IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)
- Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Santoni Membro designato dalla Banca d'Italia - Prof. Vittorio Santoro Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 15 novembre 2012, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
Nel proprio ricorso all’ABF, la ricorrente ha esposto di aver ottenuto dall’odierna convenuta il rilascio di due carte di credito. A causa del mancato tempestivo pagamento di alcuni addebiti, le due carte sono state revocate ed il nominativo della cliente è stato segnalato alla Centrale d’Allarme Interbancaria – Sezione CARTER alla voce Carte Revocate.
La ricorrente chiede all’ABF: a) “l’immediata cancellazione della segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) – segmento «CARTER»”; b) il “risarcimento del danno subito per ogni giorno di ritardo nel suddetto adempimento da parte del[l’intermediario convenuto] … in misura non inferiore ad € 50,00 a far tempo dalla data del primo reclamo (18 gennaio 2012)”.
Le domande della ricorrente si basano sul fatto che la stessa ha sanato la propria esposizione debitoria subito “dopo l’annullamento delle carte”; e sul fatto che “il tardivo pagamento delle rate di rimborso delle carte di credito in oggetto – peraltro limitato ad una sola mensilità e subito sanato nel dicembre 2011 – si è verificato solo per un disguido, e cioè per il cambio di intestazione dei conti correnti, aperti con il nominativo da coniugata e poi sostituiti con quelli da nubile”.
Nelle proprie controdeduzioni la resistente ha esposto una propria cronistoria dei fatti che può essere così riassunta:
a) l’intermediario ha emesso a favore della ricorrente due carte di credito rispettivamente in data 05.11.2009 (nel prosieguo denominata “carta A”) e in data 17.08.2011 (nel prosieguo denominata “carta B”);
b) a decorrere dal settembre 2011 gli addebiti relativi alle carte suddette non andavano a buon fine per mancanza di fondi e ciò avrebbe generato un debito di Euro 4.010,53 relativo alla carta A al 29.11.2011 ed un debito di Euro 3.967,55 relativo alla carta B al 05.12.2011;
c) il 25.10.2011 l’intermediario “informava la ricorrente di aver sospeso temporaneamente l’operatività delle Carte a causa del mancato pagamento di alcuni estratti conto” e quest’ultima dichiarava di “trovarsi in un momento di difficoltà finanziaria”, ma di voler “predisporre un bonifico di € 4.006,91 a quasi totale copertura dell’estratto conto della Carta … [A] del mese di ottobre 2011”;
d) il 17.11.2011 l’intermediario contattava la cliente per la mancata ricezione del bonifico, che veniva da quest’ultima giustificata con la sua permanenza all’estero; nella stessa occasione la convenuta riferiva alla ricorrente del mancato addebito, per mancanza di fondi, dell’importo di Euro 3.854,85 relativo alla carta B, invitandola a provvedere al versamento del dovuto in relazione ad entrambe le carte di credito ed avvertendola che “nel caso in cui non avesse disposto tempestivamente il saldo dei suddetti importi le Carte sarebbero state revocate e i suoi dati sarebbero stati segnalati alla Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.) come per legge”;
e) non essendo state regolarizzate le esposizioni debitorie, con raccomandate del 03.12.2011 l’intermediario notificava alla cliente la revoca della carte “a causa del protratto e grave inadempimento delle obbligazioni pecuniarie”, come previsto dall’art. 31.2 delle condizioni generali, informandola della imminente segnalazione alla CAI ai sensi della normativa in materia;
f) nella seconda metà del dicembre 2011, la ricorrente provvedeva a saldare, con più versamenti, i propri debiti nei confronti della resistente in relazione alle due carte di credito chiedendo quindi con il reclamo del 13.01.2012 “la cancellazione dei propri dati dalla C.A.I.” ;
g) la convenuta inviava alla ricorrente il 28.01.2012 la quietanza relativa alla carta B ed il 14.02.2012 la risposta al reclamo, rappresentando che “la cancellazione della segnalazione non costituisce obbligo per … [l’intermediario], neanche nei casi in cui il pagamento dell’esposizione debitoria venga effettuato dopo l’annullamento della Carta”, ma, come già comunicatole telefonicamente il 27.01.2012, “viene effettuata automaticamente dalla Banca d’Italia due anni dopo la data della segnalazione” stessa.
