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Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

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IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Prof. Avv Maddalena Rabitti Membro designato dal C.N.C.U.

[Estensore]

nella seduta del 16/05/2013 dopo aver esaminato:

x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente riferisce di avere stipulato, in data 16.06.2008, un contratto di prestito con delegazione di pagamento e di avere estinto il 6.08.2012 anticipatamente il prestito corrispondendo la somma di Euro 13.432,62. Con reclamo del 26.09.2012 la ricorrente contestava all’Intermediario resistente di aver formulato il conteggio estintivo in base al TAN e non in base al TAEG che rappresenta il costo reale del prestito e chiedeva il rimborso di quanto pagato in eccedenza.

Posto che l’intermediario non riscontrava il reclamo, la ricorrente chiede all’ABF di condannare l’intermediario al rimborso della somma corrisposta in eccedenza quantificandola in Euro 2.112,00.

L’intermediario eccepisce in primo luogo di non avere ricevuto il reclamo. Nel merito, premesso di essere subentrato all’originario cessionario del credito a seguito di

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conferimento di ramo d’azienda perfezionato con atto del 25.06.2012, afferma che il 16.06.2008 la ricorrente sottoscriveva con un intermediario finanziario - in qualità di mandatario della banca cessionaria alla quale la resistente è subentrata - il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione a pagare su stipendio o salari n. 261295 per un montante lordo mutuato di Euro 25.440,00, con rata di Euro 212,00 e durata di 120 mesi e che l’operazione era assistita da garanzia assicurativa sulla vita e sui rischi di impiego prestata da una compagnia di assicurazione. Che successivamente la ricorrente decideva di estinguere anticipatamente il finanziamento sulla base del conteggio estintivo formulato dalla resistente in data 9.08.2012; e che a seguito dell’estinzione la ricorrente chiedeva la riformulazione del conteggio estintivo che tenesse conto - ai fini della determinazione dell’importo da rimborsare in sede di estinzione anticipata - del TAEG contrattualmente previsto in luogo del TAN applicato. Alla luce di ciò, l’Intermediario chiede all’Arbitro di dichiarare irricevibile il ricorso per mancanza di reclamo e, nel merito, chiede di respingere il ricorso in quanto infondato, dal momento che il conteggio per estinzione anticipata è stato predisposto in conformità alle condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte dalla ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio, in primo luogo, non accoglie la questione pregiudiziale sollevata dall’intermediario relativa alla mancanza di reclamo.

Come più volte ha chiarito l’ABF (cfr. da ultimo Coll. Milano dec. n. 2851/2013) il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario e ciò non per soddisfare un mero presupposto di ordine formale ma per assicurare efficienza ed effettività al procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Il corretto espletamento della fase di reclamo e il riconoscimento all’intermediario di un minimo spatium deliberandi favoriscono la preliminare interlocuzione tra intermediario e cliente in modo da realizzare, quanto più possibile, una composizione bonaria della controversia.

Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione prodotta dalle parti risultano due cartoline con ricevuta A/R, (la ricorrente ha in effetti presentato anche un altro ricorso per altro finanziamento contro lo stesso intermediario), recanti la medesima data di ricezione e indirizzate alla sede legale dell’Intermediario convenuto e, di queste, una reca il timbro della società capogruppo dell’odierna convenuta mentre l’altra anche il timbro

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dell’intermediario resistente. Ciò consente di affermare che il reclamo sia stato portato a conoscenza della finanziaria e, dunque, di superare la questione pregiudiziale.

Quanto al merito, il Collegio, in primo luogo, tiene a precisare che la domanda non appare dal ricorrente formulata in modo puntuale. Egli ha chiesto, infatti, la restituzione delle somme non rimborsate in sede di conteggio estintivo da calcolarsi scontando il debito residuo, non in base al TAN, ma al TAEG, che incorpora gli oneri complessivi associati al finanziamento. L’infondatezza di tale richiesta, se intesa in senso rigidamente letterale, sarebbe evidente, non essendo revocabile in dubbio che: i) gli interessi non maturati da rimborsare in caso di estinzione anticipata vanno computati sulla base dello stesso saggio al quale fu accordato il mutuo, vale a dire il TAN, ossia il “Tasso Annuo Nominale” preso in considerazione per il calcolo di quelli già maturati; ii) le altre spese versate anticipatamente devono essere restituite per la quota non ancora goduta in esito all’estinzione anticipata del finanziamento. Tuttavia, le domande delle parti devono essere intese dal giudicante mettendo a fuoco, al di là delle espressioni impiegate, il loro contenuto sostanziale, ovverosia “l’effettiva volontà” coltivata dall’istante “in relazione alle finalità concretamente perseguite” (Cass. 26 settembre 2011, n. 19360; 6 aprile 2006, n.

8107; 28 aprile 2004, n. 8128).

