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I rimedi a disposizione dell’Ombudsman

L’Ombudsman europeo: tra fiducia, neutralità e persuasione

71 ION POPESCU-SLĂNICEANU, DIANA MARILENA PETROVSZKI, COSMIN

3.3 I rimedi a disposizione dell’Ombudsman

Una volta che le indagini si sono concluse, si possono aprire più scenari con differenti possibilità.

Una prima soluzione, in realtà antecedente alla conclusione delle indagini, è la cd. “risoluzione spontanea” da parte dell’istituzione105, in

cui semplicemente l’istituzione, consapevole di star commettendo un fatto rientrante nella sfera della cattiva amministrazione, decide di sua spontanea volontà di correggere il proprio comportamento onde evitare di dover rispondere poi successivamente di fronte ai poteri rimediali messi in atto dall’Ombudsman.

Invece, all’esito delle indagini, è possibile che si apra un altro scenario un po’ particolare; può darsi il caso che l’Ombudsman non ritenga che sia stato commesso alcun fatto di cattiva amministrazione, ma allo stesso tempo ritiene che possano esserci dei margini di miglioramento per l’amministrazione sottoposta al suo esame. Ebbene, in un siffatto caso è possibile per l’Ombudsman presentare dei cd. “suggerimenti volti al miglioramento” grazie ai quali è possibile incrementare la qualità dell’amministrazione da parte dell’istituzione106.

Infatti, alla chiusura delle indagini, vuoi perché non è stato riscontrato un caso di cattiva amministrazione, vuoi perché la questione è stata risolta in corso di indagine, l’Ombudsman ha l’obbligo di redigere una decisione che definisce i risultati, da trasmettere sia al denunciante (laddove ce ne sia stato uno) sia all’istituzione od organo interessati.

104 Cfr. Nota n.89

105 Cfr. Nota n.13 106 Cfr. Nota n.70

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Ed è proprio all’interno di questa decisione che, come prevede l’articolo 6 delle Disposizioni di attuazione, l’Ombudsman può suggerire dei miglioramenti in merito alla questione sottoposta alle indagini.

Se, invece, un caso di cattiva amministrazione viene riscontrato, l’Ombudsman ha a disposizione vari strumenti che spiegherò in ordine di gravità.

Il primo tentativo, utilizzato soprattutto se l’indagine ha avuto iniziativa di parte, è quello inerente al trovare una cd. “soluzione amichevole” tra il denunciante e l’istituzione, come viene previsto da parte degli articoli 228 del TFUE, 5 delle Disposizioni di attuazione e 3, V comma dello Statuto.

In questo caso, l’Ombudsman che riscontri un caso di cattiva amministrazione rispetto al quale una soluzione è prospettabile, comunica le proprie osservazioni all’istituzione interessata e le assegna un termine affinché proponga una soluzione da presentare al denunciante.

Il termine comunemente è di tre mesi, ma è possibile che sia più lungo o più corto a seconda della gravità della questione. L’importante è che sia ragionevole e proporzionato al caso concreto.

Una volta che la risposta giunge nuovamente all’Ombudsman, questi ne dà informazione al denunciante, il quale ha a sua volta un mese di tempo per presentare le proprie osservazioni.

Quanto al contenuto delle soluzioni amichevoli, di norma esse vengono accettate così come presentate direttamente dall’istituzione e prendono la forma o di scuse formali nei confronti del denunciante, oppure in un qualche tipo di azione compensatoria107. Il ruolo dell’Ombudsman, in

tali casi, non è altro quello di facilitatore nel trovare l’accordo, specie se il livello di conflittualità è piuttosto alto.

