IV. I CONTROPOTERI NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO : P RESIDENTI DELLA R EPUBBLICA E C ONSEIL
5. Ritorno al sistema dei contropoteri: Il Presidente come garante delle minoranze parlamentari e alter ego
Un punto decisamente importante per valutare la figura del Presidente della Repubblica alla luce dei rapporti più o meno formali che esso intrattiene con gli altri contropoteri è sicuramente il tipo di relazione che lo lega non solo alla Corte costituzionale ma anche alle opposizioni parlamentari414.
Sotto quest’ultimo profilo si vuole proprio sottolineare come la dottrina più accorta fin dall’inizio degli anni duemila aveva messo efficacemente in luce lo spettro dal quale è necessario guardare questo tema, che ruota intorno (ancora una volta) al problematico nodo dell’alternativa rinvio/promulgazione della legge415. Da questo punto di vista si può
dire che l’opposizione si sia atteggiata in modo decisamente diversificato al suo interno: se da un lato PD e UDC sono stati costantemente solidali con l’interpretazione offerta dal Presidente Ciampi e poi soprattutto dal Presidente Napolitano all’art. 74 Cost., nella scelta di evitare un ricorso al potere di rinvio in occasione di leggi particolarmente problematiche in punto di costituzionalità, ben diverso è stato l’atteggiamento tenuto dall’IdV, che in non rari esempi è giunta ad estendere la polemica nei confronti del capo dello Stato fino alle soglie del reato di vilipendio416. Si tratta di un punto molto delicato: certo il tentativo di
forzare il capo dello Stato ad assumere una determinata decisione in merito all’alternativa rinvio/promulgazione è sbagliato quando nega in radice qualsiasi autonomia dello stesso nell’assumere la decisione in parola. Tuttavia è evidente che se l’opposizione ha precedentemente speso nel corso del dibattito parlamentare degli argomenti di diritto costituzionale contro l’adozione di un determinato provvedimento legislativo non appare coerente che essa verosimilmente non si attenda che la stessa posizione venga poi difesa anche dal capo dello Stato in sede di rinvio417. Vi è anzi la sensazione che l’opposizione
attenda piuttosto di vedere proclamata la censura della legge avversata ad opera della Corte
414 Del rapporto tra Presidente e referendum si è già trattato nel capitolo II, par. 4.
415 Così infatti C.DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario ed unità nazionale, in Rivista di Diritto Costituzionale, 2003, pp.214 e ss.
416 Si ricordi, sempre all’interno della vicenda legata al lodo Alfano: Napolitano firma il lodo Alfano. Di Pietro attacca: “è immorale”, in La Repubblica, 24-VII-2008, p. 5. Il problema si ripresenterà in occasione del pacchetto
sicurezza, con la disciplina delle intercettazioni e, in modo ancor più evidente, con lo scudo fiscale. Sull’inaccettabile degenerazione della polemica: “Napolitano mafioso”: ora di Pietro è indagato, in Il giornale, 4-II- 2009, p. 5.
417 A tale proposito risulta quanto meno opinabile la reazione del Presidente Napolitano che ha accusato di “parlare a vanvera” coloro che lo invitavano ad esercitare il potere di rinvio in luogo della promulgazione nel
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in sede di giudizio incidentale anziché vederla rinviata alle Camere dal Presidente (o sottoposta a referendum, come già osservato). In altre parole tale approccio sembra ridurre ad uno (la Corte) il complesso circuito dei contropoteri e pare dimenticare che il rinvio presidenziale, laddove esercitato, potrebbe costituire un efficace early warning rivolto al Parlamento allo scopo evitare una pronuncia costituzionale di impatto decisamente più forte e grave sul sistema politico. Non è casuale come autorevole dottrina abbia messo in luce che il rinvio presidenziale sia in effetti più un segnale lanciato alle opposizioni che allo stesso Governo e la sua maggioranza, in quanto sarebbe la stessa minoranza a doversi “fare carico” in sede di ridiscussione delle ragioni della mancata promulgazione418.
I rapporti tra Presidente ed opposizioni sono variabili anche in merito al tipo di frequenza con la quale i capi delle stesse minoranze parlamentari chiedono ed ottengono di essere ricevuti dal capo dello Stato. La possibilità che il dialogo tra Presidente ed opposizione in merito alla situazione politica ed istituzionale sia quanto più possibile continuo non può che essere benefico per la consapevolezza con cui il capo dello Stato esercita il proprio ruolo di moderatore all’interno del sistema politico. Tale aspetto non può essere sottovalutato se si vuole che egli possa avere sempre la possibilità di prestare ascolto alle istanze delle minoranze.
