicato all’accessibilità, sancisce l’impegno da parte dei firmatari per l’adozione di:

misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

In particolare i paragrafi B, F e G dello stesso articolo indicano come le misure adeguate trovino applicazione anche

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza;

(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;

(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet.

Un ulteriore riferimento ai servizi di comunicazione è contenuto all’interno dell’articolo 21 “Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione”, in particolare il paragrafo D richiama gli Stati firmatari a

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(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità.

I concetti della partecipazione e inclusione sociale delle persone con disabilità vengono affrontate in maniera più diretta attraverso l’articolo 30 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport”, che al paragrafo 1 recita:

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

Se da un lato la Convenzione si astiene dal definire in modo dettagliato quali siano le misure

adeguate che gli Stati firmatari sono chiamati ad adottare per favorire l’accessibilità, la

partecipazione e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, dall’altro si spinge oltre gli appelli alla non discriminazione contenuti nel Trattato e nella Carta dei Diritti dell’Unione

Europea, definendo come l’affermazione dei diritti, e quindi proprio la non discriminazione,

passi anche attraverso la fruizione su base paritaria dell’offerta culturale e dei servizi di telecomunicazione quotidianamente a disposizione di qualunque cittadino.

Un ulteriore strumento normativo in grado di indirizzare le politiche dei singoli stati membri sulla via dell’inclusione sociale delle persone con disabilità è il piano denominato Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere (U.E., 2010/C 636). Il documento, elaborato tenendo presenti i concetti e gli ideali presentati all’interno del Trattato alla base della nascita dell’Unione, della Carta dei Diritti e della

Convenzione ONU, non affronta le differenti problematiche poste dai diversi tipi di disabilità,

ma adotta un approccio di tipo più generale. La Strategia, articolata su otto ambiti di azione principali, – accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, istruzione e formazione, protezione sociale, salute e infine azioni esterne – si pone l’obiettivo di creare le condizioni

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ideali affinché le persone con disabilità possano esercitare appieno i loro diritti e beneficiare di una piena partecipazione alla vita sociale ed economica europea.

La definizione di accessibilità fornita all’interno della Strategia è del tutto simile a quella riportata nella Convenzione O.N.U.:

Per accessibilità si intende la possibilità per le persone disabili di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all'ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altri servizi e strutture 38.

In particolare con riferimento ai sistemi dell’informazione e della comunicazione nonché dei servizi televisivi si sottolinea come

solo il 5% dei siti web pubblici nell'UE-27 è pienamente conforme alle norme di accessibilità, anche se una percentuale maggiore risulta accessibile almeno parzialmente. Molte emittenti televisive offrono ancora pochi programmi con sottotitoli e AD. L'accessibilità è un presupposto inderogabile per la partecipazione alla società e all'economia, ma resta un obiettivo ancora lontano per l'UE 2 39.

Il secondo ambito di intervento riguardante la partecipazione e l’inclusione sociale contiene un ulteriore riferimento all’accessibilità di attività ricreative ed eventi culturali ribadendo la necessità di una maggiore implementazione di strategie in grado di favorire la fruizione di “attività, eventi, strutture, beni e servizi sportivi, ricreativi e culturali, anche audiovisivi [...]a incoraggiare il trasferimento al di là delle frontiere delle opere oggetto di diritti d'autore in un formato accessibile; a promuovere l'utilizzo delle eccezioni previste dalla direttiva sul diritto d’autore.” (U.E., 2010/C 636, p. 6)

Da un lato dunque si riconosce il ruolo fondamentale di un concetto quale quello di accessibilità, mentre dall’altro si riconosce come la strada verso una società pienamente inclusiva e capace di garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dell’essere umano su base di uguaglianza sia ancora lunga.

38 U.E., 2010/C 636, p. 5. 39 Ibidem 1.

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2.2 La Direttiva 2010/13/UE

Un ulteriore riferimento legislativo che riguarda il comparto dell’audiovisivo è costituito dalla

Direttiva sui servizi di media audiovisivi (U.E., 2010/13/UE). La Direttiva, inizialmente

emanata nel 2007 e successivamente emendata, si propone di regolamentare a livello europeo tutti quei servizi che hanno come oggetto la trasmissione di contenuti audiovisivi, indipendentemente dalle piattaforme utilizzate dagli utenti per la fruizione, fornendo così un riferimento legale comune a tutti gli Stati membri. La Direttiva prende in considerazione sia le normali programmazioni trasmesse dalle emittenti sia i servizi On-Demand, applicando però a questi ultimi una regolamentazione meno stringente.

