• Non ci sono risultati.

Corte d Appello di Napoli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Corte d Appello di Napoli"

Copied!
420
0
0

Testo completo

(1)

Corte d’ Appello di Napoli

Giuseppe De Carolis di Prossedi

Presidente della Corte

RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE

Napoli, 30 gennaio 2021

(2)
(3)

3

INDICE

PREMESSA E SALUTI

5

L’andamento della Giustiza e gli indici della criminalità nel distretto 5

Analisi dei dati 9

Conclusioni 17

Stato delle risorse materiali e dell’informatizzazione nel distretto 19

LO STATO DELLA GIUSTIZIA IN CORTE D’APPELLO

E NEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

27

Corte di Appello 27

Ufficio notificazioni esecuzioni pignoramenti 44

Tribunale Distrettuale di Sorveglianza di Napoli 46

Tribunale per i Minorenni di Napoli 50

Tribunale di Avellino 61

Tribunale di Benevento 71

Tribunale di Napoli 102

Tribunale di Napoli Nord 139

Tribunale di Nola 148

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 158

Tribunale di Torre Annunziata 177

LO STATO DELL’INNOVAZIONE E DELLA INFORMATIZZAZIONE

NEL DISTRETTO

205

Ufficio per l’Innovazione del Distretto di Napoli - Settore Civile 205 Ufficio per l’Innovazione del Distretto di Napoli - Settore Penale 212

SINTESI DELLE COMUNICAZIONI DELLE FORZE DELL’ORDINE

228

Polizia di Stato 228

Arma dei Carabinieri 251

Carabinieri Forestali 255

Guardia di Finanza 271

Guardia Costiera 308

Dati Interforze distinti per anno 325

TABELLE E GRAFICI

333

(4)
(5)

5

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Il Presidente

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 PREMESSA E SALUTI

Quest’anno la consueta cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario vie- ne celebrata secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in forma ridotta e mediante la partecipazione da remoto, a causa della pandemia da COVID-19 che ci ha costretto a cambiare molte delle nostre abitudini consolidate ed ha avuto un forte impatto anche sull’attività giudiziaria.

Saluto e ringrazio innanzitutto i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia e il Presidente del Consiglio dell’Or- dine degli Avvocati, che partecipano a questa cerimonia in presenza e tutti gli illustri e graditi ospiti che partecipano da remoto. Un particolare saluto a S.E. il Cardinale Sepe, che è in procinto di lasciare la sede vescovile di Napoli e al quale va la nostra gratitudine per quanto ha fatto in questi anni per la nostra città. Salu- to inoltre le Autorità civili e militari, le Forze dell’Ordine, la Stampa, gli Avvocati, i colleghi e il personale amministrativo.

Anche per quest’anno la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario è l’occasione per rendere conto alla cittadinanza di come si è svolta l’attività giudi- ziaria nel territorio del Distretto di Napoli nell’anno giudiziario trascorso e cioè nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, e di quali siano le prospettive per il futuro, tenendo conto che l’emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19, che ha inciso pesantemente sull’attività giudiziaria, non è ancora finita.

L’ANDAMENTO DELLA GIUSTIZA E GLI INDICI DELLA CRIMINALITÀ NEL DISTRETTO

Nella mia relazione mi limiterò a tracciare un quadro generale dell’andamento della giustizia nell’intero Distretto nell’anno giudiziario trascorso, cioè nel perio- do che va dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, partendo dai dati raccolti dall’uf- ficio statistico della Corte, che potranno essere poi esaminati in dettaglio nelle tabelle allegate alla presente relazione e nelle sintesi delle relazioni redatte per ciascun ufficio del Distretto dai rispettivi Presidenti.

Va premesso che i dati vanno esaminati tenendo conto che nel periodo in que-

stione e in particolare nella seconda parte dell’anno giudiziario trascorso, cioè nel

primo semestre 2020, i risultati dell’attività giudiziaria sono stati inevitabilmente

condizionati dal manifestarsi degli effetti della pandemia da coronavirus.

(6)

6

Dai predetti dati risulta che la Corte di Appello di Napoli nel settore civile e lavoro ha definito quest’anno complessivamente 14.453 procedimenti, numero particolarmente rilevante tenuto conto delle difficili condizioni in cui si è svolta l’attività giudiziaria a causa della pandemia, che la pone al primo posto tra le Corti di Appello (superando anche Roma, che ne ha definiti 14.175, pur avendo un organico superiore) con un indice di ricambio pari al 129,23% (e addirittura del 187,70 % per il settore lavoro e previdenza), considerato che i procedimenti sopravvenuti sono stati pari a 11.184, e con una significativa riduzione della pen- denza da 39.957 a 36.964 procedimenti.

A fronte del predetto risultato positivo del settore civile deve invece rilevarsi la situazione sempre più drammatica in cui versa il settore penale della Corte, che ha subito maggiormente le difficoltà di celebrazione dei processi determinate dalla pandemia. Nonostante tali difficoltà la Corte è riuscita a contenere la ridu- zione delle definizioni nella misura del 4%, definendo 8.959 procedimenti ma, a fronte di una sopravvenienza di ben 12.604 procedimenti, ha visto aumentare ulteriormente la pendenza di circa il 6% da 52.215 a 55.409.

Positivo è invece anche quest’anno e nonostante la pandemia il dato della Corte

di Assise di Appello, che ha definito ben 97 procedimenti a fronte dei 43 di Roma e

dei 52 di Milano, riducendo da 217 a 204 procedimenti la pendenza, che rimane tut- tavia molto alta e senza uguali nel resto del paese, se si considera che la Corte di Assi- se di Appello di Roma ha una pendenza di appena 25 processi e quella di Milano 37.

Negativo è invece il dato della Sezione Minorenni della Corte di Appello, che ha aumentato la pendenza da 63 a 88 procedimenti penali.

Quanto alle misure di prevenzione, è diminuita la pendenza delle misure personali, passata da 113 a 101 procedimenti, mentre è aumentata quella delle misure patrimoniali, passata da 56 a 61 procedimenti, nonostante l’aumento del- le definizioni da 42 a 32, a causa di un rilevante aumento delle sopravvenienze.

Per quanto riguarda invece la situazione complessiva dei Tribunali del Di-

stretto va evidenziato per il settore civile un aumento molto contenuto delle

pendenze, passate da 205.195 a 206.092 procedimenti.

Considerando singolarmente i Tribunali del Distretto si osserva che Avellino, Benevento e Santa Maria Capua Vetere registrano una riduzione della pendenza, mentre Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunzia registrano un aumento.

Ancora una volta devo segnalare la grave situazione in cui versa il Tribunale

di Napoli Nord che, pur avendo definito dopo Napoli il più alto numero di pro-

cedimenti del Distretto, pari a 21.964, ha visto aumentare la propria pendenza a

causa di una sopravvenienza di ben 22.571 procedimenti, che è anch’essa di gran

lunga la maggiore del Distretto dopo Napoli. Per rendersi conto della evidente

inadeguatezza dell’organico del predetto Tribunale rispetto ai carichi di lavoro

basti osservare che il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che è il ter-

zo Tribunale del Distretto per sopravvenienze e definizioni e che ha un organico

superiore sia di magistrati che, soprattutto, di personale amministrativo, ha regi-

strato una sopravvenienza (16.232) e un numero di definizioni (17.514) sensibil-

mente inferiori a quelli di Napoli Nord.

(7)

7

Anche nel settore penale la pendenza complessiva dei Tribunali del Distretto è aumentata, passando da 107.283 a 109.603 procedimenti.

In particolare i Tribunali di Avellino, Nola e Santa Maria Capua Vetere hanno registrato una diminuzione della pendenza mentre i Tribunali di Benevento, Na- poli, Napoli Nord e Torre Annunziata hanno registrato un aumento.

Anche nel settore penale continua ad essere in evidente sofferenza il Tribunale di Napoli Nord, che risulta avere anche quest’anno aumentato notevolmente la pendenza e in particolare del 12% per i processi monocratici e del 31% per i pro- cessi collegiali.

Per quanto riguarda il Tribunale dei Minorenni, le sopravvenienze sono si- gnificativamente diminuite ma la pendenza risulta aumentata nella sezione di- battimentale, passando da 322 a 407 procedimenti (pari al 26% in più), e, sia pure in modo contenuto, nella sezione GUP, passata da 1.827 a 1.862 (pari al 2% in più), mentre è diminuita nella sezione GIP, passando da 194 a 164 procedimenti pendenti (pari al 15% in meno).

