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112Procedimenti pendenti per la 11° sezione

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 112-115)

al l° luglio 2019: n. 3.848;

al 30 giugno 2020: n. 3.783;

Nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 si sono registrate n. 1.209 sopravvenienze;

Sono stati complessivamente definiti dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020: 1.274; di cui 290 dai GOP e 984 dai giudici togati.

Procedimenti pendenti per la 12° sezione

al 1/7/2019 pendevano un totale di 4.416 procedimenti;

al 30/6/2020 pendevano un totale di 4.603 procedimenti;

Nel periodo 1/7/2019 – 30/6/2020 si sono registrate 3.265 sopravvenienze Nel periodo 1/7/2019 – 30/6/2020 si sono registrate 3.049 definizioni;

Nel periodo 1/7/2019 – 30/6/2020 i procedimenti ultratriennali si sono ridotti da 1.593 a 1.254 (-11,91%).

Nell’esaminare tali dati, occorre anzitutto dar conto del fatto che, invertendosi il consolida-to trend precedente, nel periodo esaminaconsolida-to vi è staconsolida-to un lieve aumenconsolida-to delle pendenze per ef-fetto di una riduzione delle definizioni a fronte di un numero di sopravvenienze rimasto quasi invariato: ciò è dovuto, per tutta evidenza, al rallentamento delle attività giurisdizionali che si è determinato per effetto dei provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti per contrastare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19.

Alla luce di quanto innanzi, rilievo particolarmente positivo assume invece il dato che evi-denzia la considerevole riduzione, sia in termini assoluti che percentuali, del numero dei pro-cedimenti ultratriennali, passati infatti da 1.593 a 1.254 (-11,83%): tale dato è frutto dell’inten-so sforzo profudell’inten-so dai magistrati della sezione e finalizzato a raggiungere gli obiettivi stabiliti dai programmi di gestione ex art.37 D.L. 98/2011

La peculiarità della materia (contrattuale) trattata da questa sezione ha determinato un crescente ricorso da parte dell’utenza al procedimento sommario di cognizione di cui all’art.

702 bis c.p.c., circostanza che ha comportato – unitamente al rilevantissimo numero di ricorsi per decreto ingiuntivo iscritti ed assegnati alla sezione stessa – una notevole incidenza di tali procedimenti, e dei conseguenti provvedimenti decisori, sul numero complessivo delle defini-zioni, sul quale influiscono in maniera apprezzabile pure le cancellazioni delle cause dal ruolo (e conseguenti estinzioni) anche all’esito delle attività conciliative promosse ai sensi degli artt.

185 e 185 bis c.p.c..

Va ancora segnalato un progressivo aumento degli appelli avverso sentenze dei Giudici di Pace, del contenzioso in materia di prestazione d’opera professionale (in particolare, richieste di pagamento del compenso da parte di avvocati ed altri professionisti) e dei giudizi in mate-ria di liquidazione dei compensi professionali di avvocato, disciplinati dall’art.14 del D.Lgs.

150/2011, per quali è invece prevista la trattazione e decisione collegiale: il numero delle so-pravvenienze di tali procedimenti risulta notevole ed in costante aumento.

La situazione di crisi economica, acuitasi con l’attuale pandemia, che ha determinato un inevitabile aumento degli inadempimenti contrattuali, sta producendo - e prevedibilmente de-terminerà anche nel futuro - un cospicuo incremento dei procedimenti giudiziali finalizzati ad ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali rimaste inadempiute, con conse-guente aggravio del carico di lavoro attribuito alla sezione, che richiederà quindi specifiche ed appropriate misure organizzative onde potervi far fronte.

Utilizzo degli strumenti telematici

Allo stato l’informatizzazione dell’ufficio può dirsi soddisfacente ed in linea con i vigenti provvedimenti normativi in materia di processo civile telematico, in particolare con riferimen-to all’emissione dei decreti ingiuntivi.

A seguito della legislazione per l’emergenza sanitaria, i provvedimenti (sentenze ed ordi-nanze) vengono depositati telematicamente (salvo poche eccezioni); inoltre le udienze istrut-torie che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori vengono celebrate in mo-dalità “trattazione scritta” come disposto, da ultimo, dalla legge n. 77/2020; sovente si procede

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alla verbalizzazione telematica delle udienze, avvalendosi anche dell’ausilio dei tirocinanti ex art.73 d.l. n.69/2013. Le comunicazioni in via telematica a cura della cancelleria avvengono regolarmente.

SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

La Sezione distaccata è stata ripristinata dal 9 giugno 2014; le nuove iscrizioni di procedi-menti civili si sono stabilizzate ed ammontano a circa 750 all’anno (di cui 319 di contenzioso ordinario e 151 decreti ingiuntivi).

Quanto alla natura del contenzioso risultano sempre numerose le cause in materia di diritti reali e di possesso, sia ordinarie che cautelari; nel mentre si evidenzia un nutrito contenzioso in tema di opposizione alle esecuzioni ed agli atti esecutivi (cause c.d. “Equitalia”).

Impegnativo è poi il ruolo delle esecuzioni mobiliari e presso terzi, per il quale la compe-tenza della Sezione è ripresa dal 09/06/2014, ma che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi quattro anni, tant’è che nel 2019, a seguito di provvedimento Presidenziale di perequa-zione ruoli, è stata operata una riassegnaperequa-zione interna tabellare, affidando la cogniperequa-zione delle esecuzioni di valore inferiore a € 30.000,00 ad un GOP, mentre quelle di valore superiore sono rimaste di competenza dei giudici togati.

A tale proposito va segnalata l’incredibile sopravvenienza di 4.099 esecuzioni mobiliari a fronte di quella di circa 12.000 dell’intera sezione centrale. Situazione questa che, pur senza rivestire apparenti profili di illeceità, andrebbe forse indagata con strumenti diversi da quelli di competenza di questo Presidente.

Volontaria Giurisdizione

Anche il Settore della Volontaria Giurisdizione sta crescendo numericamente e sono au-mentate le richieste di intervento del G.T. da parte dei Servizi Sociali, situazione che richiede una presenza costante sul territorio da parte della A.G per provvedere alle numerose istanze, alcune delle quali aventi carattere di urgenza.

Utilizzo degli strumenti telematici

Attualmente la cancelleria civile è in grado di gestire il processo civile telematico in tutti i suoi aspetti ma i diversi adempimenti non possono essere espletati prontamente data la man-canza di personale amministrativo numericamente adeguato.

SETTORE LAVORO

Dati statistici: giova premettere che le tre Sezioni in cui è suddiviso il settore lavoro non presentano significative differenziazioni. La assegnazione degli affari, infatti, avviene con si-stema automatico tra tutti i Giudici ed anche la composizione numerica – sono tabellarmente assegnati a ciascuna sezione 14 Giudici - garantisce la piena omogeneità.

Si premette che i dati statistici allegati hanno indubbiamente risentito del periodo c.d. di lock-down in cui l’attività giudiziaria di tutti gli uffici giudiziari è stata ope legis fortemente ridotta nel corso di diversi mesi (in particolare da marzo a maggio 2020).

In riferimento alle pendenze deve precisarsi che: in materia di lavoro, vi è stato un leggero incremento delle pendenze (pari al 10% circa rispetto al dato iniziale) dovuto, come detto, al blocco quasi integrale della trattazione di tali procedimenti nel trimestre marzo-aprile maggio 2020 nel corso del quale, salvo alcuni giudizi che è stato possibile definire con trattazione scrit-ta, sono stati trattati prevalentemente procedimenti di natura cautelare ovvero licenziamenti con c.d. “rito Fornero”.

In ogni caso, si ritiene che il dato complessivo delle pendenze (pari a circa 8.313 procedimen-ti) possa essere progressivamente ridotto già nel corso di quest’anno con la ripresa effettiva dell’at-tività giudiziaria se, come ci si augura, la situazione sanitaria rimarrà stabilmente sotto controllo.

I procedimenti ultratriennali si attestano a livelli fisiologici del tutto accettabili, pari a 190 procedimenti in materia di lavoro e 93 di previdenza.

In materia previdenziale, i due grandi blocchi di materia sono costituiti dalle prestazioni di previdenza ed assistenza, per le quali è previsto il rito speciale dell’art. 445bis c.p.c., e dalle opposizioni alle pretese contributive – (cartelle di pagamento ed avvisi di addebito).

