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Il varo della c.d «Flotta sarda»

Nella primavera del 2011, un significativo e repentino incremento delle tariffe dei traghetti da e verso la Sardegna aveva indotto l’AGCM ad aprire un’istruttoria nei confronti degli operatori del settore (470).

La RAS, in risposta ai diffusi timori di una contrazione della domanda turistica e di ripercussioni negative sul sistema economico- sociale della Sardegna, decideva di intervenire per calmierare il mercato, incaricando Saremar di assumere, in via sperimentale, l’esercizio di nuovi collegamenti di trasporto passeggeri e merci su almeno due delle seguenti linee: a) Sardegna nordorientale (Olbia o Golfo Aranci) – Italia centromeridionale (Civitavecchia o Napoli); b) Sardegna nordorientale (Olbia o Golfo Aranci) – Italia centrosettentrionale (La Spezia, Carrara o Livorno); c) Sardegna nordoccidentale (Porto Torres) – Italia settentrionale (Genova o Savona) (471).

(470) Il procedimento si sarebbe concluso con l’applicazione di sanzioni per la

violazione, sotto forma di pratiche concordate, dell’art. 101 TFUe (AGCM 11 giugno 2013, n. 24405, caso I743 «Tariffe traghetti da/per la Sardegna», in Boll. AGCM, n. 25/2013 del 1° luglio 2013, 6). In seguito, tuttavia, il provvedimento sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo per l’insufficienza delle prove allegate dall’AGCM (così Tar Lazio-Roma 7 maggio 2014, n. 4730, in Foro amm., 2014, 1567 ed in Dir.

maritt., 2014, 701, con nota di A.DASARA, L’aumento uniforme delle tariffe dei traghetti, in

assenza di ulteriori elementi di prova, non dimostra il cartello degli armatori; Tar Lazio-Roma 7

maggio 2014, n. 4731, inedita; conf. Cons. St. 4 settembre 2015, n. 4123, in Foro amm., 2015, 2269, ed in Dir. maritt., 2016, 306, con nota di A. TERRANOVA, La difficile ricerca

della prova nelle pratiche concordate).

(471) Del. n. 20/57 della Giunta regionale della RAS del 26 aprile 2011 «Saremar

S.p.A. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art. 4 dello Statuto della Società». Ai sensi dell’art. 4 dello statuto societario, infatti, Saremar si prefiggeva di effettuare «l’esercizio dei trasporti marittimi di cabotaggio ed ogni altro servizio a questo direttamente connesso e, in particolare, oltre alle attività già previste dalla legge istitutiva e successive disposizioni normative ed attuative pro tempore vigenti in materia per l’espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori della Sardegna, con la Corsica, anche l’espletamento di servizi con il continente ed internazionali»

Nell’estate 2011, la compagnia attivava le rotte Civitavecchia – Golfo Aranci e Porto Torres – Vado Ligure, utilizzando due navi prese a noleggio (c.d. «Flotta sarda»), i traghetti «Scintu» e «Dimonios» (472).

Alla fine del periodo sperimentale, la RAS stabiliva che Saremar avrebbe attivato, per il periodo dal 30 settembre 2011 al 30 settembre 2012, almeno una fra le linee miste (merci e passeggeri) Olbia – Livorno; Porto Torres – Livorno e Cagliari – Piombino; nonché la riapertura, per il periodo estivo, delle linee Golfo Aranci/Olbia – Civitavecchia e Porto Torres – Vado Ligure/Genova. Inoltre, era deliberata la ricapitalizzazione di Saremar per un importo pari al credito dalla stessa vantato nei confronti di Tirrenia in amministrazione straordinaria (473).

Nel dicembre 2011, la RAS dava mandato a Saremar di: a) attivare la linea mista Olbia – Civitavecchia, con frequenza giornaliera, adottando le tariffe di bassa stagione della sperimentazione del 2011, con facoltà di

(472) Del. n. 25/69 della Giunta regionale della RAS del 19 maggio 2011

«Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per la definizione del sistema tariffario da parte di Saremar S.p.A. per i servizi di collegamento marittimo per il trasporto di persone e di veicoli con la penisola, in attuazione dell’art. 4 dello Statuto societario»; Del. n. 27/4 della Giunta regionale della RAS del 1° giugno 2011 «Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per la definizione del sistema tariffario da parte di Saremar S.p.A. per il servizio di collegamento marittimo per il trasporto di persone e di veicoli sulla tratta Porto Torres – Vado Ligure (SV), in attuazione dell’art. 4 dello Statuto societario». Le delibere approvavano l’avvio delle rotte Golfo Aranci – Civitavecchia e Porto Torres – Vado Ligure (SV). Saremar avrebbe avuto facoltà di adottare le opportune variazioni delle tariffe, al fine di assicurare il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell’utenza, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla RAS. Quanto al regime dei prezzi, nella prima delibera era prevista la definizione di una tariffa unica e onnicomprensiva, per residenti e non residenti, diversificata in base al periodo di alta o bassa stagione; nella seconda, si accordava uno sconto non inferiore al 15% sul prezzo in favore di residenti e nativi.

