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La valutazione del direttore generale

Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le Regioni concordano, in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali. All’atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi, la Regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’art. 2, comma 2bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare

83 gravità e urgenza. Il Sindaco o la Conferenza dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla Regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. L’accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.

Entrando nella realtà della Regione Toscana, si può evincere dalla l.r. 40/2005, all’art. 20, che gli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata sono: a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione; b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’art. 24; c) la relazione sociale regionale; d) la relazione sanitaria regionale; e) la relazione sullo stato di salute. La Giunta regionale elabora, ogni anno, il rapporto di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi di salute e lo trasmette al Consiglio regionale.

In seguito alla conclusione del ciclo di programmazione sanitaria e sociale integrata, la Giunta regionale elabora la relazione sanitaria regionale e la relazione sociale regionale e le trasmette al Consiglio regionale e alla conferenza regionale delle società della salute. La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali e degli strumenti di valutazione propri delle società della salute: 1) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione; 2) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

La relazione sullo stato di salute è il documento di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività sanitarie territoriali e sociali, che la società della salute, ove costituita, o la conferenza zonale dei sindaci redige annualmente.

Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sanitaria e sociale integrata e di individuare idonei strumenti di osservazione dello stato di salute, la Giunta regionale determina i rapporti di collaborazione, oltre che con l’Istituto per la Prevenzione Oncologica e con l’Agenzia Regionale Sanitaria della Toscana (ARS), con istituti universitari con specifica esperienza negli

84 ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività di formazione e della misurazione e valutazione della performance del sistema sanitario e sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono. La relazione sanitaria aziendale, in base a quanto afferma l’art. 24, l.r. 40/2005, è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale, e ne costituisce strumento rilevante per la definizione; tale relazione, in particolare, evidenzia i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all’attività sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli ambiti territoriali e a quella socio-assistenziale.

La relazione sanitaria aziendale è adottata dal direttore generale, previo parere del Consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento; è trasmessa dalle aziende unità sanitarie locali alla Giunta regionale, all’ARS e alla conferenza aziendale dei sindaci; dalle aziende ospedaliero-universitarie alla Giunta regionale, all’ARS e alla conferenza delle società della salute. La conferenza aziendale dei sindaci e le articolazioni di area vasta della conferenza regionale delle società della salute esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni sanitarie e le trasmettono alla Giunta regionale.

Entrando ancora più nello specifico, nella realtà della Azienda Usl 5 di Pisa, l’atto aziendale, all’art. 20, stabilisce che il dirigente è responsabile del corretto svolgimento degli incarichi conferiti e risponde della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, del risultato della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, delle decisioni organizzative, degli atti di gestione del personale e delle attività svolte dalle strutture alle quali è preposto. I risultati negativi dell’attività o della gestione, il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza di indirizzi o direttive generali, nonché l’inosservanza della normativa dello statuto e successivi regolamenti, comportano per il dirigente interessato l’applicazione delle misure previste dalla vigente normativa, anche contrattuale. L’azienda adotta criteri generali per la valutazione delle attività. Le procedure di valutazione sono improntate al principio di trasparenza dei criteri e dei risultati, di informazione adeguata e di partecipazione del valutato anche attraverso il contraddittorio. Le relative risultanze della valutazione

85 annuale sono riportate nel fascicolo personale dei dirigenti interessati anche al fine delle verifiche previste dalla vigente normativa contrattuale per la conferma o attribuzione di nuovi incarichi.

Degli esiti della valutazione si tiene conto nelle successive decisioni di affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali.

Il direttore generale, al fine di verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione ed indirizzo, si avvale delle funzioni di valutazione e controllo strategico.

I soggetti preposti all’esercizio di tali funzioni riferiscono in forma riservata alla direzione generale e a questa rispondono direttamente ed esclusivamente. La relativa attività, ove prestata da personale dipendente, è svolta in forma esclusiva, fatto salvo che si tratti di componenti appartenenti alle aree di staff.

I soggetti incaricati di queste funzioni hanno la facoltà anche disgiuntamente tra loro, di prendere visione di ogni documento attinente la programmazione o la gestione, nonché di richiedere informazioni, notizie e dati in merito.