Risulta invece significativamente aumentata del 21% la pendenza dei proce- dimenti nel Tribunale di Sorveglianza di Napoli, passato da 28.039 a 33.983 procedimenti pendenti, così come nell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, passato da 24.493 a 28.683 procedimenti pendenti, pari al 17% in più e nell’Ufficio di Sor- veglianza di Santa Maria Capua Vetere, passato da 3.119 a 4.418 procedimenti pendenti, pari al 42% in più, mentre risulta ridotta del 14% la pendenza nell’Uffi- cio di Sorveglianza di Avellino, passato da 2.372 a 2.042 procedimenti pendenti.

Quanto all’incidenza della prescrizione, la stessa risulta di gran lunga mag- giore nella Corte di Appello, considerato che i procedimenti penali definiti in appello con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sono stati 3.626 (pari al 39,6%), mentre negli altri uffici del Distretto sono stati complessivamente 67 per il dibattimento collegiale (pari al 4,9%), 2.565 per il dibattimento mono- cratico (pari al 9,6%), 2.563 per le sezioni GIP-GUP (pari al 4,4%) e 2.302 per le Procure della Repubblica (pari al 2,4%).

Sono diminuiti del 10% i procedimenti iscritti presso le Procure della Re-

pubblica del Distretto nei confronti di imputati noti.

Per quanto riguarda invece l’andamento dei reati commessi nel territorio di Napoli e Provincia, dai dati interforze forniti dalla Questura di Napoli deve fortu- natamente registrarsi una notevole riduzione del 18,15% del numero complessi-

vo dei delitti commessi a Napoli e provincia, passati da 130.306 dell’anno 2019 a

106.653 dell’anno 2020, che conferma la tendenza positiva degli anni precedenti.

Quasi tutti i delitti risultano diminuiti in modo significativo. Tra questi gli

omicidi volontari consumati o tentati e in particolare quelli di tipo mafioso, gli

omicidi colposi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i furti, le ricettazioni, le

rapine, le estorsioni, le associazioni a delinquere, semplici e di tipo mafioso, gli

incendi, i delitti in materia di stupefacenti e quelli in materia di prostituzione,

le contraffazioni di marchi e prodotti industriali e le violazioni della proprietà

intellettuale.

(8)

8

Gli unici delitti che risultano aumentati in modo significativo sono quelli in- formatici.

È pur vero che sulla diminuzione dei delitti e in particolare di quelli più gravi e di maggior allarme sociale, come quelli predatori, hanno sicuramente inciso le restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia, che non hanno invece avuto ov- viamente alcuna incidenza sui delitti informatici, che possono essere commessi anche senza uscire di casa, ma è altrettanto vero che, come si è detto, la tendenza positiva della diminuzione dei delitti è stata costante negli ultimi anni ed è analo- ga anche nei territori di Caserta, Avellino e Benevento e rispettive province, come risulta dai dati forniti dalle locali Questure.

Tuttavia dalla relazione del Questore di Napoli emerge che le attuali dinami- che criminali, in città ed in provincia, appaiono ancora fortemente condizionate dalla preponderante presenza del radicamento storico del fenomeno associativo di natura camorristica, che tende a governare lo svolgimento di tutti i traffici illeciti, gestendoli direttamente o delegandone lo svolgimento, attraverso l’impo- sizione di una quota per il clan di riferimento sul territorio.

In particolare nel centro cittadino la destrutturazione dei clan storici prodotta dall’azione giudiziaria ha determinato il proliferare di una molteplicità di gruppi criminali che si contendono il governo assoluto sui traffici illeciti del quartiere di riferimento o di quartieri limitrofi, in un fluido e continuo alternarsi e capovol- gersi di alleanze, e che si propongono quale forza di vertice, alla perenne ricerca di una legittimazione carismatica, fatta di ostentazioni di simboli e di azioni di fuoco sulla pubblica via, in particolare in prossimità delle abitazioni di esponenti di gruppi rivali, nella forma delle cd. stese, ormai confermatesi quale strumento tipico e diffuso di manifestazione del conflitto per il controllo del territorio, e di ferimenti con colpi di arma da fuoco.

Gli storici clan del centro, per la parte ancora rappresentata sul territorio, si limitano piuttosto a percepire quote dai predetti gruppi operativi, ma non ad in- tervenire nelle dinamiche vive del controllo del territorio. Essi sono votati invece all’accumulo patrimoniale ed al riciclaggio.

Diversamente da quanto avviene per i clan del centro cittadino, quelli della provincia risultano, invece, storicamente più coesi e meno polverizzati in sotto- gruppi.

In questa fase economica emergenziale conseguente alla pandemia da CO-

VID-19 il riciclaggio e il reinvestimento di denaro da parte della criminalità or-

ganizzata è risultato più difficoltoso, non potendo accedere agevolmente al tradi-

zionale mercato delle imprese turistiche della ristorazione e dell’abbigliamento,

ma ha trovato nuove fonti di riciclaggio e guadagno nella commercializzazione

di DPI e in particolare di mascherine protettive, che sono state vendute in grossi

quantitativi anche ad enti locali e ospedalieri.

(9)

9

ANALISI DEI DATI

È evidente che quest’anno l’analisi dei dati non può prescindere dagli effetti della pandemia da Covid 19, che ha inciso pesantemente anche sullo svolgimento dell’attività giudiziaria del Distretto a partire da marzo 2020, da un lato aggravan- do dei problemi strutturali che si trascinavano da anni e di cui ho dato più volte conto nelle relazioni degli anni scorsi e dall’altro costringendo gli uffici giudiziari e gli operatori della giustizia ad attrezzarsi in tempi brevi per fronteggiare gli ef- fetti della pandemia adottando anche prassi virtuose che è sperabile rimarranno in essere anche in futuro.

Fin dall’inizio della pandemia si è posta l’impellente necessità di ridurre gli ac- cessi e le presenze e in particolare le compresenze nel palazzo di giustizia e nei sin- goli uffici, al fine di diminuire i rischi di contagio, nel rispetto della normativa pri- maria e secondaria che si è succeduta a ritmo sostenuto a partire dal marzo 2020.

L’art 83, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, ha determinato, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termi- ne, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e successivamente al 30 giugno 2020) sicuramente ricadute significative in termini di regolare andamento degli affari e il tendenziale blocco di quasi tutte le attività, tenuto conto che è stata contestualmente prevista una sospensione gene- ralizzata dei termini di complessivi 64 giorni.

Ha, poi, demandato la suddetta normativa ai capi ufficio di individuare le mi- sure più urgenti per consentire lo svolgimento di quelle attività “non sospese” in alcune materie e, soprattutto, di programmare in altro modo le attività future, d’intesa con le competenti autorità sanitarie.

Al fine di raccordare le attività di tutti gli uffici del distretto sono stati costituiti tavoli tecnici di lavoro, sia per il settore civile che per il settore penale, che hanno visto il coinvolgimento anche del Foro e del personale giudiziario, onde stilare protocolli condivisi di lavoro.

Innumerevoli sedute di confronto, attuate anche mediante applicativi video informatici, hanno consentito l’emanazione di molti decreti atti a disciplinare uniformemente la ripresa delle attività, sia pure in un contesto ed in uno scenario assai innovativi e ricchi di incognite.

Nel settore civile la scelta prevalente è caduta sull’udienza a trattazione scrit-

ta, che, pur sollevando qualche perplessità, ha tuttavia consentito di trattare so-

prattutto in appello numerosi procedimenti evitando i rischi di contagio connessi ad una trattazione in presenza.

Nel settore penale la normativa primaria e secondaria avvicendatasi dal 02

marzo 2020 ha individuato alcune categorie di procedimenti e processi penali di

trattazione urgente e rimesso ai Presidenti delle Corti di appello l’individuazione

di altre categorie di procedimenti e processi penali che, in relazione anche alle

concrete condizioni organizzative proprie dei singoli distretti, dovessero essere

trattati anche nel periodo denominato “fase 1” dell’emergenza sanitaria.

(10)

10

Presso il distretto di Napoli, a seguito dei tavoli tecnici di cui si è detto si sono individuati i processi da trattare, oltre quelli previsti obbligatoriamente dalla nor- mativa, in tutti i procedimenti e processi in materia di cooperazione internazio- nale passiva nonché nei processi, anche nei confronti di imputati a piede libero, di attribuzione alla corte d’assise. Si è inoltre ritenuta la necessità di celebrare, a richiesta dell’interessato, anche procedimenti e processi in cui fossero applicate misure cautelari personali non carcerarie o misure cautelari reali o misure di prevenzione, anche patrimoniali. Si è inoltre deliberato di consentire, a richiesta di parte, la trattazione di ogni altra procedura a condizione che tutte le parti ma- nifestassero il proprio consenso alla trattazione da remoto oppure dichiarassero previamente la propria intenzione di non partecipare all’udienza, quando si trat- tasse di udienza camerale ex art. 127 cpp.

