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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 27-44)

Settore civile/lavoro

1 - In conseguenza della grave crisi pandemica che ha coinvolto il Pianeta e della necessità di norme disciplinanti tutti gli aspetti della vita umana, sono riverberati effetti anche sull’an-damento del settore giustizia. L’articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) ha stabilito per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

• il rinvio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, a data successiva al 15 aprile 2020;

• la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

L’articolo 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha successivamente prorogato all’11 maggio 2020 il termine del 15 aprile, estendendo di ulteriori ventisei giorni il periodo di sospensione dei termini processuali precedentemente stabilito dall’articolo 83.

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, non ha operato nelle (limitate) ipotesi previste dall’articolo 83, comma 3, lettere a), b) e c).

Di fatto, per 64 giorni, l’attività giudiziaria, specie nel settore civile, è stata fortemente limi-tata; e ciò non solo dal blocco pressoché totale dalle udienze ma anche dalla concomitante e successiva riduzione delle presenze del personale giudiziario in ufficio, in attuazione delle norme di salvaguardia per la salute, dilatazione anche delle tempistiche di evasione del lavoro comunque svolto dai magistrati durante la pandemia.

L’attuazione delle norme sullo smart working si accavalla e sovrappone con quella di chiusura statistica del primo semestre 2020, sicché è accaduto che molti provvedimenti giacenti nei sistemi telematici siano stati registrati in data successiva al 1/7/2020, in qualche modo con-dizionando l’esito delle rilevazioni, facendo apparire l’annualità in esame meno produttiva di quanto in realtà sia, benché sia comunque invitabile un calo di rendimento, peraltro comune a tutti i rami della vita lavorativa del Paese.

Di più, occorre certamente considerare come l’inceppamento di un meccanismo che tratta mi-gliaia di cause all’anno con continuità seriale genera inevitabili contraccolpi sull’intero assetto, non potendosi certo recuperare nel brevissimo tempo quegli slittamenti in avanti imposti dalla norma speciale, stante il notorio ingolfamento dei ruoli di tutti i giudici di ogni ordine e grado.

In sintesi, per non breve durata (64 giorni se si ha riguardo al solo periodo formale – pari ad oltre due mesi su 12 – oltre 3 mesi se si ha riguardo all’impasse generale, e quindi per ¼ dell’in-tero), l’annualità in corso di rilevazione (01/07/2019-30/06/2020) è interessata da eventi esterni in grado di condizionare la resa e, comunque, pure in tema di continuità di lettura statistica.

Nel contesto sopra indicato vanno lette le risultanze numeriche fornite dai funzionari stati-stici, integrandole, come si trattasse di note integrative del bilancio di esercizio sociale, dalle seguenti considerazioni, non senza aver aggiuntivamente rilevato come la suddetta normativa abbia, inoltre, demandato ai capi ufficio di individuare le misure più urgenti per consentire lo svolgimento di quelle limitate attività “non sospese” in alcune materie e, soprattutto, di pro-grammare in altro modo quelle future, d’intesa con le competenti autorità sanitarie.

Al fine di raccordare le attività di tutti gli uffici del distretto sono stati costituiti tavoli di lavoro, inclusivi delle rappresentanze dell’avvocatura e delle cancellerie, onde stilare protocolli condi-visi di lavoro.

Innumerevoli sedute di confronto, attuate anche mediante applicativi video informatici, han-no consentito l’emanazione di molti decreti atti a disciplinare uniformemente la ripresa delle attività, sia pur in contesti e scenari inediti e ricchi di incognite.

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Rivelatosi subito assai ostico il percorso “alternativo” dell’udienza da remoto, pur senza esclu-derla, la scelta prevalente è caduta sull’udienza a trattazione scritta, benché le norme fossero piuttosto scarne per contenuto e forma, lasciando i più ad interrogarsi sulle implicazioni e sulle casistiche, favorendosi un processo di proficua e continuativa interlocuzione con i difen-sori che ha favorito la redazione di un gran numero di “protocolli” locali, per lo più apprezzati, benché siano nel complesso condivisibili le tante perplessità sollevate specie dall’Avvocatura per un metodo processuale cangiante ufficio per ufficio, talvolta anche nel medesimo, per via di una normativa troppo generica e non immediatamente arricchita d’ulteriore contenuto nor-mativo di generalizzata operatività sul territorio nazionale. Problema questo che neppure nel periodo post 30 giugno 2020 è stato radicalmente risolto.

