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CITTÀ DI CARMAGNOLA (CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 19

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CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19

OGGETTO: Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino. Modifiche ed integrazioni alla DCC n. 32 del 27.03.2018. Approvazione.

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo, alle ore 20:00, in videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma GoTOMeeting, in relazione all’emergenza relativa alla diffusione del virus Covid 19, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

N. Cognome e nome Presente Assente

1. GAVEGLIO Ivana Sindaco X

2. ALBANI Alberto Consigliere X

3. ALBERTO Filiberto Luca Consigliere X

4. GAMNA Emilio Consigliere X

5. GERBINO Roberto Consigliere X

6. GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere X

7. LA MURA Domenico Consigliere X

8. MASTROTOTARO Alberto Consigliere X

9. PIANA Lorenzo Consigliere X

10. QUARANTA Sabrina Vice Presidente X

11. QUATERNI Diego Consigliere X

12. QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere X

13. SIBONA Paolo Consigliere X

14. SICILIA Pasquale Consigliere X

15. SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio X

16. TOSCO Federico Consigliere X

17. TUNINETTI Domenico Consigliere X

Assume la presidenza il Sig. SOBRERO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Generale ARMONE CARUSO Bruno

Assistono alla seduta gli assessori: CAMMARATA Alessandro, INGLESE Vincenzo, PAMPALONI Massimiliano, SAU Antonietta, SURRA Gian Luigi Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

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DC/dc

Delib. C.C. n. 19 del 25/03/2021

Proposta all’esame del Consiglio Comunale:

Oggetto: Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino. Modifiche ed integrazioni alla DCC n. 32 del 27.03.2018. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le precedenti Delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 02/03/2011, e n. 32 del 27/03/2018;

PREMESSO CHE:

- Il ricorso ai sistemi di video controllo del territorio, da parte degli enti locali, per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, è un fenomeno che in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni.

- L’uso massiccio della videosorveglianza da parte dei Comuni è comunque strettamente connesso all’innovazione normativa degli ultimi tempi che ha attribuito ai Sindaci specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Investiti di questi nuovi poteri e competenze, per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- Il Garante, nel provvedimento generale del 2010 al punto 5.2., si occupa dell’uso dei sistemi di videosorveglianza per l’accertamento delle violazioni in materia di deposito dei rifiuti e discariche e stabilisce “In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”.

- Negli ultimi tempi i Comuni stanno altresì abbinando ai sistemi di

videosorveglianza fissi, collegati alle centrali operative dei Comando di

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P.M., l’uso di appariti di video riprese mobili, che si stanno rilevando dei forti alleati in grado di aumentare l’incisività dei controlli con risultati efficaci ed efficienti in particolare se valutati in rapporto costo - benefici.

- Proprio per le differenti caratteristiche e per l’uso specifico di tali apparecchiature è consigliabile che il Comune si dia delle regole conformandosi alle disposizioni vigenti in materia, aderenti al vigente dettato normativo come suffragato dalle reiterate pronunce giurisprudenziali.

Verificata l’installazione di numerosi impianti di videosorveglianza, dilagante sia all’interno di esercizi commerciali che in luoghi privati da parte di persone private, indipendentemente dal fatto che tali luoghi siano accessibili al pubblico o meno, che debbono essere oggetto di conoscenza ed anche regolarizzazione ufficiale afferenti la effettiva area di ripresa delle telecamere su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, nonché le prescrizioni dettate dal Garante della Privacy;

Atteso che quei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione da soggetti terzi (privati, singoli o associati) possono contribuire all’estensione ed implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante la sottoscrizione di una convenzione le cui valutazioni saranno demandate alla Giunta Comunale.

