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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.09 (1882) n.417, 30 aprile

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L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno IX - Voi. XIII

Domenica 30 Aprile 1882

N. 417

LA BONIFICAZIONE DELLE PALUDI

La bonificazione idraulica dei territorii dovrebbe, secondo gli economisti, venir effettuata dalle forze dei privati, sia isolati, sia uniti in consorzio Un tale procedimento suppone però che la reden­ zione dei luoghi palustri sia profittevole a chi l’in­ traprende, ed inoltre che questo imprenditore, co munque sia individuo od ente collettivo, abbia i mezzi adeguati ad effettuarla o, per lo meno che trovi chi glie li fornisca. Disgraziatamente così non si pre­ senta l’ attuale questione in moltissimi casi. Ed al­ lora si affaccia il dilemma; o di non dar opera alla bonificazione, o di ricorrere al soccorso degli enti morali, Stato, provinole, comuni. Ma questi enti morali debbono essi prestar soccorso in tutti i casi o solo in taluni? E d’altronde ne hanno essi il di­ ritto? Circa allo Stato sopratutto la questione è dub­ biosa; e noi vedemmo, nel precedente articolo su quest’ argomento, che l’ex-ministro De-Vincenzi vo­ leva risolverla negativamente. Predominano però, in teoria ed in pratica, dei motivi che fanno ritenere che lo Stato debba, non solo favorire le bonifiche, ma anche imporre alla totalità dei contribuenti degli aggravii, però limitati per quanto è possibile, a favore delle regioni in cui gli abitanti sarebbero, di per sè soli, incapaci di redimere il loro territorio, mentre poi gli speculatori ne rifuggirebbero. Come difatti far astrazione dalla solidarietà e dalla fratellanza che col­ legano tutti i cittadini di uno Stato? Come non te­ ner conto dell’interesse generale del paese di accre­ scere la zona coltivabile, e di sopprimere il morbo delle paludi? Niuno inoltre è così legato al luogo in cui risiede che non possa accadere il suo trasfe­ rimento in uno dei paesi che proveranno un mi­ glioramento igienico ed economico. Questo diritto, non solo di favorire a costo di qualche sacrifizio finanziario, ma ben anche di imporre il risanamento delle terre infette, deriva dunque a nostro avviso, dal fondamento stesso della legislazione; il quale fon­ damento è l’utile massimo della compagine sociale; utilità che non deve però mai scompagnarsi dai det­ tati della ragione, sotto pena che l ’utile stesso di­ spaia. Ora, essendo evidentemente giovevole al com­ plesso dello Stato che si aumenti la sua produzione e si migliori igienicamente la popolazione, segue da ciò che una legge di bonificazioni idrauliche deve ac­ cordare a rro v e n to il diritto di imporle coattiva­ mente, e di raccogliere dunque da tutti i contribuenti i mezzi di farlo, ove l’interesse pubblico lo esiga ed i privati noi possano o noi vogliano; saivo il diritto di rivalsa, per quanto sia ottenibile.

Tanto in Italia che fuori, cioè in varii paesi eu­ ropei, la legislazione, in materia di bonificazioni idrau­ liche, ha riconosciuto difatti nel Governo il diritto di imporle ai privati ed agli enti morali, ogni volta che

presentino un rilevante vantaggio o sopprimano una valutabile infezione. Così la legge del 1807, nell’im ­ pero francese, e del 1810, nel regno italico, accorda­ vano al Governo il potere di ordinare i bonificamenti; altrettanto accadeva in Olanda, ad imitazione della Francia. Quanto agli ex-governi italiani, essi rico- noscevansi questo diritto e lo praticarono. I governi inoltre della Germania e perfino dell’Inghilterra fa­ vorirono a più potere il risanamento delle paludi ; benché, non essendo ivi molto interessata la qu e- stone igienica, non fossevi bisogno di imporlo; anzi 3 milioni d’anticipazioni furono, neU’ultimo dei paesi suindicati destinati a promuovere i prosciugamenti. Ora si rammenti che, in Italia, la bonificazione delle paludi è opera, non solo agricola ed econo­ mica, tùa in molti luoghi necessaria all’igiene; che, per l’incuria di lunghi secoli, è molto dispendiosa, diffìcile e poco rimuneatrirce. Onde segue che dovrà approvarsi una delle precipue disposizioni della legge testé votata dalla Camera, in forza di cui, le boni­ ficazioni che interessano un grande miglioramento igienico di una provincia o di gran parte di essa, od un grande miglioramento agricolo congiunto ad un rilevante vantaggio igienico, souo imposte dallo Stato e dal Governo eseguite. Esse sono chiamate di prima categoria. Le altre bonificazioni sono dette di seconda categoria.

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ohe degli altri, non oltrepassi annualmente il ven­ tesimo della loro totale quota principale d’ imposta fondiaria. Queste condizioni sarebbero troppo favo­ revoli ai proprietarii, senza il correttivo che accen­ nammo nel precedente articolo sull’attuale argomento. Venne didatti, dopo lunghe discussioni, ammesso che, dopo il compimento della bonificazione, si stimerà, da 3 periti, l’aumento di valore dei fondi boni­ ficati ; se questo aumento è minore della spesa effettuata per ottenerlo, tutto il suo importo, tranne tre decimi destinati a mantenere le opere di boni­ ficazione, sarà rateatamente restituito ai cooperanti alla spesa effettuata, in proporzione dei loro contri­ buti. Se invece 1’ aumento in questione fosse mag­ giore della spesa incontrata, previa detrazione dei tre decimi, la restituzione non avverrà che fino al limite di essa spesa. Anche ammesso che si verifichi la seconda disposizione che non trovavasi nel pro­ getto ministeriale e venne introdotta dalla com­ missione della Camera, vedesi che lo Stato verrà ad essere gravato del prestito gratuito delle somme versate. Maggiore è poi il sacrifizio se il dispendio della bonifica supera l’aumento di valore dei fondi ; perchè i proprietari non pagheranno se'non in r a ­ gione dell’ aumento, diminuito dei tre decimi della manutenzione. Vero è però che i proprietari sono tassati, durante i lavori, non solo come apparte­ nenti al consorzio di bonifica, ma ancora come con­ tribuenti della provincia e del comune. Ma il limite massimo dell’annualità, cioè un decimo dell’imposta fondiaria come consortisti, un ventesimo come co­ munisti, e l’altro ventesimo sulla provincia, che ri­ partito fra tutti gli abitanti riescirà assai minore, non renderà troppo grave questo complesso di im­ poste.

Le bonificazioni della seconda categoria, ossia quelle che interessano l’ igiene ed il miglioramento agricolo di mediocri o di piccole estensioni delle provincie italiane, sono di due classi; volontarie, cioè od obbligatorie, secondo che tali qualità avranno i consorzii che debbono eseguirle. Sono volontari i consorzii se risultano dal consenso di tutti gli in­ teressati. Sono obbligatorii in due casi. Nel primo, risultano da una trasformazione dei volontarii; am­ missibile soltanto allorché la bonifica interessi la pubblica igiene o soddisfi un ragguardevole interesse agrario. In tale ipotesi occorre inoltre che la richiesta derivi dai due terzi degl’interessati nel consorzio pos­ sessori di almeno metà delle terre; ovvero dai pro­ prietarii di almeno due terzi delle terre. Nel secondo caso i consorzii obbligatorii derivano dall’ iniziativa degl’interessati, delle Giunte municipali, delle Depu­ tazioni provinciali e dello Slato. Anche in questo secondo caso, come nel primo, il consorzio obbliga torio deve basarsi sull’interesse igienico o sopra un ragguardevole miglioramento agrario. Se però l’ini­ ziativa non proviene dagli interessati, qualunque per­ sona iscritta nelle liste amministrative del Comune può fare opposizione a che si costituisca il con­ sorzio. In ogni caso i Consigli comunali e provin­ ciali debbono, entro sei mesi, dare il loro voto. Se ambo i pareri sono negativi, il consorzio è ini­ bito; altrimenti può essere autorizzato dal Governo. Quando poi la domanda derivi da un numero d’in­ teressati e siano questi possessori di meno della metà del territorio da bonificare, si cade nel disposto an­ tecedente; che se invece gli interessati rappresentano la maggioranza, per estensione, del terreno, dipenderà

dal solo Governo d’autorizzare il consorzio, non ba­ stando in tal caso le opposizioni delle Giunte e delle Deputazioni provinciali ad impedirlo.

