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Segue Il caso «Traghetti del Mediterraneo»

2. L’era della liberalizzazione

2.4. Segue Il caso «Traghetti del Mediterraneo»

All’inizio degli anni Ottanta, la compagnia di navigazione Traghetti del Mediterraneo S.p.A. (di seguito «Traghetti del Mediterraneo») aveva citato in giudizio Tirrenia per il risarcimento del danno derivante dalle presunte tariffe sottocosto praticate dalla compagnia pubblica, in ciò agevolata, secondo l’attrice, dalla corresponsione delle sovvenzioni statali.

Nel giudizio di primo grado, la domanda veniva respinta (421), con decisione confermata dal giudice del gravame (422).

Traghetti del Mediterraneo, nel frattempo fallita, ricorreva, in persona del curatore, in sede di legittimità, invitando il S.C. a sottoporre la questione alla Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale.

Investita della problematica, la Corte di Cassazione rilevava che gli artt. 90 e 92 tr. Ce (poi artt. 86 e 87 tr. Ce, ora artt. 106 e 107 TFUe) consentivano di derogare al divieto di aiuti di Stato, da una parte, allo scopo di favorire lo sviluppo economico di regioni, in cui il tenore di vita fosse anormalmente basso, oppure si avesse una grave forma di sottoccupazione; dall’altra, al fine di soddisfare esigenze di beni e servizi non fornite dal libero mercato.

Ebbene, osservavano i giudici di legittimità, nel periodo temporale, oggetto della causa principale (anni 1976-1980), il collegamento di massa verso le isole maggiori poteva essere assicurato, in considerazione dei

(420) Trib. Ce 4 marzo 2009, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione S.p.A. e altri c. Commissione.

(421) Trib. Napoli 26 maggio 1993, inedita.

costi, soltanto mediante navi. Pertanto, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda di tali servizi, la gestione degli stessi era stata affidata ad un concessionario pubblico, che praticava una tariffa imposta. La conseguente distorsione della concorrenza, in sé considerata, secondo la Cassazione, doveva ritenersi irrilevante nella valutazione di legittimità dell’aiuto medesimo, perché, in tali concessioni, un effetto distorsivo può considerarsi implicito.

D’altra parte, Traghetti del Mediterraneo non era neppure riuscita a dimostrare che Tirrenia, grazie alle sovvenzioni, avesse realizzato profitti ulteriori grazie allo svolgimento di attività parallele.

Tutto ciò considerato, il S.C., con una discussa pronuncia, respingeva il ricorso e confermava la decisione impugnata (423).

Il curatore del fallimento di Traghetti del Mediterraneo, allora, conveniva in giudizio lo Stato italiano per ottenere il risarcimento del danno, sub specie di perdita di chance di positivo accoglimento della domanda nei confronti di Tirrenia, cagionato dall’erronea interpretazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e la mancata proposizione, da parte del S.C., del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 234 tr. Ce (ora art. 267 TFUe).

I giudici di Lussemburgo, in risposta ad un primo rinvio pregiudiziale (424), dichiaravano, con una nota sentenza, che lo Stato italiano doveva ritenersi responsabile della violazione del diritto comunitario imputabile all’organo giurisdizionale di ultimo grado,

(423) Cass. 19 aprile 2000, n. 5087, in Guida dir., 2000, n. 22, 65, con nota critica

di F. CARUSO, La compatibilità con il diritto comunitario può essere accertata solo dalla

Commissione, ivi, 69; in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, 1363, con nota critica di L.

ARNAUDO, Aiuti di Stato, tariffe e concorrenza: tra competenze chiuse e questioni aperte, ivi, 1368; in Giorn. dir. amm., 2001, 33, con nota adesiva di G. P. MANZELLA, «Marina

sovvenzionata», predatory pricing ed Unione europea, ivi, 35; in Dir. maritt., 2002, 911, con

nota di A. BLASI, Aiuti di stato e rimborso degli extra-costi di servizio pubblico, ivi, 846; in Riv.

dir. ind., 2002, II, 21, con nota adesiva di A. ROMAGNOLI, In tema di aiuti di Stato a finalità

regionale concessi ad imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale, ivi, 26; v. anche le

osservazioni critiche di M. ORLANDI, Normativa comunitaria sulla concorrenza e giudice

nazionale: in merito ad una recente pronuncia della corte di Cassazione, in Dir. Ue, 2000, 617; S.

