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FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA. Via Corte d'appello n Torino Codice Fiscale:

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FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA Via Corte d'Appello n. 11 - Torino

Codice Fiscale: 97512300019

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(approvato nella seduta del C.d.A. del 29 aprile 2021)

PARTE PRIMA DISCIPLINA FISCALE

1. FASE DEI VERSAMENTI: regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1°gennaio 2007

Il regime fiscale dei contributi è contemplato:

- agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252 (di seguito, per brevità, “Decreto”);

- ai paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007;

- agli articoli 10 e 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

CONTRIBUTI DEDUCIBILI

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell’art 12 del TUIR, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il

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diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

La ricezione, da parte del Fondo, del modulo in questione in via preliminare alla richiesta di liquidazione integrale della posizione individuale accantonata presso il Fondo, è condizione indispensabile per poter scomputare dall’imponibile l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente -alla data del pensionamento- possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l’aderente versa al Fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono versati contributi reintegratori ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente comunica la Fondo Pensione l’importo dei contributi reintegratori di una determinata anticipazione oltreché il regime fiscale relativo a tali contributi reintegratori.

Nelle ipotesi che l’aderente abbia beneficiato del credito di imposta sui contributi reintegratori, lo stesso aderente ha l’onere di conservare la documentazione attestante il riconoscimento del credito d’imposta:

- la certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute fiscali applicate (Modello CU dell’anticipazione reintegrata);

- copia della comunicazione presentata al Fondo Pensione di versamento di contributi reintegratori e relativo regime fiscale.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali riguarda esclusivamente:

- il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al montante maturato post 01/01/2007 (M3)

e

- le somme corrisposte dall’iscritto al Fondo Pensione, che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 euro. (Si veda a questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007).

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In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell’anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del Fondo pensione

I Fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. withe list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del Fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Il Decreto, agli articoli 11 e 14, disciplina le diverse tipologie di prestazioni alle quali gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono accedere:

I. prestazioni durante il periodo di adesione alla forma pensionistica complementare (fase di ACCUMULO):

A. Anticipazioni:

i. per spese sanitarie;

ii. per acquisto/ristrutturazione prima casa di abitazione;

iii. per ulteriori esigenze;

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B. Riscatti:

i. parziale o totale della posizione;

ii. per premorienza;

iii. per cause diverse (c.d. «Immediato»);

C. Trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica;

D. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.);

II. Prestazioni finali:

A. Prestazione pensionistica complementare (in capitale e/o in rendita).

***

I. PRESTAZIONI (in fase di accumulo)

A. L’anticipazione è la possibilità di ottenere anticipatamente una parte del montante accumulato nel Fondo pensione per far fronte a determinate necessità, esigenze e bisogni dell’aderente. Tipologie:

i. Anticipazione per spese sanitarie (Art. 11, c. 7, lett. a), D.lgs. 252/2005): richiedibile in qualsiasi momento e nel limite massimo del 75% della posizione maturata, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o al figlio per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;

ii. Anticipazione per acquisto/ristrutturazione 1 casa di abitazione per sé o per i figli (Art. 11, c. 7, lett. b), D.lgs. 252/2005): richiedibile decorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare e nel limite massimo del 75% della posizione maturata;

iii. Anticipazione per ulteriori esigenze dell’aderente (Art. 11, c. 7, lett. c), D.lgs.

252/2005): richiedibile decorsi 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare e nel limite massimo del 30% della posizione maturata.

B. Il riscatto consiste nel recupero totale o parziale del montante accumulato nel Fondo pensione in conseguenza di alcuni eventi che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare di appartenenza. Tipologie:

i. riscatto parziale (Art. 14, c. 2, lett. b), D.lgs. 252/2005): nella misura del 50% della posizione individuale maturata ed esercitabile nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a

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procedure di mobilità, CIG ordinaria e straordinaria;

ii. riscatto totale (Art. 14, c. 2, lett. c), D.lgs. 252/2005): nella misura del 100% della posizione individuale maturata ed esercitabile a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3;

iii. riscatto per decesso (Art. 14, c. 3, D.lgs. 252/2005): nella misura del 100% della posizione individuale maturata ed esercitabile dagli eredi o dai diversi soggetti (beneficiari) designati dall’aderente (persone fisiche e/o giuridiche), in caso di morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica;

iv. riscatto per cause diverse (cd. «Immediato») (Art. 14, c. 5, D.lgs. 252/2005): in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle elencate in precedenza è previsto il riscatto della posizione (sia nelle forme collettive sia in quelle individuali).

C. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, è consentito il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività (Art. 14, c. 2, lett. a), D.lgs. 252/2005 – cd. «Trasferimento causale»).

Decorsi 2 anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica (Art. 14, c. 6, D.lgs. 252/2005 – cd. «Trasferimento libero»).

Al venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, è possibile il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica, anche in assenza di ulteriore contribuzione, in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto (Art. 14, c. 2, lett. c)-bis, D.lgs. 252/2005).

D. La legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) ha modificato il comma 4 dell’art. 11 del Decreto prevedendo la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro e che soddisfano determinati requisiti.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) consiste nell’erogazione frazionata in forma di rendita, in un predeterminato arco temporale fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia previsti nel regime obbligatorio (5/10 anni al massimo), di tutto o parte del montante accumulato dall’aderente.

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La R.I.T.A. è accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:

i. in caso di richiesta nei 5 anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (art. 11, c. 4, D.lgs. n. 252/2005):

a) cessazione dell’attività lavorativa;

b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;

c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla R.I.T.A., di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, c. 2, D.lgs. n. 252/2005);

ii. in caso di richiesta nei 10 anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e inoccupazione superiore a 24 mesi (art. 11, c. 4-bis, D.lgs. n. 252/2005):

a) cessazione dell’attività lavorativa;

b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;

c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al raggiungimento dei 24 mesi di inoccupazione a seguito di cessazione dell’attività lavorativa;

d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, c. 2, D.lgs. n. 252/2005).

II. PRESTAZIONI FINALI

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (Art. 11, c. 2, D.lgs. 252/2005).

Per i c.d. “NUOVI ISCRITTI” (soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 a qualunque tipo di forma pensionistica complementare), il comma 3 dell’art. 11 del Decreto stabilisce che:

i. le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita (per il tramite di Compagnie Assicurative le quali operano la conversione del montante in rendita);

ii. nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro (se le anticipazioni non reintegrate sono superiori al 50 per cento della posizione teorica, la prestazione è

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erogata interamente in rendita);

iii. nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del Montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (nel 2021 l’importo annuo dell’AS è pari ad € 5.983,64, ovvero 13 mensilità di euro 460,28), la stessa può essere erogata interamente in capitale.

Esempio

Posizione teorica: 100.000

Anticipazioni non reintegrate: 30.000

Montante effettivo: 70.000 (100.000 – 30.000)

Importo erogabile in capitale: 20.000 ((50% di 100.000) – 30.000) Importo convertibile in rendita: 50.000 (70.000 – 20.000)

I c.d. “VECCHI ISCRITTI”, soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 ad un Fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992):

1. possono richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale (ivi compresa la quota maturata a decorrere dal 1°

gennaio 2007), con applicazione del regime tributario vigente fino al 2006;

2. possono richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, con facoltà di optare sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 per l’applicazione del regime fiscale favorevole di cui all’articolo 11. c. 6, del D.lgs. 252/2005 (che comporta l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50 per cento di tale montante salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del suddetto montante sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale).

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PARTE SECONDA

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE

Ai fini della corretta applicazione della disciplina fiscale occorre effettuare le seguenti distinzioni:

A. Periodi di contribuzione rilevanti (3 PERIODI FISCALI):

o Ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 (M1);

o Ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (M2);

o Ammontare maturato dal 1° gennaio 2007 (M3).

B. Profili soggettivi:

o soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 ad un Fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992) (c.d. “Vecchi iscritti”);

o soggetti iscritti dopo il 28 aprile 1993 a qualunque tipo di forma pensionistica complementare (c.d. “Nuovi iscritti”).

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari

È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa al netto:

- della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al Fondo pensione;

- dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile);

- del credito di imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario di medio o lungo termine nonché degli eventuali redditi già tassati e dei redditi esenti.

La disciplina fiscale dettata dal D.lgs. 252/2005 non risulta applicabile ai montanti maturati ante 1/01/2007; per questi, in ottemperanza del principio pro rata temporis, si continua ad applicare la disciplina fiscale previgente.

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A - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al Fondo.

Si precisa che lo scomputo della componente finanziaria non opera in favore dei c.d. “vecchi iscritti” che optano per la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’articolo 19 TUIR.

La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al Fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il

“reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione.

Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal Fondo pensione.

La parte di prestazione in capitale riferibile ai rendimenti di natura finanziaria maturati fino al 31 dicembre 2000 da un c.d. “vecchio iscritto” sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 12,50%.

La restante parte imponibile di prestazione in capitale riferibile al montante accumulato fino 31 dicembre 2000 da un c.d. “vecchio iscritto” sarà soggetta a tassazione separata con applicazione della stessa aliquota calcolata dal datore di lavoro ai fini della tassazione del trattamento di fine rapporto (Aliquota TFR).

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali.

Tuttavia, l’imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al Fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto di pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche ai riscatti erogati agli eredi o beneficiari in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.

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Le ipotesi di riscatto per cause diverse (cd. “Riscatto immediato” per volontà delle parti) da quelle sopra indicate sono assoggettate a imposizione progressiva per la parte corrispondente ai contributi dedotti dal 2001 al 2006 e a tassazione separata per la parte corrispondente ai contributi dedotti fino al 2000.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a tassazione progressiva IRPEF:

i. Montante maturato fino al 31/12/2000 (M1): è assoggettato a tassazione progressiva dell’87,5% dell’importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31/12/2000;

ii. Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (M2): è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50% (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% rispetto all’aliquota del 20% in vigore dal 01/01/2012 al 30/06/2014, a quella del 12,50% in vigore fino al 31/12/2011 e il regime di scomputo dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed equiparati. (Si rinvia alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Detto rendimento finanziario è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

B - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a tassazione sostitutiva, cioè applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota della ritenuta del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il 15° anno, fino al limite del 9% (quindi aliquota variabile dal 15% al 9%, con una riduzione massima di 6 punti percentuali che si raggiunge al 36° anno di partecipazione)1.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una

1 Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

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imposta sostitutiva del 26%; attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50% (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% rispetto all’aliquota del 20% in vigore dal 01/01/2012 al 30/06/2014, a quella del 12,50% in vigore fino al 31/12/2011 e il regime di scomputo dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed equiparati. (Si rinvia alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014).

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione sostitutiva, cioè applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota della ritenuta del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il 15° anno, fino al limite del 9% (quindi aliquota variabile dal 15% al 9%, con una riduzione massima di 6 punti percentuali che si raggiunge al 36° anno di partecipazione)2.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (spese sanitarie) sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (tassazione sostitutiva, cioè di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota della ritenuta del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il 15° anno, fino al limite del 9%).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (acquisto/ristrutturazione prima casa dell’aderente o dei figli, ulteriori esigenze 30% dell’iscritto) sono soggette a tassazione sostitutiva, con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (riscatto totale, parziale e per decesso): tassazione sostitutiva, cioè applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con aliquota della ritenuta del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il 15° anno, fino al limite del 9%.

In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo, le ipotesi di riscatto per cause

2 Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

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diverse da quelle sopra indicate sono assoggettate a tassazione sostitutiva, con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

Riepilogo regime fiscale delle prestazioni in vigore dal 1° gennaio 2007

FATTISPECIE IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita, anticipazioni per spese sanitarie, riscatti tipici (parziali o totali) e da premorienza

Aliquota fiscale del 15% nei primi 15 anni, con riduzione dello 0,3% per ogni anno successivo, fino al 9%

(26% sulla c.d. rivalutazione della rendita) Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione

prima casa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti)

Aliquota fiscale del 23%

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare Le operazioni di trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare sono esenti da ogni onere fiscale (neutralità d’imposta), a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - R.I.T.A.

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata a tassazione sostitutiva: applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi aliquota variabile dal 15% al 9%, con una riduzione massima di 6 punti percentuali).

Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1°gennaio 2007 (segue il principio del pro rata temporis, dunque applicando le regole previste a seconda di quando il contribuente ha accumulato il montante contributivo). Nello specifico:

i. IMPONIBILE FINO AL 2000: prestazione in forma di capitale al netto dei contributi già versati in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua;

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ii. IMPONIBILE DAL 2001 AL 2006: prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti + rendimenti);

iii. IMPONIBILE DAL 2007: prestazione in forma di capitale al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti + rendimenti).

Il percettore della R.I.T.A. ha facoltà di non avvalersi della suddetta tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria.

Imposta di successione

Con riferimento all’imposta di successione (ripristinata per effetto dell’articolo 6 del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, e dall’articolo 1, commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall’applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

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