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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. (BO) SOLDATI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 23 febbraio 2017, la ricorrente esponeva di aver sottoscritto nell’agosto 2012 con un intermediario un contratto di prestito personale per un montate complessivo di 49.785,75 euro, da restituirsi 120 rate mensili, unitamente ad interessi e spese, per un importo complessivo dovuto pari a 80.442,91 euro.

Successivamente alla stipulazione del contratto incaricava un consulente finanziario di fiducia di redigere una perizia tecnica, secondo la quale dall’esame delle clausole contrattuali emergeva «la presenza di usura pattizia relativamente al tasso di mora ed al TEG nell’eventualità di esercizio dell’opzione di estinzione anticipata del debito, oltre alla non esatta corrispondenza tra i tassi indicati nel contratto (TAN e TAEG) e quelli effettivamente applicati al piano di rimborso».

Esperiva quindi reclamo in data 9 gennaio 2017 e, ritenendo non soddisfacenti le risposte dell’intermediario, proponeva ricorso all’ABF chiedendo al Collegio, in via principale, di verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa antiusura con riferimento al tasso di mora pattuito nell’ipotesi di ritardato pagamento delle rate e di restituzione

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anticipata del debito, nonché al tasso di mora effettivamente corrisposto;

conseguentemente, di condannare l’intermediario ex art. 1815, comma 2, c.c. alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti, quantificati – alla data del 21 dicembre 2016 – in € 20.040,82 e di riconoscere il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto contrattuale, mediante pagamento delle sole quote capitale.

In via subordinata lamentava l’errato calcolo del TAN, del TAEG e del “TM” (tasso di mora) contrattualmente stabiliti, chiedendo conseguentemente, in applicazione dell’art. 125 bis, comma 7, t.u.b. il ricalcolo del piano di rimborso mediante l’applicazione del tasso sostitutivo BOT e la restituzione delle maggiori somme corrisposte.

Costituendosi ritualmente nel procedimento, l’intermediario, nel sottolineare come il contratto fosse al momento del ricorso in regolare ammortamento e non fossero stati pertanto addebitati né interessi di mora, né commissioni per l’anticipata estinzione, contestava in toto le pretese della ricorrente, da un lato sottolineando il rispetto della normativa antiusura sia in relazione al tasso di mora, sia in relazione alle commissioni di anticipata estinzione, dall’altro ribadendo la correttezza dei criteri di calcolo del TAN e del TAEG indicati in contratto e la trasparenza delle condizioni contrattuali quanto all’individuazione del tasso di mora, alla sua periodicizzazione e alla sua base di calcolo;

concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La questione sollevata in via principale dalla ricorrente riguarda la necessità di includere o meno nel calcolo del tasso da confrontare con il tasso soglia ai fini del rispetto della normativa anti-usura, il tasso di mora ovvero altri costi meramente eventuali (quali, per esempio, la commissione di estinzione anticipata).

A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente richiama diverse, e ben note, pronunce giurisprudenziali in materia di usura, e, in particolare, la sentenza n. 350/13 della S. C., che ha considerato come, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge promessi o anche convenuti

“a qualunque titolo” e quindi anche a titolo moratorio.

Sulla base di questa premessa, dopo aver individuato il tasso soglia del periodo di riferimento (1° luglio – 30 settembre 2012) nella misura del 19,425% (calcolato aumentando il tasso medio del 12,34% di un quarto, con l’aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali), compara tale tasso con il TAEG del finanziamento, includendovi gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata per dimostrare il superamento del tasso soglia.

L’intermediario argomenta, al contrario, che né il dato normativo, né le pronunce giurisprudenziali sarebbero da intendere nel senso della inclusione degli interessi moratori.