Circa il merito della vertenza, l’intermediario afferma in primo luogo che “l’oggetto del contendere non è la revoca delle Carte … e neanche l’eventuale illegittimità della segnalazione dei dati della ricorrente alla C.A.I.”, e, poiché “tali circostanze … possono … considerarsi pacifiche”, richiama la sentenza di Cassazione n. 18399/2009 e la decisione ABF n. 707/2010 sul principio di non contestazione. In riferimento al pagamento tardivo della cliente, dichiara che “non si trattava di una sola mensilità di ritardo, bensì di ripetute e consecutive mensilità e per ben due Carte”, osservando che: i) al momento della segnalazione alla C.A.I. la ricorrente medesima era “effettivamente inadempiente” per il complessivo importo di Euro 7.976,27, essendo dunque la segnalazione “avvenuta a seguito della legittima risoluzione per inadempimento del rapporto (e contestuale cancellazione delle Carte ad esso afferenti)”; ii) la cliente non ha “dimostrato, in alcun
modo, il nesso di causalità tra il «disguido» e il «tardivo pagamento»” degli importi dovuti all’intermediario medesimo, al quale, invece, risultavano respinti per mancanza di fondi. La convenuta, rinviando al “pacifico orientamento” dell’ABF a conferma della legittimità della segnalazione effettuata alla Centrale d’Allarme Interbancaria, con specifico richiamo alla decisione 1287/2011 del Collegio di Napoli, rileva che: a) tale segnalazione “costituisce un atto dovuto ed obbligatorio per gli Intermediari Finanziari emittenti Carte di Credito” ai sensi della normativa vigente in materia, che non prevede margini di discrezionalità; b) la relativa cancellazione “è un atto non disponibile per gli intermediari finanziari, … [essendo]
effettuata direttamente dalla Banca d’Italia due anni dopo la data della segnalazione, a prescindere se un Cliente, nelle more, abbia adempiuto o meno alla propria obbligazione pecuniaria”.
Circa la richiesta di risarcimento del danno formulata nel ricorso, parte resistente afferma:
i) di essere esente da responsabilità per non aver tenuto alcun “comportamento illegittimo”; ii) la mancanza di prova del danno lamentato dalla ricorrente, pur essendone la stessa onerata a norma di legge; iii) nel caso l’ABF “volesse aderire alla (erronea) ricostruzione della … [ricorrente] quanto alla mancata cancellazione della segnalazione successivamente al pagamento di quanto dovuto”, di essere comunque, a norma dell’art.
1227 C.C., “immune da responsabilità per effetto del concorso colposo del fatto” della cliente stessa, che, pur essendo consapevole del mancato buon fine degli addebiti relativi alle carte, non si è attivata “per evitare o minimizzare le conseguenze dannose del proprio inadempimento o della (asserita) diversa causa del mancato pagamento dei propri estratti conto” .
Pertanto la resistente chiede all’ABF: a) di “accertare e dichiarare la legittimità della [propria] condotta e, … conseguentemente, rigettare integralmente le domande della ricorrente in quanto infondate”; b) in via subordinata, “nella denegata ipotesi che sia acclarata una qualunque [sua] responsabilità … in ordine alla segnalazione effettuata, accertare la sussistenza del concorso colposo della … [ricorrente] con effetto assorbente della responsabilità dell’[intermediario stesso] … ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c.”; c) in “via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda di risarcimento del danno per fatto della … [ricorrente] ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 2, c.c.”; d) in “via di estremo subordine, rigettare la domanda di risarcimento del danno per fatto della … [ricorrente] in relazione alla sussistenza e quantificazione dei danni, anche per effetto della radicale mancanza di qualsiasi principio di prova”.
