2.3 Come punire chi evade: le sanzioni
2.3.1 Sanzioni amministrative
La sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di denaro, alla quale si possono aggiungere, in determinati casi, sanzioni accessorie.
Alcuni esempi:
la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale: la sospensione può essere disposta per un periodo che varia da tre giorni a un mese, mentre nel caso in cui i corrispettivi siano superiori a 50.000 euro la sospensione passa da un mese a sei mesi. Questo avviene nel caso in cui sono state contestate, anche unitariamente e nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni, compiute in giorni diversi, dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale;
la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine: previsto per i professionisti che violano l’obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi.
Le sanzioni sono applicate sulla base delle seguenti regole:
si prevede il principio di personalità, le sanzioni hanno quindi carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione, non possono essere trasferite ad altri;
la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi;
si applica il principio di irretroattività, il quale prevede che la sanzione possa essere erogata soltanto se la legge è entrata in vigore prima della violazione; si prevede il principio del favor rei, in base a ciò le leggi intervenute dopo il
fatto si applicano solo se sono ritenute più favorevoli per il contribuente, a condizione che la sanzione non sia divenuta definitiva. Quindi se a seguito di una norma successiva, il fatto non è più considerato illecito, le sanzioni non potranno essere più applicate a meno che non siano già divenute effettive, se è presente un debito residuo questo sarà estinto, ma le somme già erogate non verranno restituite;
non può essere assoggettato a sanzione chi non aveva la capacità di intendere, né coscienza della propria condotta, nel momento in cui il fatto è stato compiuto; il soggetto è responsabile del pagamento della sanzione se l’autore della
violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica; le sanzioni non si applicano nei casi in cui le disposizioni siano incerte, quando
le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile;
non sono punibili le violazioni che non arrecano danno all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi;
non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore;
in caso di concorso siano commesse più violazioni, anche in tempi diversi, si applica un’unica sanzione;
le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi, secondo le normative previste;
nel caso in cui vi siano violazioni analoghe, per assicurare l’uniformità della disciplina è necessario che le sanzioni siano sempre adeguate all’effettivo danno subito dall’erario.
La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono erogate dall’ufficio o dall’ente competente all’accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono. Le sanzioni posso essere collegate al tributo o non collegate al tributo.
Nel primo caso in cui le sanzioni sono collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con l’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Il contribuente può definire il provvedimento pagando un terzo della sanzione, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, per queste sanzioni, non è ammessa l’agevolazione.
Nel secondo caso, quando l’irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo cui si riferiscono è prevista, invece, la notifica di un atto di contestazione.
“L’atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità: i fatti attribuiti al trasgressore;
gli elementi probatori; le norme applicate;
i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;
l’indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L’atto di contestazione deve inoltre contenere:
l’invito a pagare le somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione;
l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende ricorrere alla definizione agevolata, le deduzioni difensive;
l’indicazione dell’organo al quale proporre impugnazione”(Agenzia delle Entrate (2014a), pag 3-4).
Quando sono state apportate delle prove difensive, l’ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni, tuttavia, per evitare la perdita di efficacia delle
misure cautelari, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato entro 120 giorni dalla data in cui il contribuente a presentato le proprie difese.
Di seguito si riportano le sanzioni, le quali sono individuate nella “Guida alle sanzioni tributarie e penali” reperita dal sito dell’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate (2014a), pag.6-8 ) si riportano le principali sanzioni amministrative:
in caso di mancato versamento o ritardo dello stesso, la sanzione è il 30% dell’imposta dovuta, la sanzione è ridotta a 1/15 se il versamento è effettuato entro 15 giorno.
Nel caso di dichiarazione di imposte dirette rientrano:
omessa dichiarazione: “la sanzione è dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro, da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in presenza di redditi prodotti all’estero e le relative sanzioni sono aumentate di un terzo”;
dichiarazione infedele: “la sanzione è dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito. In presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo. La sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato superi il 10% del reddito dichiarato. La sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato”;
mancata ottemperanza a richieste di uffici finanziari o Guardia di finanza: “la sanzione va da 258 euro a 2065 euro”.
Per quanto riguarda l’iva:
omessa presentazione dichiarazione annuale: “la sanzione è dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 258 euro da 258 euro a 2.065 euro, se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta”;
infedele dichiarazione: “in questi casi la sanzione è dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. Inoltre la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile superi il 10% di quella dichiarata. Mentre la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sempre che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o superi il 10% di quella dichiarata”; omessa registrazione e fatturazione delle operazioni imponibili: “la sanzione va
dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato, deve essere comunque presente un minimo di 516 euro”;
omessa fatturazione e registrazione delle operazioni non imponibili o esenti: “la sanzione va dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato, sempre con un minimo di 516 euro”;
omessa o infedele comunicazione annuale dei dati iva: “la sanzione varia da 258 euro a 2.065 euro”;
mancata emissione o emissione ridotta di scontrini fiscali, ricevute fiscali o documenti di trasporto: “la sanzione applicabile è il 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro”;
omessa o infedele dichiarazione d’intento: “la sanzione in questo caso varia dal 100% al 200% dell’imposta, è inoltre prevista la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l’imposta evasa”;
omessa o incompleta dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività: “la sanzione va da 516 euro a 2.065 euro, in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni o di presentazione delle stesse con dati incompleti o inesatti che non consentono di individuare il contribuente o il luogo di esercizio dell’attività o di conservazione di libri, scritture e documenti. La sanzione è ridotta a 1/5 del
minimo se si regolarizza la dichiarazione presentata entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio”;
rimborsi non spettanti: “la sanzione va dal 100% al 200% della somma non spettante, quando, in difformità della dichiarazione, si chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto”.
Sono previste sanzioni anche nel caso in cui non si tenga la contabilità o questa non si tenuta in modo adeguato, in questo caso la sanzioni applicabile va da 1.032 euro a 7.746 euro e le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a 51.645,69 euro.
Altre sanzioni amministrative sono applicate nei casi in cui vi siano violazioni nel versamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.