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Gli sviluppi del pluralismo giuridico e le formule classificatorie

Una volta raggiunto l’obiettivo di spezzare il nesso tra stato e diritto, la carica polemica insita nella dottrina pluralistica, andò negli anni successivi ad affievolirsi103 lasciando di contro spazio ad una tendenza “supererogatoria” rispetto al pensiero di Romano, che faceva degli “ordinamenti una specie di chiave nel mondo”104. A tal proposito Giannini, sul finire degli anni Cinquanta, dopo avere preso atto della diffusa propensione da parte di giuristi e filosofi a rinvenire in qualsiasi rapporto interpersonale un ordinamento o un momento normativo, invita la comunità scientifica a riflettere sul fatto che la teoria degli ordinamenti costituisca esclusivamente un’ipotesi di lavoro, e non un a priori in grado di fornire una spiegazione di tutta la fenomenologia giuridica. L’esigenza di pervenire a tale ipotesi nasce segnatamente da due concreti ordini di problemi:

102 V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale I, Padova, 1970, p.39 ss. 103 CRISAFULLI, op., ult. cit.

104 M.S.GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, Roma, 1950, p.222 ed anche M.S.

GIANNINI, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, Estratto dagli atti del XIV Congresso

l’esistenza di una pluralità di gruppi compresenti in riferimento ad un determinato ambito spazio-temporale e l’insorgere di conflitti tra norme riconducibili a gruppi distinti. La contemporanea esistenza e capacità di agire di differenti gruppi comporta per il soggetto appartenente a più gruppi, la vigenza simultanea di ordini normativi diversi, cosìcchè in caso di conflitto tra norme, il soggetto sarà posto di fronte alla scelta di dovere optare per uno solo dei due ordini. Nel caso in cui i due gruppi abbiano un ente esponenziale dotato di una propria forza, il conflitto tra ordini normativi può divenire direttamente conflitto tra enti, ovvero, tra stati e stati, stati e unioni super statali, stati e associazioni professionali, stati e chiese105. Posto quindi il carattere liminale del concetto di ordinamento, risulta necessario stabilire quali caratteristiche ad esso ricollegabili consentano di attribuirgli rilevanza giuridica. Giannini ritiene che gli elementi necessari minimi di un ordinamento giuridico siano la normazione106 e l’organizzazione, ovvero, un insieme di norme proprie del gruppo e un complesso di uffici permanenti107 che assolvano utilità collettive del gruppo.

Tale definizione di ordinamento giuridico, in ragione della sua completezza è stata accolta dalla dottrina maggioritaria ed ha condotto all’enucleazione di una serie di formule classificatorie che avvalendosi di criteri di volta in volta differenti, hanno cercato di raggruppare per finalità, oggetto e destinatari le varie tipologie ordinamentali.

Se come criterio di valutazione si considerano le finalità che l’ordinamento si

105 M.S.GIANNINI, Gli elementi degli ordinamenti giuridici, Roma, 1950.

106 «Per potersi parlare di ordinamento, con riferimento ad un determinato gruppo, è necessario che

esso sia dotato di una normazione propria e tale da formare un sistema che vada ad ordinare le norme secondo principi che ne assicurino la completezza attraverso la funzione d’integrazione che essi svolgono. Deve trattarsi di norme originate dalla determinazione del gruppo e in grado d’imporsi effettivamente all’osservanza dei suoi componenti. Le associazioni, la cui vita viene ad essere integralmente disciplinata dagli ordinamenti generali nei quali esse agiscono, non costituiscono degli ordinamenti giuridici. Quando accade che queste organizzazioni o enti esponenziali si diano delle normazioni non corrispondenti con statuzioni delle società generali in cui agiscono, si tratterà di estrinsecazioni della categoria del meramente lecito e non di ordinamenti (per es. il diritto dei privati). Esistono, infatti, numerosi gruppi privi di normazione e di organizzazione che non danno luogo ad ordinamenti giuridici ma solo ad enti esponenziali all’interno di un ordinamento generale. Qualora invece le norme dell’associazione contrastino anche solo parzialmente con quelle della società generale, ma vengono fatte osservare, allora in tal caso si configura la presenza di un ordinamento giuridico separato». GIANNINI, op. ult. cit. p.231-

235.

107 «Normalmente l’organizzazione comprende, accanto al disegno di uffici, anche un complesso

di congegni per la provvista dei mezzi, per l’utilizzazione di beni che il gruppo ha in comune per il disimpegno di utilità». GIANNINI, op. ult. cit. p.237.

propone di conseguire, si dovrà in primis distinguere tra ordinamenti a fini generali e ordinamenti a fini particolari. Questi ultimi si pongono come obiettivo la soddisfazione di interessi sociali ben determinati (culturali, sportivi, di beneficienza) cosìcché, costituendo tali interessi, dei limiti all’attività dell’ordinamento, il suo venir meno o il suo mutamento ne determinano l’estinzione o la trasformazione in un ordinamento diverso. Gli ordinamenti generali si costituiscono per un fine generico suscettibile di comprendere in sé la soddisfazione di tutti gli interessi che possono o potranno essere avvertiti come necessari alla conservazione di un determinato gruppo sociale.