I mezzi finanziarii per eseguire le bonifiche ob­ bligatorie di seconda categoria variano secondo che sono esse richieste dai privati, o noi sono. Se una di queste bonifiche è chiesta dai proprietarii, colle condizioni suddette, è posta a tutte loro spese; sai - vochè vengono divisi, qui pure, in varie classi e contribuiscono a seconda di quella a cui apparten­ gono, cioè subordinatamente all’interesse che hanno. In qualunque altro caso lo Stato concorre per un decimo; la Provincia o le Provincie interessate per un altro decimo; il Comune od i Comuni interessati per un terzo decimo; gli altri sette decimi sono a carico degli interessati. Le quote assegnate a più provincie sono ripartite in ragione delle aree delle rispettive zone bonificatoli. Altrettanto dicasi del con­ tributo assegnato a più comuni. I proprietarii, anche nel caso attuale, sono divisi in classi. Di più si am­ mise, nelle bonifiche obbligatorie, che ogni proprie­ tario avrà il diritto di cedere all’Amministrazione del Consorzio la sua proprietà, che quest’amministrazione dovrà pagargli, a prezzo di stima e rateatamente, cogli interessi scalari, in non più di 20 anni. Com­ piuta intieramente la bonificazione, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione intiera o par­ ziale della quota loro assegnata, ripartendola fra i proprietarii in ragione della classe a cui apparten­ gono; la restituzione non comprenderà però gli in­ teressi delle somme erogate e non potrà pretendersi che sia compiuta in meno di 10 anni.

Tralasciamo di ragguagliare su di parecchi arti­ coli della legge che hanno portata piuttosto ammi­ nistrativa che tecnica o finanziaria. Non omettia­ mo però due disposizioni. La prima, costringe i proprietarii dell’ area bonificata ad eseguire, nei loro fondi, i minori lavori che servono allo scolo delle acque, sotto pena che siano eseguiti d’ uffizio dal Consorzio ed a tutto loro carico. Questa Coercizione è necessaria, poiché non basta fare i grandi lavori di risanamento se poi l’incuria dei proprietarii non ne approfitta e lascia le acque stagnanti come pri­ ma, o poco meno di prima, sui terreni che si sono voluti prosciugare. La seconda disposizione abilita le Provincie ed i Comuni a fornire dei sussidii ai Consorzii sì volontarii che obbligatorii. Temiamo * veramente che questa concessione rimanga, nel mas­ simo numero dei casi, allo stato di pio desiderio.

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emis-sioni permesse quando fosse dimostrato che vanno a sostituirsi ai mutui ed alle anticipazioni estinguen­ doli. I proprietarii possono poi pagare al Consorzio il proprio debito, relativo a queste emissioni, con­ segnando al Consorzio i titoli stessi, valutati al valor nominale. Si noti ancora che, in articolo speciale, venne fatta facoltà alla Cassa dei depositi e prestiti di accordare dei mutui ai consorzii, sì obbligatorii che volontarii, ammortizzabili in 30 anni mediante dele­ gazione dello tasse consorziali.

Cessato il Consorzio d'esecuzione, cioè a dire a bonifica compiuta, i proprietarii hanno l’ obbligo di formare il Consorzio od i Consorzii di manutenzione; anche i proprietarii non inclusi ma senzienti beneficio debbono farne parte e così contribuire alle spese di mantenimentodella bonifica; va da sè che ognuno è tassato, nei ruoli, a seconda del vantaggio ottenuto.

Venne poi proposto di esentare dalla tassa di ric­ chezza mobile i mutui dei Consorzii. Ma il ministro delle Finanze si oppose validamente e la esenzione non Tu consentita. Del pari egli si oppose ad una modificazione della Commissione al progetto ministe­ riale, in forza di cui l’aumento di valore dei fondi sarebbe stato esentato dalle tasse per 30 anni anzi­ ché per 20, come era proposto nel progetto di legge. In ciò ancora riesci il ministro ad avere la Camera consenziente. Sull’ art. 60 parlò l’ on. Peruzzi per chiedere che delle società private potessero sostituire l’azione del Governo nell’esecuzione delle bonifiche, quando ciò fosse utile. Il Ministro dei Lavori Pub­ blici si oppose a quest’aggiunta, nel senso che essa costituisse un diritto preciso. Promise però che non avrebbe mancato di proporre al Parlamento l’opera delle società private, mediante leggi speciali, ove vi avesse trovato vantaggio. Ciò stante, la proposta del- Fon. Peruzzi fu da esso ritirata. Venne poi estesa l’ap­ plicazione della legge anche alle bonifiche in corso, escludendone però quanto concerne il concorso nelle spese di primo impianto, e ciò anche per F effetto retroattivo, ed inoltre dichiarando che la legge nulla innova circa le bonifiche che si fanno direttamente dallo Stato.

In complesso la legge attuale ci sembra buona, benché non priva di difetti. Così non intendiamo come una bonificazione possa dirsi compiuta se il terreno bonificato non è abitabile. Ora esso non è abitabile se non ha acqua potabile. Ciò è più essenziale che farvi le strade e mondare il terreno dalle piante od altri ostacoli che difettino la coltivazione. Frattanto venne imposto che vi si facessero questi lavori complementari e non fu stabilito che l’acqua fossevi arrecata, perchè ciò poteva trascinare ad impren­ dere opere di molto.costo! Si incluse soltanto, nel- Fart. 8 della legge, l’obbligo di suggerire i mezzi di provvedere F acqua potabile, allorché si addiviene alla redazione dei singoli progetti. Ci auguriamo tuttavia che sia questa legge approvata anche dal­ l’altro ramo del Parlamento e che quella Italia che fu chiamata « magna parens frugum » dia in se­ guito un po’ più di vitto ai suoi mal pasciuti abitanti.

IL QUARTO CONGRESSO

«ielle Banche Popolari Italiane

Nell’ entrante mese la nostra città avrà l’onore di accogliere il quarto Congresso delle Banche Po­ polari italiane. Abbiamo tanto più ragione di ral­ legrarcene perchè quando Fon. Luzzàtti con cortese pensiero mise innanzi il nome di Firenze, e la pro­ posta fu accolta con plauso dai convenuti al Con­ gresso di Bologna, nell’ assemblea erano tre rap­ presentanti dei Comitato Promotore della Banca fiorentina. Dopo un anno il Congresso troverà che la sua fiducia non fu vana, troverà cioè la Banca di Firenze non solo costituita, ma modestamente fiorente e in via di progresso.

È innegabile che il prossimo Congresso nel quale si troveranno riuniti tanti egregi uomini così bene­

meriti di una istituzione schiettamente popolare e ai quali non solo gli studi, ma la pratica ha tanto insegnato; è innegabile, diciamo, che il prossimo Congresso sarà per presentare un singolare interesse, tanto più se si consideri la importanza dei temi che verranno posti in discussione.

Lasciando da parte ciò che riguarda la nomina del Gomitato, l’approvazione dei bilanci e la rela­ zione sulle modificazioni proposte da alcune banche allo schema di Statuto presentato al Congresso di Bologna, e che forma la materia dei primi tre temi, ci piace specialmente notare la gravità delle . questioni che saranno prese in esame e alle quali confidiamo si possa trovare una efficace solu­ zione.

Il quarto tema tratta del modo di classificare i soci ascritti alle Banche popolari secondo le pro­ fessioni. E noto come questa classificazione non manchi nei rendiconti delle Banche, e ci uniamo all’egregio Sanguinetti che in un interessante arti­ colo inserito nella Bivista della Pubblica Benefi­ cenza ne da lode sincera alle Banche stesse e al Comitato che sull’ esempio delle banche tedesche consigliò loro l’ attuazione di questa dimostrazione statistica. E tutti sanno come F on. Luzzàtti nelle sue relazioni tragga profitto dai prospetti generali annui che dimostrano come i soci siano repartiti per compartimenti territoriali e quali classi e in che proporzioni partecipino alla istituzione. Nondimeno a chi ha un po’ di pratica di materie statistiche ap­ parisce evidente la inesattezza che può nascere nel prospetto generale dal non seguire tutte le Banche gli stessi criterii nella ripartizione dei soci. Il Co­ mitato ben lo comprese e al questionario per Fan­ no 1880, al paragrafo della specificazione dei soci appose la seguente nota :

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nella varietà delle condizioni locali, che richiede­ ranno conseguenti libertà di apprezzamento, è invi­ tata a dichiarare con quali criteri ha distribuito i suoi soci nell6 varie categorie di grandi o piccoli agricoltori, grandi o piccoli industriali, ecc. »

Ottimi consigli senza dubbio, ma che non possono bastare ad ottenere la esattezza alla quale accenna­ vamo, ragione -questa per cui potrebbe parere op­ portuno di prescrivere norme fisse alle quali tutte le Banche dovessero uniformarsi.