Il frequente ricorso alla partecipazione degli imputati all’udienza penale a distanza mediante la videoconferenza tradizionale o a mezzo dell’applicativo Teams, adottato dal Ministero, ha reso necessario confrontarsi con aspetti organizzativi materiali, attinenti principalmente alla gestione delle risorse disponibili ed al materiale funzionamento delle risorse informatiche.

In particolare, l’assenza nelle aule del palazzo di giustizia di una rete WI-FI, per motivi di sicurezza dei dati, e il numero insufficiente di accessi alla rete RUG ha reso di fatto impossibile la partecipazione a distanza in contemporanea di im- putati detenuti in carcere e coimputati liberi o agli arresti domiciliari, rendendo necessaria in questi casi la partecipazione di questi ultimi in presenza.

Inoltre la stretta collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Pe- nitenziaria ha rapidamente reso evidente che la massiccia improvvisa richiesta di collegamenti in videoconferenza o da remoto da diversi uffici giudiziari della Re- pubblica rivolta anche per cause diverse allo stesso carcere avrebbe rischiato di rendere impossibile il soddisfacimento di tutte le richieste. Ciò avrebbe rischiato di onerare il DAP di una scelta tra richieste da soddisfare e richieste da respingere basata su criteri non previsti dalla legge e soprattutto non attribuita dalla legge al Ministero della Giustizia, ma all’Autorità Giudiziaria.

Al fine di fare fronte a tale problema, questa Presidenza ha monitorato l’esi- stenza di un fenomeno per cui, statisticamente, numerose richieste di collega- mento si riferivano genericamente ad una certa data, per cui ciascuna sala attrez- zata per i collegamenti presso il carcere veniva destinata per tutta la giornata al giudice richiedente, ma di frequente capitava che il collegamento fosse poi utiliz- zato per poche ore, così rendendo di fatto inutilizzata, per il residuo periodo della stessa giornata, una sala di videoconferenza che avrebbe potuto essere utilizzata per altri collegamenti, in orari successivi della stessa giornata, per altri processi, anche con altre Autorità Giudiziarie.

Per questa ragione, questa Presidenza, mediante il Segretario Generale, magi-

strato collaboratore, dott.ssa Gabriella Gallucci, che ringrazio per la sua preziosa

collaborazione, ha istituito una buona prassi consistente nell’invitare, mediante

apposite linee guida, tutti i giudici del distretto ad indicare, nella richiesta di col-

legamento in videoconferenza, con precisione l’orario di inizio del collegamento

e l’orario di prevedibile durata dello stesso. Grazie alla collaborazione, media-

(11)

11

mente elevata, dei giudici richiedenti, questa prassi ha consentito di utilizzare con molto maggiore razionalità la risorsa costituita dal numero di sale attrezzate presso le carceri per le videoconferenze ed i collegamenti a mezzo Teams, libe- rando molte ore-collegamento che sono state poste a disposizione delle altre Au- torità Giudiziarie istanti analoghi collegamenti. Anche il Dipartimento dell’Am- ministrazione Penitenziaria ha mostrato ripetutamente particolare gradimento per le cennate linee guida, che hanno consentito di ridurre la iniziale notevolis- sima pressione sul sistema carcerario, dovuta alla precedente meno efficiente gestione dell’esiguo numero di sale attrezzate per la videoconferenza presso le carceri della Repubblica.

Un’altra prassi che ha dato buoni frutti ed è stata accolta con particolare fa- vore anche dal Foro è stata la fissazione della trattazione dei processi in udienza mediante fasce orarie precise, se necessario anche in orario pomeridiano non solo per i processi con partecipazione degli imputati in videoconferenza ma an- che per quelli con gli imputati in presenza, così da evitare sovrapposizioni e ritar- di tali da vanificare la programmazione delle videoconferenze o dei collegamenti da remoto ove previsti, ed evitare anche il determinarsi di lunghe attese per le (pur numericamente ridotte) persone fisicamente presenti in udienza.

Peraltro presso gli uffici giudiziari del distretto in cui il carico di lavoro è così rilevante da determinare un eccesso di presenze o un eccesso di collegamenti nonostante il rispetto delle regole di individuazione dei processi suscettibili di trattazione secondo i principii dianzi richiamati, sono state adottate misure orga- nizzative intese a ridurre il numero massimo di processi che sia possibile fissare in una sola udienza, il tutto naturalmente osservando i criteri di priorità previsti dall’art. 132 bis disp. att. cpp. per come individuati nel documento organizzativo generale di ciascun ufficio, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura unitamente al progetto tabellare vigente e annualmente rivisitato nel corso delle previste conferenze distrettuali per le priorità.

Deve ancora rimarcarsi come, in relazione ai procedimenti e processi di cui è stata necessaria la trattazione mediante presenza fisica, si è fatto sistematico ricorso alla celebrazione dell’udienza a porte chiuse secondo il disposto dell’art.

472 cpp. Inoltre è stato contingentato, in base alle raccomandazioni del RSPP di ciascun plesso giudiziario, il numero di persone la cui contemporanea presenza sia ammissibile in ciascuna aula mantenendo il limite costituito dal rigoroso ri- spetto della distanza sociale. Nei casi in cui ciò non è stato possibile a causa del numero di attori processuali direttamente interessati ed aventi diritto alla parte- cipazione all’udienza in presenza, si è fatto ricorso alle (purtroppo esigue nel nu- mero) aule bunker esistenti nel distretto di Napoli, alcune delle quali purtroppo in attesa da molti anni di opere di ristrutturazione iniziate ma ormai sospese sine

die, per ragioni note alla competente Direzione Generale delle Risorse materiali e

delle Tecnologie del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale, dei servizi e della formazione.

In questa temperie organizzativa, la recente promulgazione dei decreti legge

nn. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e

149 del 2020, ha nuovamente previsto, sia pure in base a presupposti e con ec-

(12)

12

cezioni parzialmente diverse rispetto ai decreti legge nn. 11 e 18, la celebrazione dell’udienza penale in assenza delle parti, garantendo tuttavia la trattazione orale all’interessato che chieda di presenziare nonché al difensore che chieda di discu- tere oralmente.

Dopo l’estate del 2020, a seguito della ‘seconda ondata’ pandemica, al fine di consentire la generale celebrazione dei processi penali, pur tutelando gli uten- ti tutti del “servizio giustizia” dal rischio di contagio, il legislatore si è mosso percorrendo soluzioni nuove e diverse rispetto a quelle già praticate nel primo periodo.

Invero, appare evidente che egli abbia cercato di contemperare nel migliore dei modi possibili, per un verso, l’esigenza, rappresentata anche dalla classe fo- rense, di evitare la parziale stasi dell’attività giudiziaria, in particolare avuto ri- guardo ai processi a carico d’imputati non detenuti, e, per altro verso, la necessità di tutelare la salute pubblica.

Si premette che, atteso lo stretto nesso tra modalità procedimentali “eccezio- nali” individuate e finalità specifica che con esse s’intende perseguire, è previsto un termine finale in merito alle soluzioni prescelte, agganciato alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 Marzo 2020 numero 19, conver- tito con modificazioni nella legge numero 35 del 22 maggio 2020 e, pertanto, al termine previsto per la vigenza dell’emergenza sanitaria.

A differenza dell’opzione prescelta durante il primo periodo emergenziale, quando si versava nell’assoluta novità e incertezza in merito alla contingenza verificatasi, nella presente fase temporale, quindi, non è stata più prevista la so- spensione dei procedimenti, in particolare, né la necessità di differimento, né la sospensione dei termini processuali (fatta eccezione per l’introduzione all’art. 24 del d.l. 149/20 – ora articolo 23 ter l. 176/2020, dell’ipotesi di differimento in casi di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito, dell’imputato in pro- cedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario per un tempo non superiore a 60 giorni rispetto alla cessazione della causa sanitaria con conseguente sospensione della prescrizione e della decorrenza termini di custodia cautelare), ma si è pre- disposto, invece, un sistema che consenta la prosecuzione dell’attività giurisdi- zionale senza interruzioni, sia pure con particolari cautele nello svolgimento di quelle fasi processuali che richiedono la partecipazione delle parti.

