l ' ECONOMISTA
GAZZETTA SETTIMANALE
SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI
Anno XX - Voi. XXIV
Domenica.26 Novembre 1893
N. 1021
J L A . C U I S E
N on abbiamo da d ire che poche parole su g li avve n im en ti parlam entari che hanno condotto alla caduta del M inistero presieduto dafi’ on. G io litti.
A noi pare che il G abinetto sia caduto in quella apparente incoscienza della situazione nella quale era sempre vissuto.
Da questa colpa gravissim a non sono però a no stro avviso im m u n i il Parlam ento e g li a ltri poteri dello Stato che d i fronte al continuo decadere della fortuna pubblica e privata e di fronte al crescente d is o r dine che si manifesta in quasi tu tti g li organism i del paese, discutono sempre di p a rliti e di u o m in i, senza che nè p a rtiti nè uom ini rappresentino idee e p ro g ram m i che corrispondano veram ente ai p iù u rge n ti bisogni ed alle difficoltà del momento.
Nessuna previsione vogliam o e possiamo fare, per chè la esperienza ci ha fatto mancare la fiducia nelle stesse is titu zio n i.
O rm ai crediam o che soltanto il Paese, con atti energici e con manifestazione precisa del suo m al contento verso tu tti, possa salvare sè stesso dalla ro vina e dal disordine da cui è m inacciato.
Q ualunque sia la soluzione che avrà la crise, la Nazione non potrà a meno di rifle tte re con dolore che m entre la finanza, la circolazione, il cre dito, l ’ in d ustria, il com m ercio, la a ttiv ità economica sono in tanta angustia, i g randi poteri dello Stato non d i scutono sui mezzi per rip a ra re alla m inacciante ro vina e per ristaurare le condizioni del paese.
E l’Economista, p ur deplorando che il Parlam ento italiano debba perdere il suo tempo a sentenziare sulla onestà degli u om in i più cospicui che ne fanno parte, non esita a rile v a re che sempre p iù si palesa lento ed inefficace il procedim ento parlam entare, che non riesce ad essere se non un tardo sindacato con tro g li abusi, una p iù tarda espressione di in iz ia tiv a , una quasi costante indifferenza per g li alti e generali in teressi del paese, ed una troppo frequente lizza per le s te rili lotte partigiane.
E p u r troppo ora dovrà corre re ancora m olto tempo prim a che la rappresentanza nazionale abbia ad occuparsi di questi interessi sostanziali che da tanto tempo orm ai richiedono invano l’ opera seria ed illu m in a ta del Parlam ento.
Lo confessiamo, non abbiamo nè fid u c ia , nè spe ranza, perchè ci appare evidente negli u n i la in c o scienza della g ravità della situazione eco; omica negli a ltri la cosciente indifferenza.
LA CONVENZIONE MONETARIA
D iam o più innanzi il testo della Convenzione testò firm ata a P arigi intesa a regolare la circolazione della moneta d ivision aria italiana, nel te rrito rio d e ll’ Unione Latina .I le tto ri troveranno che a lcuni p a tti, come q uello d e ll’ a rtico lo IV che fissa due saggi d’ interesse e maggiore quello che dovrà pagare V ita lia quando la Francia non avrà p iù in mano il pegno delle m o nete d’ argento; — e quello d e ll’a rt. V I che im pegna il Governo italiano a prendere in consegna e a ope rare il rim b o rso di un m in im o di 45 m ilio n i di lire delle sue monete d ivisio n a rie durante i p rim i q ua ttro mesi che seguiranno allo scambio delle ra tific h e , e di un m in im o di 35 m ilio n i di lire , durante ognuno dei periodi trim e s tra li seguenti, ma però nel secondo capoverso l’ articolo lascia intendere che la F ran cia possa non fare una u lte rio re consegna di m onete se la prece dente non sia stata pagata ; - & l’ a rtic o lo X I I che rende obbligatoria al G overno italia no la garanzia di al trettanta moneta d ivisio n a ria per i buoni d i cassa messi in circolazione ; — questi patti sembrano one rosi per l ’ Italia che li ha accettati.
Ma in pari tempo i le tto ri potranno facilm ente com prendere che volendo m antenere la U nione L a tin a , e presentandosi l’ Ita lia di fronte agli a ltr i Stati u rge n temente bisognosa delle concessioni che chiedeva, giacché è costretta dal d isordine e dalla anemia della sua circolazione, non poteva essere evitato che g li a ltri contraenti, in parte approfittassero delle d iffi coltà nostre per vender caro i l benefizio che ci ac cordavano, in parte volessero sta b ilire norm e abba stanza sicu re e precise per evitare ogni possibile alea. Non rim p ro ve re re m o q u in d i nè il G overno nè i negoziatori di aver accettato condizioni piuttosto g ra v i, ma rico rd ere m o che era m olto m ig lio r p artito non
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attendere che la situazione si rendesse così d iffic ile758
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Adunque noi non ci m e ra vig liam o che, essendoci recati a negoziare un trattato disarm ati non solo, ma eoi fianco debole per la urgenza nostra, abbiamo do vuto anche sub ire patti one ro si; anzi sembra a noi che si sia fatto abbastanza dai nostri negoziatori e dal Governo, rid uce nd o a poca cosa g li oneri e le ga ranzie che le circostanze rendono a ll’ Italia in e v ita b ile di assumere e di prestare.
Ma fatta questa dichiarazione, la Convenzione m o netaria firm ata la settimana scorsa a P a rig i, va esa m inata da un a ltro punto di vista m olto interessante, q uello della continua sofisticazione dei patti fonda- m entali della Lega e della abdicazione persistente ai p rin c ip i -sui quali con tanto clam ore la Lega stessa venne fondata.
La Lega m onetaria Latina ha avuto la sua o r i gine nel desiderio di ottenere d i fatto un rapporto fisso tra 1’ oro e I’ argento, estendendo ad un vasto te rrito rio il rapporto di 1 a 15 1/ r P iù ta rd i, so praffatta dagli avvenim enti, la Lega ha dovuto, prim a sospendere e poi im p ed ire affatto le coniazioni del l’ argento, rinnegando così il concetto stesso della Lega ; più ta rd i colla clausola della liquidazione de g li scudi com inciò a contraddirsi ed a fare omaggio al m onom etallism o d’ oro, facendo una distinzione tra oro e scudi, giacché esigette il rim b o rso in oro di una parte degli scudi.
Ora questa contraddizione si aggrava ancora p e r chè il terzo capoverso d e ll’ a rt. IV della nuova Con venzione stabilisce che « ogni rim borso delle monete d ivision arie abbia a com prendere metà almeno di monete d’ oro da 40 lire in più, coniate nelle con d iz io n i della Convenzione del 6 novem bre 4885 » (cioè con 9 0 0 m ille sim i di fino).
D unque i contraenti confessano che g li scudi non equivalgono a ll’ oro, g li Stati contraenti cre ditori esi gono che g li S tati contraenti d eb ito ri paghino in oro e non in scudi, e ciò quando vige sempre la Convenzione m onetaria, la quale obbliga i c itta din i d i tu tti g li Stati contraenti ad accettare g li scudi come se fossero oro.
Pensando che a fondare e patrocinare quella m o struosa Convenzione che è la Lega latina, concorsero i m ig lio ri ingegni degli Stati contraenti, g li uom ini reputati p iù competenti in materia m onetaria, i q ua li non si peritano oggi di consacrare in un atto so lenne la abiura dei p rin c ip i dei quali da un quarto di secolo fanno tanta pompa, m algrado fossero d i m ostrati c o n tra ri alla scienza ed alla logica, pensando a ciò, vien voglia di chiedersi se degli attuali patti onerosi che l ’ Italia deve subire non sia più lam en tevole il disastro delle intelligenze che mostrano j così scarsa coerenza in quei p rin c ip i prim a così insistentem ente proclam ati.