E opportuno del pari ci sembrerebbe il risolvere nella stessa guisa il quinto tema, secondo il quale si propone l’adozione di un comune modulo di bi­ lancio e di situazioni, non che di un termine co­ mune, dopo il quale far passare in sofferenza gli effetti rimasti insoluti. Quanto alla prima parte di questo quesito, noi siamo d’avviso che si dovrebbe risolverlo affermativamente, poiché è impossibile ri­ salire, ci si permetta la espressione, alla sintesi dei bilanci quando si seguono metodi diversi. Aggiun­ geremo che specialmente per le Banche delle prin­ cipali città le relazioni coi corrispondenti hanno una singolare importanza e che sarebbe poco ragionevole il limitarle di troppo; ma d’altra parte occorre leg­ ger chiaro nella situazione degli Istituti coi quali si ha che fare. Riguardo poi alla seconda parte del tema 5° ci piace riferire le considerazioni del pre­ citato scrittore che sono degne di essere prese in considerazione.

« Intorno alla seconda parte del 5° tema, e cioè sull’adozione di un termine comune dopo il quale far passare in sofferenza gli effetti rimasti insoluti, non mi faccio scrupolo di manifestare sin d’ora le mie idee radicali in proposito. Mi limito a conside­ rare un solo caso, e cioè quello di un effetto con­ segnato al cassiere per l’esigenza e caduto in pro­ testo per mancato pagamento. — Avvenendo questo fatto, come deve regolarsi l’amministrazione, o, dirò meglio, quale nuova condizione di cose si determina e come deve essere contabilmente e giuridicamente dimostrata? Il cassiere, essendo stato addebitato del- l’importo del titolo all’atto della consegna, non può mantenersi debitore quando quel titolo non venga estinto; avvegnaché codesto suo debito, derivando dal carattere di supposta esigibilità del titolo a lui consegnato, si estingua colla restituzione del titolo insoluto. In altri termini, finché l’ Amministrazione aveva l’effetto in portafoglio, lo considerava come un credito verso il trassato: ma quando ne ha fatto consegna al cassiere, ha cessato di riguardarlo come tale e ha operato una vera permutazione di credito sostituendo, come suo debitore diretto, il cassiere al trassato. Ora se il cassiere non riscuote, non deve egli essere prontamente scaricato con una seconda operazione permutativa, in forza della quale si estin­ gua il diritto dell’Amministrazione verso il cassiere accendendosene un corrispondente verso chi è diret­ tamente o indirettamente tenuto verso la Banca al pagamento dell’effetto? Fuor di dnbbio; ed è qui che non saprei arrendermi, se non si avessero spe­ ciali argomenti per convincermi, a votare una de­ cisione, per la quale fosse riconosciuta come utile e saggia norma amministrativa di non passare, se non dopo un certo tempo, in sofferenza gli effetti insoluti, a meno che non si stabilissero in situazione (ciò che non mi parrebbe praticamente molto op­ portuno) due categorie di crediti, l’una per gli effetti insoluti, e l’altra per quelli in sofferenza. — Per me,

in sostanza e in tesi generale, 1’ effetto non pagato entra pur troppo in un ordine speciale di crediti e l’Istituto, se voglia mantenersi rigorosamente fedele ai principi! di sana amministrazione ed esporre lim­ pida la verità, non può e non deve considerare al­ trimenti gli effetti insoluti. »

Il 6° tema è diretto a ricercare in quale forma e con quali garanzie più facili e meno dispendiose dell’atto autentico si possano compiere le operazioni di credito cogli illetterati, e senza dubbio la que­ stione è importante; solo ci pare che le difficoltà non siano poche se si vuole che non manchi la si­ curezza. Invece ci sembra agevole a risolversi la prima parte del tema 7° in quanto chiede la par­ tecipazione che nell’ordinamento del risparmio può avere lo Stato. Noi non gli riconosciamo che il di­ ritto di pretendere l’osservanza delle leggi e il do­ vere di tutelare in conformità di queste i nostri Istituti popolari. E ci auguriamo che il Congresso combatta le dottrine alle quali l’on. Berti ha informato il suo poco felice progetto sulla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia. Altra volta dimostrammo che lo Stato non poteva legittimamente metter la mano su due decimi degli utili netti delle Casse di risparmio. E poiché anche le Banche popolari sono Casse di risparmio, e perfezionate, giova mettersi in guardia contro queste tendenze socialistiche che si manifestano nelle alte sfere governative, sebbene non se ne voglia convenire con bismarchiana franchezza. Il Bismarck almeno va diritto al suo scopo e chiama le cose col loro nome; i nostri uomini di Stato in­ vece protestano di tutto il loro rispetto ai principii liberali e pretendono di imporre altrui come dovere giuridico quello che non potrebbe in ogni caso essere che un dovere morale. Ma basti di ciò. Quanto ai provvedimenti diretti ad agevolare ulteriormente la raccolta dei piccoli risparmi, molti se ne possono escogitare. Gioverà tener presente la concorrenza fatta ai nostri Istituti dalle Casse di risparmio or­ dinarie e postali e colla debita prudenza offrire al piccolo risparmio le migliori condizioni possibili ; gioverà egualmente favorire per quanto si può i de­

positi fatti dalle Società di mutuo soccorso; gioverà finalmente, come l’onorevole Luzzatti suggerisce, pe­ netrare nella scuola, accogliendo anche i centesimi. E qui ci sia permesso riferire una cosa che abbiamo veduto coi nostri propri occhi. Esiste in Firenze una benemerita Società delle Scuole del Popolo, fondata 14 anni or sono e con infaticabile ardore fin d’allora diretta dal professore Pietro Uazzi. Vi sono centinaia di bambini e di adulti che accorrono alla domenica per imparare sotto la guida degli egregi maestri, che son tutte persone colte che gratuitamente prestano l’opera loro. Ebbene, vi è un egregio socio il quale ogni domenica percorre le classi e raccoglie appunto i centesimi. Di que’ poveri bambini chi porta un soldo, chi due, chi tre quando possono; allorché il deposito è di una lira hanno il loro libretto. Inutile il dire di quale benefizio possa arrecare per l’avvenire lo avere abituati per tempo i ragazzi alla previdenza e al risparmio, e sono ormai noti gli splendidi risultati ottenuti altrove dalle Gasse scolastiche.

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sidenza che scemassero le spese dei piccoli mutui ipotecarii. Lasciando da parte anche il tema 9° in­ torno alla convenienza di scemare le spese di prò testo e moderare l’importo dei conti di ritorno delle cambiali^ minori, ci sembra degno di considerazione quanto l’egregio Sanguinetti dice intorno al tema 10°: « Se non si potrebbe far partecipare al benefizio de) prestito d’onore anche il contadino, quantunque non ascritto a società di mutuo soccorso, coll’aiuto di un comitato di patronato e d’informazioni. »

Premettiamo che, a nostro avviso, l’idea del pre­ stito d’onore è eccellente, ma che specialmente fin­ ché una Banca è ai suoi principii, essa deve andare molto guardinga nell’introdurre questa istituzione, limitandola in ogni caso in molto ristretti confini. Il prelodato scrittore si compiace giustamente che la Banca di Milano abbia conforme alle sue idee dato maggiore impulso al prestito d’ onore, ma non bisogna dimenticare che essa è ormai un Istituto potente. « Le nostre banche, dice il Sanguinetti, compirebbero opera santa studiando i mezzi più ac­ conci, e quella dei Comitati di patronato è ottimo, per estendere il prestito d’onore segnatamente nelle campagne, a profitto dei poveri contadini, ai quali abbiamo pensato sempre poco, mentre hanno tanto diritto alla nostra considerazione e al nostro aiuto.

« I benefici delle nostre Banche non devono rin­ chiudersi fra le mura della città, e come provvida­ mente si estende il credito nelle campagne a pro­ fitto degli agricoltori e si invocano anzi prudenti novità nella nostra legislazione per agevolarlo; così il prestito d’ onore non può essere esclusivamente destinato agli iscritti ne’ sodalizi cittadini di mutua assistenza, ma richiede un campo d’azione più vasto in cui svolgersi e spiegare tutta la forza morale di cui è capace.

