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Gli strumenti della finanza sociale Le forme operative peculiari della finanza sociale sono:

3. La finanza sociale

3.4 Gli strumenti della finanza sociale Le forme operative peculiari della finanza sociale sono:

- i social bond; - i mini bond; - il crowdfunding; - i titoli di solidarietà; - i social impact fund; - i social impact bond; - le azioni sociali5.

I social bond sono titoli obbligazionari; lo schema è analogo a quello delle obbligazioni tradizionali: la durata è predeterminata (di solito si tratta di 4 o 5 anni), gli interessi vengono corrisposti attraverso cedole generalmente trimestrali (il tasso può essere fisso oppure variabile, con uno spread comprendente il margine dell’intermediario, la copertura del rischio e quella delle spese) e alla scadenza avviene il rimborso del capitale. Ciò che rende “sociali” queste obbligazioni è la rinuncia da parte dell’emittente ad una quota del margine o da parte dell’investitore ad una quota del rendimento, in favore di soggetti nonprofit (in questo caso si parla di “social bond grant based”); da ciò consegue che, in genere, il tasso di interesse di questi titoli è inferiore (o, al più, pari) a quello di mercato. L’altra tipologia di “social bond”, definita “loan based”, è costituita dalle obbligazioni che prevedono la destinazione degli importi raccolti, a titolo di liberalità e/o di finanziamento a condizioni competitive, a favore di organizzazioni che fatichino a soddisfare le proprie necessità finanziarie attraverso i canali tradizionali o di progetti con importanti ricadute

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I social impact fund, i social impact bond e le azioni sociali sono gli strumenti tipici di quel sottoinsieme della finanza sociale costituito dalla finanza ad impatto sociale, e perciò saranno trattati nel paragrafo ad essa dedicata.

57 sociali e ambientali. Trattandosi di obbligazioni, il rendimento non è legato ai risultati ottenuti dai beneficiari e non sono previste misurazioni di impatto. Il social bond nasce a seguito di rapporti consolidati o di specifici progetti di collaborazione tra la banca e l’organizzazione, che deve in ogni caso essere una realtà significativa per il territorio e la comunità di riferimento, avere una gestione efficiente e produrre un impatto sociale consistente (Fondazione Sodalitas 2015:46). Anche le obbligazioni sociali possono, attraverso opportune modifiche contrattuali, trasformarsi in strumenti di impact investing: si pensi alla facoltà di vincolare l’erogazione, sotto forma di liberalità, dell’importo sottoscritto, al raggiungimento di un obiettivo misurabile di impatto sociale (Fondazione Sodalitas 2015:48). Non va infine dimenticato che l’ordinamento italiano consente alle imprese sociali di emettere direttamente obbligazioni, senza appoggiarsi al sistema bancario (anche se la partecipazione all’operazione di un intermediario finanziario, in genere dotato di solidità patrimoniale decisamente superiore a quella di un’organizzazione del terzo settore, funge da garanzia nei confronti dei sottoscrittori).

I mini bond non sono propriamente degli strumenti rientranti nell’ambito della finanza sociale ma, per le loro caratteristiche, possono costituire una via promettente per il finanziamento attraverso capitale di debito delle imprese sociali. I mini bond sono obbligazioni che possono essere emesse da imprese non quotate che operino nella veste giuridica di società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici (Fondazione Sodalitas 2015:49). Le imprese, per poter emettere questo tipo di titoli, devono rispettare i seguenti requisiti occupazionali ed economici:

- Avere da 10 a 249 dipendenti.

- Avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 2 mln € e un fatturato annuo inferiore a 50 mln € o un totale di bilancio inferiore a 43 mln €.

I mini bond sono stati pensati per consentire l’accesso al capitale di debito (e ridurre così la dipendenza dall’indebitamento bancario) per le piccole e medie imprese che, per i requisiti di patrimonializzazione richiesti da Basilea 3, faticano particolarmente ad ottenere finanziamenti, soprattutto in una fase di stretta creditizia come quella che si sta verificando in Italia. All’interno della categoria delle PMI potranno rientrare, alla luce delle novità normative introdotte dalla riforma dell’impresa sociale del 2016, cooperative e aziende for-profit che operino nei settori previsti dalla nuova legge per l’assunzione della qualifica giuridica di impresa sociale (Fondazione Sodalitas 2015:49). I vantaggi dei mini bond sono la scadenza medio-lunga (almeno 36 mesi), che dà la possibilità di emettere titoli per un ammontare superiore al doppio del patrimonio netto, e il trattamento fiscale agevolato (Fondazione Sodalitas 2015:49). Gli svantaggi consistono nei costi elevati e nei tempi lunghi richiesti per predisporre l’operazione, dovuti alla complessità della procedura sia per quanto riguarda la due diligence che la fase vera e propria di sviluppo del progetto.