2 - Dall’esame dei dati statistici riferiti al periodo in esame per il settore civile contenzioso si rileva un an damento quantitativo delle sopravvenienze in calo: dopo due precedenti annate so-stanzialmente paritetiche per numero di iscrizioni (6963 procedimenti nell’anno 2016/2017 e 6990 nell’A.G. 2017/2018), quella al 30/06/2019 già palesava un calo apprezzabile (6.260), mentre quella chiusa al 30/06/2020 evidenzia una flessione di procedimenti in entrata consistente (5.112).

Ciò, unitamente alla rilevante produttività della Corte nel settore delle cause civili (8619 proce-dimenti definiti nel periodo di cui 5226 con sentenza), incrementatasi anche grazie al positivo apporto dei giudici ausiliari, ha determinato una positiva inversione di tendenza, con dimi-nuzione delle pendenze, pari a circa il 3%, passando da 23.146 procedimenti pendenti (nel settore contenzioso) al 30/06/2018 e da 22.843 al 30/06/2019, alle attuali 21.370 al 30/06/2020.

Il numero delle nuove iscrizioni di cause di lavoro è in costante decrescita; nelle scorse annua-lità: 2667 tra il 1/07/2016 e il 30/06/2017, 2181 al 30/06/2018, 2108 al 30/06/2019.

Limitatamente al solo settore “lavoro dipendente privato” al 30/06/2020 le iscrizioni sono solo 908, mentre sono consistenti il numero di iscrizioni nel settore “pubblico impiego” (386).

Quelle di previdenza sono costantemente in calo per via delle nuove norme sull’accertamento tecnico preventivo obbligatorio davanti al tribunale: rispettivamente, 1662, 1583, 1575, 1136 nelle ultime quattro annualità precedenti.

Nel complesso, al 30/06/2020 alla sezione lavoro sono pervenuti 3268 procedimenti, ben meno dei 3.804 dell’annualità precedente.

Ciò, in sincronia con la produttività dei magistrati addetti al settore, ha determinato una ulterio-re riduzione delle pendenze, che scendono da 16.911 a 14.506, con abbattimento pari al 14%.

Tenuto conto della situazione di parziale inoperatività del periodo di blocco a causa della pan-demia, allarma il numero delle domande di equo indennizzo per l’eccesiva durata del processo pervenute nell’ultima annualità: ben 2.473 (delle complessive 3023 iscritte nel ruolo v.g.), in proporzione addirittura maggiori di quelle già elevatissime dell’annualità precedente (2522), in aumento rispetto all’anno addietro ancora (1819) ed con trend di crescita costante negli ultimi anni (appena 1354 al 30/06/2016).

Questo elevatissimo numero di domande, talvolta replicate in più fascicoli da parte degli aventi diritto, anche quando si tratta di casi generati da una stessa vicenda processuale a monte, ren-de complessa e lenta anche la fase di liquidazione ren-degli inren-dennizzi con conseguente frequente ricorso allo strumento del giudizio di ottemperanza per ottenere il loro pagamento e ulteriore aggravio di spese per l’erario.

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Nel dettaglio, il tabulato seguente espone i seguenti dati in forma aggregata per settore al 30/06/2020:

Denominazione

Ufficio Ruolo SOPRAVVENUTI DEFINITI PENDENTI FINE

Corte d’Appello di

di Napoli Somma: 11.184 14.453 36.694

esponendo un dato di pendenze decisamente migliore del passato.