(473) Del. n. 36/6 della Giunta regionale della RAS del 1° settembre 2011

«Saremar S.p.A. Linee di indirizzo conseguenti alla Del. G. R. n. 20/57 del 26 aprile 2011». Saremar, in sede di approvazione del bilancio, si era trovata costretta a svalutare il credito vantato nei confronti di Tirrenia in amministrazione straordinaria, pari ad € 11.546.403,59, fino al 50% del valore del medesimo, così determinando, per l’esercizio 2010, una perdita di € 5.253.530,05. Il 28 marzo 2012 l’assemblea degli azionisti di Saremar deliberava di assorbire la perdita di € 4.890.950,36, portata a nuovo nel 2012, riducendo il capitale sociale di oltre un terzo, sicché, tenuto conto delle previsioni di legge (art. 2446 c.c.), la RAS riteneva opportuno procedere ad una ricapitalizzazione.

adeguarle alla domanda e alla necessità dell’equilibrio della gestione; b) procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per il noleggio a scafo armato di due traghetti ro-pax da utilizzare sulla tratta Porto Torres – Livorno/Genova nei periodi gennaio-maggio e ottobre- dicembre 2012; c) procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per il noleggio di almeno tre traghetti «cruise ferry» ad elevata capacità di passeggeri, posti auto e camion, per potenziare i collegamenti estivi, nel periodo maggio-settembre 2012, sulle rotte Olbia – Civitavecchia e Porto Torres – Vado Ligure/Genova; d) individuare per tutte le linee una tariffa base per i passeggeri e le merci, sia per la bassa che l’alta stagione, con l’obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio e la massima soddisfazione dell’utenza (474).

In esecuzione delle istruzioni suddette, Saremar riattivava la tratta Olbia – Civitavecchia dal 16 gennaio 2012 (475), mentre la linea Porto Torres – Vado Ligure tornava operativa dal 1° giugno 2012 (476).

Infine, con l’approvazione della l. rg. 7 agosto 2012, n. 15, la RAS decideva, da una parte, l’avvio della privatizzazione di Saremar, mediante la pubblicazione delle procedure di gara; dall’altra, l’erogazione alla compagnia di dieci milioni di euro a copertura del disavanzo derivante dalla prestazione dei servizi di continuità territoriale (477).

(474) Del. n. 48/65 della Giunta regionale della RAS del 1° dicembre 2011

«Sardegna Regionale Marittima – Saremar S.p.A. Linee di indirizzo conseguenti alla Del. G. R. n. 36/6 del 1° settembre 2011».

(475) Del n. 12/28 della Giunta regionale della RAS del 20 marzo 2012 «Sardegna

Regionale Marittima – Saremar S.p.A. Presa d’atto piano tariffario stagione estiva 2012 – linea Olbia-Civitavecchia». L’offerta di Saremar era così ripartita: 1) una tariffa di bassa stagione, applicata tutto l’anno con l’esclusione di agosto e dei fine settimana di giugno e luglio; 2) una tariffa weekend, valida dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno e luglio; 3) una tariffa di alta stagione, valida per il solo mese di agosto.

(476) Del n. 22/14 della Giunta regionale della RAS del 22 maggio 2012

«Sardegna Regionale Marittima – Saremar S.p.A. Presa d’atto piano tariffario stagione estiva 2012. Linea Porto Torres – Vado Ligure». Nello specifico, erano previste: 1) una tariffa di bassa stagione, applicata dal 1° al 14 giugno e dal 3 al 15 settembre; 2) una tariffa di media stagione, applicata dal 15 giugno al 13 luglio; 3) una tariffa di alta stagione, applicata dal 14 luglio al 2 settembre. Inoltre, sulle tariffe era stabilito uno sconto pari al 15%, al netto di tasse e altri diritti, per i residenti in Sardegna.

(477) L. rg. 7 agosto 2012, n. 15 «Disposizioni urgenti in materia di trasporti».

5.1. Segue. Il c.d. «Bonus Sardo Vacanza».

È appena il caso di aggiungere che, al fine di promuovere e sostenere il turismo sardo, la RAS aveva stabilito che l’ente regionale Agenzia Sardegna Promozione avrebbe parzialmente finanziato il c.d. «Bonus Sardo Vacanza», ossia il rimborso parziale della spesa del viaggio via nave in Sardegna ai passeggeri, che soggiornavano nell’isola, per almeno tre notti, tra il 2 maggio ed il 3 luglio 2011 (478).

In tal contesto, veniva concesso a Saremar un finanziamento di tre milioni di euro per lo svolgimento dell’attività promozionale sull’offerta ricettiva, culturale, enogastronomica, agroalimentare ed artigianale della Sardegna (479).

5.2. Segue. Il fido e le lettere di patronage.

Nel corso del 2011, per l’attivazione dei collegamenti sperimentali in regime di servizio pubblico, la RAS aveva accordato a Saremar un fido temporaneo di tre milioni di euro, con una durata indicativa di otto mesi

Saremar, qualora lo Stato avesse cessato la corresponsione degli oneri di servizio pubblico previsti dalla convenzione del 1991 per i collegamenti tra la Sardegna e le isole di La Maddalena e San Pietro, oltre che verso la Corsica, la RAS si sarebbe fatta garante del mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico, indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima, affidando a Saremar un contratto di servizio pubblico ad hoc fino alla conclusione delle procedure di vendita (art. 1, comma 2).

(478) Del. n. 20/58 della Giunta regionale della RAS del 26 aprile 2011 «Progetto

per la destagionalizzazione dei flussi e la promozione della Sardegna. Bonus “Sardo Vacanza”». Il rimborso era accordato fino ad un massimo di 90 euro per tre persone viaggianti insieme.

(479) Del. n. 25/53 della Giunta regionale della RAS del 19 maggio 2011

«Saremar S.p.A. Attuazione progetto per l’implementazione dei flussi turistici e la promozione della Sardegna, ai sensi della Del. G. R. n. 20/58 del 26 aprile 2011».

(480), nonché una lettera di patronage nei confronti di un istituto di credito. Invero, né il fido, né la lettera di patronage venivano mai attivati (481).

Nei mesi successivi, in favore di Saremar era approvata una nuova lettera di patronage, per garantire alla compagnia una liquidità sufficiente per l’esercizio dei collegamenti in regime di servizio pubblico (482). Ciò nonostante, anche la seconda lettera di patronage non veniva mai emessa.