La Unione latina si appresta non ad una liq u i dazione franca e dignitosa quale doveva coraggio sámente com piere quando il rapporto del mercato tra l’ oro e l ’ argento si staccò così fortem ente da q uello a rtific ia le , ma ad uno sgretolam ento vergo gnoso, perchè dal disastro che si prepara e che p u r
troppo sarà ine vita b ile , i p iù fo rti cercano di salvarsi addossandolo poco fraternam ente ai più deboli. L ’ edi ficio lum inoso che le im m aginose m enti dei n o s tri u o m in i di Stato hanno tanto c o n trib u ito ad inalzare, cade tutto su noi perchè siamo i più poveri ed i p iù deboli; i fo rti ed i ric c h i, dopo a ve r goduto per tanti anni del nostro medio circolante m etallico, dopo essersi fatti assicurare che noi lo pagheremo in
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oro, oggi ci rive nd on o cara anche la moneta nostra di cui abbiamo bisogno.
Così l ’ Italia in quest’ u ltim o periodo ha mandato all'estero scudi e spezzati in cam bio di m erci e di tito li, ed oggi che g li scudi e g li spezzati sono de prezzati dobbiamo rip re n d e rc e li al v a lo r nom inale. Tra p riv a ti s im ili co n tra tti non sono permessi, nem meno nel m u tu o, perchè il debitore è sempre indenne, per l’ a rtico lo 1821 d e l Codice c iv ile , della d im i nuzione « che accadesse nelle monete. » Ma la m o rale e la giustizia degli S ta ti fo rti verso i deboli ed i poveri pare che sia diversa, e pare anche diversa la energia dei deboli nel difendere i loro d ir itti.
Il testi! della Convenzione monetaria
Art. 1. — I Governi belga, francese, greco e sviz zero si obbligano a ritirare dalla circolazione gli spez zati d’argento italiani di 2 lire, di 1 lira, di 50 c di 20 centesimi, e a consegnarli al Goveno italiano, che, dal canto suo, si obbliga a riceverli e a rimborsarne il valore alle condizioni fissate negli articoli seguenti.
Art. 2. — Quattro mesi dopo lo scambio delle ra tifiche del presente accordo, le casse pubbliche del Belgio, della Francia, della Grecia e della Svizzera, derogando dall’art. 6 della Convenziono 6 novem bre 1885, cesseranno di ricevere le monete divisio nali d’argento italiane.
Art. 3. — Il termine fissato dal precedente arti colo sarà prolungato d’un mese per le monete divi sionali italiane provenienti dall’Algeria e dalle colonie francesi.
Art. 4. — Le monete divisionali italiane ritirate dalla circolazione saranno messe a disposizione del Governo italiano in quantità d’almeno cinquecento- mila lire e registrate da ciascuno degli altri Stati in conto corrente produttivo d’interesse. Questo inte resse sarà del 2 1;2 per cento a partire dal giorno in cui sarà stato dato avviso al Governo italiano che gli spezzati furono immobilizzati per suo conto. Sarà elevato al 3 1[2 per cento a partire dal decimo giorno ohe seguirà l’ invio delle specie fino alla data del pagamento effettivo, oppure dell’incasso dei titoli e
delle valute (aouvertures) fornite dall’ Italia.
In ogni caso, il pagamento non potrà essere ritar dato al di là di tre mesi a datare dalla spedizione. Ogni rimborso comprenderà la metà almeno di monete d’oro di 40 lire e inferiori coniate alle con dizioni stabilite nella Convenzione 6 novembre 1885 Il resto sarà pagato in tratte sui paesi creditori ; e la scadenza di tali tratte non eccederà il termine fissato dal paragrafo precedente.
Art. 5. — La trasmissione delle monete divisionali
e quella delle couvertures si opererà direttamente fra
ciascuno dei Governi dell’ Unione e il Governo ita liano. Ogni spedizione chiesta dal Governo italiano potrà raggiungere la cifra di 10 milioni di lire. Il solo Governo francese riceverà le domande d’invio fatte dal Governo italiano, e sarà, assieme al Go verno italiano informato dagli altri Governi dell’im portanza dei ritiri operati da ciascuno di essi; sarà pure incaricato, appena ricevuta una domanda dal- 1’ Italia, di ripartirne l’ammontare fra gli altri Stati in proporzione* delle immobilizzazioni accusate da ognuno di essi.
Art. 6. — II Governo italiano si obbliga a rice vere e a rimborsare un minimo di 45 milioni di lire de'suoi spezzati durante i primi quattro mesi che se guiranno io scambio delle ratifiche, e un minimo di 35 milioni di lire durante ciascuno dei periodi tri mestrali che seguiranno, e cosi lino al completo esau rimento delle quantità, il cui ammostare sarà stato notificato nei termini dell’articolo precedente.
Subito dopo il rimborso d’un invio fatto in con formità alia domanda del Governo italiano, questo potrà chiedere una nuova spedizione.
Art. 7. - - Quando il Governo italiano avrà ripreso e , rimborsato agli Stati la totalità delle sue monete divisionali, il cid ritiro dalla circolazione gli sarà stato notificato, cesserà, per deroga all’ art. 7 della Convenzione 6 novembre 1885, d’essere obbligato a riprendere dalle casse pub.bliché degli altri Stati le monete divisionali d’argento che ha emesse.
Art. 8. — Avuto riguardo alle speciali esigenze della circolazione, monetaria della Svizzera, il Go verno federale potrà, nei quattro primi mesi che se guiranno lo scambio delle ratifiche del presente ac cordo, rimettere al Governo italiano, nelle condizioni fissate dall’art. 4, una somma di 15 milioni di lire di .monete divisionali computabili sul minimo di' 45 mi
lioni di lire previsto dall’art. 6.
Ciò nonostante il Governo federale svizzero parte ciperà alle ripartizioni effettuate in esecuzione del- l’art. 5, nella proporzioni dei ritiri che avrà operati al disopra delle somme rimesse in forza del paràgrafo precedente.
Art. 9. — Il Governo italiano designerà quelle delle sue_ tesorerie, sulle quali saranno fatte le spe dizioni di monete diyisonarie. Tutte le speso di tra sporto e altre resultanti dal presente accordo sa ranno a suo carico e addebitate nel suo conto cor rente con ciascuno degli altri Stati. La sistemazione di questo conto avra luogo il 1° luglio e il l u gennaio.
Art. 10. — In virtù degli articoli 4 e 7 della Con venzione 6 novembre 1885, il Governo italiano non potrà rifiutare le monete, il cui peso sarà slato ridotto dall’uso.
Art. 11. — I contingenti ai quali le Convenzioni anteriori limitarono per i cinque Stati la conia zione delle monete d’argento sono espressamente man tenuti.
Art. 12. — II Governo italiano, per ovviare al l’emigrazione delle sue monete divisionali d’argento, avendo creduto di poter ricorrere, a titolo di misura
eccezionale e temporanea, all’emissione di buoni di
cassa d’un valore inferiore a 5 lire, è e rimane inteso che, avuto riguardo alla stipulazione dell’articolo pre cedente, tale emissione deve avere per contropartita e per garanzia l’immobilizzazione, nelle casse del te soro italiano, di una somma eguale in monete divisio nali italiane d’argento. L ’ammontare delle monete di visionali così costituito in deposito di garanzia sarà
sempre uguale all’ ammontare dei buoni di cassa in
corso.
Art. 13. —■ Le prescrizioni dell’art. 11 della Con venzione 6 novembre 1885 sono applicabili alle emis- j
sioni di buoni di cassa e ai depositi di monete divi
sionali destinate a servire di garanzia a tali emis sioni.
Art. 14. — Quando le casse pubbliche del Belgio, della Francia, della Grecia e della Svizzera non sa ranno più obbligate ad accettare le monete divisio nali italiane, ciascuno dei quattro Stati potrà proi birne l’importazione.