« Perchè il prestito d’onore, è bene rammentarsene, non agisce soltanto come forza economica, in quanto procacci il credito a chi non potrebbe altrimenti go­ derne e strappi dagli artigli dell’usura lavoratori di specchiatissima vita, cui la scarsa mercede basta ap­ pena al sostentamento giornaliero della numerosa famiglia ; ma opera altresì come forza morale in quanto ponga a base del credito, il lavoro e l’onore, il quale si traduce in una condotta schiettamente illibata e, in un sentimento preciso dell’ onestà e del dovere.

« Gli operai che lavorano nelle officine sono tanto degni di partecipare al prestito d’ onore, quanto i contadini che sudano nei campi : — gli uni e gli altri vantano titoli gloriosi di benemerenza verso l’industria nazionale — e negli uni come negli altri splende egualmente vivo il raggio della virtù san­ tificata nel lavoro. Le Banche Popolari non sono nate per confondersi cogli Istituti .di Credito ordi­ nario, ai quali è sola guida il pensiero di pingui lucri. Esse hanno una fisionomia tutta particolare, e si differenziano da qualunque altra istituzione di cre­ dito per l’ idealità altissima che le signoreggia sal­ vandole « dalla putredine degli interessi materiali.» Il prestito d’onore, largamente diffuso, varrà a ren­ derle squisitamente democratiche e a colorirne me­ glio i nobilissimi intenti e se il Congresso, come faccio voto ardentissimo, riconoscerà opportuno che ogni Banca faccia partecipare al beneficio del pre­ stito d’onore anche il contadino ed insisterà dimo­ strandone la convenienza, farà atto degno di ogni più alta lode. »

Quanto alla convenienza di istituire presso le no­ stre Banche popolari la operazione di anticipazione su pegno di oggetti preziosi (tema 11°) confessiamo che ne dubitiamo molto. Potrebbe corrersi il rischio di denaturare l’indole della istituzione, nè pochi ci apparirebbero i pericoli e gli inconvenienti. Non con­ testabile invece ci sembra la convenienza di fondare una rivista di credito popolare, nella quale si esa­ minassero i problemi tecnici che si attengono al ri­ sparmio e al credito popolare e si seguissero le vicende delle nostre istituzioni in Italia e fuori (tema 12°).

Il tema 13° chiede come le Banche popolari pos­ sono concorrere ad agevolare I’ erezione di case ope­ raie sul sistema dell’ operaio proprietario. Svolgere una simile questione richiederebbe troppo lungo di­ scorso. Certo trattandosi di case operaie da erigersi su quel sistema, sarebbe conforme all’ indole dei nostri Istituti favorirne la costruzione; ma non bi­ sogna dissimularsi che specialmente per le piccole Banche, e sono la grande maggioranza, non è senza inconvenienti e senza pericoli il disperdere le forze. Giova riflettere che il loro scopo è il credilo mutuo e che esercitando il più che è possibile lo sconto vengono a recare non piccolo e non dubbio giova­ mento alle classi meno favorite dalla fortuna. Non facile, ma meno discutibile ci apparisce il tema 14°, il quale ricerca come si possa ordinare e di quali cautele giuridiche circondare lo sconto delle fatture di lavori compiti dagli operai soci delle Banche ; e ci auguriamo che il Congresso trovi una soddisfa­ cente soluzione. Sarebbe un grandissimo vantaggio arrecato agli operai operosi ed onesti.

Questa semplice enum razione ci sembra sufficiente a confermare ciò che abbiamo detto in principio della importanza che sarà per avere questo quarto Con­ gresso delle Banche Popolari italiane.

L’ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI IN GERMANIA

Dalla officiosa Norddeutsche Allgemeine Zeitung, per mezzo della quale, com’è noto, il principe di Bismarck lancia le sue idee e i suoi progetti, togliamo un rias­ sunto delle basi sulle quali il Cancelliere germanico vuol fondare l’ assicurazione per gli operai amma­ lati. Oggi in cui la questione dell’assicurazione ope­ raia s’agita anche nel nostro paese, per buona ventura con migliori sebbene non sempre giusti concetti, crediamo opportuno seguire questo stesso movimento anche all’ estero.

I — Assicurazione

a) In luogo dell’obbligo indiretto da stabilirsi me­ diante Statuto locale o deliberazione d’un Consorzio comunale per venire alla formazione di Casse per g!’inrermi operai industriali e delle fabbriche finora ammesse a tenore dei titolo IV della Gewerbeordnung, è inrodotto un obbligo legale incondizionato per l’as­ sicurazione degli operai infermi e precisamente per quelli delle seguenti categorie:

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2° Per tutti gli operai ed apprendisti non com­ presi al t. 1, occupati verso salario.

3° Per tutti gli operai ed apprendisti occupati in altri esercizii industriali stabili, verso salario e che non hanno un’ occupazione semplicemente tem­ poranea, non compresi nel capoverso b l e i .

b) Può essere prescritto l’obhligo all’assicurazione per gl’ infermi, mediante Statuto locale ovvero, in quanto non è rimediato in tal modo ad un bisogno che si manifestasse eventualmente, mediante un or­ dine dell’amministrazione superiore,

1° Pei commessi ed apprendisti di negozio, pei commessi ed apprendisti nelle farmacie;

2° Per le persone occupate nelle industrie di trasporto, non comprese nel capoverso a 1 ;

3° Per le persone impiegate da esercenti una industria fuori delle località in cui la esercitano;

4° Per gli esercenti un’ industria indipendenti, i quali in locali proprii sono occupati per incarico e per conto di altri industriali nella fabbricazione o lavorazione di prodotti dell’ industria (industria do­ mestica).

II — Forme dell' assicurazione per malati L’assicurazione può aver luogo:

a) mediante V assicurazione comunale pei malati ; b) mediante Casse locali per gl'infermi, da isti­ tuirsi dai comuni per tutti gii operai occupati in un distretto comunale in una o più industrie;

c) mediante Casse sociali;

d) mediante Casse per gl’inferm i delle fabbriche. Relativamente all’assicurazione comunale per gl’in­ fermi, è prescritto che vi siano assoggettati tutti co­ loro obbligati all’assicurazione che non appartengono alle Casse indicate ai capov. b o d. Chi è occupato per una settimana, nel caso d’incapacità del lavoro per malattia, ha diritto all’ appoggio concesso agli operai malati. Il comune può riscuotere per ciascuno assicurato importi che sono versati in una cassa spe­ ciale, Quando le somme versate non fossero suffi­ cienti, il comune deve fare le anticipazioni. In luogo dei comuni, possono subentrare i consorzi di benefi­ cenza comunali ovvero maggiori consorzii di comuni. I co m u n i possono c re a re Casse locali per gl’in­ ferm i; là dove il n u m ero di coloro i q u ali vogliono l ’assicu razio n e ascen d e a 5 0 , essi vi sono obbligati.

Le classi degli operai per le quali è istituita-una cassa locale devono essere indicate nello Statuto da compilarsi per la Cassa. Sono esenti dall’obbligó di parteciparvi soltanto gli operai i quali appartengono ad una Cassa obbligatoria per gl’ infermi ad una Cassa per gl’infermi delle fabbriche, ovvero, ad una Cassa di soccorso registrata. Lo Statuto della Cassa stabilisce l’ammontare del versamento al pari che quello doi soccorsi. Lo Statuto è compilato dopo uditi gl’interessati ed è approvato dall’autorità am ­ ministrativa superiore.

Per le Casse sociali per gl’infermi rimangono in vigore le disposizioni della legge industriale, col- 1’ avvertenza che sono applicabili per le prestazioni ed i versamenti di cassa le disposizioni vigenti, per— le casse locali per gl’ infermi.

Per le Casse per gl’ inferm i delle fabbriche si prescrive.

1° Tutte le casse per gl’ infermi istituite per una o più industrie che cadono sotto il n° 1, in guisa che le persone occupate nell’ industria sono obbligate, mediante il contratto di lavoro a farne

parte, sono soggette, quali « Casse per gl’ infermi delle fabbriche » alle seguenti disposizioni :

• 2° Gl’ intraprenditori d’ industrie nelle quali sono occupate 50 o piu persone in media, hanno il diritto, ed in seguito all’ invito dell’autorità sono autorizzati a fondare una cassa per gl’ infermi delle fabbriche. Parecchi intraprenditori nelle industrie dei quali sono in media occupati 100 o più operai sono autorizzati ad istituire una cassa comune pei inalali delle fabbriche. Gl’intraprenditori, l’industria dei quali espone a pericolo di malattie speciali gli operai ivi occupati, possono essere costretti ad isti­ tuire una cassa pei malati quand’ anche in media occupino meno di 50 operai.

