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Segue Selezione dell’operatore al costo minore per la

3. Il «pacchetto Almunia»

3.1. Segue La comunicazione SIEG del 2011

3.1.5. Segue Selezione dell’operatore al costo minore per la

essere il risultato di una procedura di evidenza pubblica, che consenta di selezionare il candidato in grado di offrire i servizi «al costo minore per la collettività», oppure l’esito di un’operazione di analisi comparativa con

(197) Comunicazione SIEG 2011, punto 58.

(198) Comunicazione SIEG 2011, punto 59.

(199) A sua volta definito come «tasso di rendimento interno» o «Internal Rate of Return» (IRR), che l’impresa ottiene sul capitale investito nel periodo d’incarico, ovvero

l’IRR sui flussi di cassa del contratto.

(200) Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo del servizio e

dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.

(201) Comunicazione SIEG 2011, punto 60. A tal fine, gli Stati membri possono

introdurre criteri di incentivazione della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva, purché gli aumenti non siano ottenuti a scapito della qualità.

un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari.

Ad avviso della Commissione, il modo più semplice per soddisfare tale criterio è lo svolgimento di una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, nel rispetto delle direttive in materia di concessioni ed appalti pubblici (202).

Per quanto concerne le caratteristiche dell’offerta, la comunicazione ritiene preferibile una procedura aperta, ma ammette anche una procedura ristretta, purché non venga impedito agli operatori interessati, senza valide ragioni, di presentare un’offerta (203).

Tra i criteri di aggiudicazione, soddisfano il IV criterio Altmark sia quello del «prezzo più basso», sia quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» (204).

È però prevista una clausola di salvaguardia generale, dal momento che anche una gara d’appalto, per varie circostanze, può non garantire

(202) Comunicazione SIEG 2011, punti 63 ss. A seguito dell’entrata in vigore

delle nuove direttive, il rinvio deve ritenersi operato alle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue (v. N. PESARESI, A. SINNAEVE, V. GUIGUE-KOEPPEN, J. WIEMANN, M. RADULESCU, The SGEI Communication, cit., 6).

(203) Comunicazione SIEG 2011, punto 66. Al contrario, un dialogo competitivo

o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, che attribuisce alla stazione appaltante un ampio margine di discrezionalità e può così limitare la partecipazione di operatori interessati, sono ritenute conformi alla quarta condizione Altmark soltanto in casi eccezionali. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara non garantisce, secondo la Commissione, la selezione di un offerente in grado erogare il servizio «al costo minimo per la collettività».

(204) Il criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» viene considerato

sufficiente, a condizione che i criteri di aggiudicazione, compresi quelli ambientali o sociali, siano strettamente collegati all’oggetto del servizio e consentano di selezionare l’offerta, che corrisponde all’effettivo valore di mercato. Può essere previsto un meccanismo di recupero per minimizzare in anticipo il rischio di sovracompensazione. La stazione appaltante, inoltre, può definire standard qualitativi minimi per tutti gli operatori economici o prendere in considerazione, nel provvedimento di aggiudicazione, gli aspetti qualitativi delle diverse proposte (comunicazione SIEG 2011, punto 67).

una concorrenza sufficientemente aperta ed effettiva, né «il costo minimo per la collettività» (205).

In tal caso, se esiste una remunerazione di mercato generalmente accettata, questa costituisce il miglior parametro di riferimento per la compensazione (206).

Quando non sussista una remunerazione di mercato generalmente accettata, la misura della compensazione deve essere calcolata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente (207) e adeguatamente dotata dei mezzi necessari (208), avrebbe dovuto

(205) Ciò può avvenire, ad es., per le caratteristiche del servizio, per l’esistenza di

diritti di proprietà intellettuale o di una essencial facility, di proprietà di un determinato fornitore. Similmente, non garantisce il costo minimo per la collettività una procedura di gara, in cui sia presentata una sola offerta (comunicazione SIEG 2011, punto 68).

(206) Comunicazione SIEG 2011, punto 69. Cfr. la dec. 2009/554/Ce della

Commissione del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 49/06 (ex NN 65/06) cui l’Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, in G.U.U.E. 21 luglio 2009, L 189, 3, punti 85 ss., che ha ritenuto soddisfatto il requisito dell’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata, perché la remunerazione riconosciuta a Poste Italiane per la collocazione di libretti postali era inferiore ai rendimenti di prodotti finanziari simili. Per una valutazione negativa dell’utilizzabilità di costi statistici predefiniti, v. la dec. 2009/329/Ce della Commissione del 26 novembre 2008 relativa all’aiuto di Stato C 3/08 (ex NN 102/05) – Repubblica ceca, riguardante le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per società di autobus della Moravia meridionale, in G.U.U.E. 16 aprile 2009, L 97, 14, punti 82 s.

(207) Comunicazione SIEG 2011, punti 71 ss. In assenza di una definizione di

«impresa gestita in modo efficiente», gli Stati membri, secondo la Commissione, dovrebbero applicare criteri oggettivi e rappresentativi di una gestione soddisfacente. Né il semplice fatto di generare un utile può costituire un criterio sufficiente per la valutazione di efficienza: i risultati di gestione, infatti, potrebbero venire alterati dal potere di mercato delle imprese di riferimento o dalla flessibilità delle norme di settore. Nel rispetto dei principi contabili vigenti a livello nazionale, internazionale o comunitario, gli Stati membri possono fondare l’analisi dei costi sulla base di rapporti analitici, rappresentativi della produttività ovvero della qualità della prestazione. Pertanto, mentre le imprese che non soddisfino i criteri qualitativi, ma sostengano costi modesti, non possono rappresentare un modello, quelle con rapporti analitici rappresentativi di una gestione efficiente possono essere giudicate come imprese medie rappresentative.

sostenere per adempiere gli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole (209).

Il parametro dei costi di un’impresa media implica che esista, nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti, un numero di imprese sufficienti per determinare i costi medi di riferimento.

Al contrario, non possono prendersi in considerazione i costi di un’impresa monopolista o beneficiaria di compensazioni in contrasto con le norme dell’Ue, perché in entrambi i casi il livello dei costi può essere più elevato del normale (210).