Art. 15. — A partire dalla promulgazione del pre- \
sente accordo, il Governo italiano potrà proibire l’u scita delle sue monete divisionali.
Art. 16. — Gli articoli 6 e 7 della Convenzione 6 novembre 1885 rimangono applicabili alh monete di visionali d’argento emesse dal Belgio, dalla Francia, i dalla Grecia e dalla Svizzera.
| Ognuno di questi quattro Stati avrà tuttavia ,11
I diritto di ottenere, nelle condizioni convenute ìfel'pfc- | sente accordo il ritiro e la consegna di quello dblle site | monete divisionali d’argento che si trovassero in Italia';
Art. 1 7 .— Il Governo italiano si riserva di ©hie- i dorè, ulteriormente, che le disposizioni degli articoli 6 e 7 della Convenzione 6 novembre 1885 diventino applicabili alle monete divisionali italiane, ma oc correrà perciò il consenso unanime degli aitivi quattro
Stati. , . . .
Art. 18. — Nel caso in cui, essendo stata denun ciata la Convenzione 6 novembre 1885, si proccdcàSé; alla liquidazióne dèli’Unione, il solo art. 15 del pici sente accordo rimarrebbe applicàbile; c PobbligódtA-; posto ad ogni Stato dall’ art. 7 delia OOnveuziaife, succitata, di riprendere durante un anno ,le proprie monete divisionali d i‘.argento, sarà rimesso in vigore.
Art. 19. — Il presento accordo sarà ratificato ratifiche saranno, scambiate a l’arigi, al. più presto
possibile e al più tardi il 3Ò' gennaio léi)4; :
La fine d’uno sciopero in inoJiilierra
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Dopo aver durato per o lire Ire mesi, lo scioperò dei m in a to ri in In g h ilte rra è cessato con lu n e d i u l tim o scorso. Il num ero rile va n te degli scìo pe rà nli, che si contavano a centinaia di m ig lia ia , la natura stessa d e ll’ industria, quella della estrazione del ca r bone fossije, che rim ase a lungo in a ttiva , la m iseria che per 1’ abbandono dql lavoro orasi propagata nei d is tre tti carbo nife ri, I’ insuccesso d i pqrecctji tenta tiv i già la tti per com porre ih dissidio fra i padroni e i m in a to ri, il rin c a rò del carbone, d dannò òhe com inciavano a rise n tirn e tu tte le in d u s trie ing le si (peste circostanze ed a ltre m in o ri a ttrilm is c o n o Dalla lin e del coal strihe una im portanza m aggiore di Quella che hanno d i solilo lo ris o lu z io n i dei 'c o n flitti in d u s tria li.
Lo sciopero era stato determ inato dalla rid uzio ne dei salari nella m isura dei 20 por cento, circa ; che à lj esercenti ie m in iere di carbou fessile vofe ini no in tro d u rre nel lu g lio scorso e alla quale rid uzió ne i m in atori non vo lle ro assoggettarsi. L i ragione adotta a llora per suffragare la rid u z io n e dei salari era sem plicem ente il basso prezzo del carbone, o poiché ora il prezzo è quasi raddoppiato, è chiaro che una d im inu zio ne im m ediata delle mercedi non
è p iù necessaria. Così il lavoro ; potè e ss e re 'rip rè sp alle condizioni In vigo re p rim a d ello sciopero,, ma come si può vedere sub ito, l’ accordo, ha una base poco sicura e non è possibile abbandonarsi cotnpfe- tomente a ll’ ouim ism o, perché in sostanza la questione che ha dato m o tivo allo sciopero non che ris o lu ta , è stata rin v ia ta ad a ltro m om ento.
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d m d u a le di lavorare e a tutela d e ll’ ordine, è ta l volta una suprema ed in e lu tta bile necessità.
Ma il punto più interessante è il modo col quale 10 sciopero è venuto a cessare. L a grande m iseria che esso aveva cagionato dopo il com pleto e sa uri mento dei fondi a ccu m ula li nelle casse di resistenza, com inciava a im pensierire il G overno e la o pp or tunità di ven ire ad una soluzione p u r che sia, che valesse intanto a far rip re nd ere il lavoro ai m ina tori si impose in tal modo s u ll’ anim o del S ig n o r M undella, m in istro del C om m ercio e del S ign o r G Ìa d- stone da co n sig lia rli a far in te rve n ire il G overno quale a rb itro nella questione, od alm eno quale con cilia to re tra le due parti in c o n flitto . A ffid a to a L ord Rosebery tale delicato incarico, egli ebbe la fortuna di mettere d ’ accordo i p ro p rie ta ri delle m in iere e i m in atori, alm eno fin o al febbraio prossimo venturo. 11 compromesso stabilisce che i m in atori rip re n d e ranno im m ediatam ente il lavoro alle solite condizioni di salari fino al 1° febbraio 1894. Esso prescrivo ino ltre la costituzione ’ im m ediata di una G iunta di conciliazione (Board o f conciliation) che è tu fi’altra cosa che un collegio di a rb itri, la quale deve d u rare alm eno un anno e consisterà di 14 rappresen tanti per ciascuna delle p a rli. Questi al p rim o loro adunarsi (cioè il 31 dicem bre 1893 nel W estm inster Palace H otel) nom ineranno il loro presidente sce gliendolo fu o ri della G iunta, ove non riescano, p re gheranno lo Speaker o presidente della Camera dei C om uni, a n om in arlo lu i. La G iunta avrà facoltà di fissare di tempo in tempo a com inciare dal 1° febbraio la m isura dei salari.
L ’ accordo interceduto tra le due parti in lite, non è adunque d e fin itiv o e qui sta i l pericolo per I’ avvenire prossimo, perchè è in e vita b ile fin d’ ora, che la questione dei salari fra poco p iu d i due mesi debba tornare in campo. Meno mule se le p a rti si fossero im pegnate espressamente ad accettare le de cisioni della G iunta, ma di tale im pegno non si fa parola nel compromesso. La G iunta è autorizzata a determ inare la m isura delle m ercedi, ma le parti possono stare alla sua sentenza o no, secondo cbe parrà loro equa o ingiusta. E poi qual c rite rio adot terà la G iunta n e 's u o i g iu d izi ? Quello della domanda e d e ll’ offerta o quello dei living-mages, cioè del minimum di salario occorrente a ll’ operaio « per v i vere decentemente ? » C rite rio questo ben d iffic ile a form are, se pure i delegati dei p ro p rie ta ri accet tassero di rim ettersene alle proposte dei delegati operai. In fa tti ora si discute sui g io rn ali inglesi in torno a questo living-wage, al disotto del quale i salari non dovrebbero poter scender mai ; anzi si dice chiaram ente che sono i salari che devono d e term inare i prezzi dei p rod o tti, e non già questi dar la m isura dei salari. Come è noto nel sistema della scala m obile applicata alle m ercedi, il salario è una va ria b ile in funzione dei prezzi del prodotto, cioè sale o scende parallelam ente al crescere o al d im i n u ire del prezzo. Ma il sistema della scala m obile, sul quale si è ragionato a lungo in queste stesse colonne (vedi i n um e ri 4 00 3-3-7) ha orm ai per duto nella ind u stria del carbon fossile tutto il fa vore che aveva acquistato negli anni passati, forse perchè i prezzi del carbone perm ettevano allora una m aggiore larghezza nella retribuzione dei m in a to ri. E la fo rin o la in voga è appunto quella del living- wage, perchè si parledal concetto che il lavoratore deve ottenere alm eno quanto g li è necessario per vivere.