BOSCO, Gli aiuti di Stato ad un’impresa di navigazione non falsano la concorrenza secondo una

singolare sentenza della Cassazione, in Dir. comunit. scambi intern., 2001, 523.

derivante dall’erronea interpretazione delle norme giuridiche, ovvero dall’inesatta valutazione dei fatti e delle prove (425).

La prosecuzione del giudizio di merito, frattanto, conduceva ad secondo rinvio pregiudiziale, che richiedeva alla Corte di giustizia di verificare la compatibilità del regime di sovvenzioni, disciplinato dalla l. n. 684/1974, con le norme del trattato (426).

La Corte di giustizia, tuttavia, si dichiarava incompetente a conoscere della compatibilità della l. n. 684/1974 con il diritto comunitario, limitandosi a richiamare, in generale, i principi in materia di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico (427).

Nel merito, peraltro, i giudici di Lussemburgo osservavano che le componenti economiche per il calcolo della compensazione erano state stabilite dal d.P.R. n. 501/1979, mentre le convenzioni di servizio pubblico erano state concluse solo nel luglio 1991, con decorrenza dal 1° luglio 1989. Pertanto, per tutto il periodo antecedente, ivi compreso quello oggetto della causa principale (1976-1980), le sovvenzioni a Tirrenia erano state versate a titolo di acconto ex art. 19 l. n. 684/1974. Era mancata, quindi, una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico (I condizione Altmark), dei parametri per il calcolo della compensazione (II condizione Altmark), nonché delle misure per

(425) C. giust. Ce 13 giugno 2006, causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, in Foro it., 2006, IV, 418, con note di E. SCODITTI, Violazione del diritto comunitario derivante

da provvedimento giurisdizionale: illecito dello Stato e non del giudice, ivi, 418 e A. PALMIERI, Corti

di ultima istanza, diritto comunitario e responsabilità dello Stato: luci ed ombre di una tendenza irreversibile, ivi, 420, oppure in Dir. maritt., 2007, 778; v. anche F. GIAMBELLUCA, La Corte

di giustizia amplia i confini della responsabilità civile dello Stato italiano per la violazione del diritto comunitario derivante dall’attività di organi giurisdizionali, in Dir. pubbl. comp. eur., 2006, 1874;

C. RASIA, Responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte del giudice

supremo: il caso Traghetti del Mediterraneo contro Italia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, 661.

(426) Trib. Genova, ord. 31 marzo 2009, in Dir. maritt., 2010, 665.

(427) C. giust. Ue 10 giugno 2010, causa C-140/09, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, in Dir. maritt., 2010, 491, con nota di C. GAMBINO, Servizi di interesse

economico generale ed aiuti di Stato: il caso «Traghetti del Mediterraneo II», ivi, 492, oppure in EStAL, 2010, 843, con nota di S. LEMBO, M. L. STASI, The Application of the Altmark Test

to State Financing of Public Services in the Maritime Transport Sector, ivi, 853. V. anche L.

IDOT, Cabotage et condition d’affectation du commerce, in Europe, 2010, agosto-settembre, 26; A. PAGANO, Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.A.: un caso ancora aperto, in Dir. pubbl.

impedire che questa eccedesse quanto necessario per coprire i costi del servizio pubblico (III condizione Altmark). Neppure la IV condizione Altmark era stata soddisfatta. Di conseguenza, ad avviso dei giudici di Lussemburgo, la compensazione versata a Tirrenia, in difetto dei presupposti necessari per escludere la concessione di un vantaggio economico selettivo, non sfuggiva alla qualifica di aiuto di Stato.

In conclusione, la Corte di giustizia ribadiva che spetta al giudice nazionale verificare se le sovvenzioni, corrisposte sotto forma di acconti prima dell’approvazione di una convenzione, costituiscano aiuti di Stato, perché idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza (428).