Tra le attività che si tengono innanzi al Tribunale, continua a prevedersi la

possibilità della celebrazione da remoto delle udienze di convalida di arresto in

flagranza, di fermo di indiziato di delitto e la celebrazione di processi a carico

di persone detenute in videoconferenza ovvero da remoto tramite gli strumenti

individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi infor-

mativi e automatizzati del ministero della Giustizia, mentre per la trattazione

nei confronti di soggetti liberi si prevede la mera possibilità di collegamento da

remoto, addirittura con la possibilità che il Giudice partecipi alla deliberazione

da remoto, escludendosi, tuttavia, il ricorso a tale forma a distanza per le udienze

(13)

13

nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, per il caso di incidente probatorio, di giudizio abbreviato e di discussione dibattimen- tale, nel quale ultimo caso si prevede, tuttavia, un’ipotesi di differimento – con sospensione della prescrizione e della decorrenza termini di custodia cautelare – nei casi di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito, dell’imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quaran- tena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario per un tempo non superiore a 60 giorni rispetto alla cessazione della causa sanitaria.

Più corpose, invece, le cautele adottate per il giudizio di appello, dove la vera novità è rappresentata dal giudizio cartolare. La particolare natura del giudizio di Appello ha consentito al legislatore di individuare il giudizio di secondo gra- do quale luogo di elezione per la massima semplificazione possibile (trattazione scritta) che realizzi appieno la finalità di fornire la risposta di giustizia al citta- dino garantendo, nel contempo, il distanziamento (non sociale ma) umano dagli Uffici giudiziari, che, in quanto luoghi ricettivi, sono spazi chiusi, in astratto su- scettibili di massima veicolazione del virus.

Quella della trattazione scritta, dunque, costituisce la regola, a meno che il di- fensore o l’imputato non chiedano la trattazione orale, ciò che vede la cancelleria come maggiormente onerata in quanto luogo di deposito e scambio delle conclu- sioni scritte delle parti nonchè di ricezione delle richieste di discussione orale.

In questo ultimo caso, si procederà con lo svolgimento dell’udienza pubblica (art. 602 c.p.p.) ovvero dell’udienza in camera di consiglio (art. 599 c.p.p.), lad- dove la discussione in presenza delle parti è prevista nel solo primo caso, mentre in caso di udienza camerale ex art. 127 c.p.p. è prevista la trattazione da remoto.

In concreto la stragrande maggioranza dei difensori nel distretto ha richie- sto di discutere oralmente sicchè si è reso necessario garantire la partecipazione all’udienza.

Le misure organizzative assunte sono state peraltro oggetto di alcune inter- locuzioni con le organizzazioni sindacali del personale giudiziario, che hanno evidenziato come per l’utilizzo di nuove funzionalità telematiche sia necessaria una maggiore formazione nonché la copertura dei neo-istituiti posti di assistente tecnico informatico. Gli stessi sindacati hanno evidenziato come la pur ragione- vole e funzionale previsione di fasce orarie per la trattazione dei processi deter- mini la necessità di un più lungo periodo di prestazione di assistenza all’udienza da parte del personale addetto, nonché un orario di cessazione della prestazione lavorativa quotidiana spesso collocato in tarda serata, con tutti i conseguenti di- sagi, suggerendo pertanto di dare luogo a rotazioni tra unità di personale, su base consensuale, oppure a sistemi di incentivazione economica o di carriera, come il ricorso allo straordinario o alla banca delle ore.

Peraltro il ricorso massivo al lavoro agile (smart working), resosi necessario

per ridurre la presenza in ufficio del personale giudiziario al fine di limitare le

possibilità di contagio, soprattutto per i lavoratori cd. fragili, meritevoli di parti-

(14)

14

colare attenzione perché immunodepressi o pazienti oncologici, titolari o non di situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, co. 3, l. 10-4-1992, il cui numero è percentualmente elevato, anche in considerazione dell’età media alta dei dipen- denti, ha determinato particolari difficoltà soprattutto a causa della impossibilità di accesso da remoto ai registri informatici, per motivi di sicurezza dei dati.

Una ulteriore misura che ha dato buoni frutti per limitare i rischi di contagio, ma che sarà opportuno a mio avviso mantenere anche per il futuro, è stata la creazione, peraltro in tempi molto ristretti, di una “sportelleria” front office per la Corte di Appello penale, sita nella piazza coperta, al fine di ridurre la necessità per gli avvocati di accedere alle cancellerie penali site nei piani alti della Torre C e quindi di utilizzare gli ascensori, che potrebbero essere luoghi di contagio.

L’effetto delle misure organizzative messe in atto nel Distretto per fronteggia- re la pandemia ha prodotto finora risultati complessivamente soddisfacenti, sia perchè il numero di procedimenti celebrati e di sentenze emesse ha consentito un indice di ricambio accettabile alle condizioni date, sia perché nel settore penale non si sono osservati significativi casi di scadenza di termini ex art. 303 cpp do- vuti alle difficoltà di gestione dei ruoli a causa dell’emergenza pandemica.

Tuttavia non posso esimermi dal lanciare nuovamente anche quest’anno un accorato allarme sulla drammatica situazione in cui versano gli uffici del Di- stretto che presentano le maggiori criticità e segnatamente la Corte di Appello, specialmente con riferimento al settore penale, e il Tribunale di Napoli Nord, che risultano avere il maggior carico di lavoro per magistrato e il minor numero di unità di personale amministrativo per magistrato nel Distretto. Non potrò quindi che ripetere qui le considerazioni già espresse in occasione delle precedenti inau- gurazioni degli anni giudiziari, in quanto le criticità sono rimaste le stesse e in parte si sono aggravate.

È pur vero che l’ispezione ministeriale ordinaria svoltasi lo scorso anno ha concluso che “le gravi disfunzioni che avevano in passato riguardato la Corte di Appello sono parse in via di superamento; l’ufficio mostra una recuperata effi- cienza ed un sistema organizzativo e gestionale trasparente ed ispirato a maggio- re speditezza”.

Nel settore penale della Corte d’appello si è proceduto alla trattazione di tutti i processi prioritari di massima urgenza (in gran parte maxiprocessi con numerosi detenuti) e di una rilevante porzione di processi prioritari di minore urgenza, secondo i criteri posti a base del programma di gestione ex art. 37 dl 98/2011 per il settore penale della Corte relativamente all’anno 2020, adottato da questa Pre- sidenza e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

Tuttavia, nonostante gli sforzi profusi, non si è potuto evitare un ulteriore

incremento del 6% della pendenza finale, che ha raggiunto ormai l’imponente

numero di 55.409 procedimenti penali ed è quindi di gran lunga la più alta d’I-

talia, considerato che Roma, che ha un organico maggiore, ha una pendenza di

48.133 procedimenti penali e Milano di appena 8.472. Va inoltre considerato che

anche la sopravvenienza di procedimenti penali della Corte di Appello di Napoli,

pari a 12.604 procedimenti, è la più alta d’Italia, considerato che quella di Roma

è pari a 12.250 procedimenti e quella di Milano a 7.102 procedimenti. Peraltro tra

(15)

15

i 55.409 procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte di Napoli vi sono molti cd. maxiprocessi con un gran numero di imputati, molti dei quali detenuti, la cui trattazione è particolarmente impegnativa.

Si aggiunga che la percentuale di procedimenti definiti dalla Corte con sentenza di prescrizione ha raggiunto quasi il 40%, considerato che, stanti le limitazioni po- ste alla celebrazione dei processi a causa della pandemia, i magistrati hanno defini- to con sentenze predibattimentali un numero di processi relativi a reati estinti per prescrizione maggiore degli anni precedenti. Questo dato, se da un lato costituisce una evidente sconfitta per la giustizia, induce anche alla riflessione che, in man- canza della prescrizione, la pendenza della Corte raggiungerebbe un livello ancora notevolmente più alto di quello attuale, già di per sé insostenibile.

Infatti la durata intollerabile dei procedimenti penali determina, a causa dell’in- tervento della prescrizione, la sostanziale impunità per tutti i reati cd. minori, tra cui ve ne sono anche alcuni particolarmente allarmanti, come ad esempio le truffe in danno delle persone anziane o le lesioni personali, col risultato che chiunque subisca una truffa o un’aggressione è scoraggiato dal denunciarle perché di fatto le sue possibilità di avere giustizia con la condanna del truffatore o dell’aggressore sono davvero minime. D’altra parte in assenza della prescrizione la pendenza ine- vitabilmente salirebbe e aumenterebbe quindi ulteriormente la durata dei processi, con la conseguenza che l’imputato eventualmente innocente rimarrebbe sotto pro- cesso per un tempo lunghissimo ed anche un’eventuale condanna che giungesse a molti anni di distanza dai fatti rischierebbe di essere inutile.