A confermare invece quanto già detto sopra a proposito della stretta intercomunicazione tra Presidenza e Corte419, cui si faceva riferimento anche al paragrafo
precedente, oltre ai mutui richiami giurisprudenziali delle due magistrature, stanno anche i non rari episodi in occasione dei quali il Presidente interviene in difesa dell’indipendenza della Corte costituzionale, per porla al sicuro da attacchi politici420 o, ancora, per evitare che
l’inerzia delle forze politiche possa paralizzarne il funzionamento in sede di elezione dei giudici di competenza parlamentare. Dal canto suo la stessa Corte ha decisamente difeso le prerogative presidenziali in entrambe le occasioni in cui il capo dello Stato in carica ha sollevato un conflitto di attribuzione contro altro potere dello Stato e conclusesi con la sentenze 200/2006 e 1/2013421. Al di là di tutte le argomentazioni che possono prodursi in
merito alla titolarità presidenziale (o meno) del potere di grazia o al regime tutto particolare
418 “(…) Per l’altro, la presenza in Parlamento delle opposizioni fa sì che il giuoco politico sia in qualche modo riaperto dal rinvio, che proprio dalle opposizioni, anzi, sollecita una risposta e una reazione, che esse possono dare con tutti gli strumenti messi a loro disposizione dalla normativa regolamentare. Il rinvio presidenziale, in altri termini, apre una fase di confronto, se non di vera e propria battaglia politica, che, in realtà, non vede contrapposti il Presidente e il Parlamento, bensì la maggioranza parlamentare e le opposizioni, ovvero la maggioranza parlamentare e l’opinione pubblica”. Così M.LUCIANI, L’emanazione
presidenziali dei decreti-legge (spunti a partire dal caso E.), in AAVV, Il diritto tra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Roma, 2010, pp. 139 e ss.
419 Tale relazione è sottolineata ulteriormente da autorevole dottrina: G.SILVESTRI, Le garanzie della Repubblica,
Milano, 2009.
420 Recentemente si ricordi l’esternazione presidenziale in occasione della commemorazione della scomparsa
di Giuliano Vassalli: Napolitano irritato per gli attacchi alla Consulta ricorda Vassalli: prerogativa della Corte censurare le
leggi, in Il messaggero, 17-6-2010, p. 2.
421 Non costituisce quindi un precedente il cosiddetto caso Cossiga essendo stato questo il frutto di un conflitto
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in materia di intercettazioni indirette, si ritiene che certo nel realismo del giudice costituzionale abbia giocato in tutte e due le occasioni in modo determinante la necessità di non contraddire il capo dello Stato422. Simile situazione (ma a parti invertite in quanto in tal
caso il capo dello Stato era parte resistente nel conflitto di attribuzioni) sotto questo profilo era stata quella prodottasi a seguito del ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dall’ex guardasigilli Mancuso contro il Presidente Scalfaro , il Presidente del Consiglio Dini, il Senato e la Camera dei Deputati423. Non si tratta di un mero scrupolo di un qualunque
organo costituzionale a non ostacolare un’interpretazione costituzionale offerta dal Presidente (in quanto si sa che a tale proposito i contrasti fra capo dello Stato e Parlamento e/o Governo non sono mai mancati nella storia repubblicana): l’esigenza avvertita dalla Corte pare essere proprio quella di non contraddire colui che, si è detto, è percepito come il proprio “parafulmine” nella comune funzione del controllo e dell’indirizzo costituzionale che il Presidente indica e che la Corte fa rispettare. Tale prossimità (e non intercambiabilità) di ruoli deriva certo anche dal legame stretto che si crea tra Presidente e Corte in considerazione del diritto del primo a nominarne un terzo dei membri, dei quali raramente in punto di costituzionalità è possibile immaginare posizioni molto diverse da quelle presidenziali424. Tutte queste considerazioni non fanno che riconfermare ancora una volta
l’ipotesi da cui siamo partiti, ovvero la stretta relazione che lega fra loro i contropoteri costituzionali e la logica che li porta ad influenzarsi reciprocamente.
6. La mancata promulgazione dei decreti-legge: il controllo oltre la lettera