In sede di controreplica la ricorrente ha sostenuto che: “il disguido tecnico indicato … nel
… ricorso … è consistito nel fatto che la Carta … [B], secondo quanto prospettato dal funzionario … [della convenuta], avrebbe dovuto sostituire la Carta … [A] … con un plafond raddoppiato rispetto a quello dell’originaria Carta” A; ed ha soggiunto che, “così come acclarato nel corso delle telefonate del 25-26/10/11, l’intermediario finanziario non aveva ancora ricevuto dal funzionario commerciale la documentazione relativa all’emissione della Carta … [B], per la qual cosa ha proceduto all’immediata sospensione del rapporto in presenza di splafonamento dei parametri relativi alla Carta” A; ha riferito ancora che, al suo ritorno da un viaggio all’estero, “era stata convenuta la risoluzione consensuale del rapporto con pagamento del residuo debito entro e non oltre il 31/12/2011”, con ciò affermando l’illegittimità del recesso operato dalla resistente e della successiva segnalazione alla CAI.
Tali precisazioni sono state contestate “integralmente” dal resistente, il quale ha rilevato in particolare che, secondo la vigente disciplina, “il ricorso ABF de[ve] riguardare esclusivamente argomenti già evidenziati in fase di reclamo” e, nel caso di specie, la cliente “non ha mai contestato l’illegittimità della revoca delle Carte e della segnalazione alla CAI” né in sede di reclamo né nel ricorso. L’intermediario ha inoltre eccepito che la
ricorrente ha diversamente motivato il proprio tardivo adempimento nella replica, indicando che il “presunto disguido” che vi ha dato causa “riguarda il fatto che la Carta … [B]
avrebbe dovuto avere «un plafond più che raddoppiato rispetto a quello dell’originaria Carta»” A, quando nel reclamo il “disguido” era stato identificato nel cambio di intestazione dei conti correnti sui quali erano regolati gli addebiti delle carte.
DIRITTO
In riferimento ai fatti che hanno dato origine ala controversia giova precisare che é pacifico tra le parti che la ricorrente ha ottenuto, in tempi diversi, dall’odierna parte resistente due carte di credito. E’ altresì pacifico che si è verificato un tardivo pagamento degli addebiti relativi alle carte, mentre è materia di disputa sia l’entità di tale tardivo pagamento sia le cause del ritardo. A quest’ultimo riguardo, il Collegio osserva che in riferimento al mancato pagamento in sé tali cause sono giuridicamente irrilevanti trattandosi di un debito pecuniario rispetto al quale la responsabilità del debitore ha carattere oggettivo. Le vicende che hanno portato al ritardato pagamento possono invece assumere rilievo in riferimento al recesso dal contratto ed alle conseguenti condotte tenute dall’intermediario. Al riguardo, la convenuta ha prodotto gli estratti conto dei due strumenti di pagamento precedenti la propria dichiarazione di recesso dai rapporti contrattuali dai quali consta: il ripianamento della posizione debitoria relativo alla carta A, maturata a decorrere dall’estratto conto al 29.09.2011, con versamenti alle date del 15.12.2011 e 29.12.2011; in tutti gli estratti conto relativi alla carta A risulta la seguente comunicazione:
“Il suo conto carta è stato annullato.”; il ripianamento della posizione debitoria relativo alla carta B, maturata a decorrere dall’estratto conto al 03.11.2011, con versamenti alle date del 20.12.2011, 29.12.2011 e del 30.12.2011.
