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SETTORE LAVORO

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 80-86)

78UFFICIO PER IL PROCESSO

SETTORE LAVORO

PENDENTI ISCRITTI DEFINITI PENDENTI FINALI

2286 2.177 2.172 2.291

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Dall’esame dei flussi della Sezione, relativi esclusivamente ai riti ordinari, si evidenzia la equiparazione delle sopravvenienze con le definizioni.

Costante appare l’incidenza delle cause di lavoro, sia pubblico che privato, in termini per-centuali rispetto alla precedente rilevazione, delle opposizioni generate dell’emissione di de-creti ingiuntivi per spettanze di lavoro ed indennità di fine rapporto. Si registra, con favore, la tendenza all’utilizzo dello strumento transattivo, a mezzo verbali di conciliazione in sede stra-giudiziale trasmessi dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la dichiarazione di esecutorietà ex art. 411- 412 c.p.c. fortemente deflattivi e con risvolti positivi in relazione alla contrazione del numero delle sopravvenienze in materia di lavoro.

Tutte le controversie sono ormai a regime, gestite interamente in modo telematico, attra-verso la piattaforma informatica in dotazione (Consolle del Magistrato e P.C.T.), sin dalla asse-gnazione dei fascicoli ai singoli magistrati.

In questo settore si rileva una evidente diminuzione del ricorso ai riti sommari ex 445 bis, come indicato in tabella, che in confronto al numero degli iscritti con il periodo precedente (4557) ha reso più rapido il procedimento nella materia previdenziale, all’origine di un conten-zioso numericamente rilevante e di grande impatto economico-sociale.

Oggetto Sopravvenuti Definiti Pendenti Fine

Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. 3.399 3.556 3.780 AREA SIECIC

Fallimento e procedure concorsuali Nel periodo risultano:

DEPOSITATI DICHIARATI CHIUSI PENDENTI

227 52 44 636

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Non ci si può esimere dall’osservare, in via preliminare, che, un commento approfondito e quanto più aderente alla realtà socio-economica del periodo in esame, non può prescindere dalla valutazione dell’incidenza della legislazione emergenziale dovuta alla drammatica situa-zione sanitaria, tuttora in atto.

Come noto, la situazione emergenziale ha comportato la produzione di norme eccezionali e temporanee, in deroga al diritto comune. Fra esse, solo per ricordarne alcune più di rilievo, in-trodotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) convertito in Legge 5 giugno 2020, n.40, la disapplicazione di alcune regole sulla perdita del capitale sociale (art. 6), le disposizio-ni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9), l’improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento (art. 10), la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11).

Gli interventi adottati, di particolare rilevo per le procedure concorsuali in genere, hanno introdotto anche misure a sostegno del lavoro, delle imprese e delle famiglie, con la dichiara-ta finalità di ammortizzare le più immediate ripercussioni economiche e sociali, conseguenti all’attuazione ed al rispetto delle misure di contenimento.

L’emergenza sanitaria ha determinato importanti novità sia sul piano processuale, intro-ducendo nuove modalità di celebrazione delle udienze (come ad es. le udienze a trattazione scritta o con modalità telematiche mediante collegamento da remoto), adottate da quest’uffi-cio, sia sul piano sostanziale, attraverso una tipologia variegata di interventi che ha inciso sulle discipline del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, sulla fase esecutiva di tali procedure e sulla normativa societaria, relativa alla riduzione qualificata del capitale socia-le, al finanziamento dei soci e alla redazione del bilancio.

Il diritto emergenziale all’epoca del Covid-19, non ha creato, ex novo, istituti applicabili ad una determinata fase storica e, per quanto di interesse nella presente sede, autonome proce-dure concorsuali finalizzate a regolare le situazioni di crisi sorte nel periodo dell’emergenza sanitaria, ma ha riadattato, reiterato e posticipato istituti già codificati dal legislatore; si con-nota, esclusivamente, per una deviazione dalle ordinarie regole processuali e dalla disciplina sostanziale di istituti propri del diritto concorsuale e societario, nonché per un’applicazione ad tempus, limitata cioè ad un periodo prefissato dal legislatore. Una sorta di “diritto speciale e transitorio” che si inserisce come intermezzo tra una prolungata efficacia della legge fallimen-tare e l’avvento del Codice della Crisi (prorogato al 01.09.2021): norme straordinarie in tempi

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straordinari, per arginare le situazioni recessive scatenate dall’emergenza sanitaria determina-ta dalla pandemia.