Gl’ intraprenditori i quali non adempissero all’ob- bligo d’istituire una cassa per gl’infermi, sono co­ stretti a versare per ogni persona occupata soggetta alla assicurazione della loro industria, un importo non inferiore al tre per cento del salario guadagnato sui mezzi proprii, all’ assicurazione comunale per gl’ infermi. Ogni persona soggetta all’ assicurazione diventa socio della cassa allorché assume l’occupa­ zione. Lo statuto dev’ essere approvato dall’ autorità amministrativa superiore; per le costruzioni ferro viarie, di canali, strade, scavi di fiumi, argini e fortificazioni l’obbligo ad istituire le casse per gli infermi spetta all’imprenditore delle costruzioni.

e) Casse di soccorso registrate. — La legge del 7 aprile 1876 non è più applicabile alle Casse in­ dicate nei capoversi b, c, d. Anche le Casse esi­ stenti. 1 soci delle Casse di soccorso registrate ri­ mangono esentati dalla partecipazione ad un’ altra Cassa, allorché quella cui appartengono risponda alle nuove disposizioni legislative.

Ili — Oggetto dell’assicurazione e contributi. Le casse comunali per gl’ infermi devono accor­ dare pel periodo dell’incapacità al lavoro sino alla durata di 13 settimane : o la metà del salario lo­ cale consueto, oltre alla cura medica gratuita ed a due terzi del costo dei medicinali, ovvero due terzi del salario consueto locale. In luogo di questi sus­ sidii può essere accordata la cura e la permanenza gratuita in una pubblica casa di salute od ospedale. Il salario locale consueto- è stabilito dall’ autorità amministrativa superiore dopo uditi i rappresentanti del comune e precisamente per operai e per ope­ raie, per gli adulti al pari che pei giovanetti, e può essere rinnovato di 5 in 5 anni.

I contributi d’assicurazioni sono fìssati all’1 e 1|2 per cento del salario locale consueto. Se questo im­ porto non basta, può essere stabilito uno più ele­ vato ; allorché ci siano continuati sopravanzi, esso può venir ridotto.

Per le Casse locali per gl’infermi, il soccorso agli ammalati è uguale; in caso di morte si accorda (alla famiglia) una somma che equivale alla vente­ sima parte della somma accordata per la mala'ttia. È pure progettato un ampliamento nelle attribu­ zioni di queste Casse, le quali danno agli infermi soccorsi sino a due anni, accordano gratuitamente ai soci i medicinali ecc. All’opposto è esclusa l’ e­ stensione dei soccorsi agl’ invalidi, alle vedove ed agli orfani.

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IV — Doveri degl'imprenditori di lavoro Trattano : a) del dovere di denuncia e prescri­ vono che gl’imprenditori di lavoro devono comuni­ care all’ autorità comunale ovvero alle persone in­ caricate dallo statuto locale, al più tardi entro il terzo giorno dopo cominciato il suo lavoro, rispet­ tivamente dopo finito, ciascun operaio soggetto al­ l’assicurazione. Gl’ imprenditori i quali non soddi­ sfacessero a quest’obbligo di denuncia sono tenuti a rifare i danni eventuali.

b) Tratta del versamento dei contributi d’assicu­ razione. Gl’ imprenditori di lavoro pagano i loro contributi per le Casse d'assicurazione e per gl’in­ fermi alla Cassa comunale ogni settimana secondo le disposizioni degli Statuti, finché ha luogo a tenore delle prescrizioni la comunicazione che l’operaio non lavora più; queste somme sono esigibili al pari de­ gli arretrati d’imposte comunali.

Gl’ imprenditori di lavoro possono trattenersi sul salario i contributi che devono pagare gli operai, un terzo dei contributi deve esser pagato dagl’impren­ ditori stessi ; è ammessa una eccezione allorché nei loro esercizi industriali non possono essere adope­ rate caldaie a vapore ovvero macchine a vapore. Nelle Casse per gl’infermi delle fabbriche, l’ammi­ nistrazione è esercitata sulla responsabilità degl’ in- traprenditori gratuitamente.

V — Organizzazione ed amministrazione delle Casse Comunali e per gl’infermi delle fabbriche. In questo capo si prescrive che le Casse non pos­ sono acquistar nulla, non possono però contrarre impegni superiori alla proprietà delle Casse, vengano amministrate da un Consiglio di presidenza il quale assume la rappresentanza e che rimane riservato ■all’assemblea generale di far esaminare il conto an­ nuo da un Comitato speciale, di deliberare riguardo a membri della presidenza per la loro amministra­ zione ed eventualmente a modificare gli statuti. Gli imprenditori di lavoro possono partecipare a queste assemblee generali, ma soltanto con voto consultivo, possono però opporsi a deliberazioni che devono essere applicate col consenso delle autorità di sor­ veglianza. Ce somme devono essere depositate con garanzia, le divergenze sono appianate (riserbata la via legale) dall’ autorità di sorveglianza.

VI — Sorveglianza delle Casse

Si prescrive che questa debba essere tenuta colla maggior cura e bene specificàta.

VII — Rapporti delle Casse pei minatori verso l'assicurazione pei malati.

Ce persone appartenenti ad una Cassa pei mina­ tori, non hanno d’ uopo di far parte di una Cassa pei malati; però possono sussistere solamente quelle Casse pei minatori che disimpegnano le principali attribuzioni delle Casse per gl’ infermi.

Vili — Disposizioni transitorie

Queste stabiliscono che devono continuare a sus sistere le esistenti Casse per gl’infermi a tenore del presente progetto, e che quelle che finora hanno accordato soccorso agl’ invalidi, orfani e vedove, lo facciano anche per l’avvenire. Se non ha luogo la creazione d’ una Cassa speciale per le pensioni, si toglierà dalla Cassa esistente T importo necessario per far fronte ai reclami di pensione già sorti.

IL COMMERCIO ESTERNO DELLA FRANCIA

nel primo trimestre 1882

Alla fine dei primi tre mesi dell’ anno in corso i resultati del commercio della Francia con le sue co­ lonie e le altre nazioni davano le seguenti cifre :

1881 1882

Im portazione fr. 1,049,294,000 1,230,662,000 Esportazione » 697,087,000 806,306,000

Totale . . fr. 1,747,381,000 2,037,168,000

Resulta da questo quadro che nel primo trime­ stre 1882 l’importazione ha oltrepassato di franchi

181,368,000 la cifra dell’ importazione del 1881 a periodo uguale e che l’ esportazione è stata maggiore sempre nello stesso spazio di tempo di fr. 109,419,000. L’insieme pertanto degli scambi accusa nel primo trimestre un maggior valore di franchi 290,787,000 in confronto dell’ anno passato.

Passiamo adesso a vedere il movimento speciale di ciascuna categoria :

IMPORTAZIONI

1881 1882

O ggetti alim entari fr. 393,474,000 M aterie p r i me . . . » 469,244,000 O ggetti fa b b ric a ti » 126,765,000 A ltre mercanzìe. . » 59,811,000 388.567.000 583.316.000 192.477.000 66,302,000 To t a l e... fr. 1,049,294,000 1,230,662,000

Sicché gli oggetti di alimentazione diminuirono di circa cinque milioni di franchi, e ciò è confor­ tante, come pure è confortante l’ aumento di fran­ chi 114,072,000 nell’importazione delle materie pri­ me. Aumentarono pure per la somma di fr. 65,712,000 gli oggetti fabbricati, e ciò naturalmente non indi­ cherebbe una situazione molto propizia per le indu­ strie francesi, ma l’aumento in questo genere d’im­ portazione si spiega e si giustifica con la prossima attuazione dei nuovi trattati di commercio e coi van­ taggi resultanti dalla legge del 29 gennaio 1881 sulla marina mercantile.

ESPORTAZIONI

1881 1882

P ro d o tti fa b b ric a ti fr. 361,372,000 O ggetti alim entari. » 163,966,000 M aterie prim e . . . » 135,148,000 A ltre m ercanzie . . » 36,601,000 416.291.000 181.240.000 160.245.000 39,550,000 To t a l e... fr. 697,087,000 800,806,000

L’esportazicne dei prodotti fabbricati fa risaltare

a favore del 1882 un maggior valore di fr. 34,919,000; quella degli oggetti alimentari un aumento di 18 mi­ lioni di franchi e in fine l’esportazione delle materie prima segna un accrescimento di 35 milioni. Esa­ miniamo adesso le variazioni delle principali mer­ canzie cominciando dall’importazione.

