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IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

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IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis Presidente

Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]

Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Prof. Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 26/07/2012, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 16/12/11, il ricorrente, premesso di avere contratto un prestito personale con l’intermediario, in seguito trasformato in altro tipo di finanziamento, lamenta la mancata consegna dei relativi piani di ammortamento e della documentazione concernente le condizioni economiche degli stessi, ivi inclusa quella afferente le polizze assicurative collegate ai contratti.

Come già fatto con reclamo 26/10/11 rimasto senza positivo riscontro, il ricorrente deduce inoltre la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto ai sensi degli artt. 1283, 1284, 1418 e 1419 cod. civ., specificamente contestando, anche sulla scorta di un precedente giurisprudenziale, l’illegittimità del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”.

In ragione di ciò chiede la declaratoria di “nullità della clausole dell’interesse ultralegale per la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso

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importo indebitamente corrisposto a tale titolo in misura pari ad € 12.289,82, come risultante da apposita perizia econometrica allegata al ricorso, e l’applicazione, per il residuo periodo di ammortamento, del tasso legale semplice, con cancellazione di ogni addebito per interessi di mora e spese non convenute.

Con successiva comunicazione in data 11/01/12, il ricorrente ha poi censurato l’avvenuta segnalazione del rapporto di cui si tratta quale sofferenza in Centrale dei Rischi ed ha chiesto il risarcimento del relativo danno non patrimoniale, senza contestare i ritardi nei pagamenti, ma opponendo l’esistenza di contenzioso tra le parti circa l’entità dell’esposizione.

Con controdeduzioni pervenute il 22/02/11, l’intermediario ha fornito la propria versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella del ricorrente quanto a stipula dei due contratti di finanziamento, aggiungendo che parte della provvista riveniente dal secondo venne a suo tempo utilizzata per estinguere anticipatamente il primo.

Ha inoltre rilevato come l’odierno ricorrente fosse in ritardo nel pagamento delle rate mensili di rimborso del finanziamento in essere (v. solleciti 15/11/10, 29/08/11 e 28/10/11, all.ti 1-3), tanto che, con nota 16/11/11 comunicava la risoluzione di diritto del contratto e chiedeva l’immediata restituzione di n. 9 rate insolute per complessivi € 7.716,96, nonché il rimborso del capitale residuo in misura pari ad € 29.893,66 e relativi interessi maturandi.

In seguito, con nota 23/12/11 (all.to 4), comunicava la classificazione del rapporto a sofferenza e in data 28/12/11 (all.to 5), l’avvenuto conferimento di incarico a società esterna per il recupero forzoso del credito.

In diritto l’intermediario ha chiesto pregiudizialmente la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, in via preliminare ha eccepito l’incompetenza per materia dell’ABF, l’improcedibilità o nullità del ricorso per difetto di una specifica contestazione e impossibilità di lettura della grafia del ricorrente e l’inammissibilità della domanda relativa alla segnalazione in Centrale dei Rischi bancari per difetto di previo reclamo.

Nel merito ha opposto l’inesistenza di alcun obbligo di allegare il piano di ammortamento ai finanziamenti de quibus, la validità ed efficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse applicato nella specie e la legittimità del metodo di ammortamento “alla francese”, perciò chiedendo il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

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Diritto

Occorre anzitutto esaminare le domande ed eccezioni svolte in via pregiudiziale e preliminare dall’intermediario.

A tale riguardo certamente infondata deve ritenersi la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, la cui stessa formulazione non appare comprensibile alla luce della controversia in essere tra le parti.

Ugualmente infondate sono le eccezioni di incompetenza ratione materiae e di nullità e improcedibilità del ricorso introduttivo.

Quanto alla prima, è agevole rilevare che la presente controversia rientra con ogni evidenza nei poteri cognitivi di questo Collegio, avendo ad oggetto “l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, …” (Sez. I^, art. 4, II°co., Disp. B.d.I. sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e finanziarie 18/06/09; v.

anche relative disposizioni di revisione12/12/11) assunti dalle parti con i contratti di finanziamento cui si verte.

Quanto alla seconda, è appena il caso di osservare che il ricorso contiene una contestazione assolutamente chiara nel suo contenuto e ben compresa dal resistente, nonostante la lamentata difficoltà di lettura, che si è infatti ampiamente difeso anche nel merito delle censure svolte dalla controparte.