Dirompente, per gli effetti prodotti, è stata la previsione dell’art. 10 del “Decreto Liquidità”

che, come confermato nelle Legge di conversione, ha sancito l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate fino al 30 giugno 2020. Tale previsione ha comportato una decisiva contrazione nel deposito dei ricorsi di fallimento. Come è evidente, si tratta di una norma tam-pone ispirata alla pressante esigenza di introdurre il fattore emergenziale (e, quindi, l’evento di forza maggiore) quale criterio di valutazione della “crisi” dell’impresa e, conseguenzialmente, quale parametro a cui ancorare l’accertamento in ordine alla mancata sussistenza dello stato di insolvenza. Tuttavia, la disposizione richiamata, in sede di applicazione pratica, non appare dotata di quella forza precettiva idonea ad attuare efficacemente tale condivisibile principio.

Invero, la sanzione di improcedibilità comminata alle istanze di fallimento per il limitato periodo previsto dall’art. 10 presta il fianco a due rilievi critici. In primo luogo, è facilmente intuibile che la quasi totalità delle istanze di fallimento, che avrebbero potuto essere presentate fino al 30 giugno 2020, avrebbero fatto, certamente, riferimento ad una situazione di dissesto pregresso, consolidatasi in data anteriore allo stato di crisi generato dalla pandemia.

In secondo luogo, è indubbio che l’eventuale (quasi indiscussa) insolvenza delle imprese determinata dalla pandemia si manifesterà nella sua gravità – in quanto purtroppo definitiva-mente consolidatasi – solo in data successiva al 30 giugno 2020, quando sarà terminato il “pe-riodo di incubazione” e, più in generale, sarà cessata l’esposizione dell’imprenditore “all’agente infettivo” attualmente in circolo.

Questa riflessione, in prospettiva, è certamente preoccupante per le ripercussioni negative inerenti il dato delle sopravvenienze.

Inoltre, va da sé che una generalizzata paralisi del ricorso alle istanze di fallimento rischia di pregiudicare irrimediabilmente i diritti dei creditori di quei soggetti il cui stato di insolvenza non abbia alcun concreto e reversibile rapporto causale con gli effetti della pandemia, o la cui temporanea situazione di “crisi” non risulti successivamente reversibile.

Tanto premesso, evidente appare che la flessione nel dato relativo ai ricorsi prefallimentari (da 198 a 153) e alle dichiarazioni di fallimento (64 a 52) è frutto, in concreto, degli effetti riverberanti della legislazione emergenziale, mentre tanto non si è registrato nel dato comples-sivo riguardante tutte le procedure concorsuali, che ha subito un lieve incremento, frutto della pregressa e perdurante crisi che affligge, ormai da tempo il nostro sistema economico.

Il fattore emergenziale non ha inciso affatto, per contro, sulla produttività del settore in quanto, nonostante gli oltre quattro mesi di fermo dell’attività, nel medesimo periodo di riferi-mento, i numeri dei provvedimenti depositati (tutti telematicamente) sono stati quasi identici.

La costante e corretta gestione delle procedure concorsuali ha consentito di mantenere inalterato il range di produttività dei magistrati del settore.

Tra l’altro, l’elevato senso di responsabilità di tutti gli operatori addetti al settore fallimen-tare, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi (smart working – con le note limitazioni - , adozione di nuove modalità telematiche per l’effettuazione dei pagamenti e utilizzo del sistema di videoconferenza, con soggetti interni ed esterni all’amministrazione, sulla piattaforma “Microsoft Teams”) ha fatto sì che si potessero conseguire risultati altamente lusinghieri.

