Capitolo III – Aspetti quantitativi del fenomeno
2. Cifre sulla diserzione dei soldati dell'esercito tedesco in Italia
2.1 Settembre - dicembre 1943: Organizzazione dei tribunali
Nei primi mesi dell'occupazione tedesca, la sezione III della 14ª armata segnalava come fossero numerosi i casi di diserzione e allontanamento non autorizzato di soldati italiani dei quali la giustizia tedesca doveva occuparsi. A partire dai primi mesi del 1944 però la competenza su tali casi sarebbe stata affidata alla giustizia italiana, dal momento che i tribunali militari italiani venivano segnalati come nuovamente in funzione, mentre i tribunali tedeschi avrebbero continuato ad avere competenza sui soldati italiani inquadrati in formazioni tedesche o su soldati di formazioni italiane che erano però sottoposte alle forze armate tedesche. Giudice d'armata sarebbe stato fino al 12 febbraio '44 il giudice (Oberkriegsgerichtsrat) Fiedler, che sarebbe stato sostituito a quella data dal giudice Steigerthal236.
Si assisteva in questa fase a una riorganizzazione delle strutture, così come veniva segnalato anche per quanto riguarda la 10a armata237; il settore della giustizia il 18 ottobre venne affidato al giudice d'armata Wolfgang Christ. Fino al 25 ottobre il tribunale si trovava a Massa d'Albe (L'Aquila) , poi si spostò a Tagliacozzo (L'Aquila), presso l'Hotel Moderno. In quel periodo aveva il controllo su diverse divisioni, ovvero la 3ª, 15ª e 29ª Panzer-Grenadier-Division, la 16ª238 e 26ª Panzer-Division, la 65ª, 94ª e 305ª Infanterie-Division e le Militärkommandanturen 1017 (Pesaro, diventerà Korück 594 della 10ª armata ) 1018 (Perugia) e 1019 (Macerata). In dicembre poi si univano anche i tribu-nali della 44ª (Reichsgrenadier-Division Hoch- und Deutschmeister), della 90ª e della 334ª Infan-terie-Division e della 5ª Gebirgsjäger-Division, mentre si separarono quelli delle
Militärkomman-danturen di Perugia e Macerata. Ancora in gennaio uscivano i tribunali della 65ª Infanterie
Divi-sion, e della 3ª e 26ª Panzer DiviDivi-sion, mentre si aggregava quello della 71ª Infanterie-Division. In questo primo periodo i rapporti mostrano una limitata attività dei tribunali. Nel periodo dal 18 al 31 ottobre 1943 il tribunale della 10ª armata venne chiamato a confermare la condanna a morte di cinque militari, accusati di diserzione o violenza sessuale239. In novembre furono sei i casi per i quali venne comminata la pena di morte, in seguito a atti di diserzione, vigliaccheria o saccheggio. In dicembre si segnalarono invece dieci condanne a morte per diserzione; in alcuni casi si era verifi-cato anche il passaggio nelle fila delle formazioni nemiche. Nel mese di gennaio del 1944 vennero condannati a morte per diserzione tre sottufficiali. Nei primi 19 giorni di febbraio furono
pronun-236 Armeeoberkommando 14- Der Armeerichter, Betr.: Beitrag zum Kriegstagebuch, 22.02.1944, BA-MA, RH 20-14/82.
237 Armeeoberkommando 10- Der Armeerichter und Gericht der 10 Armee, Tätigkeitsbericht zum Kriegstagebuch, BA-MA, RH 20-10/251.
238 Il 27.11.1943 il tribunale di questa divisione si separava da quello dell'armata.
ciate due sentenze di condanna a morte (i due condannati erano ancora in fuga) mentre in due casi di diserzione vennero emesse rispettivamente una condanna a 15 anni di reclusione e una a sette, e per entrambe la perdita della “dignità militare” (Wehrwürdigkeit) degli accusati.