Sarebbe la vecchia i loa riel salario necessario o del salario naturale, già esposta e discussa dai teo ric i d e ll’ economia. Ma le d ifficoltà pratiche sono sempre lo medesime, per quanto la espressione possa m utare ; come si determ ina questo salario necessario per la v ita ? E * ci rife ria m o , ben inteso, a un dato paese, a ll’ In g h ilte rra ad esempio, dove le condizioni di vita dei la v o ra to ri sono pure tanto d iffe re n ti da ind u stria a—in d u stria , da regione a regione. Che sia d eterm inabile il living ivage per i m in a to ri inglesi ci pare assurdo, a meno che non si fissi il regim e d i vita per tu tti i lavo ra to ri delle m in iere, allo stesso modo cbe si vorrebbe fissare il num ero di ore di la vo ro . Sono aspirazioni con trarie alla natura umana e quand’ anche fossero realizzate, d ubitiam o che to r nerebbero di vantaggio per la classe operaia, la quale una volta determ inato un minimum di salario, ade guato a supposte necessità della v ita , incontrerebbe ben m a gg iori d iffico ltà ad assurgere a una posizione m ig lio re . I lim ili e i vin co li n e ll’ o rdin e economico, siano pure da p rin c ip io conform i alla realtà delle cose, si tram utano ben presto in ostacoli a qualsiasi m ig liora m e nto, appunto perchè da mezzi di difesa, divengono bene spesso mezzi di oppressione, di of fesa, di lotta.
Ora se teniamo conto delle aspirazioni palesi e latenti della classe dei m in atori che ha scioperato per o ltre tre mesi e della stipulazione del com p ro messo non possiamo in verità rite ne re che ogni pe ric o lo di prossim i c o n flitti sia scongiurato. Anche se la dura esperienza fatta nei mesi decorsi ha avuto qualche effetto e la resistenza sarà in avvenire meno forte è cre d ib ile che una volta rid o tto in In g h ilte rra il prezzo del carbone al liv e llo norm ale per effetto della ripresa nella sua estrazione, la necessità di una riduzione dei safari sarà nuovam ente messa innanzi dai padroni. Però, anche questi am m aestrati dalla esperienza lim ite ra n n o forse al minimum possibile la riduzione dei salari e per tal modo si troverà forse un term ine di accom odam ento.
È soltanto tenendo conto delle condizioni re a li, da un lato della classe lavo ra trice e d a ll’ a ltro del m e r cato che in cotesti dolorosi c o n flitti in d u s tria li si può sperare di giungere a un accordo. D iversam ente, non si farà che accum ulare danni sopra danni per dover poi fin ire come si sarebbe dovuto in c o m in ciare, cioè con una transazione.
LO STATUTO D ILLI BAICI D’ ITALIA
La Com m issione perm anente per l’ abolizione del corso forzato ha portato alcune m odificazioni allo S tatuto approvato recentem ente dalla Assemblea Ge nerale degli A zion isti.
La m aggior parte delle m odificazioni hanno sem plicem ente carattere di correzione della form a e q u in d i in to rn o ad esse non ci tra tte rre m o , alcune a ltre toccano anche la sostanza, tre sole però sono a nostro avviso im portantissim e veram ente e di esse accenneremo poi.
Che la approvazione del processo verbale della A s semblea sarebbe approvato dal Presidente e da due azionisti invece cbe dal Presidente e dal D ire tto re Ge- n era le; che all articolo 1 5 sarebbe aggiunto che i Buoni del Tesoro ammessi allo sconto non dovrebbero avere una scadenza m aggiore di 4 m e s i; e a ll’ a rtico lo 71 sarebbe m odificata la distribuzione degli u tili nel senso, che in ogni caso sarebbe richiesta prim a la i eintegrazione della massa di rispetto quando fosse stata d im in u ita per fa r fronte a p erd ile even tu a li, ecc. ecc.
Ma le tre m odificazioni p rin c ip a li rig ua rd an o g ii a rtico li 45, 53 e 79.
L ’ articolo 45 che stabiliva il modo col quale do vevano essere approvate le operazioni proposte alla D irezione Generale, aveva già dato luogo a lunghe discussioni. A lc u n i, con un concetto radicale, che incontrava tutta la nostra approvazione, non a m mettevano cbe la D irezione Generale, come tale, do vesse fare operazioni di sconto o di anticipazioni ed a ltre a cui la Banca sia autorizzata ; si osserva che le sedi e succursali avevano organism i speciali depu ta ti appunto ad esaminare s im ili proposte e la D ire zione Generale non doveva im m ischia rsi nel servizio a ttivo d e ll’ Is titu to , se non per quel tanto che fosse necessario a regolarlo e d is c ip lin a rlo con norm e di indole generale.
A ltri, sostenendo un p rin c ip io opposto, proponevano che la D irezione Generale potesse far qualunque ope razione senza bisogno di in te rro g a re g li organi spe ciali d e ll’ A m m in istrazion e.
E poiché tale opinione, che pareva enorm e in fra zione anche alle regole di prudenza, m inacciava d i ottenere la maggioranza, venne concertato l’ a r ticolo 45 o rig in a rio nel senso che le operazioni proposte alla D irezione Generale fossero esaminate da una speciale Com m issione composta di due m em b ri delegati dal Gom itato e del D ire tto re Generale. Ora questo a rtico lo 45 verrebbe m o d ific a to in guisa che non ai delegati del C om itato, ma al C o m itato stesso dovessero essere presentate per la am missione e la approvazione le proposte che perve nissero alla D irezione Generale. Così, non solamente si toglie una ruota non necessaria a ll’ ingranaggio,, ma si aumenta la responsabilità d ell’ A m m inistrazione e q u in d i si rende meno facile che si com m ettano quelle condiscendenze, di cui p u r troppo non è a n cora cessata l ’ abitudine.
L ’ articolo 53 dello Statuto verrebbe m odificato in guisa che, se non e rria m o, il Collegio della Dire zione composto del D iretto re e dei due V ice D ire t to r i G enerali non esisterebbe più. Il potere supremo rim a rre b b e personale anziché collegiale — e questo non approviam o — ; soltanto il D ire tto re Generale avrebbe obbligo di info rm a re i V ic e D ire tto ri Gene ra li di tu tti g li affari della A m m in istrazion e, ed i V ic e D ire tto ri avrebbero d iritto di esporre al C o m i tato il loro avviso quando fosse divergente da quello del D ire tto re Generale.
Come si com prende la m odificazione e im portante, sia perchè sopprim e il C olle gio di D irezione, sia perchè rende m olto vaga la espressione ed il s ig n i ficato delle parole « info rm a di tu tti g li affari ». C’ è da chie de rsi: — per iscritto od a voce? P rim a di c o m p ie rli o dopo com p iuti ? S im ultaneam ente a tu tti e due i V ic e D ire tto ri o separatamente? C hiederà il parere o sem plicem ente darà una inform azione?, ecc. T u tti concetti che s vilu p p a ti in un senso o n e ll’ a ltro
bastano a dare una im pronta diversa alla costituzione ed al funzionam ento della D irezione.
L art. 79 ha portato una radicale m odificazione nelle cauzioni degli a m m in is tra to ri.
Ecco il quadro del num ero delle azioni che, se condo la p rim itiv a dizione, dovevano possedere g li A m m in is tra to ri, e q u e llo ohe secondo la m o d ific a zione si esigerebbe :
Prima dizione Modificazione
Consiglieri superiori.. azioni 50 200
Direttore Generale.. . . » 60 100
Vice Direttori Generali » 50 80
Segretario Generale... » 30 50
Reggenti delle Sedi... » 30 50
Consiglieri delle Sedi. » 20 30
Id. di Succursali » 5 20
Id. di Sconto. » 5 20
Direttori di Sedi... » 40 40
Vice Direttori di Sedi. » 20 40
Direttori di Succursali » da 10 a 20
Non v i è che d ire , l ’aum ento d elle azioni, specie per i m e m bri del C onsiglio superiore è n otevo lis sim o; in via generale non possiamo b ia sim arlo, perchè è bene che g li A m m in is tra to ri di un grande Is titu to , sieno. interessati a fa rlo procedere bene e secondo legalità. Però tem iam o assai che, visto lo strazio che i diversi G overni succedutisi dal 188 6 in poi hanno fatto delle Banche d i emissione, pochi C o n sig lieri si tro vin o disposti ad avve nturare cosi cospicua°somma iu una azienda che la tradizione ha dim ostrato non venne lasciata svolgersi liberam ente nel lim ite delle
legg'-Tale inasprim ento di cauzione, cbe del resto non è cosa nuova in a ltre grandi aziende, sarà giusto soltanto quando alla A m m in istrazion e non sia im posto a ltro lim ite che q u e llo della legge.
