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PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE

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Academic year: 2022

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(1)

ALAPAG

PERCIPIENTI

NOTE OPERATIVE

Vers. 21.031

Nota:

Sono indicati in rosso i paragrafi e le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione.

(2)

SOMMARIO

1. DATIGENERALI 7

1.1. FAMILIARIACARICO 8

1.2. SCHEDA730-4 11

2. ASSUNZIONE 12

2.1. LAVORATORIINGENERE 12

2.2. LAVORATORIATEMPODETERMINATO 15

2.3. DIRIGENTIINDUSTRIA 18

2.4. DIRIGENTICOMMERCIO 18

2.5. LAVORATORIEDILI 19

2.6. LAVORATORILAPIDEI 19

2.7. LAVORATORIAGRICOLI 19

2.8. INQUADRAMENTOPREVIDENZIALEIVS 20

2.9. INAIL 21

3. CESSAZIONE 22

3.1. PERCIPIENTECESSATONELMESEDIELABORAZIONE 22 3.2. PERCIPIENTECESSATONEL/IMESE/IPRECEDENTE/I 24

3.3. RATEIRESIDUI 24

3.4. PREVIDENZACOMPLEMENTAREQUOTETFR 24

3.5. PREAVVISO 25

3.6. TRATTAMENTODIFINERAPPORTO 27

3.7. INCENTIVOALL’ESODO 29

3.8. INTEGRAZIONITFR(INDENNITA’DIREINTEGRAZIONE) 30

3.9. TRANSAZIONINOVATIVE 31

3.10. T.F.M.(TRATTAMENTODIFINEMANDATO) 35

4. TRASFORMAZIONI/RIASSUNZIONI 36

5. T.F.R.DESTINAZIONE 42

6. T.F.R.ANTICIPI 48

7. T.F.R.FONDOTESORERIAINPS 49

7.1. CONGUAGLITFRF.DOTESORERIA 53

8. Q.U.I.R.-TFRMENSILE 56

9. CASIPARTICOLARI 62

9.1. LAVORATORICCNLPROPRIETARIDIFABBRICATI(STABILI) 62 9.2. LAVORATORIINTERMITTENTI(JOBONCALL) 64

9.3. LAVORATORIADOMICILIO 67

(3)

9.4. LAVORATORIDECEDUTI 68

9.5. LAVORATORIINTERINALIODISTACCATI 71

9.6. COLLABORATORIDOMESTICI 74

9.7. COLLABORATORIINFERMIERI 76

9.8. SOCIDISOCIETA’ 78

9.9. SPORTIVIDILETTANTI 79

9.10. VENDITORIPORTAAPORTA 81

9.11. AUTONOMIOCCASIONALI 83

10. ASSUNZIONIAGEVOLATEEINCENTIVI 84

10.1. APPRENDISTA 87

10.2. EXAPPRENDISTA 95

10.3. CONTRATTIINSERIMENTO 96

10.4. CASSAINTEGRATI 98

10.5. DECONTRIBUZIONESUD 99

10.6. DETENUTI 100

10.7. DISABILI 102

10.8. DISOCCUPAZIONE O SOSPESICIGS(24MESI) 104 10.9. DISOCCUPATIOVER50EDONNEDISOCCUPATE 106

10.10. DISOCCUPATICONNASPI 109

10.11. ESONEROBIENNALE(BIEN)OTRIENNALE(TRIE) 111 10.12. GIOVANIESONEROCONTRIBUTIVO(GECO) 117

10.13. GIOVANIGARANZIA(GAGI) 121

10.14. GIOVANIGENITORI(GIOV) 123

10.15. GIOVANIOCCUPAZIONE(OCGI) 125

10.16. GIOVANIOCCUPAZIONE(NEET/NE19) 127

10.17. GIOVANIUNDER30 130

10.18. LAVORATORIAMMORTIZZATORIINDEROGA 132

10.19. LICENZIATIPICCOLAMOBILITA’ 134

10.20. MOBILITA’ 136

10.21. OCCUPAZIONEMEZZOGIORNO(OMEZ/IOSS) 138

10.22. SOSTITUZIONEMATERNITA’ 140

10.23. SUPERBONUSOCCUPAZIONE(TIROCINI) 142 10.24. SVANTAGGIATIEPORTATORIDIHANDICAP(COOPERATIVE) 144

10.25. WELFARETOWORK 145

11. AMMORTIZZATORISOCIALI 147

(4)