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Conclusivamente, il settore lavoro e previdenza presenta una sostanziale stabilità comples-siva delle pendenze, nonostante il lungo periodo di blocco dell’attività giudiziaria e la dimi-nuzione del numero dei giudici in servizio la cui attuale entità appare comunque idonea a soddisfare le esigenze del servizio

Le principali riforme legislative: effetti deflattivi

Nella materia del lavoro e previdenza in generale le riforme sia sostanziali che processuali hanno contribuito notevolmente alla riduzione del contenzioso già sopra evidenziata. L’effetto deflattivo può essere fatto risalire dapprima alla riforma in materia di contributo unificato:

sebbene venga corrisposto da poco più di 1/3 delle parti ricorrenti, e sfiori soltanto marginal-mente la materia della assistenza sociale nella quale è diffusissimo l’esonero per ragioni di red-dito, l’onere in questione scoraggia dall’affrontare l’alea del giudizio, o comunque dal proporre controversie esplorative.

La riforma dell’art. 92 c.p.c. prima ad opera della legge 28.12.2005 n. 263 e poi per effetto della legge 10.11.2014 n. 162 di conversione del DL 2.9.2014 n. 132 che, riducendo notevol-mente lo spazio di discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese, ha determinato il superamento della generale tutela accordata al lavoratore in quanto parte socialmente sotto protetta, sembrava avere avuto un effetto deflattivo. Non possono, per contro, ancora valutarsi gli effetti della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che consente di superare i vincoli del codice di rito.

Il rito ex art. 445 bis c.p.c in vigore oramai dal 2012, ha consentito di ridurre drasticamente la durata dei procedimenti in materia di assistenza sociale che storicamente hanno costituito la porzione quantitativamente più ampia degli affari delle Sezioni lavoro.La celebrazione di un’unica udienza e la concentrazione delle doglianze delle parti in un unico atto di dissenso da depositare entro termini perentori determina il sostanziale azzeramento del contenzioso ultratriennale.

La introduzione di un doppio termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale e giudiziale di contratti di lavoro a tempo determinato e per altre fattispecie analoghe dall’art. 32 della legge 183/2010, nonché dalla legge 92/2012, ha indubbiamente accelerato le impugnative, rendendo al tempo stesso inoppugnabili gli atti imprenditoriali di gestione del rapporto di lavoro davanti al giudice.

Le controversie di pubblico impiego iscritte nel registro informatico sono 1.250 nel periodo considerato di cui un cospicuo numero relative al personale scolastico.

La riforma del mercato del lavoro (rito Fornero). Particolarmente delicate risultano le cause aventi ad oggetto licenziamenti, individuali e collettivi e soprattutto quelle regolate dal rito specifico cd Fornero. Le controversie iscritte nel periodo oggetto di esame con il rito sommario previsto dal comma 47 dell’art. 1 della legge n. 92/2012 ascendono a 251, mentre i giudizi di op-posizione sono stati 93; permane una rilevante tendenza a definire i giudizi in questione a mez-zo di conciliazioni soprattutto grazie all’intervento dei giudici che spendono tempo ed energie nella elaborazione delle proposte di accordo. La corsia preferenziale prevista dalla legge 2012 n. 92, è stata rispettata al massimo nelle sezioni lavoro in quanto i giudici hanno stabilito delle fasce orarie nelle udienze, dedicate espressamente alle cause con il rito sommario, secondo la previsione normativa.

Per quanto riguarda i procedimenti per A.T.P. le controversie iscritte nel periodo in conside-razione sono 10.080, dato sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.

Permane critico il comportamento dell’INPS dopo l’omologa positiva: non sempre la pre-stazione viene erogata nei termini di legge. Poiché la richiesta giudiziale di condanna frustra non soltanto l’effetto deflattivo sulle Sezioni lavoro ma anche la auspicata riduzione delle pro-cedure esecutive in danno dell’INPS, si è organizzato un sistema quotidiano di monitoraggio delle controversie al momento del deposito dei ricorsi al ruolo generale enucleando quelle che si generano per inadempimento dell’INPS dopo l’omologa positiva. La riassegnazione di dette cause allo stesso Giudice che ha pronunziato l’omologa consente sia di evidenziare eventuali criticità dei provvedimenti di accertamento sia di monitorare le tipologie di prestazioni mag-giormente problematiche.

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