Sottolinea, in particolare, la diversa natura degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi, stante il loro carattere meramente eventuale, e rileva inoltre come, includendo i tassi di mora nel calcolo del TEG del singolo rapporto, si finirebbe col confrontare tale tasso con una grandezza non omogenea, considerato che il TEGM rilevato nei Decreti ministeriali, a fini antiusura, non contiene la rilevazione del tasso di mora. Ove mai dovesse ritenersi di dover computare anche gli interessi di mora nel TEG, il TEGM da tenere in considerazione dovrebbe essere maggiorato del valore corrispondente alla rilevazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia (pari a 2,1%), prima delle maggiorazioni per individuare il tasso soglia.

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Con riferimento, poi, alla commissione di estinzione anticipata, richiama le istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione tassi usura – tanto nella versione del 2006 quanto in quella successiva del 2009 – le quali prevedono espressamente che le penali di estinzione anticipata vadano escluse dal conteggio del TEG in quanto si tratta di spese eventuali del rapporto.

Per verificare, quindi, se vi sia stata usura genetica occorre raffrontare il TEG stabilito contrattualmente con il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, senza tuttavia l’inclusione nello stesso degli interessi moratori e delle ulteriori penali, come peraltro ribadito in numerose decisioni ABF (cfr. Collegio di Coordinamento 1875/2014;

Collegio di Bologna, n. 9019/2017; Collegio di Roma, n. 10847/2016; Collegio di Napoli n.

3334/2014), nelle quali si afferma costantemente il principio per cui «non possono essere assoggettati alla disciplina relativa gli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia».

Ciò premesso, il contratto di finanziamento in esame, stipulato nell’agosto 2012, prevede, all’esito delle verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica dell’ABF, un TAEG dell’11,33%

(coincidente con quello contrattualmente previsto) ed un TEG dell’11,32% (più basso di quello indicato dall’intermediario nelle proprie controdeduzioni, pari al 13,73%): in ogni caso, si è ampiamente al di sotto del tasso soglia valevole per il periodo qui interessato, atteso che, come già ricordato, il tasso soglia per il periodo di riferimento era pari al 19,425%. Non v’è quindi usura genetica.

Il tasso di mora, invece, va raffrontato, al differente fine di stabilire se esso sia stato pattuito in maniera manifestamente eccessiva e, quindi, se la relativa clausola sia da considerarsi vessatoria, con il tasso soglia degli interessi di mora. La modalità di calcolo di quest’ultimo è stata precisata nei Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del luglio 2013 della Banca d’Italia, i quali stabiliscono (§ 4), da un lato, che «gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente» e, dall’altro, che «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali (…) In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo».

Nel caso in esame sia il tasso mora previsto contrattualmente (1,5% mensile sull’importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata), sia i tassi mora ricalcolati dalla ricorrente nella perizia (rispettivamente pari al 18% ed al 19,562%) risultano inferiori al tasso soglia di mora pari al 22,05% (ossia pari al tasso medio di 12,34% aumentato di 2,1 ed ulteriormente aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali); e pertanto (e in continuità con le decisioni assunte dall’ABF in casi analoghi:

cfr. Collegio di Coordinamento, n. 3412/2014 e Collegio di Bologna, n. 7670/2017) non risulta integrata la fattispecie di usura neppure con riferimento agli interessi moratori.

Ritiene, infine, questo Collegio che anche la censura mossa dalla ricorrente con riferimento alla commissione di estinzione anticipata non sia meritevole di accoglimento,

«sia per l’errato presupposto della sommatoria dei tassi dal quale la ricorrente muove per farne discendere l’illegittimità, quanto perché questa non fornisce alcuna prova dell’avvenuta applicazione nei propri confronti della penale come sopra indicata, di guisa che difetta la ricorrenza dell’imprescindibile presupposto dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.» (così, in relazione ad un caso analogo, la decisione ABF, Collegio di

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Napoli, n. 3334/2014).

Da un lato occorre infatti rilevare come le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione tassi usura del 2009 sanciscano espressamente che «le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (cfr. sez. I, § C4): con la conseguenza che non è possibile confrontare la commissione contrattualmente prevista a carico del cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento con il suddetto tasso soglia (cfr. in questo senso già le decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 7086/2015; Collegio di Roma, decisione n. 5023/2016).