Oltre alle condanne per diserzione si deve sottolineare come il tribunale fosse intervenuto per giudi-care diversi altri reati disciplinari: disfattismo, vigliaccheria, rapporti omosessuali tra soldati, furti, ubriachezza, atti di disubbidienza240.
Questi numeri vanno però integrati con quelli segnalati per lo stesso arco di tempo nei rapporti dell'ufficiale Ic/AO. Tali rapporti offrono una visione più dettagliata della situazione disciplinare delle forze armate tedesche.
In questo primo periodo dopo gli eventi dell'8 settembre, i rapporti dell'ufficiale del servizio infor-mazioni della 10ª armata sono ancora molto scarni, se confrontati con quelli che verranno prodotti nei mesi successivi. Per settembre e ottobre accanto ad alcune segnalazioni riguardanti generica-mente lo scenario italiano (come la presenza di formazioni partigiane nella zona di Sparanise- Caserta- o alcuni attacchi rivolti contro la Wehrmacht, tra cui il tentativo di un ufficiale italiano di far disertare un soldato tedesco) si segnalavano per i due mesi, rispettivamente, sei episodi di diser-zione o allontanamento non autorizzato. La Geheime Feldpolizei 741 era stata incaricata di svolgere le indagini per la loro cattura241. Questo rapporto considerava però solamente i primi dieci giorni di ottobre; nel rapporto riguardante la seconda metà del mese, dal 10 al 20 ottobre, si segnalava che i casi complessivi erano 14: due verificatisi ad agosto, dieci a settembre e due nei giorni di ottobre presi in esame242.
Oltre ad essere relativamente limitati i rapporti di questo periodo si caratterizzano anche per il fatto che non riportano dettagli sui singoli reati; ciò venne messo in luce anche dal tribunale della 14ª armata, che a febbraio del '44 decise che a partire dal rapporto successivo sarebbero state fornite le cifre dei condannati organizzate per reato. Per offrire un quadro comparativo era necessario che queste si riferissero ad un arco di tempo di almeno tre mesi243.
Come abbiamo già notato precedentemente, dall'analisi di un rapporto successivo emerge chiara-mente come sia necessario tenere in considerazione il fatto che le cifre segnalate in alcuni rapporti mensili erano incomplete, poiché le segnalazioni dei reati, come appunto nel caso della diserzione, potevano arrivare anche alcune settimane dopo rispetto al momento in cui si fosse verificato il fatto.
240 Armeeoberkommando 10- Der Armeerichter und Gericht der 10 Armee, Tätigkeitsbericht zum Kriegstagebuch, BA-MA, RH 20-10/251.
241 Pz. Armee-Oberkommando 10, Abt. Ic, Tätigkeitsbericht des Ic/ AO für die Zeit vom 1.-10.10.1943, 17/10/1943, BA-MA, RH 20-10/62.
242 Pz. Armee-Oberkommando 10, Abt. Ic A/O, Tätigkeitsbericht des Ic/AO für die Zeit vom 10. - 20.10.1943, BA-MA, RH 20-10/63.
243 Armee-Oberkommando 14- Der Armeerichter, Betr.: Beitrag zum Kriegstagebuch, 22.02.1944, BA-MA, RH 20-14/82.
Così nel rapporto dell'ufficiale del servizio informazioni dell'esercito, che si riferiva questa volta agli ultimi dieci giorni di ottobre (21-31.10.1943, compilato il 6 novembre) i casi di diserzione e allontanamento non autorizzato segnalati per la seconda metà di agosto 1943 erano undici, 38 in settembre, e 44 in ottobre, la cui maggioranza però riguardava soldati italiani nelle formazioni tede-sche (23 casi).
