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Segue La decisione SIEG del 2011

3. Il «pacchetto Almunia»

3.2. Segue La decisione SIEG del 2011

Nel caso in cui la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituisca un aiuto di Stato, può essere considerata comunque compatibile con il trattato se soddisfa le condizioni stabilite nella decisione o nella disciplina (211).

La decisione SIEG del 2011, in sostituzione di quella del 2005, stabilisce le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico sono esentate dall’obbligo di notifica ex art. 108, n. 3, TFUe, in applicazione dell’art. 106, n. 2, TFUe (212).

L’applicazione della decisione SIEG del 2005 era subordinata ad una doppia soglia quantitativa, riferita sia all’importo della compensazione, sia al fatturato totale annuo medio delle imprese beneficiarie (213). Al fine di limitare il controllo sugli aiuti ai casi di

(208) La nozione di «impresa adeguatamente dotata dei mezzi necessari» definisce

un’impresa che abbia le risorse indispensabili per adempiere tempestivamente gli obblighi di servizio pubblico, oggetto del SIEG (comunicazione SIEG 2011, punto 76).

(209) Quanto al margine di utile ragionevole, v. supra, nt. 91.

(210) I costi da esaminare sono tutti quelli concernenti il SIEG, i.e. i costi diretti,

necessari per svolgere il servizio, nonché un contributo adeguato per coprire i costi indiretti comuni sia al SIEG che alle altre attività (comunicazione SIEG 2011, punto 74).

(211) Guida SIEG, 43, n. 45 e ivi, 58, n. 73.

(212) Dec. SIEG 2011, considerando 7.

(213) Dec. SIEG 2005, art. 2, n. 1, lett. a). Nel testo precedente, l’importo della

maggior impatto sul mercato interno (214), la decisione SIEG del 2011 ha soppresso la soglia del fatturato e ridotto quella relativa all’importo della compensazione per i settori diversi da quelli dei trasporti e delle relative infrastrutture (215).

Pertanto, come già nel «pacchetto Monti» (216), la decisione si applica ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole, il cui traffico annuale medio non superi i 300.000 passeggeri (217) nei due esercizi precedenti quello d’incarico (218).

L’altro presupposto per l’applicazione della decisione SIEG del 2011 è costituito dalla durata del periodo di incarico, che non deve essere superiore a dieci anni, salvo che il fornitore del servizio debba effettuare investimenti «significativi», da ammortizzare in un tempo più lungo (219).

Quando la decisione è applicabile, la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico può ritenersi compatibile con il trattato ed esentata dall’obbligo di notifica, se: a) esista un SIEG (220); b) l’atto di incarico specifichi, oltre gli elementi esposti in precedenza (221), la

doveva mantenersi sotto i cento milioni di euro nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del SIEG.

(214) Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

Modernizzazione degli aiuti di Stato nell’Ue, dell’8 maggio 2012, COM (2012) 209 def.

(215) Dec. SIEG 2011, art. 2, n. 1, lett. a). Resta escluso il trasporto terrestre (dec.

SIEG 2011, art. 2, n. 5), che rimane disciplinato dal reg. Ce n. 1370/2007. (216) Dec. SIEG 2005, art. 2, n. 1, lett. c).

(217) Ad avviso della Commissione, la soglia del numero medio annuo dei

passeggeri riflette meglio la realtà economica dei trasporti aerei e marittimi (dec. SIEG 2011, considerando 25). Ai fini del conteggio, si considerano le singole tratte, per cui un passeggero che effettua un viaggio di andata e ritorno deve essere contato due volte.

(218) Dec. SIEG 2011, art. 2, n. 1, lett. d). La decisione si applica anche agli

obblighi di servizio pubblico nell’ambito di porti ed aeroporti (dec. SIEG 2011, art. 2, n. 1, lett. e)). Possono essere presi in considerazione soltanto i collegamenti marittimi ed aerei con le isole, con esclusione delle rotte tra aeroporti o porti situati sul continente (guida SIEG, 65, n. 104).