Se, invece, all’esito delle indagini, l’Ombudsman ritiene che non sia possibile trovare una soluzione amichevole, o altrimenti che essa non

107 Cfr. Nota n.3

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sia in alcun modo utile alla risoluzione del caso concreto, può chiudere le indagini tramite la scelta di un doppio strumento. Il primo strumento consiste nella redazione di “osservazioni critiche”, le quali vengono utilizzate quando l’Ombudmsan è consapevole che il fatto di cattiva amministrazione non è più reversibile, e dunque non può essere eliminato, o altrimenti quando tale fatto non ha implicazioni più generali. Le osservazioni critiche, in realtà, possono anche essere utilizzate come conseguenza dello strumento che esaminerò subito dopo, i progetti di raccomandazioni; infatti, laddove venga tentata la via di un progetto di raccomandazione, che però non va a buon fine perché le risposte ottenute non sono soddisfacenti o perché una risposta proprio non giunge, l’Ombudsman può arrivare alla conclusione che non ci sia effettivamente altro da fare (ricordiamoci sempre che i poteri dell’Ombudsman non sono vincolanti), per cui il caso non vada oltre perseguito108.

Il secondo strumento consiste, appunto, nei cd. “progetti di raccomandazione”, consistenti essenzialmente in una richiesta di mettere in atto tutti i passi utili affinché il fatto di cattiva amministrazione venga risolto, poiché lo si ritiene risolvibile. Queste raccomandazioni prendono la forma delle soluzioni amichevoli, nel senso che anche qua l’istituzione ha tre mesi di tempo per presentare un progetto di risoluzione efficacie, che viene poi nuovamente trasmessa all’Ombudsman il quale, se la ritiene soddisfacente, chiude il caso. Se, invece, nessuno di questi strumenti ha un esito positivo, allora l’ultimo strumento a disposizione dell’Ombudsman è la redazione di un

108 Un esempio simile è stato riscontrato nel 2010, quando nei confronti della

Commissione europea vennero presentate ben 32 osservazioni critiche, delle quali ben 10 produssero risposte non soddisfacenti. Di fronte ad un simile atteggiamento, l’Ombudsman, nell’Annual Report di quello stesso anno, sottolineò come un atteggiamento difensivo nei confronti delle critiche provenienti dall’Ombudmsan tenuto da parte delle istituzioni dell’Unione rappresenta un’opportunità mancata per le sue istituzioni, soprattutto alla luce del danneggiamento all’immagine che un simile comportamento può apportare.

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rapporto speciale al Parlamento europeo, il quale rimane comunque uno strumento non vincolante, per cui spetterà in ultima battuta al Parlamento stesso decidere che cosa fare e se è il caso di prendere dei provvedimenti nei confronti dell’istituzione od organo sottoposti all’interesse dell’Ombudsman.

Questa previsione non deve però indurci nel ritenere che la mancanza di poteri effettivi dell’Ombudsman, soprattutto perché non vincolanti, sia da considerare un elemento di debolezza di questo istituto; anzi, c’è da sottolineare come il tasso di spontanea conformazione alle decisioni dell’Ombudsman sia piuttosto alto109.

Infine, come punto di chiusura sui doveri e poteri dell’Ombudsman europeo, questo è tenuto ogni anno a presentare un Rapporto Annuale al Parlamento europeo, nello specifico alla Commissione petizioni, all’interno del quale espone tutto il suo operato svolto nell’anno precedente. Questi rapporti hanno una doppia funzione: una funzione in relazione al Parlamento europeo, permettendogli di supervisionare il ramo esecutivo dell’Unione europea, rimanere informato sui casi di cattiva amministrazione ed utilizzare i seppur limitati poteri sulle amministrazioni restie a rettificare i problemi identificati dall’Ombudsman; ed una funzione più generale, volta a permettere all’Ombudsman di poter esercitare pressioni, presentarsi e presentare il proprio lavoro ai cittadini, ed infine anche per giustificare le sue strategie ed i suoi obiettivi110.

109 Nel 2016, secondo il Rapporto Annuale dell’Ombudsman, il tasso di conformità si

aggirava intorno all’83%. Cfr. Nota n.89

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4. IL CONCETTO DI “MALADMINISTRATION” ED IL