Fra gli oggetti alimentari abbiamo notato delle notevoli diminuzioni nelle seguenti mercanzie:

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C arni conservate, fr. 13,661,000 20,648,000 G r a s s i... » 10,535,000 13,280,000

Olio d ’oliva. . . . » 5,333,000 10,116,000

I legumi secchi, i formaggi e i burri accusano lievi variazioni. Ma l’importazione dei grani farine che non era stata nel 18S2 che di 40f> milioni di franchi, si elevò nel 1882 a franchi 113,905,000. L’importazione dei vini da 87 milioni di franchi saliva a 90,069,000 e quella degli spiriti da 5 a 10,080,000 di franchi.

Nella categoria delle materie prime le diminuzioni furono scarse. Le sole importanti riguardano le sete e la stoffa di seta: 103,531,000 fr. nel 1881 e 82, 186,000 nel 1882 e i semi oleosi 27,138,000 fran­ chi nel 1881 e 22,933,000 nel 1882. Aumentarono al contrario le pelli, le lane, il lino, il cotone, il legname da costruzione, il legname da doghe, i grani da seme, i foraggi, i legni per tingere, i marmi, i materiali, i carboni minerali, i minerali di ogni specie, il rame, l’indaco ed il piombo.

Fra i prodotti fabbricati importati abbiamo ri­ scontrato aumento in tutti gli articoli. I più favoriti furono il nitrato di soda, i coloni, i tessuti di seta, i tessuti di lana, i tessuti di cotone, le stuoie, le treccie e i cappelli di paglia, le macchine e altri oggetti meccanici, le costruzioni in ferro, i lavori in metalli e le carrozze.

Scendendo al quadro delle esportazioni troviamo che nella categoria dei prodotti fabbricati, tulli i la­ vori dell’industria tessile senza eccezione hanno ve­ duto aumentare nel primo trimestre 1882 il loro mo­ vimento di esportazione. Aumentarono altresì i fili di lana, cotone, le canape e lino, le pelli preparate, i lavori in pelle, le oreficierie e le bigiotterie, le oroio- gierie, le macchine e altri oggetti meccanici, le car­ rozze, le mode e i fiori, le stampe, i cartonaggi, i bicchieri di cristallo, i prodotti chimici, le maioliche e le porcellane, le profumerie, i medicamenti com­ posti, gli estratti dei legni per tingere, lo zolfaio di chinino, i tartari, i coltelli, i cappelli di feltro e gli oggetti per collezione. I soli prodotti che furono in diminuzione sono le confezioni, i lavori in me­ talli, e i mobili in legno.

Nella categoria degli oggetti alimentari esportati furono in diminuzione i grani per circa tre milioni, i farinati, i legumi verdi e il pesce. Gli spiriti e le uova rimasero stazionarj. Al contrario si ebbero im­ portanti aumenti sui vini 43,268,000 fr. nel 1881 e 51,859,000 nel 1882; sul burro 15,052,000 nel 1881 e 21,416,000 nel 1882; sugli zuccheri raffi­ nati 17,542,000 nel 1881 e 19,212,000 nel 1882, e finalmente sulle materie grasse, sui bestiami, e sugli zuccheri greggi.

Nella categoria delle materie prime abbiamo ri­ scontralo un forte aumento su di uu articolo di rie- sportazione, il cotone, di cui il movimento si cifra con fr: 9,471,000 nel 1881 e con 16,936,008 nel 1882; e quindi sulle lane fr. 18,131,000 nel 1881 e 23,334,000 nel 1882; e nelle pelli fr. 9,168,000 ne! 1881 e 16,468,000 nel 1882. Tengono quindi i grani da seme, gli stracci, i semi oleosi, gli olj di semi ecc. ecc. i quali tutti accusano dei pro­ gressi più o meno sensibili.

IL COMMERCIO ESTERI DELL’ INGHILTERRA

n e l p rim o tr im e s tr e del 1882

Alla fine dei primi tre mesi dell’ anno corrente, la situazione del commercio esteriore dell’Inghilterra, presentava i seguenti resultati :

1881 1882 Im portazione L. steri. 100,231,568 103,031,032 E sportazione » 53,285,499 39,739,952

Totale. . . L. steri. 153,517,067 162,770,984

Così durante i primi tre mesi dell’anno 1882 la importazione ha oltrepassato di steri. 2,799,464 cioè a dire di L. 59,986,600 la cifra degli affari realiz­ zata nel periodo corrispondente del 1881. L’esporta­ zione ha ottenuto un aumento anche più importante inquantnchè i resultati del 1881 confrontati con quelli del 1882 fanno risaltare a profitto di questo ultimo un accrescimento di esportazione per !’ am­ montare di st. 6,434,453 cioè a dire di L. 156,361,325.

Senz’essere tanto brillante quanto i due precedenti, il mese di marzo non ha attraversato il loro movi­ mento. Abbiamo infatti che nel marzo l’importazione raggiunse la cifra di steri. 36,842,336 nel 1881, mentre si è spinta fino a steri. 58,008,673 nel 1882. Durante lo stesso mese l’ esportazione segna ster­ line 19,151,038 ne! 1881, e sterline 20,983,573 nel 1882.

Ritornando agli scambi del primo trimestre esa­ mineremo dapprima il movimento delle merci prin­ cipali importate.

Cominciando dagli oggetti di alimentazione, ebbero aumento i seguenti : IMPORTAZIONE 1881 1882 B o v i... L. steri. 877,444 1,029,171 M o n t o n e ... » 300,558 465,904 G r a n o ... » 6,212,295 7,817,155 O rz o ... » 886,814 1,287,755 A v e n a ... » 352,448 633,795 O v a ... » 569,456 619,236 Zucchero greggio » 4,395,579 5,507,786 V i n i... » 1,316,126 1,390,463

Fra gli oggetti alimentari che diminuirono il loro movimento abbiamo notalo il lardo, il burro, il for­ maggio, il caffè, il granturco, le patate, il riso, lo zucchero e il thè.

Nella categoria delle materie prime tengono il primo posto i cotoni e le lane.

IM l’ORTAZIONE DEL COTONE

PROVENIENZE 1881 1882 S ta ti U niti. . Br a s i l e . . . . E g itto . . . . In d ia inglese A ltri paesi. . L . steri. » » » » 11,962,754 322,489 2,155,091' 1,158,909 126,432 9,663,220 467,255 2,311,833 2,148,441 216,254

Totale . . '( L. steri, t Q uintali 15,725,6755,230,966 14,807,003 4,963,826

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IMPORTAZIONE DELLA LANA . PROVENIENZE 1881 1 8 '2 E u r o p a ... Possessioni inglesi L. steri. 135,615 288,610 dell’ Affrica . . . » 943,278 857,788 India inglese . . . » 226,424 303,346 A u stra lia ... Z> 8,640,246 6,496,958 A ltri p a e si... » 197,536 137,946 Totale . . . . jj L. steri. 10,143,129 8,084,648 1 Libbre 164,531,929 157,186,400 Anche l’importazione della lana fu in diminuzione.

Aumentarono invece il lino, la canapa, la juta, l’in­ daco e la seta greggia.

L’importazione dei tessuti di seta rimase stazio­ naria.

Passando al quadro dell’esportazione, ciò che col­ pisce è lo sviluppo preso dal movimento del carbon fossile. Nel primo trimestre del 1881, il carbone inglese spedito all’ estero non oltrepassò la cifra di tonnell. 5,662,244 per un valore di steri. 1,675,632. Durante il primo trimestre dell’anno in corso ne furono esportate tonnellate 4,396,268 per un valore di sterline 2,034,367. Anche l’esportazione del ferro e dell’ acciaio fu in aumento. Nel primo trimestre del 1881 se ne esportarono tonnellate 680,180 va­ lutate sterline 5,385,887 mentre nel periodo cor­ rispondente del 1882 l’esportazione si spinse a ton­ nellate 993,507 per un valore di sterline 7,450,048.

dustria tessile:

F ili di cotone. L. steri. 1881 3,050,929 1882 3,081,167 - f » la n a . . » 606,468 727,591 i -» lino e c a n a p e . . . . » 245,608 294,733 + F ili di j u t a . . » 51,226 74,608 4 -» seta . . » 193,678 242,518 4 -T essu ti di co-t o n e ... » 16,721,984 15,932,101 — T essuti di lan a » 4,750,666 5,478,800 + ¡> lino e canape. . . . J> 1,617,310 1,726,833 + T essuti di j u t a 1> 536,308 548,848 + » seta » 608,016 752,498 -f-Sui prodotti fabbricati esportati ebbero aumento

anche gli zuccheri raffinati, gli apparecchi telegra­ fici, le macchine e i pezzi staccati delle macchine e i lavori caoutchouc.