LE MIE, LE TEBE E L'EMOI DEL MUTO *>
X X I.
Tra le m anifestazioni patologiche del sistema in dustriale moderno, occupano certo un posto p ro m i nente quelle cbe talvolta (n o n s e m p re ) derivano dai subappalti e che in In g h ilte rra sono riassunte colla espressione di sweating System, o sistema di sfruttam ento, per il quale i bassi salari si accom pa gnano all eccesso di lavoro. Questo fatto non è spe ciale ad alcun paese; la sua diffusione può essere differente da luogo a luogo, le cause di esso possono variare, la intensità della manifestazione patologica sarà anche m aggiore o m in ore a seconda delle con- dizioni della concorrenza, ma sia, esso noto in tu tti i suoi p a rtic o la ri, come è nel caso d e ll’ In g h ilte rra , o non abbia ancora colpito l’ osservatore e lo studioso dei fatti econom ici, è certo che ovunque si trovano esempi di q uello che g l’ inglesi dicono lo sweating, e che possiamo chiam are lo sfruttam en to degli operai, specie per la lunga, eccessiva durata del lavoro. Come avverte uno s critto re inglese s), lo sweating si è n o tato dapprim a fra i lavoranti sarti e non per i bassi * l
*) Vedi il numero 1015 dell’ Economista.
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L’ E C O N O M I S T A
salari, ma per le lunghe ore di la v o ro ; poi, com ’ è naturale, le m o lte plici condizioni sfavorevoli nelle quali si trovano certe classi di lavo ra nti - salari bassi, condizioni anti-igieniche, irre g o la rità di im piego e s im ili - vennero riassunte ed espresse col vocabolo sweating o sfruttam ento, (le tte ra lm e nte« su dante »), la cui nozione andò così allargandosi lin o a com prendere lu tto un problem a in d u stria le di grande im portanza.
È assai d iffic ile , specialmente non volendo esten dersi in m o lti p a rtic o la ri, di (lare un ’ idea del sweat ing System, quale è venuto in luce dopo una inchiesta
com piuta nel 1 8 8 8 -9 0 , e delle conseguenze deplo re v o li che ta lvo lta derivano dal sistema dei subap palti ; ma cercherem o di fo rn ire al lettore alcuni elem enti, che valgano a c h ia rire la questione almeno per q uello che ci interessa relativam ente ai metodi di re trib u zió n e del lavoro.
E a nzitutto conviene precisare il sign ifica to di ta lune parole, che sono spftsso adoperate a proposito dello sweating System. C arlo Booth ') opportunam ente
10 ha fatto ; « il sotto-appaltatore (sub^contraclor) -
egli dice - si trova soltanto quando il lavoro già dato in appalto, è ceduto ad a ltri. Ciò si fa qualche volta con un in te rm e d ia rio (middleman) e il subap
p a lto .s i trova p iù sovènte dove sono necessarie'pa recchie. specie di lavo ri per ottenere un dato p ro dotto. i l prezzo p a ttiiito com prende tutta la serie dei la v o ri o si ha allora un accordo innocuo che non ha n u lla a vedere con lo sfruttam ento d e lj’ operaio. 11 lavoro m eglio pagato, che esige 1’ uso di macchine, è assai com unem ente la parte ceduta ad a ltri. L ’ in te rm e d ia rio è colu i che si interpone tra il produttore e il consum atore o fra qualsiasi a ltre persone che siano'legate .da relazióni c om m ercia li. U n sotto-ap pa l tatore è necessariamente un in te rm e dia rio , ma un in te rm e d ia rio non è necessariamente u n s o tto -a p paltatore. U n padrone d’ un, laboratorio non ò, di so lito , tiè f uno nè l ’ a ltr o : un sweating master, come
e g li viene detto, non è nè p iù nè meno che un pic colo fabbricante, che prende g li o rd in i e li eseguisco con I’ assistenza di q u e lli che egli compensa. Q ue sto è u n contratto di appalto e non nn subappalto, nè la persona può chiam arsi un in te rm e d ia rio , a meno"1 che non si intenda per tale chiunque cerca di ottenere, un ..profitto n e ll’ im p ieg o del lavoro.
Ora connessi alla distrib uzio ne del lavoro a d o m ic ilio esistono tanto g l’ in te rm e d ia ri, quanto i s u bappaltatori ; essi si trovano specialmente quando i la v o ra to ri sono dissem inati nelle loro case o separati por le g ran d i distanze (com e ò il caso a L o n d ra ) dalle grandi intrap re se . V i è cosi un d is trib u to re del lavoro Ira i sin g o li operai, che il p iù spesso lavorano al p ròp rio d o m ic ilio e il d is trib u to re rica va un prò- fitto ,p e r la rice rca dei la v o ra n ti stessi e perchè è re sponsabile della consegna e della esatta esecuzione del lavo ro o rdin ato . Quando poi il lavoro è in parto com putto d allo stesso d is trib u to re , oppure nei suoi lo ca li, si ha u n sistema ib rid o perchè com prende a nn tempo il lavoro a d o m ic ilio e un piccolo labora torio, nonché u n ’ agenzia d i distribuzione del lavoro. I l lavoro che può essere com piuto anche fuo ri del la b o ra to rio è assunto da q u e lli che non possono la sciare la casa ; si ha così un sistema assai elastico che si adatta alle condizioni della v ita della classe
') L ife and labour o f the people in London - vol. IV, pag- 332 (London Macmillan, 1893).
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lavoratrice, allo sue a b itu d in i, e alle p eculia rità di ciascuna in d u stria *).
Non v ’ è du bb io che questa organizzazione in d u stria le favorisca lo sweating o sfruttam en to . L o stesso B oo th,
p u r am m ettendo che esso si ve rifica per certe classi di la v o ra to ri più deboli, p iù isola ti, p iù incapaci, ecc. qualunque sia il sistema di im piego, riconosce che il male è più grave là dove si ha la m o lte plicità dei piccoli padroni clic raccolgono in una stanza qualsiasi di una casa un certo num ero di lavo ra nti affidando poi o no a ltro lavoro a u o m in i o a donne, che rim angono nelle loro case. La m o lte plicità di questi p icco li padroni di laboratori trae con sè In concorrenza vivacissim a che essi si fanno tra loro, della quale approfittano le g ran d i intraprese che danno le co m m issio n i; donde la riduzione dei prezzi con perdite im m ediate pel piccolo padrone, il quale cerca di riva le rsi sui p ro p ri lavoranti.
E la cosa g li riesce facile specialm ente là dove la continua im m igrazione d i lavo ra nti in fim i, aventi un tenore di v ita basso, perm ette di avere operai con salari bassi. Le conseguenze in e v ita b ili sono le lunghe ore di lavo ro , a lle quali si assoggetta del resto lo stesso padrone, i salari bassi e le condizioni de leterie d e ll’ am biente in cui lavorano. S i aggiunga la grande irre g o la rità d e ll’ im piego, concom itante alla lunga durata del lavo ro nei m om enti iu cui le o r dinazioni si accum ulano e si com prenderà quanto sia infe lice la condizione del lavorante che è tra vo lto dallo siveating System e non può liberarsene per en
trare nella fabbrica vera e propria o m eglio ancora nella grande fabbrica.
