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Gli standard per gli stranieri ristretti in base alla legge sull’immigrazione

LA TORTURA NEGLI STANDARD DEL COMITATO EUROPEO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA

5. Gli standard per gli stranieri ristretti in base alla legge sull’immigrazione

Il CPT ha fin da subito affermato la propria competenza anche in materia di tutela degli stranieri sottoposti a custodia amministrativa in base alle leggi sull’immigrazione101, che comprendono “persons refused entry to the country

concerned; persons who have entered the country illegally and have subsequently been identified by the authorities; persons whose authorisation to stay in the country has expired; asylum-seekers whose detention is considered necessary by the authorities; etc”102.

Normalmente, gli stranieri cui viene negato l’accesso nello Stato per ragioni procedurali (come l’invalidità del passaporto) trascorrono nelle aree di custodia un tempo di poche ore, essendo loro richiesto di tornare verso lo Stato di provenienza con il primo mezzo di trasporto disponibile. In questi casi è sufficiente che gli stranieri possano attendere la partenza in normali aree di attesa103.

Eccezionalmente, però, non è possibile una partenza immediata e, quando gli immigrati sono costretti a lunghi tempi di attesa, le zone di custodia presenti alla frontiera risultano spesso inadeguate. Il Comitato sottolinea che “[i]t is axiomatic

that such persons should be provided with suitable means for sleeping, granted access to their luggage and to suitably-equipped sanitary and washing facilities,

99

CPT/Inf (91) 12 (Danimarca), § 29.

100

CPT/Inf (94) 11 (Norvegia), § 65; CPT/Inf (95) 5 (Svezia), §§ 19, 20; CPT/Inf (2000) 15 (Norvegia), §§ 37-40, 47.

101

R.MORGAN –M.EVANS, Combating torture in Europe, cit., p. 84: la competenza del CPT sul tema è stata più volte negata dagli Stati, sulla base del presupposto che gli stranieri fermati non sono privati della loro libertà, in quanto sono liberi di lasciare il Paese in qualunque momento prendendo un volo internazionale. La Corte europea ha però dato man forte all’interpretazione del Comitato in C. eur. dir. uomo, sent. 25 giungo 1996, Amuur c. Francia, §§ 38-49.

102

7th General Report, CPT/Inf (97) 10, § 24.

103

and allowed to exercise in the open air on a daily basis. Further, access to food

and, if necessary, medical care should be guaranteed”104. Se lo straniero è costretto

ad aspettare a lungo il rimpatrio e le aree di attesa presenti alla frontiera non sono all’altezza degli standard elaborati dal Comitato, deve essere garantito il trasferimento verso altri luoghi di custodia, meglio attrezzati per un soggiorno duraturo105.

Queste strutture, idonee per le lunghe permanenze, potrebbero essere utilizzate anche per altre categorie di stranieri trattenuti, come i richiedenti asilo che le autorità ritengono di dover mantenere in custodia, o le persone cui è scaduto il permesso di soggiorno e che sono in attesa di rimpatrio. In tutti questi casi il Comitato insiste nell’applicazione di un principio di base: quello della separazione. Gli immigrati trattenuti per ragioni amministrative non devono cioè essere custoditi insieme a soggetti imputati o condannati per illeciti penali; dovrebbero anzi essere accolti in centri specificamente destinati alla loro situazione, in condizioni materiali e ricreative appropriate106. “Obviously, such centres should provide accommodation which is adequately-furnished, clean and in a good state of repair, and which offers sufficient living space for the numbers involved. Further, care should be taken in the design and layout of the premises to avoid as far as possible

any impression of a carceral environment107. As regards regime activities, they

should include outdoor exercise, access to a day room and to radio/television and newspapers/magazines, as well as other appropriate means of recreation (such as board games, table tennis). The longer the period for which persons are detained,

the more developed should be the activities which are offered to them”108.

Il Comitato ha inoltre sottolineato la necessità che i centri di permanenza per gli immigrati siano gestiti da personale qualificato, dotato di ricche abilità linguistiche

104

Ivi, § 26. V. anche, ad es., CPT/Inf (2010) 33 (Grecia), §§ 57, 71.

105

R.MORGAN –M.EVANS, Combating torture in Europe, cit., p. 85. V., ad es., CPT/Inf (2010) 33 (Grecia), § 81.

106

7th General Report, CPT/Inf (97) 10, §§ 27-29.

107

V., ad es., CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 32.

108

Ivi, § 29. V. anche, ad es., CPT/Inf (2008) 29 (Croazia), § 33-35; CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 33; CPT/Inf (2010) 33 (Grecia), § 71.

e spiccata sensibilità nel far fronte alle tensioni che possono sorgere tra i detenuti a causa delle loro differenze culturali109.

Le garanzie procedurali che il Comitato insiste nel raccomandare sono le stesse già viste per i soggetti sottoposti a custodia di polizia110. La particolare condizione degli immigrati trattenuti dà enfasi ad alcuni aspetti di quelle garanzie. In particolare, assume un’importanza cruciale la comunicazione allo straniero dei diritti di cui gode in una lingua che gli è comprensibile, anche eventualmente attraverso il ricorso ad interpreti111. Ancora, la possibilità di mantenere contatti con l’esterno può essere molto importante per agevolare il lavoro delle ONG che si occupano di assistere i richiedenti asilo112.

Il CPT, spingendosi al margine della propria competenza113, ma seguendo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito114, ha spesso richiesto che siano previste procedure idonee ad accertare che gli immigrati non vengano rimpatriati in Stati in cui il loro diritto a non essere sottoposti a tortura rischia di essere calpestato115. La prevenzione di questo particolare rischio si realizza per mezzo di una specifica formazione del personale addetto alla frontiera, che deve avere accesso a dati certi e oggettivi sulla condizione dei diritti umani nei diversi Stati116.

Un’ultima preoccupazione che la condizione degli immigrati ha suscitato nel Comitato riguarda la possibilità che sia necessario l’uso della forza per rimpatriare gli stranieri che rifiutano di partire volontariamente. In questi casi, “the force used

should be no more than is reasonably necessary. It would, in particular, be entirely unacceptable for persons subject to an expulsion order to be physically assaulted

109

7th General Report, CPT/Inf (97) 10, § 29. V., ad es., CPT/Inf (2010) 33 (Grecia), § 76.

110

V. supra, paragrafo 3. V. anche CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 47 e CPT/Inf (2010) 14 (Italia), § 40.

111

7th General Report, CPT/Inf (97) 10, § 30. V., ad es., CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 38; CPT/Inf (2010) 14 (Italia), § 40; CPT/Inf (2010) 33 (Grecia), § 43.

112

7th General Report, CPT/Inf (97) 10, § 30.

113

R. MORGAN – M. EVANS, Combating torture in Europe, cit., p. 87 analizza la particolare estensione della competenza del CPT in questo ambito e alcuni aspetti del rapporto tra Comitato e Corte europea per i diritti dell’uomo.

114

V. ampiamente supra, capitolo II, paragrafo 6.

115

CPT/Inf (94) 20 (Grecia), § 51; CPT/Inf (96) 1 (Antille Olandesi), § 61; CPT/Inf (98) 11 (Belgio), § 20; CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 50; CPT/Inf (2010) 14 (Italia), §§ 26-33.

116

R.MORGAN –M.EVANS, Combating torture in Europe, cit., p. 87. V., ad es., CPT/Inf (2010) 12 (Italia), § 50.

as a form of persuasion to board a means of transport or as punishment for not having done so. Further, the Committee must emphasise that to gag a person is a

highly dangerous measure”117.