Il prospetto riassuntivo che segue illustra meglio l’andamento globale nel corso degli anni:

Data Pendenti al sopravvenuti Definiti con sentenza

30.06.2016: 53.199 13.030 13.967 3.436 17.403 25,13%

30.06.2017: 49.397 14.029 14.047 3.803 17.850 21,41%

30.06.2018: 45.281 13.551 13.757 3.910 17.667 23,30%

30.06.2019: 39.961 13.292 13.895 4.625 18.520 28,23%

30.06.20120: 36.694 11.184 14.453 22,62%

*dati definiti con sentenza e altre modalità 2020 non ancora validati Dall’analisi delle suddette serie storiche è possibile percepire che:

a. Le pendenze sono in calo deciso, essendosi ridotte in cinque annualità del 31%.

b. Ciò anche per effetto della consistente riduzione delle sopravvenienze, anche se resta da verificare in un prossimo futuro se a causa transitoria del rallentamento dovuto al periodo Covid o per altro motivo.

c. Le definizioni sono decisamente inferiori nell’ultima annualità rispetto al precedente qua-driennio, sebbene, verosimilmente in ragione della condizione di forte rallentamento delle attività per una parte consistente dell’anno (1/4), a causa della pandemia in atto.

d. Tuttavia, giova notare come il rapporto sopravvenienze / definizioni sia fortunatamente sempre positivamente in favore di queste ultime, consentendo di erodere in ogni caso l’ar-retrato.

In tal modo il servizio giustizia reso dalla Corte pare migliorare costantemente.

Giova notare come in ambito nazionale, dal raffronto degli indici di ricambio (intesi come la capacità di smaltire più di quanto sopravviene nel periodo) delle Corti di Appello del Paese, quella di Napoli, col valore 129,23% si ponga ben al di sopra della media nazionale (118,49%) col valore più elevato tra quelle di “grandi dimensioni” ed, addirittura, al primo posto assoluto per il settore del lavoro e previdenza.

Esaminando i dati forniti dai funzionari statistici, nel settore contenzioso civile, dopo Roma (7.489 definizioni nel periodo), si colloca Napoli (5.725 definizioni), con rendimento di gran lunga superiore a tutte le altre Corti: es. Milano (4.362), Torino e Venezia (rispettivamente 1.863 e 5.336).

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Non meno interessanti i dati del settore lavoro, laddove Roma ha definito 5.336 procedimen-ti mentre Napoli 5.723, collocandosi al primo posto nazionale; analogamente nell’analisi del quantitativo smaltito (ben 14.453 procedimenti), al di sopra di Roma (14.028).

Le valutazioni di cui sopra sono ampiamente confortate dalla comparazione degli indici di ricambio e sugli indici di smaltimento quinquennali:

2015/2016 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

MACROAREA CSM Indice di Ricambio

a Lavoro 1,08 1,08 1,35 1,51 1,51

b Previdenza e assistenza 3,63 3,94 3,59 2,95 1,93

c fallimentare e altre procedure 0,96 0,98 1,2 1,07 0,39

d Equa Riparazione 0,91 0,98 0,9 0,97 1,03

f VG in materia di famiglia e

persone 0.96 0,94 1,07 0,98 1,01

g VG non in materia di famiglia

e persone 0,76 1,04 0,84 0,98 0,63

h Separazione e divorzi

conten-ziosi 0,76 0,87 1,41 0,84 1,11

i Contenzioso civile ordinario 0,93 0,83 0,9 1,19 1,15

j Procedimenti speciali 0,86 1,14 1,13 1,1 0,35

k Decreti ingiuntivi 0,69 0,45 0,45 0,67 0

l Tutele, curatele, amm.sostegno 0.57 1,22 0,6 1,5 3

Totale 1,34 1,27 1,3 1,39 1,29

2015/2016 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

MACROAREA CSM Indice di Smaltimento

a Lavoro 0,21 0,21 0,22 0,26 0,25

b Previdenza e assistenza 0,25 0,31 0,35 0,38 0,33

c fallimentare e altre

proce-dure 0,68 0,7 0,77 0,75 0,355

d Equa Riparazione 0.82 0,86 0,79 0,84 0,85

f VG in materia di famiglia e

persone 0,67 0,62 0,69 0,67 0,54

g VG non in materia di

fami-glia e persone 0.44 0,5 0,44 0,62 0,55

h Separazione e divorzi

con-tenziosi 0.52 0,52 0,66 0,52 0,55

i Contenzioso civile

ordina-rio 0,21 0,2 0,21 0,25 0,20

j Procedimenti speciali 0,25 0,29 0,31 0,38 0,16

k Decreti ingiuntivi 0.18 0,16 0,16 0,17 0

l Tutele, curatele, amm.

sostegno 0.44 0,79 0,46 0,75 0,75

Totale 0,25 0,27 0,28 0,32 0,28

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Nonostante l’Annus horribilis e le ricadute di cui al paragrafo 1, si può certamente affermare che i risultati dell’anno in valutazione sono pienamente comparabili ed in linea con quelli degli anni precedenti, a dimostrazione di come l’efficienza, abbinata anche alla contrazione delle entrate, ha consentito comunque di riportare risultati apprezzabili.