Metalli preziosi, — L’ importazione dell’ oro si cifra con steri. 5,240,512 nel 1881 e steri. 4,490,146 nel 1882. La metà dell’oro importato nel primo tri­ mestre del 1882 proviene dagli Stati Uniti. L’espor­ tazione di questo metallo prezioso nel periodo sud­ detto del 1882 non fu che di sterline 3,456,416.

L’ importazione dell’ argento si elevò nel 1882 a st. 1,988,328 per cadere noi 1882 a st. 1,759,709. L’esportazione di questo metallo che figurò sul qua­ dro dell’anno scorso per la somma di st. 2,194,295 rappresenta nel 1882 soltanto quella di st. 1,625,050.

U I M E SULLE S D Ì PER H I II SEBIMIt

Fino dal 1873 gli abusi a cui davano luogo le società per azioni, e più specialmente le soctetà ano­ nime, provocarono in Germania una ardente pole­ mica, che spinse il governo germanico ad occu­ parsi della questione. Si credeva che questi avrebbe recato in breve delle modificazioni legislative, ma la cosa andò per le lunghe e la ragione principale per cui esso non si affrettò a provvedere, fu perchè si trovò esitante nel mettere degli ostacoli allo spi­ rito d’intrapresa.

La cosa pareva abbandonata, allorché qualche anno dopo il governo, avendo manifestato l’ inten­ zione di voler correggere la legge dell’ 11 giugno 1873, ne fu distolto dalla seria opposizione sorta nel mondo commerciale, ma non volendo far mo­ stra di cedere ordinò un’ inchiesta, cioè a dire do­ mandò l’avviso delle Camere di Commercio. La que­ stione era delicata : le Camere di Commercio vi po­ sero molto tempo, ma infine ne vennero a capo e noi oggi possiamo per intero esaminare il re­ sultato dei loro lavori. Ma le Camere di Commer­ cio non furono le sole ad occuparsi della questione ; la si discusse in varie riunioni, e specialmente in un congresso di giureconsulti, in questo congresso che fu riunito nel settembre del 1880 un avvocalo distinto, sig. Jacques di Vienna venne incaricato del rapporto. Egli si sforzò segnatamente a dimostrare essere necessario di estendere i diritti degli azio­ nisti. Secondo esso 1° ciascun azionista dovrebbe avere.il diritto di far convocare l’assemblea gene­ rale statutaria dal Tribunale di commercio, allorché il Consiglio di amministrazione ne rifiuta la convo­ cazione, o vi frammette del ritardo ; ciascun azio­ nista dovrebbe inoltre ricevere in tempo utile co­ municazione dei conti, e del bilancio della società; 2° ciascun azionista dovrebbe avere azione davanti ai tribunali per attaccare un voto dell’ assemblea ge­ nerale, se la decisione di quest’ultima fosse contra­ ria alle leggi del paese, o agli statuti della Società; 3° il proprietario o i proprietari della decima parte dell’insieme delle azioni dovrebbero potere accusare la società di dolo, o di altri misfatti, di cui essi la credessero capace, e provocare un’inchiesta renden­ dosi naturalmente responsabili del torto che avreb­ bero prodotto se l’inchiesta non confermasse la que­ rela ; 4° gli azionisti dovrebbero poter domandare ai tribunali la dissoluzione della Società prima del­ l’epoca stabilita dagli Statuti. Spetterebbe ai giudici l’apprezzare ;1 valore degli argomenti dei richie­ denti ; 5° in caso di ritardo ciascun azionista avrebbe diritto di perseguitare i direttori o gli amministra­ tori per il pagamento, se vi fosse luogo, di ciò che debbono alla Società.

Queste tesi con qualche modificazione nella loro redazione, ottennero la maggioranza.

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era un privilegio, e che dei privilegi ve n’ erano d’avanzo. La Camera di Chemnitz rimase sola nella sua opinione e le sue vedute furono implicitamente criticate da altre Camere di Commercio, le quali pur riconoscendo che vi erano abusi numerosi di­ chiararono che non era questa una ragione per com­ battere e distruggere l’istituzione, e che non si po­ teva fare a meno delle società per azioni, stante le grandi intraprese di trasporti, di credito, di assicu­ razione, ed altro. Queste stesse Camere si pronun­ ziarono anche contro l’intervento troppo esteso tanto legislativo che amministrativo, perchè questo inter­ vento, secondo esse, non avrebbe potuto avere che un solo effetto, quello di rendere i capitali tedeschi maggiormente disposti a prender parte a intraprese straniere, anziché crearne in Germania.

Entriamo adesso in alcuni dettagli, ed esaminiamo certi punti determinati. Così per esempio si sollevò la questione dei limiti della responsabilità. In Ger­ mania un azionista che ha versato il 40 per cento dell’ammontare dell’azione e l’ha in seguito alienata, non deve più nulla. È dunque a partire dal versa­ mento del 40 0|0 che le azioni possono essere emesse al portatore. Questo è ciò che si vorrebbe impedire, e secondo l’opinione di scrittori dottissimi, l’ azione non si dovrebbe poter negoziare al portatore che dopo il versamento integrale del suo valore nomi­ nale : fino alla liberazione completa il sottoscrittore dovrebbe rimanere responsabile della totalità della somma sottoscritta. Su questo punto troviamo questa distinzione : la trasformazione di un’ azione nomina­ tiva in azione al portatore mette infatti la respon­ sabilità in pericolo di svanire, perchè se l’azione ve­ nisse a deprezzare, come si troverebbe il portatore che vuole rimanere sconosciuto ? Ma se invece di trasformazione, si tratta della semplice sostituzione di un nome ad un altro, in una parola, del trasfe­ rimento regolare di un’azióne nominativa, non si vede la ragione perchè il sottoscrittore primitivo do­ vrebbe rimanere garante del pagamento.

La responsabilità completa e rigorosa ha trovato molti difensori. Fra gli scrittori favorevoli alla dot­ trina della limitazione del 40 0|0 si citano Wiener, Keyssner e Horn e fra quelli che domandano la responsabilità del sottoscrittore primitivo per l’am­ montare totale delle azioni troviamo Goldschmidt, Behrend, Strey, Auerbach, Garcis, Griinhut e Bam­ berger. Nel medesimo senso si pronunziarono la riunione dei giureconsulti, la società di politica so­ ciale e la commissione nominata dal governo prus­ siano. Le Camere di commercio si divisero in due gruppi presso a poco di eguale importanza. A Ber­ lino, per esempio, a Breslau, ad Amburgo, a Mo­ naco ecc. si propugnò la responsabilità completa, mentre a Konisberga, ad Amburgo, a Colonia, a Manhein e Stutgard si accettò la responsabilità parziale (40 per cento).

Passiamo adesso a esaminare gli argomenti por­ tati da ciascuno dei partiti a sostegno della propria opinione. I partigiani della responsabilità completa non vedono nella riduzione arbitraria della respon­ sabilità, che un mezzo di favorire l’agiotaggio. Per­ chè, si dice, permettete ad un uomo che si obbliga per 100 franchi, di liberarsene con 40? Non è que­ sto diminuire di altrettanto la solidità dell’impresa? Mantenendo la responsabilità rigorosa per i 100 fran­ chi sottoscritti, si obbliga al tempo stesso il capi­ talista ad esaminare con maggior cura I’ affare nel

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quale egli va ad impegnare il proprio denaro ;e l’in- traprenditore ad informarsi accuratamente della sol­ vibilità di coloro, di cui riceve le sottoscrizioni. Con la possibilità di negoziare un’ azione non liberata si espone l’impresa, concludono, a non poter mai riunire la totalità del suo capitale.

Gli avversare di questa innovazione sostengono che il nuovo sistema non produrrebbe la garanzia desiderata, perchè i fondatori dell’impresa si affret­ terebbero a scaricarsi della responsabilità, sia facendo il richiamo dei fondi il più presto possibile, con gran pregiudizio dell’impresa che non potrebbe utilmente impiegare tutto quel denaro, sia emettendo da. prin­ cipio un piccolo capitale, e completandolo rapida­ mente con nuove emissioni, il che secondo loro fa­ vorirebbe eminentemente 1’ agiotaggio.

Una Camera di Commercio, quella di Lipsia, senza pronunciarsi categoricamente raccomandò di pensarci bene due volte prima di adottare l’innovazione. Se­ condo essa vi era del pericolo ad esigere la respon­ sabilità completa, inquantochè si verrebbe a nuocere seriamente agli affari. Questa Camera nella sua re­ lazione fa osservare che i capitalisti non desiderano prendere impegni a lunga data senza conoscerne le scadenze, e che il trasferimento delle azioni prov­ visorie (non liberate) presenta tante difficoltà che vi è luogo a domandarsi se realmente i portatori ulteriori dell’ azioni non presentano garanzia suffi­ ciente.