Il crowdfunding (letteralmente “finanziamento di massa”) è il processo attraverso cui più persone conferiscono risorse6, anche di modesta entità, per sostenere iniziative imprenditoriali e non (Fondazione Sodalitas 2015:51). In genere, l’attività di crowfunding si avvale dell’utilizzo di un sito internet, allo scopo di intercettare la più ampia platea di finanziatori possibile; ciò non deve indurre a confondere tale strumento con la raccolta di fondi online: quest’ultima si differenzia per l’obiettivo economico dichiarato dall’inizio (che, una volta raggiunto, determina la fine della

6 Siccome stiamo considerando il crowdfunding nell’ambito della finanza sociale, faremo riferimento alle sole risorse

58 raccolta), per la scadenza temporale predefinita e per il fatto di essere vincolata a un progetto specifico (Fondazione Sodalitas 2015:51). Spesso, piuttosto che creare un proprio sito web, i fundraiser si affidano a piattaforme che mettono in contatto domanda e offerta; in cambio del pagamento di una commissione (dovuta solo se la campagna di raccolta è andata a buon fine), si ottiene un servizio professionale, efficiente e di facile uso, usufruendo dell’ampia visibilità garantita da questi portali. Il crowdfunding costituisce una valida alternativa ai finanziamenti tradizionali soprattutto per le PMI, le start-up e le imprese in espansione in genere; il coinvolgimento di questi soggetti in una vasta community on line consente loro non solo di trovare risorse finanziarie, ma anche di ottenere utili informazioni sulla domanda potenziale e di intercettare nuove fasce di clientela. In particolare, questo strumento rende possibile il reperimento di risorse per l’avvio di progetti innovativi, visti spesso con diffidenza dagli investitori tradizionali, che preferiscono rivolgersi ad attività sicure, collaudate nel tempo e meno rischiose. Il crowdfunding si articola in una serie di declinazioni che spaziano dal debito all’equity; le principali tipologie sono le seguenti (Commissione Europea 2015:6):

- i prestiti “peer to peer”, o “social lending”; - l’equity crowdfunding;

- il reward-based crowdfunding;

- il crowdfunding per beneficienza, o “donation-based crowdfunding”; - la condivisione dei proventi, o “royalty-based crowdfunding”; - il crowdfunding con titoli di debito;

- il crowdfunding ibrido.

Il prestito “peer to peer”, o “social lending”: si tratta di una forma di prestito che, tramite la creazione di una comunità on line, mette in contatto diretto i richiedenti con un gran numero di investitori, scavalcando gli intermediari finanziari e garantendo così migliori condizioni per entrambe le categorie. Il capitale deve essere interamente restituito (a volte, la restituzione è assicurata da una garanzia da parte di un istituto bancario) mentre il rendimento può essere positivo o nullo.

L’equity crowdfunding consiste nella vendita di una partecipazione a un’impresa; di conseguenza, l’investitore ottiene tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione societaria.

Il reward-based crowdfunding prevede una ricompensa di carattere non finanziario (beni o servizi) in cambio dell’investimento o della donazione; la ricompensa viene corrisposta in una fase successiva e varia in base all’investimento fatto.

Il crowdfunding per beneficienza, o “donation-based crowdfunding” consiste in donazioni (generalmente di importo contenuto), che hanno lo scopo di contribuire a finanziare un determinato progetto, senza ricevere alcuna compensazione finanziaria o materiale.

La condivisione dei proventi, o “royalty-based crowdfunding”, prevede che, in cambio del finanziamento effettuato, gli investitori ottengano il diritto ad ottenere una quota degli utili o dei proventi futuri.

Il crowdfunding con titoli di debito consiste nell’investimento in un titolo di debito emesso dall’impresa.

Nella categoria del crowdfunding ibrido rientrano tutti quei modelli che combinano elementi dei diversi tipi di crowdfunding (in genere, prevalgono le tipologie reward-based e donation-based).

59 I titoli di solidarietà sono obbligazioni a tasso fisso non convertibili, che possono essere emessi dalle banche e dagli intermediari finanziari abilitati. I fondi raccolti devono essere destinati esclusivamente al finanziamento delle Onlus o di altri intermediari finanziari e bancari, che a loro volta li destinino interamente a Onlus. Il tasso praticato può raggiungere al massimo il rendimento medio lordo mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob). È prevista un’agevolazione fiscale per chi emette i titoli di solidarietà, consistente nella possibilità di dedurre dal reddito d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento Rendiob aumentato di un quinto. Questo tipo di incentivo dovrebbe invogliare le banche e gli intermediari finanziari ad emettere questo tipo di obbligazioni, dando la possibilità alle Onlus di usufruire di un canale di finanziamento a tassi inferiori rispetto a quelli del mercato creditizio. Nonostante ciò, il titolo di solidarietà è rimasto uno strumento quasi inutilizzato; alcuni attribuiscono questo fatto a problemi interpretativi riguardanti il testo della norma che istituisce i titoli di solidarietà (d.lgs 460/97) (http://www.vita.it/it/article/2004/02/02/fantasmi-o-titoli-di-solidarieta/30870/), altri individuano la causa nella difficoltà di negoziazione dei titoli e nelle dimensioni limitate delle obbligazioni (Amatucci 2000:274), altri ancora nel limite di rendimento imposto dalla norma (Social Impact Investment Task Force 2014c:61).