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5. LA GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

5.8 Il sistema delle penali

Gli indicatori relativi ai parametri standard di riferimento per i servizi erogati dalla struttura devono essere concordati dal Concessionario insieme al concedente prima del’inizio dell’attività; nel caso in cui i valori standard di riferimento siano regolati da norme nazionali o comunitarie, si deve fare riferimento a queste. I parametri forniranno quindi una griglia di accettabilità dei servizi che sarà accettata da entrambe le parti e produrrà giudizi quali: ottimo, buono, medio, insufficiente, scarso, pessimo. Sono poi concordati questionari di valutazione relativamente alla customer satisfaction ; nel caso di riscontri negativi inferiori al 10% dovranno essere messi in atto misure correttive.

Nel caso si verifichino inadempienze, inefficienze o violazione totale o parziale delle condizioni o degli obblighi contenuti nel capitolato che siano di una gravità tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati di qualità del concedente o tali da provocare problemi all’esecuzione dell’attività dello stesso, allora il concedente si attiverà secondo quanto stabilito nel Contratto di Concessione.

La procedura di contestazione dei disservizi è regolata dall’art. 21 all’art.26 della convenzione per la progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione dei quattro nuovi ospedali. Le decisioni del direttore sanitario in ordine all’applicazione delle penali possono essere contestate facendo ricorso alla Commissione di Valutazione41 richiamata all’art.11 della suddetta convenzione. Indipendentemente dal ricorso, il concessionario è comunque tenuto a rispettare le prescrizioni stabilite dal direttore sanitario. In caso di inadempimento o violazione delle modalità concordate, il concedente ha la facoltà di assegnare al concessionario un termine per adempiere che non sia inferiore a 15 giorni.

Ogni tipo di inefficienza o disservizio è tempestivamente segnalato al Responsabile di Area, il quale è tenuto a ripristinare la normalità; nel caso questo non succedesse entro i tempi stabiliti e i parametri concordati, considerando il tipo di disservizio in questione, la segnalazione può dare origine a un a penale. Ma prima che la penale prenda forma in caso di mancata accettazione da parte del concessionario, deve prima essere approvata dalla Commissione di Valutazione, di cui il parere non sarà comunque vincolante.

Un servizio non erogato per colpa del concessionario dà avvio all’applicazione delle penali corrispondenti e alla conseguente trattenuta del corrispondente importo per non aver eseguito il lavoro. Nel caso invece in cui il disservizio o l’inadempimento costituiscano un illecito

107 penale, il Direttore Sanitario di Presidio, se non riesce ad ottenere nei tempi previsti dal capitolato per gli interventi di urgenza la rimozione dell’inadempimento o del disservizio in questione, è legittimato all’esecuzione in danno del concessionario (a titolo indicativo).

Per ogni voce prevista dal Capitolato è riportato (se applicabile):

1. Numerosità delle inadempienze (contatore) : sono conteggiate le rilevazioni per ogni specifica fattispecie di disservizio, riscontrate in un periodo di riferimento di durata quadrimestrale. Le ultime tre colonne di ogni tabella relativa ad ogni Sevizio permettono la graduazione dell’applicazione della penale in base alla reiterazione dello stesso disservizio nel semestre di riferimento. A seconda dei casi l’applicazione delle penali è differente; alla fine di ogni quadrimestre il contatore di ogni specifica fattispecie di disservizio sarà riportato a zero.

2. Tempo di ripristino. Per le tipologie di disservizio ove applicabile è previsto un tempo di ripristino entro il quale il concessionario ha la possibilità di ripristinare la normalità senza incorrere in alcuna penale nei casi in cui si prevede la possibilità del richiamo. Il mancato rispetto del tempo di ripristino concordato, comporta l’applicazione della penale di 500,00€ (da rivalutare come previsto da Convenzione) secondo quanto previsto da Capitolato.

3. Penale unitaria, cioè l’importo previsto per la specifica fattispecie di disservizio (gli importi di penale unitaria presenti nel Sistema in oggetto devono essere attualizzati secondo quanto previsto da convenzione)

4. Oggetto del controllo, l’elemento minimo per ogni disservizio, oggetto di controllo e valutazione (per es campione biancheria piana e numerosità, carrello pasti, etc)

5. Griglie di valutazione: per alcune voci di disservizio, in particolare per quelle che nel Capitolato Prestazionale erano generiche (per es Rispetto delle norme igienico- sanitarie) sono state previste delle apposite griglie di valutazione dove sono esplicitate tutte le singole sotto-voci (aspetti critici contenuti nelle check list), i corrispondenti pesi relativi e le soglie di accettazione al di sotto delle quali l’esito della verifica sarà considerato negativo. La valutazione e la rilevazione saranno effettuate da personale del concedente in contraddittorio con il concessionario.

Il Sistema delle penali può essere mappato partendo dal momento della rilevazione del servizio e seguendo quindi uno schema logico a secondo che sia predisposto un richiamo

108 verbale, scritto o nell’ultimo caso venga applicata direttamente la penale a secondo dell’inefficienza riscontrata. Questo sistema è utilizzato sia dal concedente sia dal concessionario e le penali applicabili sono di tre tipi:

 Richiamo verbale, da inoltrarsi via e-mail dal concedente (nella persona del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero o figura equivalente cui gli atti regolamentari affidano la gestione della concessione al concessionario (nella persona del Responsabile di Presidio incaricato da Ge.SAT e per conoscenza al Direttore Operativo di Ge.SAT ed al Direttore Operativo di SAT)

 Richiamo scritto, da inoltrare via lettera dal concedente (nella persona del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero o figura equivalente cui gli atti regolamentari affidano la gestione della concessione) al concessionario (all’attenzione del Direttore Operativo di SAT)

 Penale con sanzione monetaria, da notificarsi secondo le modalità previste nella Convenzione e nel Capitolato Prestazionale