Di complemento di quanto or ora esposto sono i dati, particolarmente sentiti dalla collettività, della tempistica di evasione dei procedimenti, significativamente contratti (in quasi tutti i settori più significativi) rispetto all’annualità precedente, a dimostrazione di un’apprezzabile dedizione per il miglioramento della resa del servizio Giustizia.

Macroarea

a Lavoro 1386 1348 1384 1470 1269 1456 -5,7% 6,2% -4,9%

b Previ-denza e assistenza

1716 2037 1730 1725 1986 1738 -1% 3% 0%

c

0 111,75 111.75 1615 256 965 -56%

k Decreti

ingiuntivi 0 567 567 1188 910 1169 -38% -51%

l Tutele,

In sintesi, anche la durata media dei processi va complessivamente accorciandosi, anche se in alcuni settori (contenzioso e separazioni / divorzi contenziosi) occorre far meglio.

Il tutto appena ricordando come i risultati di cui sopra siano affidati a risorse tutto sommato limitate, falcidiate dalle assenze non prontamente ricambiate e, comunque, da una consistenza di 36.694 procedimenti, certamente non facili da gestire:

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È rilevante notare come, dividendo il carico di pendenze al 30.06.2020 (36.694) per il numero nominale di magistrati addetti al settore civile / lavoro, si determini una pendenza media di oltre 439 fascicoli pro capite per rendere percettibile l’immanenza del lavoro.

Se, poi, si compara la pendenza con la reale forza lavoro disponibile (in media sempre oltre il 10%), il valore estratto è ipotizzabile come superiore a 500 fascicoli per magistrato, certamente troppo elevato per consentire definizioni in tempi ragionevoli.

Si evidenzia come la suddetta forza lavoro debba gestire il contenzioso di bacino di utenza di n. 4.649.800 abitanti (dato estratto dal sito del C.S.M.) per apprezzare l’immanenza del feno-meno.

3 - L’esame analitico quantitativo delle sopravvenienze pone in rilievo i seguenti codici oggetto di maggiore frequenza:

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Equa riparazione per violazione del termine ragionevole

del processo (L89/2001) - nuovo rito 2.283 LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 759

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Retribuzione 612

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Altre controversie di diritto amministrativo 302

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,

apertu-ra di credito bancario) 301

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI lesione personale 297

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Responsabilità professionale 232

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Altre ipotesi 223

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia

di famiglia 213

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non

ricomprese nelle altre mat 198

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria 189

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Proprietà 183

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Prestazione d’opera intellettuale 168 VOLONTARIA GIURISDIZIONE Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001 167

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Vendita di cose immobili 154

Facendo risaltare alcuni aspetti.

• L’importante consistenza delle procedure di equa riparazione, che addirittura diventano ben 2473 se si sommano anche le procedure “vecchio rito” (23) e le opposizioni ex art. 5 (167), in misura probabilmente tanto rilevante da meritare certamente una più importante analisi a livello legislativo, anche per via di evidenti storture, in grado di far lievitare enor-memente i costi a carico della collettività.

• Una significativa crescita, in primo come in secondo grado, delle cause in tema di presta-zione d’opera intellettuale e, in appello, di “Responsabilità professionale”. Giova nota-re come il complesso di cause aventi ad oggetto l’anota-rea “professionale” veda un numero di sopravvenienze in appello pari a 400 procedimenti, al primo posto nel settore contenzioso.

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• Aggregando i dati, l’ancora troppa numericamente consistenza del settore lavoro e previ-denza, benché debba tenersi conto come il numero complessivo, interessando un territorio che comprende ben otto tribunali di rilevanti dimensioni e con notorie problematiche di carattere economico sociale, non sia nel complesso spropositato; specie perché in progres-siva attenuazione.

