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La riforma della legge 68/1999 e le principali novità in tema d’inclusione lavorativa dei disabili

La L. n.68/99 ha subito una prima modifica con la L. n.92/12 ed ora, con il D.lgs. n.151/15, pubblicato in G.U. n.221/15 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha tro-vato nuove modifiche riguardanti soprattutto i datori di lavoro che sono nella fascia oc-cupazione tra i 15 e i 35 dipendenti. Il decreto ultimo, che contiene disposizioni di razio-nalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e in imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, è in attuazione della L. n.183/14, la quale, all’art.1, co.4, lett.g), determinava il criterio di de-lega in relazione alle procedure e adempimenti in materia di inserimento mirato al la-voro delle persone con disabilità, al fine di favorire l’inclusione sociale e l’integrazione “nel mondo del lavoro delle persone disabili mediante il ricorso a servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art.1, co.1, L. n.68/99).

Corre l’obbligo di evidenziare sin da ora che, a seguito delle previsioni contenute nell’art.4, D.lgs. n.151/15, il quale novella l’art.4 della Legge 68/99, potranno essere com-putabili nella quota di riserva anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che ab-biano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con minorazioni iscritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle del D.P.R. n.915/78.

Il d.lgs. n.151/15 affronta, già dall’art.1, il tema del collocamento mirato, precisando che, entro 180 giorni dalla sua data di entrata in vigore, verranno definite nuove linee guida (ad oggi non ancora pubblicate) in materia di inserimento al lavoro dei soggetti disabili, prevedendo una rete integrata di servizi (sociali, sanitari, educativi e formativi), pro-muovendo accordi territoriali con organizzazioni sindacali, cooperative sociali e associa-zioni e organizzaassocia-zioni del terzo settore, rivedendo le procedure di accertamento della condizione di disabilità, promuovendo l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, che avrà il compito di promuovere progetti personaliz-zati di inserimento lavorativo.

I datori di lavoro

La prima vera novità introdotta dal D.lgs. n.151/15 è la modifica, contenuta nell’art.3, dell’art.3 della L. n.68/99. Come è noto, la norma si preoccupa di individuare i datori di

135 lavoro che obbligatoriamente sono tenuti a riservare, in caso di nuove assunzioni, quote per i soggetti disabili.

In particolare i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da 15 dipendenti in avanti debbono assumere lavoratori disabili in caso di assunzioni aggiuntive “rispetto al numero dei dipendenti in servizio”. Orbene, tale previsione sarà vigente esclusiva-mente sino al 31 dicembre 2016 (quindi sia per 2015 e 2016 la situazione rimane inva-riata), perché dal 1° gennaio 2017 il co.2 e parte del co.3, art.3, L. n.68/99, saranno abro-gati.

In considerazione di ciò, anche i datori di lavoro posti nella classe dimensionale da 15 a 35 dipendenti dovranno assumere un lavoratore disabile contestualmente al raggiungi-mento dei 15 dipendenti.

Giova ricordare che la medesima disposizione si applica ai datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, quota di riserva pari al 7% (oltre a 1% riservato a vedove, orfani o profughi) e due lavoratori se occupano dai 15 ai 35 dipendenti. Il datore di lavoro deve presentare domanda di assunzione del lavoratore disabile entro 60 giorni da quello suc-cessivo alla data in cui sorge l’obbligo.

La disciplina vigente prevede inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art.7, co.1, D.lgs. n.151/15, tutti i datori di lavoro possono procedere all’assunzione dei lavo-ratori mediante richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni.

Esenzioni totali o parziali

Non mancano le novità anche in tema di esoneri. È infatti l’art.5, d.lgs. n.151/15, a inter-venire sulla vigente disciplina, introducendo un ulteriore obbligo per il datore di lavoro. In particolare viene oggi precisato come i datori di lavoro che occupano addetti impe-gnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 24 novembre 2015 (i termini sono meramente ordinatori), deve stabilire le modalità del versamento del contributo di cui sopra. Compensazione territoriale

Le aziende del settore privato che intendono compensare all’interno delle proprie sedi o nelle aziende facenti parte lo stesso gruppo, come definito dall’art.31, D.Lgs. n.276/03, le eccedenze di soggetti collocati obbligatoriamente rispetto al minor numero di lavora-tori assunti in altre unità produttive, sono tenute a compilare l’apposita sezione del mo-dulo informatico senza dover preventivamente presentare alcuna specifica istanza. Diversamente da quanto in precedenza previsto, a seguito della modifica introdotta dall’art.5, D.Lgs. n.151/15, i datori di lavoro pubblici potranno, senza più richiedere pre-ventiva autorizzazione, compensare i lavoratori disabili assunti in eccedenza in un’unità produttiva con quelle, nella medesima Regione, nelle quali non si è raggiunta la riserva prevista.

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Incentivi alle assunzioni

Profondamente innovato il sistema del riconoscimento degli incentivi per i datori di la-voro che procedono all’assunzione, dal 1° gennaio 2016 e indipendentemente dall’ob-bligo di assunzione, di lavoratori con una determinata riduzione della capacità lavora-tiva. Nello specifico, il novellato art.13, co.1, L. n.68/99, prevede che a domanda possa essere concesso un incentivo per la durata massima di trentasei mesi così individuato:

 nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-denziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo in-determinato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni iscritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;

 nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previ-denziali, per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo in-determinato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni iscritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

L’incentivo potrà essere riconosciuto per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 12 mesi per tutta la durata del contratto di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una ri-duzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Inoltre, uno dei temi affrontati dalla circolare del Ministero del lavoro n.34 del 23 dicem-bre 2015, interessa l’applicazione del Capo II del Dlgs 150/2015 alle norme riguardanti il collocamento delle persone disabili (L. 68/1999).

Poiché l’art. 18 del 150 prevede che le norme del Capo II si applicano al collocamento dei disabili di cui alla Legge 68/1999 “in quanto compatibili”, la circolare interviene per chiarire quali sono le norme compatibili. In sintesi:

1. le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo in questione devono essere svolte anche ai fini del collocamento mirato;

2. considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l’art. 19, c.1, dello stesso D.lgs. 150/2015. Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata dispo-nibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.

Peraltro, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili ana-logicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del D.lgs. 22/2015 (NASpI). La per-manenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro su-bordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

 l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia supe-riore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro;

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 l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscri-zione;

 l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa indivi-duale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ .800) ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.

La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20 del 150/2015.