Preso atto che in data 12/03/2021 la prevista Commissione Consiliare Comunale ha esaminato la proposta portata all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”;

Visto il Regolamento Europeo approvato con D.G.P.R. 2016/679;

Visto il Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino approvato con D.C.C. n. 27 del 02/03/2011, e successiva modifica approvata con D.C.C. n. 32 del 27/03/2018;

Viste le proposte di modifica al vigente testo regolamentare, volte a

disciplinare le modalità operative per l’installazione e l’utilizzo di

impianti di videosorveglianza mobile sul territorio comunale, nel testo

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e

sostanziale;

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VISTI gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di deliberazione in esame, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Si propone di deliberare

Di approvare per i motivi espressi in premessa specificati, il Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino, comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate rispetto all’originario testo approvato con DCC n. 27 del 02/03/2011, già modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/03/2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;

- Uditi gli interventi effettuati di cui all’allegato file, denominato “19 - Comune di Carmagnola - Consiglio Comunale del 25 Marzo 2021.mp3”, contenente la registrazione audio del presente punto all’O.D.G.;

- Con voti favorevoli 9, contrari 0 astenuti 5 (Gamna, Grosso, Mastrototaro, Quaranta e Sibona) su 14 presenti e 9 votanti – con votazione resa per appello nominale effettuato dal Segretario Generale

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra descritta.

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Redatto e sottoscritto.

Il Presidente SOBRERO Paolo

Il Segretario Generale ARMONE CARUSO

Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale

NUMERO 105 del 22/03/2021

OGGETTO: Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino. Modifiche ed integrazioni alla DCC n. 32 del 27.03.2018. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Carmagnola, 22/03/2021

Il Responsabile del Servizio CREUSO DONATELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

PROPOSTA DI DELIBERA DI Consiglio Comunale

NUMERO 105 del 22/03/2021

OGGETTO: Regolamento per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza sul territorio cittadino. Modifiche ed integrazioni alla DCC n. 32 del 27.03.2018. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Carmagnola, 22/03/2021

Il Direttore Ripartizione Finanze VISCONTI GIANLUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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CITTA' DI CARMAGNOLA CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL

TERRITORIO CITTADINO

Approvato con D.C.C. n. 27 del 2 marzo 2011

Modificato ed integrato con D.C.C. n. 32 del 27 marzo 2018 Modificato ed integrato con D.C.C. n. del

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INDICE

Premessa

Capo I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Principi applicabili al trattamento dei dati Articolo 3 Finalità del trattamento e basi giuridiche

Capo II SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO E OBBLIGHI IN CAPO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 Titolare del trattamento Articolo 5 Responsabile

Articolo 6 Responsabile esterno del trattamento Articolo 7 Autorizzato al trattamento

Capo III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I Raccolta e tipologia dei dati personali Articolo 8 Modalità di raccolta e tipologia di dati personali Articolo 9 Conservazione dei dati personali

Articolo 10 Accertamenti di condotte illecite da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Articolo 11 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II Modalità del trattamento

Articolo 12 Sistema di videosorveglianza per la rilevazione delle violazioni del codice della strada Articolo 13 Utilizzo di dispositivi mobili di videosorveglianza

Articolo 14 Sistemi integrati di videosorveglianza con soggetti pubblici ed enti territoriali

Articolo 15 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza messi a disposizione da soggetti terzi (privati)

Articolo 16 Utilizzo di microtelecamere personali

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e risarcimento dei danni Articolo 17 Sicurezza dei dati

Articolo 18 Misure di sicurezza dei sistemi integrati di videosorveglianza Sezione IV Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati

Articolo 19 Diritti dell’interessato

Articolo 20 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Sezione V Comunicazione e diffusione dei dati Articolo 21 Comunicazione e diffusione dei dati

Capo IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE Articolo 22 Tutela e mezzi di ricorso

Articolo 23 Modifiche regolamentari Articolo 24 Entrata in vigore

Articolo 25 Disposizioni finali

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Premessa

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati 679/2016, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (così come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018) e successive integrazioni e modifiche, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare dal Provvedimento dell’8 aprile 2010, le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), le FAQ del Garante privacy: “Le regole per installare telecamere” del 05 dicembre 2020 e successive integrazioni e modifiche.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del suddetto Provvedimento la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Carmagnola - Ripartizione Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od associazione coinvolto nel trattamento.

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina degli impianti di videosorveglianza del Comune di Carmagnola.

Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Carmagnola sono individuati con delibera di Giunta Comunale.

Tali impianti:

 registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone/cose riprese;

 consentono unicamente riprese video;

 sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell’articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi applicabili al trattamento dei dati

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato dal Comune di Carmagnola mediante l'impianto della videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Carmagnola.

L'Utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

 liceità , quale rispetto delle normative vigenti, sia per gli organi pubblici che privati;

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 proporzionalità , con sistemi attuati e collocati a seguito di attenta valutazione. In applicazione al principio di proporzionalità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza;

 finalità , attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti.