Gli unici riferimenti ai servizi di accessibilità si possono rinvenire al paragrafo 46 dell’articolo 1:

Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell’Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l’AD e la navigazione tra menù di facile comprensione.

e all’articolo 7:

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

La Direttiva affronta in modo del tutto generale il problema dell’accessibilità audiovisiva senza fornire ulteriori indicazioni circa i tempi e le strategie da adottare per l’erogazione dei servizi di accessibilità menzionati e conseguentemente realizzare gli obiettivi di una maggior partecipazione e integrazione alla vita sociale e culturale dell’Unione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali. La giurisdizione riguardante l’implementazione dei servizi di accessibilità viene piuttosto rimessa ai singoli Stati membri, come si può dedurre dal citato articolo 7 e come stabilito al paragrafo 1 dell’articolo 4 della stessa Direttiva:

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Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione.

La Direttiva non ha carattere vincolante e non fornisce indicazione alcuna sui tempi di implementazione dei servizi di accessibilità audiovisiva e inoltre non prevede sanzioni nei confronti degli Stati non ottemperanti, ogni Stato ha quindi adottato una propria politica circa l’accessibilità audiovisiva, conseguentemente la situazione differisce da nazione a nazione determinando inoltre una diversa disponibilità di materiali e servizi audiovisivi accessibili.

2.3 Spagna

Dal punto di vista normativo in Spagna il comparto audiovisivo è regolato da diverse leggi e norme che stabiliscono e definiscono un insieme di strategie da adottare per la realizzazione, la produzione e la diffusione del servizio di AD. I principali riferimenti normativi, sono 3: la Ley 15/2001 de 9 de Julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (BOE-A-2001-13268), la Ley 55/2007, de 28 de Diciembre, del Cine (BOE-A-2007-22439) e la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la Comunicación Audiovisual e successivi aggiornamenti. Se grazie alle prime 2 leggi il legislatore ha disciplinato le modalità di accesso alle sovvenzioni per realizzare prodotti audiovisivi integrati dai servizi di accessibilità, con la

Ley 7/2010 sono state regolate e definite le modalità attraverso le quali le emittenti sono

chiamate a rendere accessibile la propria programmazione. Nonostante proprio la Spagna sia stata in qualche modo preconizzatrice, anche se involontaria, del servizio di accessibilità per persone con disabilità visiva grazie all’opera di Esteban e Arandes e nonostante il forte coinvolgimento di ONCE nel campo dell’accessibilità audiovisiva l’iter d’approvazione di quest’ultima legge è durato circa 3 anni, probabilmente a causa delle forti ingerenze e resistenze da parte delle reti televisive private (UTRAY et Al., 2009). In particolare attraverso la Ley 7/2010 oltre a ribadire il diritto all’accesso alla comunicazione audiovisiva da parte del pubblico con disabilità sensoriale, il legislatore sancisce, all’interno del TÍTULO II – Normativa básica para la Comunicación Audiovisual, CAPÍTULO I – Los derechos del público, ARTÍCULO 8. – Los derechos de las personas con discapacidad, come le emittenti pubbliche e private spagnole siano tenute a fornire a telespettatori servizi di accessibilità quali

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sottotitolazione e Lingua dei Segni (LIS) per il pubblico non-udente o ipoudente e il servizio di AD. Con la Disposición transitoria quinta. Servicios de apoyo para las personas con discapacidad contenuta in appendice all’articolo 61 il legislatore stabilisce le quote di programmazione che le emittenti sono chiamate ad integrare con i servizi di accessibilità entro la data del 31 Dicembre 2013, operando una distinzione tra emittenti pubbliche ed emittenti private. Qualora tali quote non siano rispettate le emittenti possono essere sanzionate secondo i termini stabiliti all’interno della stessa Ley 7/2010.

Le tabelle 2 e 3, relative al quadriennio 2010-2013, illustrano gli incrementi stabiliti anno per anno dal legislatore per i servizi di accessibilità, nel caso in cui un emittente consegua la licenza di trasmissione dopo l’entrata in vigore della legge in oggetto vengono concessi 4 anni per raggiungere le quote fissate per l’anno 2013.

Tabella 1. Ley 7/2010. Quote di programmazione settimanale da integrare con i servizi di accessibilità

Emittenti Pubbliche

2010 2011 2012 2013

AD 1 hr. 3 hr. 7 hr. 10 hr.