• Nel settore lavoro d’appello può ribadirsi quanto già affermato nella scorsa annualità in punto di sensibile riduzione delle nuove iscrizioni, specialmente nel settore previdenziale e assistenziale, anche in conseguenza del procedimento speciale dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in primo grado.

Riordinando le materie con più significativa incidenza numerica nella pendenza complessiva della Corte (nel settore civile / lavoro) al 30/06/2020 (includendo, pertanto, i soli procedimenti il cui numero sia superiore a 500), si ottiene una fotografia abbastanza chiara delle maggiori consistenze:

1 LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Retribuzione 3.829

2

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.

Altre controversie in materia di previdenza

obbligatoria 2.609

3 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI lesione personale 1.585

4 LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Altre ipotesi 1.394

5 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Proprietà 1.168

6 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 1.041 7

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Bancari (deposito bancario, cassetta di

sicu-rezza, apertura di credito bancario) 1.014 8 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Altre controversie di diritto amministrativo 952 9 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Responsabilità professionale 902

10 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Altri contratti d’opera 883

11

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Altre ipotesi di responsabilità

Extracontrat-tuale non ricomprese nelle altre mat 866 12

LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG. Altre controversie in materia di assistenza

obbligatoria 781

13 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Prestazione d’opera intellettuale 732

14 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Vendita di cose immobili 730

15

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Controversie di competenza del Tribunale

Regionale delle Acque Pubbliche 700 16

AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi

compresa l’azione ex 1669cc) 649

17 AFFARI CIVILI CONTENZIOSI Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. 610 Sono, dunque, numericamente consistenti, oltre le già citate cause di lavoro (tradizionalmente sempre cospicue – aggregando quelle sub 1, 2, 4, 12), le cause in materia contrattuale (con grande rilevanza di quelle in materia bancaria – 7 e dell’area dei contratti d’opera – 9, 10, 13, 16) ed extracontrattuale (3, 11, 17), cui si aggiungono le non poche cause in materia di pro-prietà (5) e quelle, sempre numericamente rilevanti di competenza del Tribunale delle Acque, la cui giurisdizione si estende ben oltre i confini della Regione Campania.

Rilevanti sono le controversie tra P.A. e i privati (8) in materie di apprezzabile complessità quali gli appalti pubblici, i contratti di servizio, le concessioni e i pagamenti di corrispettivi e tra queste in particolare le controversie tra le Asl e le strutture sanitarie private convenzionate.

Le numerose controversie legate all’infortunistica stradale rappresentano nel nostro distretto tuttora una parte rilevante del contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale, le cui sopravvenienze non hanno subito variazioni di rilievo.

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Significativo è anche il numero di controversie in materia di “colpa medica”, generalmente complesse e socialmente rilevanti.

La sezione Minori, Persone e Famiglia della Corte di Appello registra un insignificante numero di cause ultrabiennali e mantiene un ottimo indice di definizione delle controversie, aventi a oggetto interessi personali primari.

Un accenno merita anche la mole di lavoro che occupa il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche costituito presso la Corte d’Appello, con competenza territoriale estesa a quasi tutta l’Italia Meridionale (è esclusa la Sicilia).

Nonostante le definizioni (132) superiori alle sopravvenienze (107), consistente appare il nu-mero delle cause pendenti presso quella unità (700).

4 - Anche per il corrente anno l’obiettivo ritenuto prioritario in Corte è stato quello della dimi-nuzione dei procedimenti arretrati e del contenimento della durata dei processi.

Tutte le sezioni della Corte hanno dato esecuzione ai programmi di gestione ex art. 37, l.

98/011, attenendosi ai criteri di priorità nella definizione delle cause stabiliti in via generale (ad es. cause di più antica iscrizione e, per materia, cause di rinvio ex art. 392, cause fallimentari, elettorali ecc.) con risultati che potranno apprezzarsi completamente in sede di valutazione dei dati, non ancora elaborati per l’annualità in esame a causa del fenomeno pandemico in atto e dello slittamento dei termini di recente disposto dal C.S.M.

Va ricordato sul punto come lo stesso organo di autogoverno abbia dovuto nel corso dell’an-nualità prendere atto della grave situazione generale determinatasi per la pandemia in atto e decretare di fatto l’insostenibilità degli obiettivi approvati prima.

