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3. Il «pacchetto Almunia»

3.1. Segue La comunicazione SIEG del 2011

3.1.1. Segue Previsione di un SIEG

In generale, la nozione di SIEG rappresenta un concetto in evoluzione, che dipende, inter alia, dalle esigenze dei cittadini, dagli

generale, delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno, del 29 aprile 2013 (di seguito «guida SIEG»), SWD (2013) 53 def./2.

(184) Il contenuto della direttiva può sintetizzarsi in due obblighi principali: a) la

trasparenza delle relazioni finanziarie tra poteri pubblici e imprese pubbliche (art. 1, n. 1, dir. 2006/111/Ce); b) la contabilità separata (art. 1, n. 2, dir. 2006/111/Ce). Sono soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti a norma dell’art. 86, n. 1, tr. Ce (ora art. 106, n. 1, TFUe) o che, incaricate della gestione di SIEG, ricevano «compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercitino anche altre attività» (art. 2, lett. d), dir. 2006/111/Ce). Tuttavia, l’obbligo di tenere una contabilità sperata non si applica alle imprese incaricate della gestione di un SIEG, nel caso in cui le compensazioni concesse siano state fissate «per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria» (art. 4, n. 2, lett. c), dir. 2006/111/Ce).

sviluppi tecnologici e del mercato e delle preferenze sociali e politiche di ciascun Stato membro (186).

Ciò trova conferma nelle pronunce della Corte di giustizia, che ha riconosciuto, in più occasioni, la specificità dei SIEG rispetto alle altre attività economiche (187).

(186) Comunicazione SIEG 2011, punto 45. Nella sua disciplina di qualità, la

Commissione ha spiegato che i SIEG costituiscono attività economiche che, pur contribuendo all’interesse pubblico generale, non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale, oppure sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una disciplina di qualità per i

servizi di interesse generale in Europa, cit., 3).

(187) Cfr. C. giust. Ce 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova c. Siderurgica Gabrielli, punto 27; C. giust. Ce 17 luglio 1997, causa C-242/95, GT-Link c. De Danske Statsbaner, punto 53; C. giust. Ce 18 giugno 1998, causa C-

266/96, Corsica Ferries France c. Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova, punto 45. La Commissione ha chiarito che il diritto dell’Ue non crea alcun obbligo di designare formalmente un SIEG, fatta eccezione per i casi in cui tale obbligo sia previsto dalla stessa legislazione dell’Ue (ad es., nei casi dei servizi universali nei settori delle poste e delle telecomunicazioni). Se il contenuto di un SIEG, in termini di oneri di servizio pubblico, è chiaramente identificato, non è necessario che venga appositamente denominato «SIEG» (guida SIEG, 23, n. 2). Sulla nozione di SIEG, in dottrina, v. R. DRAGO, La nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90 del trattato

istitutivo del mercato comune europeo, in Riv. dir. ind., 1963, I, 126; R.FRANCESCHELLI, La

nozione di servizio di interesse economico generale di cui al n. 2 dell’art. 90 del trattato istitutivo del mercato comune europeo, ivi, 81; G.HARTMANN, Osservazioni sulla definizione dei concetti di

«imprese pubbliche», «servizi di interesse economico generale», «interessi della Comunità» nell’art. 90 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ivi, 70; P. ORIANNE, La nozione di

servizio di interesse economico generale secondo l’art. 90 del trattato istitutivo del mercato comune europeo, ivi, 142; L.PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi (sulla

comunicazione della Commissione europea relativa ai servizi di interesse generale del 20 settembre 2000), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2001, 479; G. F. CARTEI, I servizi di interesse economico

generale tra riflusso dogmatico e regole di mercato, ibidem, 2005, 1219; M.LOTTINI, I servizi di

interesse economico generale: una nozione controversa, ibidem, 1351; ID., L’art. 86 e il concetto di

SIEG come «strumento diretto di liberalizzazione», «ambito di competenza pubblica» e «ambito di pubblica responsabilità»: la necessità di un chiarimento, in Giust. amm., 2007, 718; V. CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, 747, ivi, 771; F. CINTIOLI, Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di interesse economico

generale, promozione e tutela della concorrenza, in Dir. Ue, 2006, 453; M. T. KARAYGIT, The

In mancanza di una normativa dell’Ue in materia, agli Stati è accordata un’ampia discrezionalità nel qualificare un determinato servizio come SIEG e nel finanziamento del prestatore del servizio, mentre il controllo della Commissione si limita ai casi di errore manifesto (188).

In conformità ai principi stabiliti dal reg. Ue n. 1370/2007 (189) e dalla giurisprudenza «Analir» (190), non è ammessa la previsione di obblighi di servizio pubblico per un servizio che sia già fornito, ovvero possa essere fornito, «in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato», da imprese operanti secondo le normali regole del mercato (191).

servizi «pubblici» economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo decennio del XXI secolo, in Dir. amm., 2010, 1.

(188) Cfr. Trib. Ce 15 giugno 2005, causa T-17/02, Olsen c. Commissione, punto

216; Trib. Ce 12 febbraio 2008, causa T-289/03, cit., punti 166 ss. e 172. La Commissione (guida SIEG, 26, n. 7) offre alcuni esempi di errore manifesto, tra cui: le operazioni portuali di imbarco, di sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale nel porto (C. giust. Ce 10 dicembre 1991, causa C-179/90, cit., punto 27); le attività di pubblicità, commercio elettronico, utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, sponsorizzazione o promozione, nell’ambito del servizio pubblico dell’audiovisivo (comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, in G.U.U.E. 27 ottobre 2009, C 257, 1, punto 48); la distruzione di carcasse animali, se nel solo interesse degli operatori economici del settore (dec. 2012/485/Ue della Commissione del 25 aprile 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Renania-Palatinato, Saarland, nel circondario Rheingau-Taunus e nel circondario Limburg-Weilburg, in G.U.U.E. 1° settembre 2012, L 236, 1); la produzione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUe (dec. 2000/628/Ce della Commissione dell’11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall’Italia alla Centrale del Latte di Roma).

(189) In particolare, l’art. 2, lett. e) sottolinea che gli obblighi di servizio pubblico

sono determinati al fine di assicurare «la prestazione di servizi che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».

(190) C. giust. Ce 20 febbraio 2001, causa C-205/99, cit., punto 71.

(191) Comunicazione SIEG 2011, punto 48. Se un servizio è già fornito dal

mercato, anche se a condizioni non considerate soddisfacenti dallo Stato membro interessato, perché il mercato non è in grado di fornirlo secondo la qualità o il prezzo

La Commissione ritiene, inoltre, che i servizi qualificati come SIEG debbano essere destinati ai cittadini o essere svolti nell’interesse della società intera (192).