E’ consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

 necessità , i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l’uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Articolo 3

Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

Le finalità del trattamento avente ad oggetto l’immagine di persone fisiche, tramite un impianto di videosorveglianza, sono strettamente istituzionali ed invero previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65 dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti e loro ss.mm.ii. e nel pieno rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016 e disposizioni correlate.

Alla luce di quanto sopra le finalità perseguite con il trattamento in oggetto sono:

a) l’attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;

b) la prevenzione di eventuali atti di vandalismo o di danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

c) la protezione e l'incolumità delle persone, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza negli utenti;

d) vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l’immediata, adozione di idonee contromisure e il pronto intervento della Polizia Municipale, in caso di accertamenti di violazioni del Codice della Strada;

e) la ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;

f) la comunicazione agli utenti della strada in merito ad ogni notizia utile circa la viabilità;

g) la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo del Comune;

h) il monitoraggio volto ad accertare l’abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, e del rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori).

i) l’acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;

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j) La difesa in giudizio.

Le finalità sopra indicate trovano base giuridica nell’obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. “c” del Reg. Eu 16/679) nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 lett. “e” del Reg. Eu 16/679).

Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Carmagnola è di tipo

“integrato”, e può consentire l’utilizzo condiviso con la locale Stazione dei Carabinieri, al fine di renderlo uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia su tutto il territorio.

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CAPO II

SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO E OBBLIGHI IN CAPO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carmagnola, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare. A tal fine il Comune di Carmagnola è rappresentato dal Sindaco, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune:

a) definisce le linee organizzative per l’applicazione della normativa di settore;

b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Articolo 5

Designato al trattamento

Il Comandante del Comando di Polizia Locale di Carmagnola od i diversi soggetti individuati dal Sindaco, sono designati (art. 29 GDPR 16/679) quali Referenti del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai Referenti. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

I Designati effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

I Designati effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

I Designati sono tenuti a:

a) adottare le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell’accesso ai dati;

b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

c) collaborare con il Titolare del Trattamento e con il DPO, per l’evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

d) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

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Il Comandante del Comando di Polizia Locale di Carmagnola è la persona designata quale Referente del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Articolo 6

Responsabile esterno del trattamento

Le società incaricate dal Comune di Carmagnola di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di videosorveglianza, del sistema per la lettura delle targhe e di aggiornamento della centrale operativa di videosorveglianza presso la sala operativa del Comando di Polizia Municipale, sono nominate dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell’art. 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i responsabili esterni, ex art 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli stati membri.

È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile, previa approvazione da parte del Sindaco.

I Responsabili esterni del trattamento dei dati sono tenuti a fornire se richiesto dal Titolare l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati e degli Amministratori di sistema nominati, e a tenerli costantemente aggiornati.

Articolo 7

Autorizzato al trattamento

Il Comandante del Comando di Polizia Locale di Carmagnola o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli autorizzati/incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Carmagnola, nella sua qualità di Designato, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

Gli autorizzati sono nominati tra gli appartenenti al Comando di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli autorizzati/incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai designati del trattamento dei dati personali.

L'utilizzo delle impostazioni generali di videoregistrazione (area di ripresa, brandeggio della telecamera, etc.) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 3 del precedente articolo.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

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CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI

Articolo 8

Modalità di raccolta e tipologia di dati personali

L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, La localizzazione delle telecamere, attraverso cui avviene la raccolta delle immagini, e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

Articolo 9

Conservazione dei dati personali

Le immagini sono conservate per il termine massimo di sette giorni successivi alla rilevazione delle stesse; decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica, tale da garantire la sovra-registrazione delle immagini, con modalità tali da renderle inutilizzabili, salvo la necessità di rispondere a richieste dell’Autorità come meglio descritto all’art. 7 del presente Regolamento, nonché la necessità di tutelare il Comune in ogni sede sia stragiudiziale sia giudiziale.

Qualora il Comune al di fuori dei casi sopra indicati intendesse estendere i tempi di conservazione rispetto a quelli sopra indicati, sarà necessario svolgere una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 Reg. Eu 16/679 e procedere alla notifica all’Autorità Garante.