Se fosse nostro com pito di esporre e di analjzzare sotto i v a ri suoi aspetti questa condizione di cose) apparirebbe p iù facilm e nte il m ale che produce la m oltiplicazione dei piccoli padroni e la loro tendenza ad aum entare, dovuta alla esiguità del capitale n e cessario per is titu ire un lab o rato rio nelle in d u s trie dove più si verifica lo sireating, q u a li sono a L on d ra
quelle della confezione dei ve s titi e delle calzature, della fabbricazione dei m o b ili, deila lavorazione del tabacco, della seta, ecc. Ma q u e llo che q u i ci interessa notare è-che il sweating System d eriva bensì da v a rie
cau se, però una di esse, i subappalti, lo favoriscono in modo speciale.
N e ll’ u ltim a form a di rim unerazione del lavo ro che abbiamo analizzato - cioè nel lavoro appaltato
[contract-worlt) - si ha una convenzione in v ir tù
della quale la re trib u zio n e del capo del grup p o con siste nella differenza tra la somma totale pattuita quale prezzo di un dato am m ontare di lavoro e la somma dei salari pagati ai la v o ra n ti s u b o rd in a ti; perciò il capo del gruppo non è u n in tra p re n d ito re che ottenga il p ro fitto , ma al pari degli a ltri la v o ra nti dipende d a ll’ in tra p re n d ito re . Invece il subap paltatore è un vero in tra p re n d ito re , sebbene la v o ri per conto di un in tra p re n d ito re superiore, ed è in cotesto caso che si hanno spesso i m ali deplorati a proposito del sweating System. D icia m o spesso e non sem pre, perchè i fatti messi in luce, ad esempio, dalla inchiesta com piuta in In g h ilte rra da un C o
-*) Chi voglia conoscere come sono organizzate a Londra nell’East End le industrie nelle quali è più frequente lo sweating System, consulti il volume IV
dell’ opera edita dal Booth sulla Life and labour o f
m ila to ‘Iella Camera dei L o rd i, hanno d im ostra lo che da un lato i subappalti talvolta non danno luogo ad alcun speciale inconveniente e d a ll’ a ltro che i m a li che si designano col nom e di sweating si verifica no anche a ll’ in fu o ri dei subappalti, ossia anche quando i lavo ra nti sono in ra p p o rti d ire tti colle g randi in traprese e manca " in te rm e d ia rio che m iri a con seguire un grosso guadagno valendosi della concor renza tra g li operai. I bassi salari ad esempio, come nota giustam ente lo Scbloss ') , non sono pagati sol tanto o p rincip alm e nte dai subappaltatori, nè le lunghe ore di lavo ro si trovano soltanto o p rincip alm e nte presso i piccoli padroni dei laboratori dove lo sweat ing si svolgerebbe con tutte le sue te m ib ili conse guenze. Però, secondo lo stesso s c ritto re , è special- mente presso i subappaltatori {sub-contractors) che si nota l’ inconveniente dello sfruttam ento intenso delle forze del lavorante e ciò pel fatto che essi applicano il p iù spesso fi salario a cottim o od eserci tano uua più d iretta e attiva sorveglianza sui loro d i pendenti, appunto perchè è esercitata da coloro stessi che sono direttam ente interessati nel lavoro, anziché dai c a p i-la vo ra n ti, da sorveglianti e s im ili, come a v viene nelle grandi fabbriche. La natura umana è cosi fatta che quando il tornaconto personale del padrone regola la m isura della sorveglianza sui d i pendenti non è im possibile, anzi è p u r troppo f r e quente, il caso di pretese eccessive rig u a rd o alla speditezza ed alla quantità del lavoro esigibile dai dipendenti stessi. Il subappaltatore è u n piccolo in- tra pren ditore e come tale è re trib u ito dal p ro fitto , i l quale dipende nella sua q uantità anche dalla ala c rità dei lavo ra nti ; questi, q u in d i, si trovano esposti a vessazioni e a oppressioni da parte del subappal tatore, la quale cosa non si ve rifica quando il capo lavorante o il sorvegliante è re trib u ito a tempo. Che il subappaltatore la v o ri e gli pure o no, ciò non m o difica la condizione dei lavo ra nti da lu i dipendenti ; essi, o ltre la mercede bassa che ricevono e le lunghe ore c u i sono astretti, devono dare tutta quella qua n tità di lavoro, di cui sono capaci, spesso anche con detrim ento della loro esistenza fisica.
E n ulla diciam o di altre form e d i sfruttam ento cui si presta il sistema dei subappalti (ad esempio nei docks di Londra - Scbloss, op. c it., pag. 155), perchè è noto a quali accuse esso abbia dato luogo e q ua li inco nve nie nti d e riv in o dai subappalti dati a in te rm e d ia ri che, naturalm ente, fanno pagare di re gola al p iù alto prezzo possibile il lo ro in te rv e n to . D al punto di vista del m etodo di re trib uzion e del la v o ro ,( che è l’ aspetto dal quale dobbiam o consi derare la questione, possiamo, d ire con lo Scbloss che i m a li d e riva n ti dai subappalti e per ciò stesso q u e lli che si indicano con lo sweating system de riva no in parte dal fatto della organizzazione stessa dei piccoli padroni subappaltatori, i q u a li lottando per un p ro fitto che la concorrenza ha già rid o tto ad una m isura bassa, esercitano sui lo ro dipendenti la più intensa sorveglianza così da renderla un vero sfruttam ento delle lo ro forze. Una trasform azione in d ustriale che togliesse le schiere num erose degli siveated dalla dipendenza dei subappaltatori e li m et tesse sotto quella di capi la v o ra n ti re trib u iti a tempo potrebbe m ig lio ra re là lo ro condizione. Ma è anche da notarsi che il sistema dei subappalti può dare luogo a g li inco n ve n ie n ti d ep lora ti perchè g li operai
*) Methods o f industrial remuneration - chap. XIV.
che lavorano nelle in d u strie nelle q u a li quel sistema è m aggiorm ente praticato sono anche i p iù deboli, isolati e meno is tru iti, e sarà sopratutto in tesi ge nerale, cioè astraendo dalle speciali condizioni in cui possono tro va rsi, la loro unione e la loro istruzio ne il mezzo p iù idoneo per rendere im possibile lo s fru t tamento delle loro forze * *).
Il sistema dei subappalti non è per sè medesim o condannabile; esso serve anzi a rendere p iù facile e pronta la distribuzione del lavoro o delle com m ission i; è conform e al p rin c ip io che conviene d i videre il lavoro o le ordinazioni in lo tti accessibili anche ai piccoli capitali, nè esso è la sola causa dello sfruttam ento di alcune categorie d i la v o ra to ri che in In g h ilte rra ha tanto im p en sie rito 1’ opinione p ub blica quando fu reso nolo con la inchiesta sullo sweating, del resto conosciuto (nella cosa e nella denom inazione) fin dal 1848 a d ir poco s). Ma n iu n dubbio anche che il sistema dei subappalti quando è applicato fra la vo ra n ti cui la resistenza non può che essere ignota e presso i q ua li qualsiasi aspirazione a una m i g lio re condizione economica e igie n ica è im p ed ita dalla concorrenza che si fanno g li stessi operai può c o n trib u ire , e lo si è potuto vedere nelle in d u s trie d e ll’ East End di Londra e in alcune in d u s trie pa rig in e 3), a peggiorare per le ra g io n i indicate la loro condizione, sia rig u a rd o alla re trib uzion e del lavoro, sia relativam ente alla durata del lavo ro e alle condizioni igieniche d e ll’ am biente in cui esso è com piuto.
DOCUMENTI FINANZIARI
La R agioneria Generale dello Stato com unica quanto segue :
Il Ministro del Tesoro (On. Grimaldi), adempiendo alla prescrizione della legge di contabilità generale, ha presentato alla Camera dei Deputati i seguenti documenti finanziari, cioè :
1. ° il Rendiconto generale consuntivo dell’ eser
cizio 1892-93 ;
2. » l’Assestamento del bilancio di previsione pel
corrente esercizio 1893-94 ;
3. ° il Progetto del bilancio di previsione pel
prossimo esercizio 1894-95.