(219) Dec. SIEG 2011, art. 2, n. 2. Se durante l’incarico non sono più rispettate le

condizioni stabilite dalla decisione, le compensazioni finanziarie devono essere notificate ai sensi dell’art. 108, n. 3, TFUe.

(220) Cfr. dec. SIEG 2011, art. 2, n. 1.

descrizione del sistema di compensazione e comprenda un riferimento alla decisione (222); c) la compensazione non superi quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (223) e un margine di utile ragionevole (224); d) sia previsto il controllo della sovracompensazione da parte delle autorità pubbliche

(222) Dec. SIEG 2011, art. 4.

(223) Dec. SIEG 2011, art. 5, n. 1. Diversamente dal IV criterio Altmark, che

risulta soddisfatto soltanto se la compensazione non supera quanto sarebbe richiesto da un’impresa efficiente, la decisione non prevede requisiti di efficienza. Ai sensi dell’art. 5, n. 6, dec. SIEG 2011, infatti, gli Stati membri hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di introdurre incentivi di qualità e per gli incrementi di efficienza produttiva. Perciò, se l’autorità pubblica dimostra che il finanziamento corrisponde ai costi netti, senza alcuna sovracompensazione, la sovvenzione viene considerata un aiuto compatibile con le disposizioni del TFUe (guida SIEG, 67, n. 110). Un’ulteriore differenza rispetto alla IV condizione Altmark è che, in virtù dell’art. 5, n. 3, lett. a), dec. SIEG 2011, tutti i costi possono essere compensati (guida SIEG, 69, n. 113; E. SZYSZCZAK, Modernising State

Aid and the Financing of SGEI, cit., 341). Quanto alle modalità di calcolo della

compensazione, la Commissione ammette la c.d. «Cost Allocation Methodology» (NAC) o «metodologia basata sull’allocazione dei costi», ossia la differenza fra i costi sostenuti per la gestione del SIEG e i ricavi derivanti dalla prestazione del servizio; in alternativa, il costo netto può essere calcolato sulla base della c.d. «Net Avoided Cost Methodology» (NACM) o «metodologia del costo evitato netto», vale a dire la differenza fra il costo netto sostenuto dal gestore in presenza degli oneri di servizio pubblico e il costo netto o l’utile del gestore in loro assenza (dec. SIEG 2011, art. 5, n. 2). Diversamente dalla disciplina, la decisione SIEG non impone una metodologia specifica: gli Stati membri possono decidere il metodo più appropriato a ciascun caso specifico (guida SIEG, 72, n. 123).

(224) Per la nozione di margine utile ragionevole, v. la comunicazione SIEG

2011, punto 61. La decisione prevede una disposizione c.d. «di sicurezza» («safe

harbour»), che ammette un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap

pertinente, maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è «il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell’atto di incarico» (dec. SIEG 2011, art. 2, n. 7). L’ammontare del tasso swap è pubblicato sul sito

web della DG Concorrenza della Commissione. È prevista una clausola di flessibilità,

sicché, in caso di «specifiche circostanze», è ammesso il ricorso ad altri criteri, quali il tasso medio di remunerazione del capitale proprio, il rendimento del capitale investito, il rendimento degli attivi o l’utile sulle vendite (dec. SIEG 2011, art. 2, n. 8).

(225); d) siano rispettate le prescrizioni del trattato e quelle settoriali dell’Ue (226).

Pur non costituendo una condizione di compatibilità, le norme sugli appalti pubblici devono essere osservate quando ne ricorrano i presupposti (227).

Le imprese che svolgono sia un’attività di SIEG che un’attività commerciale devono tenere una contabilità, da cui risultino direttamente i costi e i ricavi derivanti dal SIEG e dagli altri servizi (228). Se tali imprese beneficiano di una compensazione superiore ai 15 milioni di euro, lo Stato membro interessato deve pubblicare, su Internet o in altro modo adeguato, l’atto d’incarico o una sua sintesi, nonché gli importi erogati su base annua (229).