Sotto un profilo procedimentale si deve però rilevare che circa l’estinzione dei rapporti contrattuali, l’istante non ha formulato specifiche osservazioni in sede di reclamo e di ricorso. Nella replica alle controdeduzioni, invece, ha riferito dell’esistenza di un accordo per “la risoluzione consensuale del rapporto con pagamento del residuo debito entro e non oltre il 31/12/2011”, senza peraltro precisare se tale accordo, non documentato, riguardava entrambe le carte di credito. Si deve perciò considerare che, non potendo prendersi in esame domande nuove esposte in sede di controreplica, l’intervenuto scioglimento del rapporto ad iniziativa dell’intermediario rimane materia estranea alla presente controversia. Infatti deve ribadirsi la estraneità al perimetro della cognizione del Collegio di ogni domanda articolata soltanto nelle repliche alle controdeduzioni. Alla possibilità del suo esame ostano, infatti, sia la mancata prospettazione della questione nella fase di reclamo, sia, più radicalmente, la circostanza della sua tardività anche nel contesto del procedimento innanzi all’ABF, non potendo evidentemente darsi ingresso a richieste in una fase in cui è oramai preclusa all’intermediario la possibilità di contraddire.
Ai soli fini della valutazione di legittimità o illegittimità della susseguente segnalazione è però da considerare che l’intermediario ha prodotto due raccomandate dello stesso tenore letterale entrambe datate 03.12.2011, con le quali comunicava alla ricorrente il recesso dai rapporti contrattuali oggetto del presente ricorso “con effetto immediato ai sensi dell’art.
31.2 del vigente Regolamento Generale Carte di Credito … per inadempimento dei suoi obblighi di pagamento di cui all’art. 8 del Regolamento e, conseguentemente, la revoca della sua Carta personale”. Contestualmente segnalava che “i dettagli relativi al Suo conto Carta, ivi incluse le Sue generalità, saranno comunicati alla Centrale d’Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d’Italia ai sensi della L. 15 dicembre 1990, n. 386 e
D lgs. 30 dicembre 1999, n. 507” ed invitata la ricorrente a provvedere al saldo del debito, pari ad Euro 4.010,53 per la carta A e ad Euro 3.965,74 per la carta B.
In queste condizioni non pare possibile accogliere la domanda di cancellazione avanzata dalla ricorrente. Secondo l’articolo 10-bis della legge n. 386/1990, al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, devono essere inseriti in detto archivio, tra l’altro, le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento e i dati identificativi delle carte di pagamento per le quali sia intervenuta tale revoca. Il Regolamento sul funzionamento della CAI stabilisce in particolare: i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell’utilizzo “sono trasmessi quando è revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate”; gli emittenti che revocano l’utilizzo di una carta di pagamento “segnalano” i dati relativi alla carta al segmento PROCAR e le generalità del titolare al segmento CARTER della sezione centrale dell’archivio “nello stesso giorno in cui è disposta la revoca” (D.M. 7 novembre 2001, n. 458 del Ministero della giustizia, artt. 7-8). Il dettato normativo è quindi chiaro, da un lato, nel considerare la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento rilasciata ad un cliente quale presupposto necessario di legittimità dell’iscrizione nell’archivio CAI, dall’altro, nel porre in capo agli intermediari che riscontrano anomalie nell’utilizzo delle carte di pagamento l’obbligo di effettuare la segnalazione all’archivio stesso non appena venga disposta la revoca, e ciò in coerenza con la finalità di interesse economico generale di assicurare “il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento”. Giova altresì ricordare che sebbene le disposizioni normative vigenti non prevedano espressamente per il caso in esame l’obbligo dell’avviso, dai principi generali di trasparenza, correttezza e buona fede sembra potersi desumere a carico dell’intermediario, anche in ragione del suo peculiare ruolo e status professionale, un obbligo di illustrare al cliente la sua situazione in maniera trasparente e completa soprattutto in una fase “patologica” del rapporto. Tuttavia nel caso in esame il comportamento della resistente appare in linea anche con l’adempimento di codesti obblighi accessori.
In assenza di profili di illegittimità della condotta dell’intermediario anche la domanda risarcitoria non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1