Articolo 10

Accertamenti di condotte illecite da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia In caso di accertamento di ipotesi di reato o di condotte rilevanti sotto il profilo amministrativo in particolare della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tal caso, come già indicato all’art. 6 l’Autorità avrà accesso alle immagini, anche mediante salvataggio delle stesse su supporto magnetico.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Tutte le strumentazioni di videosorveglianza potranno essere utilizzate anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

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Articolo 11

Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Carmagnola, nelle strade, nelle piazze e all’interno di edifici comunali in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) su cui devono essere riportate le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento e le finalità perseguite (informativa breve o minima come da Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali). L’informativa completa conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile presso gli uffici della Polizia Locale e sul sito del Comune.

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

Per il rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada è possibile fare a meno di fornire un´ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale. L

´installazione di questi ultimi appositi avvisi previsti dal Codice della strada permette già agli interessati di percepire vari elementi essenziali in ordine al trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnalano adeguatamente l´attivazione di dispositivi elettronici di rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad adempiere all´obbligo di fornire l´informativa di cui all´art. 13 del GDPR.

Il Comune di Carmagnola si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L’informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

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Sezione II

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Di seguito sono indicati i tipi di sistemi di videosorveglianza attraverso cui avviene il trattamento dei dati personali (immagini).

Articolo 12

Sistema di videosorveglianza per la rilevazione delle violazioni del Codice della Strada

Gli impianti elettronici di rilevamento di infrazioni al Codice della Strada devono essere dedicati unicamente a tale scopo ed in particolare devono:

a) circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe dei mezzi, ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es.: pedoni, altri utenti della strada, ecc.);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all’eventuale applicazione di una sanzione ed alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria,

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d’ufficio al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell’intestatario del veicolo di verificare l’autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell’accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 13

Utilizzo di dispositivi mobili di videosorveglianza

L’impianto di videosorveglianza mobile potrà essere utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche, quale ausilio per le attività di controllo volte ad accertare l’abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori), soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La decisione di utilizzare l’impianto di video sorveglianza mobile è adottata su disposizione del Sindaco a

(19)

seguito di richiesta del Responsabile della Ripartizione competente.

Il Comune di Carmagnola, come già indicato, potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l’abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.

Per particolari necessità o situazioni che richiedono l’utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, regole e modalità di trattamento.

ARTICOLO 14

Sistemi integrati di videosorveglianza con Soggetti Pubblici ed Enti territoriali

Il Comune di Carmagnola con i soggetti pubblici operanti sul territorio effettua attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

E' stato individuato al punto 4.6 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010 dell’Autorità Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale, a cui il Comune di Carmagnola si è ispirato per la previsione dei sistemi integrati, in particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili nel Comune di Carmagnola, le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza sia per il rispetto del Codice della Strada, sia per la tutela di norme speciali, quali la tutela ambientale, il decoro urbano, la sicurezza pubblica:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, nominati con specifici provvedimenti; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, informativa pubblicata sul sito nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate

(20)

nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento, identificati con specifici provvedimenti, ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa

"minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia- riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Articolo 15

Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza messi a disposizione da soggetti terzi (privati)

Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, previa sottoscrizione di Convenzione approvata dalla Giunta Comunale in conformità allo schema approvato dal presente atto, possono essere autorizzati all’installazione di telecamere che riprendano la proprietà pubblica, quale implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino in caso di richiesta degli organi di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza.

Tale strumentazione dovrà essere installata, manutenuta e aggiornata a cura, oneri e spese del soggetto terzo, singolo o associato, e resa disponibile all’autorità pubblica che ne faccia richiesta.

La collocazione, l’uso e/o la visione degli apparecchi autorizzati in favore dei soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d’immagine su aree pubbliche, benché inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione di tecnico abilitato, a cui è demandata altresì l’individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni installate, ubicazione server e monitor inaccessibili da parte di persone non autorizzate, area di inquadratura delle singole telecamere sull’area pubblica, assicurazione della cancellazione automatica dei dati entro i termini previsti dalla vigente normativa, esposizione dell’informativa sulla privacy, ecc., da fornire già all’atto della sottoscrizione della convenzione.

Articolo 16

Utilizzo di microtelecamere personali

Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l’eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza.

Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

La microtelecamera, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma precedente.

(21)

Spetta anche all’ufficiale di polizia giudiziaria che coordina direttamente il servizio operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di apposito verbale, consegneranno tutta la documentazione video realizzata all’Ufficiale di coordinamento, il quale provvederà al suo deposito presso il Comando di appartenenza.

(22)

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 17 Sicurezza del dati

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Dovranno quindi essere a dottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, ne! caso in cui questo sia persona fisica).

Le misure adeguate di sicurezza dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

a) I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. La sala deve essere ubicata presso gli uffici del Comune di Carmagnola. Il locale deve essere chiuso al pubblico, e possono accedervi esclusivamente le persone autorizzate al trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

b) Il server/supporto di memoria deve essere ubicato nella sala server presso Ufficio

CED del Comune di Carmagnola o presso ufficio dedicato alla gestione della videosorveglianza presso Polizia Locale, quindi in apposite aree messe in sicurezza.

c) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

d) La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi.

e) In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate e ai sensi dell’art. 10 “Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia” il Responsabile interno deve provvedere a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all’eventuale distruzione.

f) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

g) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

h) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere

(23)

predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione delle registrazioni in forma automatica allo scadere del termine previsto;

i) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

j) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

k) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.);

l) In ossequio al disposto di cui all’art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poichè il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare deve procedere ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), parametrata allo stato di fatto del sistema stesso.

Qualsiasi implementazione e/o modifica dell’impianto dovrà essere preceduta da nuova valutazione d’impatto.

Articolo 18

Misure di sicurezza dei sistemi integrati di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza integrati come previsto dal Provvedimento del Garante richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate quali:



adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;



separazione logica delle immagini registrate dai diversi autorizzati.

(24)

Sezione IV

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI Articolo 19

Diritti dell'Interessato

II sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesserà i soggetti ed i mezzi di trasporto che si troveranno a transitare nell'area interessata.

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l’interessato ha diritto di:

a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati stessi;

b) essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di ottenere, a cura del designato, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni; gli interessati possono:



chiedere al titolare l’accesso alle immagini;



opporsi al trattamento, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 21, GDPR;



chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove consentito dalla legge.



Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).



Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.

L’istanza per l’esercizio dei diritti dell’interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, GDPR (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell’Ente ovvero al Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale in qualità di funzionario designato).

Le istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente, scrivendo all’indirizzo: privacy@comune.carmagnola.to.it.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l’interessato dovrà provvedere ad indicare:



il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;



l’abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;



gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;

(25)



l’eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;



l’eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;



eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione dell’interessato.

Il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente ovvero il Designato del servizio convenzionato di Polizia Locale accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 3, GDPR, l’interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini ove consentito dalla Legge, in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all’art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell’esercizio dei diritti dell’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Indipendentemente dall’esito dell’istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Per ciascuna delle richieste di cui alla lett. c) può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 20

Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82, GDPR.

Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Sezione V

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI Articolo 21

Comunicazione e diffusione dei dati

(26)

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Carmagnola a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi del G.D.P.R 679/16, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

E’ vietata la comunicazione dei dati a qualsiasi soggetto privato, fatto salvo quanto disposto dall’art. 10 del presente Regolamento.

(27)

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – MODIFICHE

Articolo 22

Tutela e mezzi di ricorso

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e loro ss.mm.ii..

In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni Decreto Legislativo 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 13, L. 163/2017.

Articolo 23 Modifiche regolamentari

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di adeguamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Articolo 24 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato sull'Albo pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo giorno, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 25 Disposizioni finali

Il Comune di Carmagnola designa il Data Protection Officer al quale comunica il presente Regolamento.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

(28)

CITTA’ DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI TELECAMERE SULLA PUBBLICA PROPRIETA’AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 E 15 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ____.