Ecco un breve cenno dei risultati che presentano tali documenti.
Rendiconto dell’esercizio 1892-93. — Le previ sioni di quest’ esercizio attraversarono molte e sva riate fasi che è necessario ricordare, prima di far canno dei risultamenti accertati.
Secondo il primo progetto di bilancio presentato dall’ Amministrazione Di Rudini il 25 novembre 1891 si avrebbe dovuto avere : un disavanzo di sole li re 356,144.33 nella categoria « Entrate e Spese effet
*) Sui caratteri, le cause e i rimedi dello sweating
system, dà notizie il Hobson, op. cit., chap. IV -V II.
Sul rapporto del Comitato dei Lordi, vedi Beatrice
Potter, The Lords and the sweating system nel N i neteenth Century, giugno 1890.
*) Il Marx nella sua opera D as Capital vi accenna
fugacemente nel capitolo XXI.
s) Si vegga P. du Maroussem, L à question ouvrière,
2 voi. Paris 1891-92 e dello stesso uno studio nella
704
L’ E C O N O M I S T A
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tive » e una differenza passiva di L. 10,179,789.33 nel « Movimento di capitali » ; e poiché per le spese della categoria « Costruzione di Strade ferrate », nella quale si faceva uno stanziamento di L. 89,570,830, intende- vasi provvedere con emissione di debiti, cosi venivasi ad avere un deficit pel Tesoro di L. 10,535,933.66.
Ma già la passata Amministrazione portò a quelle sue proposte importanti modificazioni, avendo dovuto da un lato ridurre sensibilmente le previsioni dell’en trata in relazione all’andamento delle principali tasse, e dall’altro accrescere la spesa per correggere gli stanziamenti proposti per vari oneri, come quelli con cernenti le spese di cambio, le pensioni, le anticipa zioni alle Casse degli aumenti patrimoniali per le ferrovie, ecc.
Oltre di ciò l’Amministrazione Di Rudinì, nell’ in tendimento di dovere ornai provvedere altrimenti che con debiti alle costruzioni ferroviarie, eliminò dal bilancio l’entrata e la spesa di quella speciale cate goria e trasportò nelle spese effettive la somma da stanziarsi per tali costruzioni nell’ esercizio 1892-93, che era per altro stata ridotta a soli 30 milioni dalla legge del 10 aprile 1892,
Di guisa che il bilanciò rettificato dalla precedente Amministrazione veniva a presentare : un disavanzo tra le entrate e spese effettive di L. 44,770,459.98; una differenza passiva di L. 13,324,789.33 nel Movi mento di capitali; in complesso un deficit pel Te soro di L. 58,095,249.31.
Siccome però restavano da computarsi gli effetti di alcuni disegni di legge fra i quali : il contributo da versarsi al Tesoro dal Fondo pel Culto in 3 mi lioni, e dei rimandi di spese straordinarie, stati poi approvati, recanti un benefizio di L, 14,127,901.44, cosi può concludersi che 1’ Amministrazione Di Ru dinì lasciò il bilancio di previsione pel 1892-93 in queste condizioni :
Disavanzo nella categoria delle
Entrate e Spese effettive . . . L. 26,627,558. 54 Differenza passiva nel Movimento
di capitali . . . . . . . » 14,339,789.33
Deficit pel Tesoro. L. 40,967,347. 87 Succeduto all’Amministrazione Di Rudini l’attuale Gabinetto altre importanti modificazioni vennero por tate alle previsioni di questo bilancio : basti citare quella del ripristino della categoria « Costruzione di Strade ferrate», essendo stato riconosciuto affatto impossibile, date le condizioni in cui trovavasi il bilancio, supplire alle costruzioni ferroviarie con en trate effettive; e l’altra concernente la nuova pro posta riguardante l’operazione sulle pensioni. Per lo che le previsioni definitive per l’esercizio in discorso rimasero definitivamente stabilite in questi termini : Disavanzo della categoria Entrate
e Spese effettive...L. 15,998,607. 24 Differenza attiva nel Movimento
di c a p ita li... » 22,975,545.42 Benefizio per il Tesoro. L. 6,976,938.18 Di fronte a queste ultime previsioni, si ebbero in vece questi risultati :
Nella categoria Entrate e Spese effettive un disa vanzo di L. 13,275,865. 93 ; nel Movimento di capitali una differenza attiva di L. 22,619,631.65; in com plesso un vantaggio per il Tesoro di L. 9,343,765. 72. Nonostante adunque la diminuzione verificatasi in alcuni cespiti di entrate e l’aggravio crescente di alcuni oneri inevitabili, gli accertamenti dell’eserci zio 1892-93, non solo corrisposero ai presagi, ma presentarono pure un miglioramento non disprege vole per la complessiva somma di L. 2,366,827. 54,
dovuto a maggiori entrate per L. 1,501,265. 43 e a minori spese per L. 865,562.11.
Vero è che l’aumento conseguito nell’entrata di pese essenzialmente dal maggior prodotto delle do gane, specie per le importazioni del grano, il quale aumento bastò a compensare e anche a superare le diminuzioni verificatesi in altri proventi erariali.
Quanto alla diminuzione di L. 865,562.11 ottenuta nella spesa, essa è il risultato di un complesso di eccedenze per L. 14,890,680. 29, contro una somma di economie per L. 15,756,242. 40.
Rispetto alle eccedenze, per l’approvazione delle quali l’Onorevole Ministro del Tesoro ha presentato alla Camera speciali disegni di legge, è da avvertire che per la massima parte, ossia per oltre 12 milioni, esse riguardano spese obbligatorie e d’ordine e di pendono essenzialmente dal rialzo dei cambi e da maggiori spese di riscossione.
A formare poi la predetta somma di economie di L. 15,756,242.40, nella quale sono per altro com prese L. 5,200,000 di minori vincite a lotto, concor sero i bilanci di tutti i Ministeri, avendo l’Ammini strazione avuto ognora di mira di ottenere che allo inevitabili maggiori esigenze dei servizi, cui non po teva sottrarsi, fosse dato almeno di contrapporre cor rispondenti economie.
Assestamento del bilancio per l ’esercizio 1893- 1894. — Secondo il riepilogo annesso al bilancio dell’entrata approvato colla legge del 30 giugno 1893, si prevedeva pel corrente esercizio : un disavanzo
tra le entrate e le spese effettive di L. 20,285,606. 48 j
una differenza attiva nel Movimento di capitali di
L. 22,903,646. 89, e così un benefizio per il Tesoro di L. 2,618,040.41.
Restavano però fuori bilancio gli effetti di varie leggi votate, tra cui quella che autorizzò una ulte riore assegnazione di L. 9,680,000 per spese straor dinarie militari colla quale si raggiungeva la somma di 246 milioni, consolidata per la spesa del Ministero della Guerra.
Oltre di ciò si manifestò la necessità di accrescere gli stanziamenti di vari oneri, nello stesso tempo che si riconobbe di dover portare delle riduzioni alle somme previste per qualche cespite di entrata.
Ond’è che il progetto d’assestamento del bilancio per l’esercizio 1893-94, ora presentato, offre le risul tanze seguenti :
Disavanzo nella categoria Entrate
e Spese effettive...L. 44,212,215.52 Differenza attiva nel Movimento
di capitali ... » 46,231,368.25 Benefizio pel Tesoro. L. 2,019,152.73 Se adunque si verificheranno queste previsioni, come oggi non si avrebbe motivo di dubitare, anche per l’esercizio 1893-94, i provvedimenti fin qui adottati riusciranno a coprire il disavanzo del bilancio, nello stesso modo che supplirono a quello dell’ esercizio Ì892-93. Quindi il programma finanziario del Mini stero, il quale consisteva nel provvedere con mezzi speciali ai due esercizi 1892-93 e 1893-94, per aver poi agio di avvisare al modo di raggiungere stabil mente il pareggio, avrebbe avuta fin qui completa riuscita.