Tale fine che inizialmente è possibile ricondurre alla coesistenza pacifica ed allo sviluppo dei soggetti che appartengono al gruppo, induce l’ente ad assumere compiti di varia natura.

Se per qualsiasi motivo si verificasse un mutamento in ordine all’assunzione di questi compiti, l’ordinamento non si trasformerebbe, poiché tali compiti non rilevano quali fini autonomi, ma solo come mezzi per il perseguimento del fine generale108.

Alla categoria degli ordinamenti a fini generali o politici appartengono gli stati e la comunità internazionale.

Lo stato, in quanto specie del genus ordinamento giuridico presuppone un complesso di uomini legati da comuni bisogni e da un insieme di rapporti reciproci; un sistema di canoni per la valutazione di questi rapporti; un’autorità che applichi ad essi i canoni e faccia valere le sanzioni109. Se osservato da una prospettiva empirica, il fenomeno stato, si presenta come un gruppo sociale indipendente a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende a sua volta da alcuna altra autorità, si afferma al tempo stesso, nell’ambito spaziale-temporale del gruppo, come superiore ad ogni altro possibile potere. Indipendenza e preminenza del potere statale e indipendenza del gruppo complessivo si implicano a vicenda e implicano che l’ordine normativo sia originario, ovvero, incondizionato, autolegittimantesi e virtualmente illimitato. Lo stato può dunque essere definito come ordinamento giuridico territoriale sovrano, dove con la nozione di sovranità ci si riferisce alla

108 C.MORTATI,Istituzioni di diritto pubblico I, Padova, 1975, p.19 ss. 109 C.MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico I, Padova, 1975, p.22.

indipendenza della comunità ordinata a stato, alla originarietà del suo ordinamento normativo, nonché all’indipendenza verso l’esterno ed alla supremazia verso l’interno della autorità che ne costituisce il centro unitario di potere110. Da qui poi la tradizionale configurazione dei cosìddetti “elementi costitutivi dello stato”: il popolo, il territorio e la sovranità111. Il concetto di sovranità inteso come originarietà dell’ordinamento normativo, si traduce nell’istanza per cui ogni sistema di diritto statale trova in se stesso la propria legittimazione, di contro si qualificano come derivati gli ordinamenti che presuppongono un ordinamento superiore che ne condiziona l’esistenza e la validità. In senso stretto possono essere considerati come derivati gli ordinamenti istituiti da un ordinamento maggiore e sovrastante ma che sia al contempo in grado di produrre norme almeno in parte sue proprie. Proiettando tali premesse nella dimensione statale, risultano essere ordinamenti derivati quelli che pur essendo istituiti dallo stato, detengono una loro potestà normativa e sono in grado di produrre un loro diritto. Ne sono un esempio gli enti territoriali minori, nonché gli enti pubblici non territoriali che vengono definiti autonomi, quanto alla capacità ad essi riconosciuta di produrre norme giuridiche assunte a fare parte integrante del diritto oggettivo statale112. La dottrina maggioritaria considera derivati anche gli ordinamenti interni, ovvero, quegli ordinamenti che si pongono in una posizione di subordinazione rispetto ad un ordinamento superiore da cui restano distinti. Tra questi vengono inclusi sia gli enti creati dallo stato e quindi manifestazione di pluralismo istituzionale, quanto gli ordinamenti di enti e gruppi privati in cui si articola la società civile sottostante il potere statale ed espressione di pluralismo sociale. Mentre una parte della dottrina ha, sostenuto che il rapporto intercorrente tra ordinamenti interni ed ordinamenti statali sia di separazione, di contro Crisafulli ha sottolineato come il loro tratto distintivo debba piuttosto essere ricercato nella posizione “interna” che essi vengono ad occupare rispetto all’organizzazione statale centralizzata. Secondo l’insigne giurista gli ordinamenti interni devono essere considerati come delle articolazioni differenziate dell’ordinamento complessivo, come ordinamenti speciali, nell’ambito dei quali si

110 V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale I, Padova, 1970, p.50-51.

111 C.MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico I, Cap. II, III, IV, Padova, 1975, p.22 ss. 112 V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale I, Padova, 1970, p.63.

producono norme e possono esplicarsi attività che non rilevano direttamente nell’ordinamento generale,113 ovvero, non entrano a far parte del diritto oggettivo dello stato. Tra gli ordinamenti derivati, l’autore ricomprende anche quelli meramente leciti e talora irrilevanti come ordinamenti rispetto a quello superiore. Si tratta degli ordinamenti che sorgono spontaneamente su iniziativa privata come i partiti politici, i sindacati, gli ordinamenti delle confessioni religiose. Essi non derivano dall’ordinamento statale, piuttosto trovano in esso il loro fondamento diretto o indiretto e quindi il loro limite114.