In tale situazione salutiamo con favore il recente aumento della pianta organi- ca dei magistrati del Distretto di 23 unità, anche se lascia perplessi la circostanza che si è ritenuto di potenziare maggiormente i Distretti di Milano e Venezia ri- spetto a quello di Napoli e che, delle 23 unità assegnate a quest’ultimo Distret- to, 10 sono state assegnate alla Corte di Appello e 13 agli uffici di primo grado, aumentando in tal modo la sproporzione già esistente tra le risorse del primo e del secondo grado, considerato che la potenziata produttività dei Tribunali del Distretto si tradurrà inevitabilmente in una maggiore sopravvenienza di procedi- menti alla Corte.

Peraltro mentre i posti vacanti di primo grado del Distretto saranno sicura- mente coperti, in ultima analisi con i MOT, non altrettanto può dirsi per quelli vacanti della Corte, che ammontano attualmente a ben 37, di cui 29 di consigliere (9 al civile 20 al penale) e 8 di presidente di sezione, considerato che nell’ultimo concorso, in cui sono stati pubblicati 14 posti vacanti (5 al civile e 9 al penale), ne sono stati coperti solo 8 (4 al civile e 4 al penale) per mancanza di aspiranti.

Nelle more della copertura dei predetti posti vacanti, l’unico rimedio esperibi- le è continuare a ricorrere alle applicazioni infradistrettuali alla Corte di Appello di magistrati in servizio presso i Tribunali del Distretto, che tuttavia non possono essere ritenute una soluzione definitiva al problema delle scoperture, in conside- razione sia del disservizio che determinano nell’ufficio di provenienza sia della loro temporaneità.

Naturalmente, una volta aumentata la pianta organica dei magistrati, è asso-

lutamente necessario aumentare anche la pianta organica del personale ammi-

(16)

16

nistrativo altrimenti non si farà altro che spostare il collo di bottiglia nell’attività delle cancellerie, per cui non sarà possibile in concreto né aumentare le definizio- ni dei processi né eseguire le sentenze definitive.

Infatti già ora la pianta organica del personale amministrativo della Corte è largamente insufficiente, considerato che è previsto poco più di un dipendente amministrativo per ogni magistrato. È evidente che, essendo aumentato l’orga- nico della magistratura e rimanendo invece invariato l’organico già ampiamente inadeguato del personale amministrativo, il predetto rapporto è ora ulteriormente peggiorato, al punto da rendere quasi ingestibile l’ufficio, tenuto conto, peraltro, che oltre un terzo del personale amministrativo della Corte, è bene ricordarlo, è impegnato in compiti che non sono attinenti allo svolgimento dell’attività giuri- sdizionale in senso stretto, che sono propri soltanto delle Corti di Appello nell’in- teresse dell’intero Distretto e che gli altri uffici giudiziari non hanno. Tra questi:

il Consiglio Giudiziario, che ha competenza su tutti i magistrati del Distretto, il Collegio di garanzia elettorale, l’Ufficio elettorale, particolarmente impegnato in occasione delle consultazioni elettorali; la gestione delle elezioni dei compo- nenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, la gestione degli Esami per l’abilitazione all’esercizio della Professione forense; la gestione, anticipazio- ne e liquidazione delle Spese di Giustizia; la gestione e liquidazione delle spese di Funzionamento del Distretto; la liquidazione delle Indennità ex Legge Pinto;

l’Ufficio Statistico distrettuale; l’Ufficio della formazione decentrata; l’Ufficio Di- strettuale dell’Innovazione; le gravose competenze in materia di spese attinenti alla gestione degli immobili in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Distretto, con particolare riferimento alle competenze della Conferenza Distrettuale ed alle deleghe ordinariamente attribuite dal Ministero della Giustizia al Presidente del- la Corte, attività che in precedenza erano svolte da tecnici comunali (ingegneri, architetti e geometri degli uffici tecnici dei comuni) e che richiedono competenze tecniche che non sono proprie del personale della Corte.

A ciò si aggiungano le numerose scoperture nei ruoli del personale ammini- strativo, dovute ai numerosi pensionamenti, conseguenti all’età media elevata del personale della Corte, a cui si era posto finora rimedio mediante lo strumento dell’applicazione infradistrettuale, privilegiando, nei limiti del possibile, le appli- cazioni con il consenso del lavoratore interessato previo interpello.

Il nuovo recente Accordo sulla Mobilità interna del personale giudiziario ha però reso oltremodo difficoltoso il ricorso a tale strumento, finanche col consenso del lavoratore interessato, limitandolo ai casi in cui la scopertura nella qualifica sia non inferiore al 35%, col rischio concreto di determinare la paralisi di quegli uffici, come la Corte di Appello e il Tribunale di Napoli Nord, le cui piante organiche del personale amministrativo (aventi un rapporto di poco più di 1 a 1 con il personale di magistratura) sono come si è detto largamente inadeguate ai carichi di lavoro, per cui anche una scopertura leggermente inferiore al tetto del 35% rende impos- sibile il funzionamento dell’ufficio e comporta il blocco di alcuni servizi essenziali.

Salutiamo invece con grande favore la nuova stagione assunzionale avviata

dal Ministero della Giustizia, che, nonostante l’inevitabile rallentamento dovuto

alla pandemia, ha bandito concorsi per i diversi ruoli del personale giudiziario

(17)

17

(in particolare, operatori, direttori e cancellieri), con caratteristiche innovative (cioè su base distrettuale e con candidati selezionati per titoli e colloquio orale, senza prove preselettive e prove scritte, che sarebbero state impossibili da gestire nell’attuale situazione pandemica), che dovrebbero in tempi relativamente brevi far affluire nuovo personale negli uffici colmando almeno in parte le numerose scoperture.

CONCLUSIONI

Quello trascorso insieme è stato un anno impegnativo e difficile per l’esplosio- ne della pandemia da COVID-19 che ha colpito tutti i settori del paese e anche nel mondo della giustizia napoletana ha prodotti notevoli disagi per tutti gli ope- ratori.

Tra i frutti più avvelenati della pandemia vi sono state anche le tensioni e le incomprensioni che si sono verificate nella prima fase tra i vertici della magistra- tura e dell’avvocatura, dopo anni di totale armonia e di sereno confronto, e che peraltro hanno coinvolto anche il personale amministrativo, che è stato talvolta bersaglio di accuse ingenerose.

A scusante di noi tutti devo dire che ci siamo trovati a fronteggiare, soprattutto nella prima fase, una situazione senza precedenti e a dover prendere decisioni molto difficili in tempi strettissimi.

D’altra parte, come ha detto lo scrittore francese Albert Camus nel suo libro “La peste”: I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli

quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati.

Per fortuna, dopo i primi momenti di comprensibile sbandamento, il rispet- to e la stima reciproci hanno prevalso e si è dato luogo a un’intensa e proficua collaborazione con innumerevoli tavoli tecnici tematici per affrontare insieme i problemi posti dalla pandemia, che ha avuto un impatto notevole anche sui no- stri uffici giudiziari.

Del resto quando su una nave si abbatte una tempesta è necessario che tutti i componenti dell’equipaggio agiscano insieme, per evitare che la nave affondi e portarla in salvo in un porto sicuro, e anche in questo caso vi è stato uno sforzo comune di tutti gli operatori per riuscire a salvare la nave della giustizia e ga- rantire il funzionamento, pur nelle difficilissime condizioni date, di quello che è un servizio essenziale, cioè la tutela dei diritti, che non può essere sospeso o interrotto.

In poco tempo abbiamo dovuto tutti abituarci alle riunioni online a distanza, mediante gli strumenti informatici, e inventarci dei nuovi modi di lavorare, come il cosiddetto smart working o lavoro agile, con comprensibili difficoltà, districar- ci nel profluvio di nuove normative, primarie e secondarie, e prevedere misure idonee a prevenire il rischio di contagio all’interno dei palazzi di giustizia. Insom- ma abbiamo dovuto fare, come si suol dire, di necessità virtù.