Fondata è invece l’eccezione di inammissibilità della domanda introdotta nel corso del procedimento con comunicazione 11/01/12, concernente la dedotta illegittimità dell’avvenuta segnalazione del rapporto in Centrale dei Rischi bancari, in quanto non preceduta da reclamo (v. in tal senso: dec. ABF 2391 del 04/11/11, id. n. 16 del 07/01/11), il che impedisce di esaminarne il fondamento, anche per quanto concerne la connessa richiesta risarcitoria.

Venendo al merito della restante controversia, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento risulta che in data 28/09/05 l’intermediario comunicava all’odierno ricorrente l’avvenuta accettazione della sua richiesta di concessione di un prestito personale di € 30.840,00 (comprensivo del costo della relativa polizza assicurativa), poi sostituito, in data 25/01/07 con altro prestito erogatogli in misura pari ad € 62.700,00 al netto del relativo onere fiscale e del costo della connessa polizza assicurativa, parte della cui provvista veniva utilizzata, come incontestatamente dedotto dall’odierno resistente, per

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Secondo quanto dalla stessa risultante, alla comunicazione 25/01/07 veniva allegato il Documento di Sintesi contenente le principali condizioni economiche del rapporto, tra le quali venivano specificamente indicate, nelle medesima comunicazione, il TAN pari al 7,250% e l’indicatore sintetico di costo (ISC) pari al 7,492%, nonché la durata del finanziamento, il numero complessivo (96) e la periodicità mensile delle rate di ammortamento, nonchè l’importo di ciascuna di esse (€ 862,66), comprensivo di capitale ed interessi.

Ciò precisato in fatto, si deve rilevare che lo stesso ricorrente ha prodotto la comunicazione dell’intermediario 25/01/07 di cui sopra, così fornendo la prova della relativa ricezione e dell’esistenza di adeguata informativa in ordine alle principali condizioni economiche del rapporto (nella specie: tasso applicabile, ISC, durata dell’ammortamento, numero, cadenza temporale ed entità delle singole rate).

Alla luce di tale informativa - pur non potendosi condividere l’assunto di parte resistente secondo il quale in sede di stipula di un finanziamento non esisterebbe alcun obbligo di fornire anche il relativo piano di ammortamento, atteso che gli specifici obblighi di trasparenza e di correttezza che gravano l’intermediario nei rapporti con la clientela si estendono anche a tale modalità di informativa - nella specie non può ritenersi che l’inadempimento dell’intermediario sia stato di entità tale da incidere sulla validità dell’intero rapporto, precludendo l’esatta cognizione delle relative condizioni economiche.

Quanto alla dedotta nullità del metodo di ammortamento, questo Collegio ovviamente non ignora il precedente giurisprudenziale secondo cui il meccanismo di ammortamento alla francese dovrebbe ritenersi illegittimo perchè comporterebbe “la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice.” (Trib.

Rutigliano 29/10/2008), ma ritiene di non aderire a tale, peraltro isolata, decisione.

In senso diametralmente opposto si è infatti ritenuto che: “… l’ammortamento francese, considerato che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale in essere al momento del conteggio, non è affetto da anatocismo” (Trib. Arezzo 28/10/11;

v. anche ABF dec. n. 1130 del 1°/06/2011).

Né può assumere contrario rilievo la perizia econometria prodotta dal ricorrente che per un verso presuppone l’illegittimità dell’ammortamento alla francese, per altro verso attiene ad attività di tipo consulenziale che non può essere demandata all’ABF (v. ABF dec. n. 2846 del 23/12/2011, n. 644 del 2/07/2010).

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Ciò esposto, questo Collegio, considerata la condotta tenuta dall’odierno resistente, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni atte a migliorare i rapporti con la clientela, raccomanda all’intermediario di fornire sempre, in vista della stipula di contratti di finanziamento, unitamente a tutta la documentazione contrattuale del caso, il relativo piano di ammortamento ed ogni informazione concernente le condizioni della connessa polizza assicurativa.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda risarcitoria irritualmente proposta successivamente alla presentazione del ricorso. Respinge ogni ulteriore pretesa.

Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

firma 1

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