Da un altro non può non sottolinearsi come il prestito in esame sia in corso di regolare ammortamento, per cui parte ricorrente, così come non ha ad oggi corrisposto nessun interesse di mora, allo stesso modo non ha chiesto l’estinzione anticipata e non ha conseguentemente pagato alcun costo connesso a tale estinzione (tanto è vero che il presunto superamento del tasso soglia prospettato dalla ricorrente è frutto di una mera simulazione tecnica effettuata nella perizia allegata al ricorso, nella quale si ipotizza la restituzione anticipata del capitale alla scadenza della prima rata).

Alla luce di queste considerazioni, la domanda proposta in via principale dalla ricorrente non può dunque trovare accoglimento.

2. Si tratta ora di esaminare le domande prospettate dalla ricorrente in via subordinata, con le quali ella lamenta: 1) l’indeterminatezza del TAEG contrattuale, affermando che quest’ultimo, ricalcolato secondo le formule previste dai Decreti del Ministero del Tesoro dell’ 8 luglio 1992 e del 6 maggio 2000, risulterebbe pari all’11,347%, a fronte di un TAEG indicato nel contratto nella misura dell’11,33%; tale differenza sarebbe imputabile, secondo la perizia di parte ricorrente (pag. 10), ad un errore di calcolo dovuto al mancato rispetto del meccanismo di arrotondamento delle cifre decimali stabilito dall’art. 2 del D.M. 5 maggio 2000; 2) la non corretta indicazione del TAN, il quale, ricalcolato secondo le pattuizioni negoziali, ammonterebbe al 10,913%, a fronte di un TAN contrattuale del 10,40%; 3) l’indeterminatezza del Tasso di Mora indicato in contratto, del quale non sarebbe specificata «la modalità o periodicità di capitalizzazione». In tutte e tre le ipotesi, la ricorrente fa discendere dalla indeterminatezza o dalla erronea indicazione dei tassi la richiesta di applicazione dell’art. 125 bis, comma 7, t.u.b., con conseguente sostituzione ex lege del tasso contrattualmente previsto con quello nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Nessuna delle domande appare tuttavia meritevole di accoglimento.

Anzitutto, in base alle verifiche effettuate dalla Segreteria Tecnica dell’ABF, calcolando il TAEG secondo le disposizioni in vigore al momento della stipulazione del contratto (agosto 2012), ovvero in base alle disposizioni del capo II, titolo V del t.u.b., così come modificate dal d.lgs. 141/2010 in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, alle disposizioni del d.m. 3 febbraio 2011 (recante Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e alle disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, così come modificate dalla Banca d’Italia il 9 febbraio 2011 (sez. VII, § 4.2.4 e all. 5B), esso risulta coincidente con quello indicato dall'intermediario (11,33%).

Quanto al TAN (valore corrispondente al tasso di interesse semplice, applicato al capitale finanziato e contrattualmente convenuto e distinto dal Tasso Annuo Effettivo cui sembra invece fare riferimento la perizia della ricorrente), appare decisiva la considerazione per

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cui non solo non vi è alcun obbligo normativo di indicare tale indicatore di costo in contratto, ma, soprattutto, la sua eventuale erronea indicazione non determinerebbe in alcun modo –come richiesto invece dalla ricorrente- l’applicazione dell’art. 125 bis, comma 7, t.u.b. che riguarda la diversa ipotesi di assenza o nullità del TAEG per violazione dell’art. 121, comma 1, lett. e, t.u.b., rispetto alla quale non sono state avanzate contestazioni.

Analoghe considerazioni possono essere ripetute in relazione alla lamentata indeterminatezza del Tasso di Mora: premesso che anche in questo caso non si ricadrebbe nella fattispecie disciplinata dall’art. 125 bis, comma 7, t.u.b., appare decisivo per respingere le richieste della ricorrente l’esame delle Condizioni Generali del contratto (art. 10) dalle quali risultano chiaramente sia la determinazione negoziale del tasso di mora (1,5%), sia la sua capitalizzazione (mensile), sia la relativa base di calcolo (l’importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata).

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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