Per questo voglio ringraziare i magistrati, gli avvocati e il personale ammini-

strativo del distretto per il contributo che tutti hanno saputo dare in questi tempi

(18)

18

così difficili ed augurare a tutti voi un nuovo anno giudiziario che sia più sereno di quello trascorso e che ci veda finalmente uscire dalla pandemia e ritornare alla normalità ma facendo tesoro delle esperienze accumulate durante questo perio- do critico per potere tutti insieme fornire un servizio migliore alla collettività, che ha più che mai bisogno di giustizia.

Grazie a tutti per avermi ascoltato.

(19)

19

STATO DELLE RISORSE MATERIALI E DELL’INFORMATIZZAZIONE NEL DISTRETTO

Rinviando per il dettaglio alle relazioni dei referenti per l’innovazione e degli uffici del distretto, le osservazioni seguenti si soffermano brevemente sullo stato delle risorse in relazione principalmente alle emergenze dell’ultima annualità.

L’informatizzazione della giustizia è da anni uno dei settori più interessati dall’innovazione e dalla considerazione di tutti che trattasi di uno strumento vi- tale per risollevare un emblema della società civile da sempre in crisi.

Indubbiamente nel corso degli anni sono stati fatti consistenti progressi e pas- si in avanti per una gestione sempre più informatizzata del processo ed i risultati sono significativi, specie nel settore civile, dove l’obiettivo di una gestione total- mente informatizzata non sembra più una chimera.

Paradossalmente, la grave pandemia che ha interessato il pianeta, se da un lato ha parzialmente messo in crisi il sistema faticosamente messo in piedi negli ultimi decenni, dall’altra ha costituito il banco di prova e, volendo, la premessa di uno stimolo a far di più e meglio per evolvere verso una gestione completamente telematica e soddisfacente.

La strada non è certo semplice ma la sensazione di essere ad un passo dal tra- guardo, quantomeno nel settore civile e dell’amministrazione dei amministrativa dei servizi, è oramai avvertita consapevolmente da parte degli addetti ai lavori.

Si accennava come la pandemia abbia costituito il volano per il ripensamento di alcune politiche restrittive tendenti a vietare accessi esterni sulla rete giustizia e, quindi, sostanzialmente ai dipendenti di lavorare al di fuori delle strutture giudiziarie.

Le recenti dotazioni sostanziose dotazioni di hardware in favore del persona- le amministrativo per consentire l’accesso ai software ministeriali dalle proprie abitazioni quando operano in regime di smartworking ha consentito di superare l’impasse creatosi a partire dal 9 marzo 2020 col blocco generalizzato della mo- bilità individuale e la sospensione dei termini processuali. In quel periodo, che interessa l’annualità oggi in esame sino al 30 giugno 2020, rileva la contrazione di produttività da parte del personale amministrativo, impossibilitato a svolgere la gran parte delle attività d’ufficio oramai espletabile solo attraverso computer – stante l’allora vigente divieto di accesso dalle proprie abitazioni – e la contestuale flessione della interdipendente produttività degli uffici giudiziari (non riuscendo le cancellerie a smaltire tutto il lavoro pur trasmesso dai magistrati), ma, come si diceva, è stata l’occasione per prendere atto della condizione di sostanziale stallo e per riesaminare tutte le politiche del lavoro a distanza, con innegabili ricadute positive, i cui effetti solo negli ultimi mesi si stanno facendo apprezzare.

Occorre, dunque, prendere atto come l’emergenza abbia indotto a rimeditare

completamente gli assetti, prevedendosi, innovativamente, il lavoro a distanza,

la possibilità di accesso agli applicativi anche dall’esterno della rete giustizia,

una consistente dotazione di hardware al personale amministrativo, una rifles-

sione generalizzata delle funzioni in relazione all’utilizzo sempre più massimo

dei software per la gestione dei processi.

(20)

20

Ripensamento tradotto anche a livello normativo nella possibilità di adottare soluzioni informatiche che, in qualche misura, sostituissero l’attività tradizional- mente svolta in presenza.

Sono state, dunque, omologate procedure che, oltre ad autorizzare il telelavo- ro, hanno consentito di accedere ai programmi informatici del settore ammini- strativo anche al di fuori della rete giustizia (in realtà operative solo da periodo successivo a quello oggi analizzato – che ha termine al 30 giugno 2020) e, so- prattutto, hanno contemplato la possibilità di tenere udienze anche con mezzi telematici, mediante trattazione scritta o da remoto.

Quest’ultima, apparentemente più seducente, è quella che ha generato innu- merevoli contraccolpi organizzativi. È apparso così evidente il tempestivo sforzo del Ministero della Giustizia, ed in particolare della DGSIA, di mettere a disposi- zione degli Uffici Giudiziari software in grado di ricostruire, in ambiente virtuale, le condizioni operative caratterizzanti la compresenza fisica dei soggetti durante una qualsiasi riunione lavorativa.

Tuttavia, va rimarcato che solo il grande ed ammirevole impegno organizzati- vo ed interpretativo degli Uffici Giudiziari del distretto ha consentito di “piegare”

l’uso di questi applicativi (Teams o Skype for business) alle specifiche esigenze dei procedimenti giudiziari durante l’emergenza epidemiologica.

A tale scopo, durante l’emergenza epidemiologica, l’Ufficio Innovazione dei Rid di Napoli ha approntato, in tempi ristrettissimi, un video tutorial didattico per l’uso Teams per consentire di fruire di tale nuova modalità di erogazione del servizio giudiziario con il minor disagio possibile. La realizzazione dei quindici video che compongono il tutorial (il quale ha rappresentato un pratico e fonda- mentale ausilio per gli operatori giudiziari nei giorni della diffusione dell’odioso contagio) è stata possibile anche grazie alla corale e lodevole collaborazione dei MAGRIF del distretto di Napoli che hanno supportato l’Ufficio Innovazione in ogni fase dell’emergenza.

Deve essere in questa sede enfatizzato il ruolo dell’Ufficio distrettuale per l’in- novazione e dei magistrati di riferimento per l’informatica interni a ciascun ufficio nell’aver contribuito a realizzare procedure che hanno consentito, nell’intero di- stretto di Corte di Appello, dopo soli dodici giorni dall’imposizione del lockdown, di celebrare, in videocollegamento mediante Microsoft Teams, udienze di convalida dell’arresto/fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo.

Alla luce di quanto esposto, se da un lato le problematiche esposte nella scorsa annualità sono rimaste sostanzialmente immutate quanto a parziale obsolescen- za del materiale hardware (tuttavia, invero, in lieve attenuazione per via delle maggiori forniture), all’insufficienza della rete informatica e ai frequenti blocchi del sistema informatico civile, nonché alla deficitaria assistenza tecnica, altre se ne sono poste in relazione alla pandemia in atti.

Ciò posto, restano alcuni problemi.

SETTORE CIVILE E AMMINISTRATIVO

Come anticipato, nella gestione del processo civile e nell’amministrazione dei

numerosi applicativi per la gestione dell’amministrazione, l’informatizzazione è

(21)

21

oramai in fase evoluta e l’obiettivo di una completa evoluzione digitale appare veramente a portata di mano sol che si ponga ancora uno sforzo verso il miglio- ramento dei programmi in uso e la migliore fruibilità da parte degli utilizzatori, tra l’altro con assistenza sistemistica ed informatica adeguata.

Nel settore amministrativo, in primis, occorre senz’altro qualche ulteriore sforzo per la gestione digitale delle innumerevoli pratiche da trattarsi presso i consigli giudiziari e per l’automazione di alcuni settori sorprendentemente anco- ra trascurati (Collegio elettorale di garanzia, gestione albi c.t.u., e simili).

Inoltre, occorre intervento su alcuni software ministeriali sorprendentemente lenti nelle risposte, talvolta anche a cagione dei non infrequenti impuntamenti della rete giustizia.

Doglianze si registrano anche per la lentezza e i crash di sistema dell’applica- tivo CSMAPP.

Quanto allo stato di attuazione del PCT si segnalano di seguito alcune aree tematiche.