L’anno ______, il giorno ___ del mese di ________, con la presente scrittura privata redatta in duplice copia

TRA

Il Comune di Carmagnola, rappresentato dal Direttore della Ripartizione di Polizia Locale ____________, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, Piazza Manzoni n.8 – Carmagnola (TO) - codice fiscale 01562840015, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo,

E

L’Ente/Istituto/persona giuridica

rappresentato dal/la sig./sig.ra ____________________ in qualità di __________________, domiciliato/a per la carica presso la Sede ______________________________ , via n. , ( ), codice fiscale/P.Iva ;

oppure

Il Sig/sig.ra residente in , via ______________

n. ____, _____________ ( ), codice fiscale _____________ ;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ________ è stato approvato lo schema di convenzione per l’ampliamento della visualizzazione della proprietà pubblica mediante l’installazione di telecamere con il concorso di enti pubblici o privati;

- che in data con nota assunta al prot. l’Ente/Istituto/Sig. _____________

ha inoltrato richiesta al Comune di Carmagnola al fine di essere autorizzato all’installazione di un impianto privato di videosorveglianza che visualizzi anche la proprietà pubblica;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. del _____ , valutata favorevolmente l'istanza, la Giunta Comunale ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione e la presa in carico delle immagini messe a disposizione dal privato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

(29)

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Il Comune di Carmagnola autorizza l’installazione di n. telecamere di proprietà privata, che riprendono anche la proprietà pubblica, nella/nelle via/e ________ a cura dell’Ente/Istituto/Sig. _____ di _____ secondo le modalità contenute nella presente Convenzione e nel rispetto della disciplina regolamentare approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Carmagnola n. ____ del _______ .

Articolo 3

L’Ente/Istituto/Sig. , proprietario delle telecamere oggetto della presente Convenzione, assume ogni onere tecnico e finanziario connesso alla installazione ed assistenza tecnica ed in particolare:

- si impegna ad installare le telecamere in area pubblica ed esposta al pubblico assumendone direttamente gli oneri finanziari sia per quanto attiene l’installazione delle telecamere, sia per quanto attiene il collegamento ed l’eventuale relativa manutenzione delle stesse, nonché implementarele adeguate misure di sicurezza per tutelare i dati personali trattati;

- si impegna a fornire al Comando di Polizia Locale di Carmagnola un “progetto” che fornisca, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i dati relativi alle caratteristiche/scheda tecnica delle telecamere e relativo server, alla posizione in cui queste verranno installate, al raggio di inquadratura delle singole telecamere su area pubblica, alla posizione del server in cui verranno immagazzinate le immagini entro il periodo previsto dalla norma, e tutti i dati ritenuti necessari e richiesti al fine di essere autorizzati dall’Ente comunale;

- qualora il punto di ripresa debba essere installato in area privata e/o pubblica, il richiedente assume ogni onere autorizzatorio e finanziario connesso all’installazione;

- in caso di malfunzionamento dei punti ripresa oggetto della presente Convenzione, il privato provvede direttamente alla riparazione del guasto, senza porre alcun onere a carico dell’Ente Comunale.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Ente/Istituto/Sig. __________ fornisce al Comune di Carmagnola esplicita rassicurazione in merito all’obbligatoria inaccessibilità del server e dei monitor a persone non autorizzate, e rassicurazione della conoscenza della normativa nazionale e D.G.P.R. 2016/679, che prevede la cancellazione automatica/sovrascrittura delle immagini entro i termini previsti (sette giorni).

L’Ente/Istituto/Sig. __________ dichiara di essere consapevole dei principi applicabili al trattamento dei dati esplicitati anche all’art. 2 del “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo della videosorveglianza sul territorio comunale” in relazione alle immagini che visualizzano la proprietà pubblica. Lo stesso dichiara di essere consapevole, altresì, delle eventuali sanzioni a cui può essere soggetto in caso di violazione delle norme previste e vigenti in materia di privacy.

Articolo 4

La presente Convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dall’effettiva attivazione del punto di ripresa video.

Alla scadenza della Convenzione, in assenza di recesso di una delle parti, la stessa viene rinnovata per uguale periodo.

Qualora il punto di ripresa video oggetto della presente Convenzione per qualsivoglia motivo non dovesse funzionare per oltre tre mesi per cause imputabili alla persona fisica/giuridica

(30)

autorizzata, il Comune di riserva la facoltà di recedere da tale servizio su area pubblica.

Articolo 5

Per controversie in ordine alla presente convenzione è competente esclusivamente il Foro di Asti.

Articolo 6

La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R.

26.10.1972,n. 642.

Articolo 7

Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente Convenzione.

Comune di Carmagnola L’Ente/Istituto/Sig.

___________________

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