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Reato di interferenze illecite: ultime sentenze

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Reato di interferenze illecite:

ultime sentenze

written by Redazione | 25/10/2021

Strumenti di captazione visiva o sonora; luogo di privata dimora; spazi altrui assimilabili a luogo esposto al pubblico.

Riprese in spazi condominiali

Il socio di uno studio legale che effettua riprese video in spazi condominiali dello stabile, o nelle parti comuni dello studio aperti alla vista, al fine di dimostrare il mancato rispetto del divieto di avvicinamento di altro socio dello studio, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata di quest’ultimo.

Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.32544

Ripresa di immagini attinenti alla vita

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privata in un ambulatorio medico

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all’interno di uno studio medico privato e successivamente le diffonda attraverso i “social network”, atteso che il bene giuridico tutelato dall’art. 615-bis c.p. concerne qualsiasi atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato.

Cassazione penale sez. III, 11/06/2020, n.27990

Ripresa fotografica effettuata dai vigili urbani attraverso cancello semiaperto

Non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei.

(Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis c.p., l’arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).

Cassazione penale sez. VI, 05/03/2020, n.9932

Installazione telecamere verso la proprietà altrui: c’è reato di interferenze illecite nella vita privata?

Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata colui che sulla tettoia della propria azienda installi una telecamera idonea a riprendere l’ingresso di un stabilimento industriale di proprietà altrui, laddove non risulti che la telecamera sia in grado di riprendere, non solo l’accesso e l’uscita dei mezzi e le

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relative targhe, ma anche l’attività lavorativa svolta all’interno dello stabilimento.

Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto dal reato ex articolo 615-bis del codice penale l’imputato, tratto a giudizio per aver posizionato una telecamera del sistema di videosorveglianza verso la proprietà altrui. Per il giudice, nello specifico, manca la prova che ci sia stata abusiva captazione di condotte tenute in località protetta, ai sensi della disposizione incriminatrice.

Tribunale Nola, 14/01/2020, n.9

Foto scattate nell’abitazione altrui

Non integra il reato di illecita interferenza nella vita altrui la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, sia quale convivente che ospite occasionale, filmi scene di vita privata.

Costituisce infatti elemento rilevante ai fini della sussistenza del reato il fatto che l’agente riprenda immagini di luoghi in cui non sia ammesso, concretizzandosi in tale aspetto l’atto di interferenza nell’ambito privato altrui. Costituiscono poi elementi necessari la compartecipazione dell’autore alle riprese dell’evento ed il disvalore obiettivo delle immagini riprese.

Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.46158

Interferenze illecite nella vita privata

In tema di interferenze illecite nella vita privata, l’elemento di illiceità speciale

“abusivamente” esclude la rilevanza penale di quelle condotte di ripresa visiva o fotografica che siano realizzabili senza accorgimenti particolari, essendo la vita privata che si svolge all’interno della privata dimora liberamente visibile dall’esterno da parte di condomini dell’edificio frontistante o perspiciente.

Cassazione penale sez. III, 10/07/2018, n.372

Chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata?

Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che

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carpisca, all’interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del

“partner” ignaro).

Cassazione penale sez. V, 20/12/2018, n.13384

Chi non commette reato di interferenze illecite nella vita privata?

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso.

Cassazione penale sez. V, 02/05/2018, n.27160

Ambulatorio di un ospedale: deve essere ritenuto luogo di privata dimora?

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615-bis c.p. ascritto al dipendente ospedaliero ai danni dei pazienti o di colleghi di lavoro, l’ambulatorio di un ospedale deve essere ritenuto quale luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi, e non essendo sufficiente ad escludere tale qualificazione la circostanza della disponibilità del luogo anche da parte dell’autore dell’indebita interferenza, perché la norma incriminatrice mira a tutelare riservatezza della persona offesa, la quale si trova nel luogo in questione per ragioni, anche temporanee, di salute o di servizio e per le attività strettamente giustificate da tali ragioni, ma non anche per subire interferenze illecite nella sua sfera di riservatezza

Cassazione penale sez. III, 24/05/2018, n.47123

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Filmare la moglie nella propria dimora senza il suo consenso

Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis cod.

pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorchè l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell’art.

615-bis cod. pen. della condotta dell’imputato che aveva filmato la propria moglie, nuda o seminuda, all’interno del bagno o della camera da letto, intenta all’igiene del corpo o alla cura della persona, in assenza di elementi che dimostrassero che la donna volesse condividere con l’imputato detti momenti di intimità).

Cassazione penale sez. V, 14/05/2018, n.36109

Quando non sussiste il reato di illecita interferenza nella vita privata?

Il reato di illecite interferenze nella vita privata non sussiste quando gli spazi altrui sono assimilabili a “luogo esposto al pubblico”, mentre è possibile individuare un illecito civile foriero di danno non patrimoniale se l’angolo visuale delle riprese va oltre gli spazi di esclusiva pertinenza.

Tribunale Catania sez. III, 31/01/2018, n.466

Inserimento di una cimice nel veicolo del coniuge

L’inserimento da parte del marito di una cimice all’interno dell’auto della moglie preposta non solo a geolocalizzare ma anche ad ascoltare le conversazioni che si svolgono all’interno dell’abitacolo integra il reato di interferenze illecite nella vita privata.

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Tribunale Napoli Nord sez. II, 01/12/2017, n.2885

Installazione di microcamere nella proprietà privata della vittima

L’installazione di microcamere nella proprietà privata della vittima con sfruttamento del proprio impianto elettrico che consentono di visionarne a distanza le attività attraverso un’app del cellulare, è idonea alla configurazione dei reati di cui agli artt. 615-bis (Interferenze illecite nella vita privata), 624 -625 (Furto di energia elettrica) e 612-bis (Atti persecutori) c.p.

Cassazione penale sez. V, 24/11/2017, n.9966

Scale condominiali e i pianerottoli: sono luoghi di privata dimora?

Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano

“luoghi di privata dimora” cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

Cassazione penale sez. V, 30/05/2017, n.34151

Tutela della riservatezza domiciliare della persona offesa

Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve ritenersi luogo di privata dimora la “toilette” di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale.

(Fattispecie in cui la Corte, avendo riguardo a condotta posta in essere da uno dei titolari dello studio e consistita nella captazione delle immagini delle impiegate

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mediante un telefono cellulare opportunamente occultato, ha precisato che la disponibilità del luogo anche da parte dell’autore della indebita interferenza non incide sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa).

Cassazione penale sez. III, 30/04/2015, n.27847

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