1) Le criticità del programma “consolle del magistrato”, evidenziate nella prece-

dente relazione, sono in parte attenuate attraverso i più recenti aggiornamenti del programma. In particolare ciò si dica: a) per la visualizzazione in appello del fascicolo di primo grado, ormai pressoché generalizzato ad eccezione che per il Tribunale per i minorenni; b) le funzioni presidenziali sono in rapido accrescimento grazie alla progressiva installazione del programma “consolle del presidente” e all’incremento delle funzioni preesistenti (il fascicolo pro- cessuale viene posto in visione al presidente del collegio contestualmente alla trasmissione in controfirma del provvedimento collegiale); c) numerosi sono stati gli aggiornamenti dedicati alle funzioni dei giudici delegati al fallimento e ai giudici dell’esecuzione; d) nel settore del processo di esecuzione si diffon- de il ricorso alla vendita telematica dei beni.

a. Nonostante dette positive evenienze, giova evidenziare come ancora la con-

solle debba essere migliorata, e con ogni urgenza, specie nelle funzioni col-

legiali o di controllo.

b. Manca ancora la possibilità per il Presidente di sezione di monitorare efficace- mente lo stato dei ruoli dei magistrati addetti alla propria sezione, risultando troppo limitativa, allo stato, la possibilità di “vedere” il contenuto dei fascicoli solo se il relatore lo “condivide”.

c. Poco proficua appare la funzione di monitoraggio delle tempistiche di evasio-

ne delle pratiche attraverso il cruscotto del presidente, rilevandosi una certa

farraginosità nell’utilizzo, un livello di granularità non efficace e, soprattutto,

qualche perdurante errore nella “lettura” dei dati del SICID, più volte essendo

stata riscontrata l’assegnazione di fascicoli ad un relatore quando esso era già

da tempo riassegnato ad altri oppure l’erroneo calcolo dei tempi dei ritardi

quando la causa è stata rimessa sul ruolo (continuando il sistema a riportare

l’originaria data di assegnazione in decisione). La mancanza di una nomen-

clatura fissa per gli atti depositati dalle parti rende estremamente complesso

ed oltremodo difficile individuare gli atti salienti del processo, al punto che

anche la semplice intercettazione di una notifica collegata ad un atto è spesso

fonte di inutile stress lavorativo, dovendosi leggere innumerevoli atti, talvolta

(22)

22

genericamente classificati come “doc. 1, doc. 2, doc. 3” etc per capire qual è quello collegato all’atto base. Occorrerebbe, in sintesi, rimeditare il sistema di

classificazione e collegamento degli atti (esattamente come quando su carta

si spillavano gli atti collegati – funzione surrogabile con funzioni di collega- mento ipertestuale), al fine di velocizzare le consultazioni ed evitare eventuali nullità.

Occorre, inoltre, intervenire con ogni urgenza su SICID, aggiornando la corri- spondente consolle del magistrato, introducendo chiaramente l’evento “udien-

za da remoto” (con possibilità di chiamata dall’interno del sistema) e “tratta- zione scritta”, in ogni caso collegando e connettendo gli eventi connessi alle

suddette modalità di gestione del processo.

2) Ancora insufficiente è il servizio di assistenza tecnica. Un programma infor-

matico, finalizzato a funzionamento in tempo reale deve prevedere un inter- vento di assistenza che giunga, di regola, nel tempo massimo di 30-40 minuti dalla richiesta, come accade coi servizi bancari, postali o sanitarari. E chiaro che un servizio di assistenza che effettua (nella migliore delle ipotesi – di rego- la mai ottenuta) l’intervento nelle 24-48 ore è disfunzionale.

Di più, anche sotto il profilo qualitativo il livello di assistenza su consolle è sostanzialmente irrisorio puntualmente i tecnici dimostrando di non avere ricevuto formazione adeguata.

Numerosissime permangono le interruzioni del servizio di collegamento al

SICID o alla consolle, determinanti disagio per il lavoro dei magistrati che

lavorano per scrivere provvedimenti anche nei fine settimana.

Un grosso malcontento si registra presso le cancellerie, troppo spesso alle prese con interruzioni, rallentamenti e malfunzionamenti anche di non bre- ve durata dell’applicativo SICID, talvolta presegnalate dal DGSIA, altre volte

“subite” senza nessuna istruzione o avviso sulle tempistiche di risoluzione del problema.

3) In piena emergenza, col DL n. 11 dell’8 marzo 2020 (30.06.2020), si è finalmen-

te stabilito che gli atti introduttivi del giudizio ed il contributo unificato debbano effettuarsi, di regola, mediante il sistema digitale, evitandosi quanto si segnalava nella scorsa annualità della perdurante anomalia di un sistema misto cartaceo / digitale, del tutto improduttiva di benefici effetti. Si confida che la norma sia elevata a regola dopo la fine della pandemia.

4) Ha destato qualche perplessità l’espunzione della regola (art. 83 d.l. 17 marzo

2020, n. 18 – Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale,

tributaria e militare – conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27, in

vigore dal 30.4.2020, ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 in

vigore dal 1.5.2020) che obbligava tutti i magistrati al deposito telematico

nel periodo di emergenza Covid-19, e che, in parallelo alla norma di analogo

contenuto a carico degli avvocati per gli atti introduttivi del giudizio, avrebbe

finalmente consentito di traghettare il sistema attuale misto cartaceo / infor-

matico a quello totalmente telematico, con apprezzabili ricadute in termini di

efficienza. Sembra un passo indietro ingiustificato.

(23)

23

5) Nei processi in cui è previsto l’intervento del P.M./P.G. risultano ancora criti-

cità in grado di rendere ostico l’accesso alla visione del fascicolo agli Uffici di Procura.

6) Da ultimo, ma non meno rilevante, va confermata la criticità dell’anno pre-

cedente, in ordine alla eccessiva durata della procedura per ottenere le tesse- re smart card ministeriali (il tesserino ministeriale in forma elettronica con abilitazione alla firma digitale) per la firma digitale da utilizzare con consolle del magistrato, in mancanza della quale il titolare non può utilizzare il pro- gramma consolle e non può procedere al deposito dei provvedimenti ed allo studio dei fascicoli i cui atti sono stati depositati telematicamente. Il problema si è amplificato nell’ultimo scorcio dell’anno in esame, posto che molti si sono ritrovati con la tessera non ricambiata e nell’impossibilità di rispettare l’inno- vativa norma che imponeva il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, di cui sopra si è fatto cenno.

Nel dettaglio

Corte di Appello: criticità in termini di inefficienza dell’assistenza informati-

ca provengono dal magrif del settore lavoro, laddove, sia pur a fronte di una dota- zione hardware in buona parte obsoleta ma tutto sommato in grado di consentire la trattazione anche telematica dei processi, i tempi di evasione dell’assistenza informatica appaiono inaccettabili (anche un mese a fronte delle 48 ore previste).

In aggiunta, si rimarca, l’assoluta indisponibilità di macchine destinate a sostitui- re, anche solo provvisoriamente, quelle guaste o provvisoriamente in riparazione.

Simili segnalazioni provengono dal settore civile, laddove, a fronte di un pro- cesso telematico oramai diffuso e collaudato anche in appello, la perdurante ope- ratività (e per certi versi inspiegabile dopo un così lungo rodaggio) del sistema del doppio binario (cartaceo e telematico) anziché agevolare complica alquanto il lavoro di tutti, costringendo a troppi frequenti blocchi operativi a causa delle continue interruzioni dei servizi SICID e Consolle (per guasti o aggiornamenti), senza che la risicata assistenza informatica (ormai ridotta ad una sola unità in- terna per la Corte e ad una unità esterna) sia minimamente in grado di far fronte, tenuto conto che si tratta di ufficio con oltre 150 magistrati togati, circa 40 unità onorarie, e circa 250 unità di personale amministrative, peraltro collocate su vari edifici sviluppati in verticale, anche piuttosto difficili da raggiungere in una stes- sa giornata e considerato come i tempi di risoluzione informatica siano sempre piuttosto imprevedibili anticipatamente.

In conclusione, sul punto, tenuto anche conto dei tempi lunghissimi con i qua-

li vengono dispiegati i nuovi strumenti tecnologici, il pur conclamato impegno

di magistrati e personale amministrativo per far funzionare il sistema, spesso

disperdendo preziose energie pur di ottenere il risultato, non può certo surrogare

la primaria esigenza di dotazioni adeguate alle nuove realtà operative, anche in

termini di personale tecnico numericamente e professionalmente adeguato.

(24)

24

Al fine di non appesantire eccessivamente il contenuto della presente relazio- ne, in estrema sintesi, dai tribunali del distretto pervengono sostanzialmente le medesime osservazioni (il cui dettaglio può leggersi nelle relazioni allegate), da un lato palesandosi come la sempre maggiore diffusione della consolle del magi- strato, anche da parte dei magistrati onorari, abbia oramai raggiunto quasi tutta la magistratura giudicante, rendendo il lavoro tendenzialmente agevole e preva- lentemente informatico, dall’altra evidenziandosi le medesime doglianze quanto:

• Ai frequenti blocchi o rallentamenti del sistema informatico;

• Alle inefficienze diffuse dell’assistenza sistemistica;

• Al mancato aggiornamento periodico delle dotazioni hardware;

rendendo molto spesso spinoso ed ostico lo svolgimento delle attività d’istituto.

