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I tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art.147 c.p.: la sentenza

LE PRIME PRONUNCE INTERNE SUL VERSANTE DELLA TUTELA

3. I tribunali di sorveglianza di Venezia e Milano sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art.147 c.p.: la sentenza

n.279 del 2013 della Corte costituzionale e il monito rivolto al legislatore.

A seguito della condanna da parte dei giudici di Strasburgo, ed essendo ormai prossimo lo scadere dell’ultimatum dato all’Italia, davanti alle iniziali e ancora insufficienti risposte del Parlamento, toccava ai giudici tentare soluzioni inedite50.

Con l’ennesimo monito rivolto al Parlamento, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 147 c.p.51

, sollevate con due ordinanze di analogo tenore dai tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano52.Nelle ordinanze in questione veniva prospettata, con riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, e 117, comma 1, Cost. – quest’ultimo “quale anello di

collegamento” con l’art. 3 CEDU, come interpretato dalla

giurisprudenza della Corte EDU – l’incostituzionalità della disposizione del codice penale in tema rinvio/sospensione facoltativo dell’esecuzione della pena. Nella sostanza veniva richiesta una sentenza additiva, in quanto, secondo la corretta interpretazione dei giudici rimettenti, l’art. 147 c.p. contiene un elenco tassativo di situazioni (presentazione di domanda di grazia, grave infermità fisica o madre di prole di età inferiore ai 3 anni) che giustificano il provvisorio differimento della pretesa punitiva, senza menzionare – e quindi escludendo – l’ipotesi in cui a causa di un grave e diffuso sovraffollamento del sistema carcerario, l’esecuzione della pena si ponga in contrasto con il divieto di pene inumane. Si tratta di una

50

Cfr. A. Puggiotto, L’urlo di Munch della Magistratura di sorveglianza, in Diritto Penale Contemporaneo, 2014, n. 1, p.129 ss.

51 v. Corte Costituzionale, sent. n. 279 , 22 novembre 2013, Pres. Silvestri, reperibile

in www.giurcost.org

52

Trib. di Sorv. di Venezia, ord n. 2013/179 SIUS, 13 febbraio 2013; Trib. Sorv. di Milano, ord. n. 2013/928 SIUS, 12 marzo 2013, reperibili su www.ristretti.it

23 inammissibilità però sui generis poiché53, la Corte condivide in larga misura la diagnosi dei giudici rimettenti: se ne allontana infatti solo perché ritiene esorbitante dai suoi poteri, data la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate per scongiurare il protrarsi di una detenzione disumana, nonché poco opportuno l’intervento additivo invocato nelle ordinanze di rimessione.

Difficile non condividere la scelta a favore della declaratoria di inammissibilità54, che si giustifica in base al duplice ordine di ragioni evidenziato nella sua motivazione. Infatti, da un lato, pur dovendosi ammettere, per non violare l’art.27, comma 3, Cost. nonché l’art. 3 CEDU,l’esigenza di una norma di chiusura che consenta la fuoriuscita dal carcere del detenuto vittima di sovraffollamento non altrimenti rimediabile, non è detto che l’unica strada percorribile sia quella della sospensione della pena, potendo il risultato essere raggiunto allargando, ad esempio, il cerchio applicativo delle misure alternative o con un ampio ricorso alla detenzione domiciliare; dall’altro, una sentenza additiva sarebbe inadeguata per difetto perché, senza un intervento del legislatore che stabilisca i criteri per la sospensione dell’esecuzione di una pena inumana, le scarcerazioni avverrebbero in modo del tutto casuale.

A conferma di quanto si sostiene è bene ricordare il monito finale rivolto al legislatore nella parte finale della sentenza, dove la Corte afferma che “l’attuale situazione non può protrarsi ulteriormente e fa

apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla cessare55”, per avvertirlo che “non sarebbe tollerabile”

una sua prolungata inerzia riguardo al grave problema del quale si è occupata la pronuncia in esame56. I giudici hanno specificato che “il

53

Cfr. F. Della Casa, Il monito della Consulta circa il rimedio estremo della

scarcerazione per il condannato vittima di un grave e diffuso sovraffollamento, in

Giurisprudenza Costituzionale, 2013, n. 6, pp. 4533 ss.

54

v. F. Della Casa, Il monito della Consulta, in Giur. Cost., 2013, n. 6, cit.

55

Cfr. Corte Cost., n.279/2013, cit., §6 in diritto

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legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile” al

problema sollevato dai rimettenti, riservandosi “in un eventuale

successivo procedimento, di adottare le misure necessarie a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità”.

La pronuncia in parola non è stata comunque esente dall’essere oggetto di biasimo da parte di alcuni autori57. Sembrerebbe che il “rispetto della priorità di valutazione del legislatore” possa spingersi fino al punto di permettere la perpetuazione di una situazione che determina la lesione della dignità innata della persona, ossia dell’unico valore che per definizione si sottrae alla logica del bilanciamento, in quanto essa stessa è la bilancia58. Ed è qui che la sentenza sembra esporsi a maggiori critiche, nei termini di un occasione mancata per garantire una tutela effettiva a quel diritto a un’esecuzione della pena non

disumana. L’integrazione del disposto di cui all’art. 147 c.p. come

indicato dai rimettenti, avrebbe contribuito, infatti, a perseguire l’obbiettivo di assicurare il rispetto della dignità della persona. Obbiettivo che avrebbe potuto probabilmente giustificare, da subito, una deroga al rispetto del principio del rispetto della discrezionalità del legislatore, in nome dell’esigenza costituzionalmente imposta di assicurare la legalità all’esecuzione della pena. Peraltro, pure non dubitando che le esigenze di difesa sociale, le quali hanno senz’altro rilievo costituzionale, non possano essere ragioni sufficienti per giustificare la lesione della dignità umana, occorre sottolineare che queste non sarebbero state comunque pregiudicate dalla pronuncia additiva richiesta, in quanto l’estensione del rinvio facoltativo della pena non avrebbe determinato alcun automatismo, essendo rimessa al

57 Cfr. M. Ruotolo, Quale tutela per il diritto a un’esecuzione della pena non disumana? Un’occasione mancata o forse soltanto rinviata, in Giur. Cost., 2013, n. 6,

pp. 4549 ss.

58

Cfr. G. Silvestri, La dignità umana come criterio di bilanciamento dei valori

25 giudice la valutazione circa la sua concessione, con conseguente, probabile, applicazione della detenzione domiciliare in alternativa59. A questo punto la parola passava necessariamente al legislatore, che avrebbe dovuto provvedere in tempi molto stretti avvalendosi, se condivise, delle indicazioni desumibili dalla sentenza in esame.

59

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CAPITOLO III

LA TUTELA GIURISDIZIONALE E RIMEDI

PREVENTIVI

SOMMARIO: 1. Il decreto svuota carceri 146/2013; 2. Il “nuovo” reclamo giurisdizionale: l’art. 35 bis o.p.; 2.1. Il regime delle impugnazioni; 2.2. Il giudizio di ottemperanza; 3. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.