Si riportava inoltre la vicenda di un soldato di nome Schieblich, che si trovava in stato di fermo presso la 65ª Infanterie-Division. Aveva affermato di essere un tenente e di essere stato inviato a Vasto dal Waffeninspektion di Wilhelmshaven per provare un nuovo apparecchio. Le indagini avevano appurato che si trattava però di un soldato tedesco disertore, appartenetene ad un reparto nebbiogeni in Unione Sovietica, che già da alcuni mesi vagava per il territorio del Reich e che ora aveva intenzione di unirsi agli alleati attraversando la linea del fronte in Italia. Immediatamente arrestato, il procedimento penale era stato momentaneamente interrotto a seguito delle sue dichiara-zioni che rivelavano la partecipazione di altri soldati244.
Il reparto di Geheime Feldpolizei 741 segnalava poi per il mese di dicembre 233 arresti compiuti nei confronti della popolazione civile italiana: tra i reati più comuni quello di guerriglia (Freischärlerei, con 37 casi) e di favoreggiamento del nemico (30); seguivano 21 casi di persone che si intrattene-vano senza autorizzazione in zone di operazione, mentre 17 erano i casi di furto segnalati. A questi reati seguivano quelli di spionaggio e sabotaggio. Nei confronti del personale della Wehrmacht erano stati invece compiuti 13 arresti, di cui tre per diserzione. Ai tribunali di guerra erano state inviate 67 persone245.
Già nell'estate del 1943 (agosto) la circolare del generale per compiti particolari e speciali presso il Comando supremo dell'esercito (General zur besonderen Verwendung. beim O.K.H.) rilevava l'emergere, nei processi svolti dai tribunali militari per i reati di diserzione o di allontanamento non autorizzato, della circostanza che tali comportamenti erano stati favoriti da un atteggiamento non sufficientemente disciplinato e attento delle autorità tedesche. I soldati che si allontanavano dalle proprie unità riuscivano infatti a procurarsi sostegno e alloggio presso alcuni “uffici” dell'esercito adibiti ai servizi per i soldati, (Frontleit-, Frontsammel-, Versprengten-Sammel-Stellen,
Komman-danturen, Verpflegungs- und Übernachtungstelle) pur non avendone il diritto, come dimostrava la
mancanza di documenti o la loro falsificazione. Nelle retrovie del fronte si verificavano casi di soldati che, fuggiti dalla propria formazione, venivano accolti nelle fila di reparti adibiti alle
comu-244 Armee-Oberkommando 10, Abt. Ic/AO, Tätigkeitsbericht des Ic/AO für die Zeit vom 21.-31.10.1943, 06/11/1943, BA-MA, RH 20-10/64.
245 Gruppe Geheim Feldpolizei 741, Anlage z. Tätigkeitsbericht-Aufstellung über Festnahmen, sichergestellte Muni-tion, Waffen und sonstiges Gerät im Monat Dezember 1943, BA-MA RH 20-10/186.
nicazioni o ai rifornimenti (Nachrichten- e Versorgungstruppe) allo scopo così di non essere impie-gati in prima linea. Si invitava quindi a prestare la massima attenzione ai documenti di quanti si presentavano e, in caso di incertezza, a tenere in stato di fermo le persone per portarle alla più vicina Kommandantur o presidio di Feldgendarmerie. Inoltre andava posta grande attenzione alla conservazione dei documenti da parte degli uomini addetti ai servizi delle furerie che dovevano serbare i documenti riguardanti i viaggi dei soldati, le licenze, gli ordini di marcia, ma anche i timbri e i sigilli in maniera molto scrupolosa, perché non finissero a disposizione dei soldati. Anche coloro i quali si apprestavano a licenze o viaggi di servizio dovevano essere invitati ad avere cura dei loro documenti, in particolare presso alloggi dell'esercito e caserme, dove dovevano anche essere affissi degli avvisi volti a ricordare ai soldati di prestare particolare attenzione in tal senso. Qualora i casi di diserzione fossero stati in parte imputabili anche ad un insufficiente verifica da parte delle autorità dei fuggitivi, dei loro documenti e delle loro giustificazioni, il personale adibito a tale controlli poteva essere punito per negligenza e comportamento contrario alle norme mili-tari246.