Le pendenze ultrabiennali sono ancora molto significative, sebbene molto più ridotte di quelle esistenti appena qualche anno addietro.

Nel settore del contenzioso civile, la scomposizione della pendenza per anno riporta il seguente dato finale:

Civile Anno iscrizione

Totale 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale 1 1 4 3 4 4 9 20 81 195 472 810 1601 2867 3701 4362 5177 2869 22181

Nel settore lavoro, i dati sono i seguenti:

Lavoro Anno Iscrizione

Totale

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale 9 14 109 197 419 827 1.229 2.078 2.424 2.682 3.216 1.302 14.506

L’abbattimento è avvenuto anche grazie all’ausilio di nuove risorse onorarie apprestate dal le-gislatore. Infatti, nel periodo oggi in esame vi è stato indubbio incremento delle definizioni da parte dei giudici ausiliari di appello di cui al decreto legge 21/06 /2013, conv. nella l. 98/2013, con riguardo ai processi di più antica iscrizione, di cui risulta perciò accelerata la definizione.

Tuttavia, più in generale, caratterizzato da luci e ombre deve ritenersi l’apporto fornito dal-la magistratura onoraria ausiliaria. Può sul punto confermarsi quanto già ebbe a dirsi neldal-la scorsa annualità. Dopo alcuni anni dall’ingresso di queste importanti forze aggiuntive posso-no trarsi alcune sintetiche conclusioni, caratterizzate da un bilancio nel complesso positivo, ancorché alcuni fattori abbiano inciso sulle prospettive: 1) da un lato il necessario rodaggio per l’innesto delle nuove forze lavoro si è rivelato più lungo del previsto e solo dopo un paio di annualità (verosimilmente dalla metà dell’anno 2018) si sono apprezzati gli effetti in termini quali-quantitativi; 2) di contro, l’obiettivo imposto dalla legge di una produttività pari a 90 sentenze annue si è rilevato immediatamente troppo elevato, al punto che prima il C.S.M. e poi la prassi sul campo hanno dovuto prendere atto della tendenziale sovrastima dell’attesa, solo alcuni dei giudici mostrandosi in grado di rispettare lo standard di rendimento; 3) l’assenza di concrete sanzioni per i casi di ritardo o dimissioni a sorpresa, ha, inoltre, costituito, in alcuni

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casi, ulteriore fattore di complicazione o inefficienza per l’ufficio, costringendo a riassegnazio-ne dei procedimenti ad altri magistrati, con iriassegnazio-nevitabili allungamenti dei tempi di definizioriassegnazio-ne e frustrazione delle legittime aspettative delle parti.; 4) restano troppo lunghi i tempi di ricambio dei magistrati onorari non più in servizio, al punto che oggi sono tanti i posti vacanti nell’or-ganico della Corte.

Permane, l’impegno aggiuntivo richiesto ai giudici togati componenti il collegio per il moni-toraggio costante delle attività di questi preziosi collaboratori; il che talora si traduce in una minore loro produttività individuale.

Per questi motivi, dopo qualche anno di positiva sperimentazione di questo importante ausilio, viene segnalata l’esigenza prospettica di una più accurata selezione e formazione, al fine di consentire un più agevole innesto di detta componente negli uffici di destinazione, di evitare le non infrequenti segnalazioni o evidenze di inidoneità così da portare, in un arco temporale sufficientemente breve, la durata dei processi delle Corti di Appello nei limiti del biennio.

5 - L’istituto del c.d. filtro in appello, che ha introdotto l’ordinanza d’inammis si bi lità dell’impu-gnazione che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta (art. 348 bis e ter c.p.c.), non ha avuto una significativa incidenza. Parimenti, non si sono riscontrate molte pronunce di inammissibilità degli appelli ex art. 342 cpc, atteso il pronto adeguamento del Foro locale alle prescrizioni introdotte da tale norma.

Si comincia a registrare una più diffusa propensione per le definizioni a termini dell’art. 281 sexies c.p.c. anche in appello, consentendo di accorciare i tempi.

Si comincia a registrare una più diffusa propensione per le definizioni a termini dell’art. 281 sexies c.p.c. anche in appello, consentendo di accorciare i tempi.

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 27-44)