SETTORE PENALE

Il settore è quello maggiormente influenzato in negativo dalla mai realizzata

architettura del processo telematico sicché ancora oggi, nonostante i progressi

tecnologici e gli evidenti vantaggi conseguiti nel settore civile, può agevolmente sostenersi che il penale va ancora avanti per la buona parte con “penna, carta e calamaio”, con inevitabili ricadute in termini di efficienza e sinergia lavorativa, benché possa agevolmente attestarsi l’eccellente impegno di quanti addetti al set- tore, quasi sempre utilizzatori di strumenti informatici per la redazione dei prov- vedimenti e la ricerca giuridica ma frustrati dalla possibilità di interazione con i dati già immessi nel sistema.

La gravità della situazione esistente si è enfatizzata durante il periodo dell’e- mergenza, palesandosi l’incompatibilità tra processo in presenza e divieti di as- sembramenti, di fatto generandosi migliaia di rinvii di processi penali non trat- tabili in presenza né con le norme di salvaguardia che sono state nelle more emanate, stante, per l’aspetto ora in esame, la mancanza di efficaci reti informa- tiche e dotazioni hardware nelle aule di udienza, oltre la tendenziale indisponibi- lità di molti difensori a trattare processi per via telematica.

Di più, l’impossibilità di accesso al TIAP da casa per i giudici dei Tribunali ordinari, nonché al SIUS per i giudici di sorveglianza ha costituito un fattore di difficoltà nella realizzazione del distanziamento sociale, imponendo costanti accessi in ufficio.

La mancanza di una architettura generale di modellazione del processo tele- matico rende altresì evidente come manchino, nella gran parte dei casi, aule ade- guatamente attrezzate per le videoconferenze e, comunque, efficienti strutture di reti informatiche nelle stesse (per cablaggi, telecamere, punti rete, computer, etc) idonee a consentire l’accesso simultaneo a tutte le parti e la contestuale visualiz- zazione dei presenti.

Lodevole è risultata anche l’iniziativa assunta dal Magrif della Corte di Appel-

lo che ha introdotto una buona prassi organizzativa, proprio in relazione alla

gestione delle aule con videoconferenza. Infatti, con la collaborazione dei presi-

denti dei collegi, che si sono impegnati a comunicare la durata presumibile dei

collegamenti, è possibile ottimizzare l’uso degli impianti per più processi e per

(25)

25

più collegi nella medesima giornata di udienza. Tale organizzazione ha consenti- to, altresì, di ridurre le dichiarazioni d’indisponibilità dei collegamenti da parte dell’Ufficio Multivideoconferenze del DAP causate dal sovrapporsi delle richieste aumentate in maniera esponenziale a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 221, comma 2, D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni in L. n. 77 del 17.7.2020; dichiarazioni d’indisponibilità che rischiavano di avere conseguenze fatali in caso di processi con misure cautelari in scadenza termini.

Pur arricchendosi il panorama organizzativo di molteplici misure pratiche (il cui dettaglio è contenuto nelle allegate relazioni dei referenti per l’innovazione, in allegato della presente relazione) per consentire lo svolgimento delle attività anche durante il periodo di emergenza – anche grazie al fiorire di molteplici pro-

tocolli d’intesa, spesso con la preziosa partecipazione degli avvocati – certamente

la necessità di un completo ripensamento dell’approccio di gestione del processo penale è da auspicarsi.

Vieppiù considerando come l’approccio alla videoconferenza si sia rivelato fo- riero di molteplici inconvenienti (audio limitato o di scarsa qualità, video opaco, rumori di fondo, etc ) in qualche misura demotivanti per chi già per sua natura è mal disposto per l’utilizzo della tecnologia nel processo.

Problematiche comuni

Come già anticipato, l’esigenza di rimodulare il modo di lavorare scaturita dall’emergenza sembra l’occasione di ripensamento generale delle struttu- re giudiziarie, ma è assolutamente necessario operare in direzione fortemente orientata alla risoluzione delle considerevoli problematiche normative e, soprat- tutto, applicative, per consentire ai sistemi informatici di essere utilizzati con piena soddisfazione dell’utenza, prevedendosi la completa dematerializzazione documentale e l’automazione dei sistemi in tutte le fasi.

L’allarme creato dall’assenza sui computer di lavoro negli uffici dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria, di webcam, altoparlan- ti e microfoni in grado di supportare le videconferenze è stato solo il primo di una serie di criticità del modello di lavoro esistente, generatosi all’indomani della pandemia, che, come anticipato, deve costituire il motore di una nuova strategia dell’architettura dei sistemi informatici del futuro.

Preoccupa la scarsa attività di formazione alle nuove tecnologie e strumen-

ti informatici, in primis del personale di cancelleria, per il quale manca una

reale politica di interventi costanti di aggiornamento su nozioni di statistica, in- formatica ed utilizzo degli applicativi.

Sebbene oramai previsto in quasi tutti gli uffici del settore civile “l’ufficio del processo” sorprende come solo di rado riescano ad allestirsi posizioni informati- che in dotazione esclusiva agli stagisti ex art. 73 di cui al d.l. 69/2013 in esso col- locati, con corrispondente parziale perdita di efficienza del loro apporto, nell’im- possibilità di potergli consentire di accedere alla consolle del magistrato cui sono affidati con la pur prevista funzione di “assistente”.

Sembra paradossale che in un momento in cui tutto si sta orientando verso

la digitalizzazione e l’informatizzazione dei servizi, più degli anni precedenti sia

(26)

26

stato necessario in quello ora in analisi ricorrere all’autorizzazione al deposito

cartaceo per gli atti urgenti, ex art. 16 bis DL 179 del 2012 convertito in legge

numero 221 del 2012, a causa della temporanea indisponibilità dei sistemi infor- matici.

Più in generale, se prima della pandemia la struttura poteva reputarsi appena sufficiente, oggigiorno è emersa la sostanziale inidoneità della rete “giustizia”

a supportare il maggior ricorso alle dotazioni informatiche a causa della emer- genza Covid-19. Non solo giungono vibrate e costanti proteste per le lentezze e gli inceppamenti continui di rete, per quanto l’applicativo Teams, validato dal ministero per la gestione dei processi da remoto ed utilizzato anche per le camere di consiglio e le riunioni organizzative, si è rilevato oltremodo avido di risorse in- formatiche (attingendo pesantemente sulla memoria RAM) e di rete, finendo per mettere fuori gioco le dotazioni hardware più risalenti; con quali conseguenze in termini di efficienza è agevole percepire.

Se a ciò si aggiunge la collocazione in parziale smartworking anche di parte

del personale dell’assistenza sistemistica, già di norma assolutamente insufficien-

te, pare evidente la condizione di grande sofferenza sul versante dell’organizza-

zione informatica, sicché pare del tutto auspicabile che si intervenga in primis su

questo duplice fronte per migliorare le performance di rete e le connesse funzioni

di supporto (cablature, attrezzature di videoconferenze, etc,) nonché la dotazione

e la formazione del personale, incluso quello dell’assistenza sistemistica, sicura-

mente da rafforzare.

Riferimenti

Documenti correlati

(Nel caso di specie la madre naturale al momento del parto aveva dichiarato di non consentire a essere nominata, ma la ricorrente fonda la sua istanza sui principi fis- sati

Mauriello alla Procura Federale per la richiesta degli atti (di cui è disponibile la relativa ricevuta di consegna alle ore 16.46 dello stesso giorno). Mauriello procedeva al

2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, con la precisazione che nella comparizione

103/2017 si applicano solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017); comunque nel periodo di riferimento si è verificata una contrazione del numero

(...) (testimonianza Maresciallo (...) che aveva smentito l'assunto - nemmeno il Militare aveva capito cosa fosse accaduto quella sera - confermato.. che era sanzione che non

Cesare Mirabelli, Patrick Valdrini, Joaquin Llobell, Piotr Stanisz, Orazio Condorelli.. I Quaderni, in sintonia con le finalità del Centro di Ricerca “Renato Bac- cari” e

Quanto all'incidenza della temporanea inattività nella determinazione della durata dell'orario di lavoro nelle ipotesi di lavoro discontinuo si è avuto modo di

accesso ai singoli Uffici giudiziari – iv’incluse le relative cancellerie e segreterie – quelle di deposito degli atti, la cernita delle udienze e delle procedure che