L’immissione di liquidità nel circuito economico, priorità assoluta determinata dal fermo delle attività produttive in epoca di lockdown, ha consentito di dare priorità ai pagamenti in scadenza relativi a imposte e/o tributi, ovvero ai pagamenti previsti nei progetti di riparto (par-ziali e/o finali) resi esecutivi e diretti a favore di tutti creditori (lavoratori, imprenditori, istituti di credito e fornitori di servizi), oltre che alle liquidazioni di tutti i professionisti incaricati, per un importo complessivo di € 5.616.898,25, nel solo primo semestre anno 2020, a fronte di una liquidazione pregressa, nel medesimo periodo anno 2019, pari ad € 3.279.978,62.

Il dato relativo alla durata dei procedimenti (disposition time), per l’effetto, è parimenti positivo essendo impercettibile la variazione sul punto: il numero totale dei procedimenti pen-denti (in lieve crescita) e la minore chiusura dei procedimenti non ha infatti inciso in maniera significativa sull’indice in commento.

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Tanto vale, meritoriamente, anche per l’indice di rotazione dei procedimenti (clearance rate), in quanto il dato consente di accertare che la pendenza attuale delle procedure falli-mentari è rimasta quasi inalterata (52 nuove procedure fallifalli-mentari aperte a fronte di 44 pro-cedimenti chiusi, con una pendenza totale, all’attualità, di 636 propro-cedimenti a fronte dei 622 pregressi).

Permane inalterato l’incremento del trend positivo di chiusura dei fallimenti più datati, determinato anche dall’applicazione del riformato art. 118 l.f., fortemente stimolata dai giudici del settore che hanno adottato congiuntamente, una circolare operativa con l’intento di facili-tare le attività del curatore prodromiche alla più rapida definizione delle procedure interessate, i cui risvolti positivi si continuano a registrare.

Procedure Esecutive

Analogo discorso, mutatis mutandis, va fatto per le procedure esecutive individuali.

Più precisamente nel periodo considerato risultano:

PENDENTI ISCRITTI PROVVEDIMENTI

2460 3139 3015 ESEC. MOBILIARI serie 1

1668 216 4595 ESEC. IMMOBILIARI serie 2

Dai dati esposti si rileva il trend positivo della riduzione delle pendenze per le procedure di esecuzione immobiliare, mentre, per le procedure di esecuzione mobiliare, si conferma il tendenziale aumento delle pendenze, determinato dall’incremento delle sopravvenienze, dovu-to alla incidenza negativa dell’attuale congiuntura economica, acuita dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria ancora in atto.

In relazione alla produttività provvedimentale deve segnalarsi che, a fronte dell’incremento di rendimento registrato in sede di esecuzione mobiliare, la sensibile diminuzione della pro-duttività registrata dai giudici dell’esecuzione immobiliare, sconta l’incidenza negativa dell’ap-plicazione dell’art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha previsto la sospensione, per la durata di sei mesi, in tutto il territorio nazionale di ogni proce-dura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, tanto al fine

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di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si conferma nell’ambito delle procedure esecutive mobiliari il ricorso alla “vendita mobilia-re on line” tesa ad ampliamobilia-re la platea dei partecipanti, a mobilia-rendemobilia-re più semplice la partecipazione dei soggetti interessati e più trasparente lo svolgimento dell’incanto, così da assicurare tempi rapidi per la chiusura della procedura.

Per le procedure di esecuzione immobiliare, alla luce delle linee guida consiliari riguardanti la diffusione di buone prassi in materia, specifica attenzione è stata posta alla fissazione celere dell’udienza ex art.569 c.p.c., riferita a tutte le procedure attualmente in attesa, attraverso la previsione di una udienza straordinaria mensile dedicata.

SETTORE PENALE

Relativamente al settore penale, i carichi di lavoro, estratti dai direttori con la funzionalità Consolle, sono i seguenti:

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