Appare chiaro che nel caso di specie l’intento della ricorrente sia rivolto a ottenere, a seguito dell’estinzione anticipata, il rimborso dei sovraccosti sostenuti.

L’estinzione del prestito è peraltro avvenuta nel giugno 2012, per cui è da ritenersi applicabile il disposto dell’art. 125-sexies del TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, in base al quale: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione, dal finanziatore, del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Né rileva che tale disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto, poiché la legge nuova si applica alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cass. 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351). A nulla, poi, varrebbe richiamarsi, in contrario, ad eventuali clausole contrattuali che escludano, in tutto o in parte, la ripetibilità dei costi in caso di estinzione anticipata: trattandosi di obbligo che trova fondamento in una norma “derogabile solo in senso più favorevole al cliente” (art.

127, comma 1, TUB), a dette clausole non potrebbe infatti essere riconosciuto, a tali fini, alcun effetto.

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L’esame delle condizioni economiche previste dal contratto rivela la presenza di diverse voci di costo tra le quali quelle concernenti le:

Commissioni bancarie spettanti

al’intermediario che ha erogato il prestito 751,40 Commissioni di intermediazione spettanti

all’intermediario che ha stipulato il contratto in qualità di mandatario in nome per conto

dell’intermediario che ha erogato il prestito 3.661,60 Somme corrisposte, in via anticipata per il

pagamento dei premi assicurativi 919,05

Questo Collegio, sulla base di un orientamento ormai consolidato (cfr. Decisione n.

1128 del 13.4.2012 e Decisione n. 1799 del 8.9.2011), ha spesso ritenuto che: a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni d’intermediazione e le somme versate, al momento della stipula del contratto per il pagamento anticipato del premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring; l’intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare c) l’importo da rimborsare debba essere determinato, previa suddivisione dell’ammontare delle singole voci di costo, per il numero complessivo delle rate, in misura corrispondente all’ammontare complessivo delle rate non ancora scadute alla data di estinzione anticipata Il contratto esclude esplicitamente la rimborsabilità delle somme versate per il pagamento delle commissioni “bancarie” e di “intermediazione” e dei premi assicurativi (art. 5). Ma tale previsione, per quanto si è detto, è da ritenersi priva di effetto.

Non vi è dubbio che l’onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-sexies, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, ma per un diverso ordine di considerazioni, per le somme versate in pagamento delle commissioni “bancarie” e di “intermediazione, il cui ammontare complessivo è di poco inferiore a quello degli interessi.

La formulazione delle clausole contrattuali che ad esse si riferiscono non è infatti sufficientemente chiara e non consente, pertanto, di individuare con la necessaria precisione le attività che tali commissioni siano dirette a remunerare. Quelle di

“intermediazione”, dirette a compensare la partecipazione della società che è intervenuta nella erogazione del prestito nella qualità di mandataria della società resistente, sono

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genericamente riferite alla “attività istruttoria del prestito” (art. 3 lett. b), oltre che ad alcune prestazioni secondarie specificamente menzionate (“definizione dei relativi rapporti contabili” e “delega” alla “ricezione dell’assegno corrispondente alla somma … erogata”) il cui (scarso) rilievo non potrebbe, di per sé solo, giustificare la somma (€ 3661,60, pari al 14% circa dell’importo lordo del finanziamento) che, per tal genere di commissioni, è stata addebitata.

Ma a compensare l’attività istruttoria, questa volta con diretto riferimento alla società resistente, sono destinate anche le commissioni “bancarie”, richieste “a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito” (art. 1.1, a). La formulazione adottata non consente di individuare, con la necessaria chiarezza, prestazioni idonee a fornire idoneo fondamento causale agli addebiti effettuati a carico della ricorrente. Deve pertanto ritenersi, come è stato in altre occasioni ritenuto da questo Collegio, che le relative clausole siano nulle (dec. nn 267, 2359/11; n. 2853/12). Invero, “la causa, quale elemento essenziale del contratto”, deve essere intesa “non ... come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto” (Cass. 8 maggio 2006, n. 10490) E, conseguentemente, il contratto o la singola clausola possono essere dichiarati nulli sia per illiceità, sia per mancanza della causa anche quando si tratti di atti negoziali “tipici”

(Cass. 13 febbraio 2009, n. 346; 8 aprile 2009, n. 8564).

Le clausole in esame sono quindi, in quanto nulle, prive di effetto.

Il necessario rispetto del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”

impone, tuttavia, che il loro rimborso, in questa sede, non possa essere disposto per l’intero, ma solo entro i limiti dell’ammontare complessivamente richiesto con il ricorso.

Il Collegio condanna pertanto l’intermediario a rimborsare alla ricorrente la somma di euro 2.112,00, con gli interessi, nella misura legale, dalla data del reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale

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contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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