Scendiamo adesso a un’ altra questione. I fonda­ tori di una nuova intrapresa hanno la consuetudine di farsi ricompensare. Si trova questa pretesa in se stessa legittima, perchè ciascun lavoro merita un compenso. Ma è questo un affare dì misura e non è raro il caso di vedere questa misura oltrepassata. Una delle forme che prende l’eccesso di ricompensa almeno in Germania è la stipulazione che allorquando si fanno nuove emissioni, sia la totalità, sia una parte considerevole delle azioni, rimane riservata ai primi sottoscrittori, ovvero soltanto ai fondatori, quand’ an­ che non possedessero più le primitive azioni. Questa clausola che favorisce oltre misura i fondatori, venne biasimata da quasi tutte le Camere di Commercio, e dai Congressi giuridici ed economici che conclusero domandando che i vantaggi che possono resultare dalle nuove emissioni sieno ripartiti fra tutti, perchè tutti corrono i medesimi rischi, che vi sono inerenti. Vi è però qualche eccezione. Alcune Camere di com­ mercio trovano che la clausola presa di mira può avere la sua ragione di essere. Vi sono affari che hanno bisogno di qualche tempo per concretarsi, e per recare dei benefizi, e può essere vanitTggioso di non ricompensare i fondatori che in caso di successo. I successi dipendono spesso dagli sforzi fatti dai fon­ datori, divenuti amministratori. Vi son d’altra parte affari che non sono in condizione di sostenere fino dal loro sorgere dei pesi, è bene raggiornarli: final­ mente il privilegio di avere la preferenza p er'un certo numero di azioni, allorché si dà luogo a nuove emissioni non ha valore se non quando l’affare ha prosperato, e siccome questa prosperità deriva sovente dal fatto degli amministratori, la ricompensa è legit­ tima. Come si vede, osserva l'Economiste français, ciascuna cosa ha le sue due faecie, ove ciascuna tesi può essere sostenuta.

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stabili-mento.completamente fornito, oppure un invenzione, un idea, un piano, un diritto, conformemente alla giustizia la-più rigorosa, può pretendere una indennità corrispondente. Disgraziatamente i contributi sociali sono una sorgente abbondante di abusi. Questo punto venne universalmente ammesso, ma la maggior parte delle Camere di commercio si è limitata a reclamare come contrappeso, la più gran pubblicità possibile. Alcune peraltro non si sono limitate a queste ge­ neralità. Le più hanno domandato che venga pub­ blicato un avviso particolareggiato con la valutazione motivata dellloggetto iscritto come contributo sociale (ìapport); si vuole che s’ indichi il nome delle per­ sone interessate, e che i fondatori sieno solidalmente responsabili della valutazione. Qualche Camera ha domandato anche che le valutazioni sieno garantite da un certo numero di persone; altre, entrando su questa via, vogliono che il numero dei garanti sia di sette. Diverse Camere esigono la pubblicazione in precedenza a qualunque appello di azionisti, di un prospetto che faccia conoscere il valore dei contributi sociali, e tutto ciò che occorre sapere per bene ap­ prezzare l’impresa. Questo progetto dovrebbe essere pubblicato tre volte nei giornali con la firma dei fondatori che sarebbero responsabili delle loro affer­ mazioni, e potrebbero essere perseguitati in caso di false indicazioni, in via criminale. Fu pure proposto di fare enunziare sulle azioni, almeno su quelle prov­ visorie, le indicazioni le più essenziali. E qui fac­ ciamo punto perchè le altre proposte ci sembrano meno efficaci, e di minore importanza.

I l commercio d’ esportazione delle Indie.

L’ esportazione dei grano dalle Indie inglesi durante i primi nove mesi del Ì879 ascendeva a 812,597 quin­ tali metrici ; nello stesso periodo del 1880 raggiunse la cifra di 2,772,147 e nel 1881 di 2,250,475 quin­ tali metrici.

Su questa base si prevede che l’ esportazione to­ tale di dodici mesi sarà nel 1881-82 di 10,338,966 quintali metrici.

Come già abbiamo detto per lo passato, un tale risultato è dovuto intieramente allo sviluppo della rete ferroviaria nei possedimenti anglo-indiani.

Pei primi nove mesi del 1881 l’ esportazione del grano dalle Indie si riparte fra l’Inghilterra per 3,659,415 quintali metrici, la Francia per 2,037,347, 11 Belgio per 1,084,435, mentre il resto, circa un milione di quintali, fu spedito per l’Olanda, l’Italia, Egitto ecc.

Dopo gli Stati .Uniti, le Indie sono il più grande approvvigionamento di grano per l’Inghilterra.

Per dare poi un maggiore impulso al commercio d’esportazione il governo anglo indiano, oltreché alla vasta rete ferroviaria, si adopera pure alacremente a dotare le campagne indiane di un completo e perfe­ zionato sistema di canali irrigatorii derivati dai grossi fiumi di cui abbonda il paese e con cui potranno ren­ dersi coltivabili immense estensioni di terreni.

Attualmente si lavora all’ irrigazione del Puujab e quando i canali siano terminati saranno non meno di 12 milioni di ettari le terre che di aride ed abban­ donate ridiventeranno coltivabili e fertili mediante le abbondanti derivazioni di acqua.

Trattandosi di una regione popolatissima, è certo che non faranno difetto i coltivatori, calcolandosi già di destinare una parte di quei terreni alla coltiva­ zione dei cereali ed un’altra parte alla produzione dei semi oleosi.

Certamente che per ottenere un tanto risultato ci vorrà il suo tempo, ma è certo del pari che a poco a poco e quasi ad ogni anno si avrà un aumento non indifferente di produzione e I’ avvenire non serberà sorprese se non a coloro che si lasciano sfuggire tutti quei fatti che sono in via di realizzazione.

Ordinariamente è il porto di Kurrachee cui fanno capo le linee ferroviarie pel trasporto delle derrate del Punjab e ;e già fin d’ ora ha una grande impor­ tanza nel commercio d’ esportazione fra le Indie e I’ Europa, tale importanza diverrà sempre più grande man mano che progrediranno i lavori ferroviarii ed irrigatorii nell’ interno.

Notizie economiche e finanziarie

La Direzione generale delle gabelle ha pubblicato la statistica delle importazioni ed esportazioni pel primo trimestre del corrente anno. Eccone i dati riassuntivi:

Spiriti, bevande ed olii, importazione per lire 9,350,041, esportazione per lire 41 milioni e 724,680. — Generi coloniali, droghe esportazione tabacchi im­ portazione 26,504,615, esportazione un milione e 203,140. — Prodotti chimici, generi medicinali, re­ sine e profumerie importazione 11,131,311, espor­ tazione 10,805,780. — Colori e generi per tinta e per concia importazione 7,159,141, e 2,716,931. — Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone importazione 11,167,450, esportazione 12,149,446. — Cotone importazione 53,762,612 esportazione 8 milioni e 534,749. — Lana, crino e peli importazione 25,323,960, esportazione 2,130,230. — Seta importazione 11,509,645, esport. 77,989,870. — Leguo e paglia importazione 10,292,619, espor­ tazione 17,162,888. — Carta e libri importazione 2,038,874, esportazione 2,854,915. — Pelli impor­ tazione 13,677,548, esportazione 4,205,598. — Mi­ nerali, metalli e loro lavori importazione 45 milioni e 552,153, esportazione 8,922 926. — Pietre, terre, vasellami, vetri, cristalli importazione 25,569,214, esportazione 21,492,326. — Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie importazione 26,358,393, esportazione 35,362,839.

— Animali, prodotti e spoglie di animali non com­ presi in altre categorie importazione 20,252,178, esportazioni 39,385,294. —_ Oggetti diversi impor­ tazione 9,709,603, esportazióne 3,133,071.

E così in totale importazione L. 305,348,667, esportazione L. 289,744,683.

— Dalla statistica medesima togliamo le cifre se­ guenti relative alle entrate doganali dal 2 gennaio al 31 marzo 1882:

Dazi d'importazione L. 37,125,547.— Dazi d’espor­ tazione 1,886,540. — Sopratasse di fabbricazione e di macinazione 1,094,718.— Diritti di bollo 322,534. — Diritti marittimi 985,078. — Proventi diversi 573,061.

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