Progetto del bilancio di previsione per l ’eser cizio 1894-95. — Nel compilare il progetto di bi lancio pel venturo esercizio 1894-95 il Ministero do veva, naturalmente, tener conto dei maggiori oneri che vengono in esso a scadere, i quali pur mitigati da quelle riduzioni che era possibile introdurre, re cavano tuttavia un aggravio di oltre 10 milioni.
In base a questi concetti viene proposto di accre scere la spesa effettiva di circa 10 milioni e di diminuire l’entrata effettiva di L. 4,648,000. E cosi il progetto di bilancio pel 1894-95, tenuto pur conto delle spese straordinarie militari da approvarsi con legge, che restano da iscrivere a raggiungere la somma conso lidata di 24G milioni per il Ministero della Guerra,
presenta : nella categoria Entrate, e Spese effettive, un
disavanzo di L. 46,450.000; nella categoria Movi
mento di capitali una differenza attiva di L. 16,277,000;
in totale un deficit pel Tesoro di L. 30,173,000.
Il modo di provvedere a questo deficit e insieme alla
stabilità del pareggio del bilancio, formerà appunto il programma finanziario che il Ministero non tar derà di esporre al Parlamento.
Rivista Bibliografica
Arthur L. Bowiey. — Enqland's Foreign Trade in thè
X I X century. Tlie economie and social results. — London, Swan Sonnenschein and C.°, 1893, pag. 160, (2 scel. e mezzo).
H. de B. Gibbins. — B ritish Commerce and Colonies
from Elizabeth to Victoria. — London, Methuen and C.°, 1893, pag. VIII-136 (2 scellini).
Lo studio del signor B o w ie y sul co m m e rcio del— l ’ In g h ilte rra in questo secolo ha ottenuto il prem io Cobden dalla U niversità d i C am bridge e ci pare che sia m e ritevo le di tale onore, perchè è un buon com pendio delle p rin c ip a li v ic is s itu d in i del com m ercio inglese negli u ltim i cento anni.
P er chi conosca quale svilu pp o esso abbia avuto e per quali trasform azioni sia passato, apparirà subito che il tema è m olto interessante e degno d i studio anche da parte nostra, potendovi ric a va re m o lti u tili insegnam enti, perciò vorre m m o che questo lib ro avesse m o lti le tto ri ita lia n i. L ’ A u to re com incia dal considerare l’ In g h ilte rra com m erciale alla fine del secolo X V I I I , quando il com m ercio inglese aveva ben poca im p o rta n za : nel 1791 le im p orta zion i e ie esportazioni am m ontavano com plessivam ente a 57 m ilio n i di sterline e nel 1891 a 7 4 4 m ilio n i di s te rlin e ; la popolazione n e ll’ anno 1801 era di 16 m ilio n i, m entre saliva a 52 m ilio n i nel 1 8 9 2 ; le colonie avevano com m ercialm ente pochissima im p o r tanza e oggidì invece sono tra i p rin c ip a li clien ti d e ll’ In g h ilte rra . Queste profonde m utazioni e le cause che le hanno prodotte sono messe brevem ente, ma bene in luce dal Sig. B o w ie y , il quale ci fa co noscere g li effetti delle g ue rre con In F rancia sul com m ercio n el periodo 1 7 9 5 -1 8 1 5 ; le vicende della lotta pel libe ro scambio e g li effetti im m e d ia ti della v itto ria (1 8 1 5 -1 8 5 0 ); le conseguenze varie e im p o r ta n ti che il free trade ha prodotto dal 1850 al 1870, le vicende del com m ercio inglese dal 1870 a oggi, nonché la condizione com m erciale odierna d e ll’ I n g h ilte rra . Senza sovraccaricare il lib ro d i c ifre e servendosi, opportunam ente, delle rappresentazioni grafiche pei p rin c ip a li d ati, I’ A u to re ha saputo pre sentare in modo chiaro e attraente, la storia d i un periodo veram ente u nico nel com m ercio e non ha trascurato di mettere in luce g li e ffetti econom ici e sociali che il suo svolgim ento ha prodotto.
Il volu m etto del sig. G ibbins fa parte di una nuova serie destinata a ll’ insegnamento com m erciale e tratta in modo forse eccessivamente breve della storia del
com m ercio e delle colonie inglesi dal 150 0 ai n ostri g io rn i. È una precisa e chiara narrazione fatta per le scuole, dei p rin c ip a li a vve n im e n ti co m m e rcia li che sarà specialmente u tile a chi vorrà prepararsi alla lettura delle opere del C unningham e del Rogers ; soltanto non sappiamo perchè l’ A u to re abbia v o lu to lim ita rs i agli u ltim i cinque secoli, mentre risalendo ai tem pi a ntichi avrebbe fatto opera completa e pa rallela a quella sulla storia in d u stria le d e ll’ In g h il terra che il Gib&ius ha pubblicala pochi anni sono.
J. E. C. Munro. — Commercial Law. — London, Mac
millan and Co., 1893, pag. VIII-191, (3 scel. e */»).
Se occorresse una prova della im portanza che ha in In g h ilte rra la istruzione com m erciale, basterebbe quella che è fornita dalle collezioni di opere per tale insegnamento che vengono pubblicate continuam ente a L on dra. Questo vo lu m e del M u n ro sul D iritto C o m m erciale fa parte appunto d i una collezione diretta da James G ow e della quale sono annunciati m o lti a ltri v o lu m i.
Il com pito che il sig. M u nro si è proposto cioè di provvedere le scuole e i collegi d i un testo elemen tare sul D iritto C om m erciale, non è certo dei p iù fa c ili, date le condizioni del d iritto inglese che non è codificato. Ed è anzi strano ch ’ egli non abbia visto la necessità di dare a lcu ni sch iarim en ti sul D iritto com m erciale, la sua natura, le sue fonti e s im ili ; entra invece subito a tra tta re delle persone dei com m e rcian ti e della proprietà m ercantile, passa ai con tra tti, di cui tratta estesamente, ai fa llim e n ti e a ll’ ap plicazione della legge. C erto il manuale del M u nro non può bastare a c h i voglia conoscere com pieta- niente e in tutte le sue parti il d iritto com m erciale inglese, ma per uno studio elem entare può anche essere sufficiente. In appendice si trova u n glossario dei te rm in i legali piu in uso, m o d u li per le assicu razioni e una serie di domande sui v a ri tem i svolti nel lib ro .
Rivista Economica
/ nostri scambi coll'ovest della Francia — Produ zione dello zinco nel mondo — Le irreg olarità della Banca d’ Inghilterra.
I nostri scambi coll’ ovest della Francia. —
L ’ avv. C orte, regio eousole a ll’ H avre, ha spedito il mese scorso un rapporto al m in is tro degli esteri, nel quale si contengono im p o rta n ti notizie ed u tilis sime c o n sile ra zio n i circa g li scambi d e ll’ Ita lia c o l l ’ ovest della F ran cia , e, come è nostra a bitud ine , ne diam o un sunto per regola dei nostri e sportatori.
II distretto consolare d e ll’ H avre abbraccia tu tto l ’ovest della F ran cia , costitu ito da dodici dei suoi più ric c h i e popolati d ip a rtim e n ti; ed in q uella va sta regione, dove si ve rific a un cozzo con tinu o fra le città in d u stria li d e ll’ inte rn o e q uelle c o m m e rc ia li della costa, per in d u rre , le p rim e , il governo fra n cese al protezionism o, ed al lib e ro scambio le se conde, è d e ll’ interesse nostro di conoscere le p rin cipali risorse di ogni d ip a rtim e n to e I’ im portanza che v i hanno i nostri scambi com m ercia li e m a rittim i.