11.1. C.I.G. 148

11.2. FONDOINTEGRAZIONESALARIALE 149

11.3. FONDOSOLIDARIETA’BILATERALEALTERNATIVO 159

11.4. ASPI 163

12. INPS 175

12.1. A.N.F. 177

12.2. RIDUZIONECONTRIBUTIVAEDILI 187

12.3. SGRAVIOCONTRIBUTIVO(EX DECONTRIBUZIONE) 189

12.4. CONTRIBUTODISOLIDARIETA’ 195

13. ENPALS 197

13.1. LAVORATORIFISSI 198

13.2. LAVORATORISALTUARIOCCASIONALI 200

13.3. COLLABORATORI 205

13.4. LAVOROGRATUITO 207

13.5. DIRITTIUTILIZZO 208

13.6. GESTIONEMATRICOLAINPS 210

13.7. ASSUNZIONIAGEVOLATE 212

13.8. CERTIFICATOAGIBILITA’ 213

14. INAIL 215

15. EDILI 219

15.1. ASSUNZIONE 219

15.2. SCONTOCONTRIBUTIVO 219

15.3. GESTIONEMALATTIA 220

15.4. GESTIONEINFORTUNIO 221

16. GESTIONESEPARATA 222

17. DETRAZIONI 229

17.1. DETERMINAZIONEREDDITOPRESUNTO 231

17.2. DETRAZIONIPERLAVORODIPENDENTE 232

17.3. DETRAZIONECONIUGE 234

17.4. DETRAZIONEFIGLI 236

17.5. DETRAZIONEFAMIGLIENUMEROSE 239

17.6. ALTRIFAMILIARIACARICO 240

17.7. DETRAZIONET.I.F. 241

17.8. DETRAZIONEONERI 242

18. CREDITOT.I.F. 243

(5)

19. DETASSAZIONE 246

20. WELFAREAZIENDALE 257

21. REDDITIESENTI(LAV.RIMPATRIATI) 261

22. CONGUAGLIOFISCALE 264

22.1. CONTRIBUTOSOLIDARIETA’IRPEF3% 265

22.2. ADDIZIONALECOMUNALE 266

22.3. ADDIZIONALEREGIONALE 271

22.4. COMPENSIINNATURA 273

22.5. CONGUAGLIOCONALTRIREDDITI 274

22.6. APPLICAZIONEMAGGIORERITENUTA 278

22.7. QUADRATURAIRPEF 280

23. MODELLO730–ASSISTENZAFISCALE 282

24. SCADENZIARIO 294

25. PREVIDENZACOMPLEMENTARE 295

26. ASSISTENZASANITARIA 307

27. ENTIBILATERALI 316

28. ASSICURAZIONE/FORMAZIONE 322

29. TRATTENUTASINDACALE 323

30. GESTIONEMALATTIA 324

30.1. MALATTIACOMUNE 325

30.2. MALATTIA“NONCOMUNE”L.88/87 327

30.3. RESTITUZIONEMALATTIAALL’INPS 327

31. GESTIONEINFORTUNIO 328

32. CONGEDIPARENTALI 332

32.1. CONGEDODIMATERNITA’(ASTENSIONEOBBLIGATORIA) 334 32.2. CONGEDOPARENTALEART.35COMMA1(ASTENSIONEFACOLTATIVA) 337

32.3. CONGEDOPARENTALEART.33COMMA1 341

32.4. CONGEDOPARENTALEART.35COMMA2 342

32.5. CONGEDOOBBLIGATORIO/FACOLTATIVOPADREL.92ART.4C.24L.A 344 32.6. CONGEDOSTRAORDINARIOART.42COMMA5 347

33. C.I.G.ESOLIDARIETA’ 350

33.1. C.I.G.ORDINARIA 353

33.2. C.I.G.STRAORDINARIA 360

33.3. C.I.G.INDEROGA 361

33.4. CONTRATTODISOLIDARIETA’(DIFENSIVO) 363

(6)

33.5. ELECIG 368

34. IRAP 370

35. PRESTITO 374

36. CESSIONE1/5STIPENDIO 375

37. FRINGEBENEFIT–EROGAZIONILIBERALI 377

38. RIMBORSISPESE 380

39. PASSAGGIODIRETTO 381

40. ELABORAZIONE+CEDOLINI 384

41. NETTO/LORDO 386

42. STAGE–TIROCINI–BORSEDISTUDIO 389

43. STOCKOPTION 392

44. RICHIAMOALLEARMI 394

(7)

1. DATI GENERALI

Capitolo in construzione.

A fronte di tutti gli adempimenti preposti nella gestione del personale, per ogni lavoratore sono previsti numerosi campi atti a contenere una mole di dati non indifferente.

Indubbiamente la quantità di dati che un dipendente può avere o necessitare, è subordinata a diversi fattori, dal CCNL applicato, dai carichi familiari per le detrazioni, ecc. ecc..

A causa della diversa natura dei dati e della loro particolare funzione che esercitano nell’ambito generale, i percipienti necessitano di una serie di campi per contenere informazioni di carattere mensile, annuale e storico.

Tralasciando la natura dei campi, che come ben tutti conosciamo, possono essere alfanumerici, numerici, date, ecc. ecc., è doveroso invece rammentare la differenza tra campo fisso e campo flessibile (o variabile):

• Per campo fisso s’intende quel campo che non può essere modificato in fase di elaborazione. Per esempio il Cognome.

• Per campo flessibile s’intende quel campo che all’occorrenza può essere, modificato, aggiornato, incrementato, azzerato o semplicemente utilizzato, durante l’elaborazione.

Per esempio l’Imponibile Fiscale annuo

I campi fissi hanno una propria autonomia e fisionomia, per i quali non è possibile neanche modificarne la descrizione.

I campi flessibili, riconosciuti in fase di elaborazione dal parametro DP, oltre a consentire la personalizzazione della descrizione del campo possono subire variazioni manuali e automatiche durante le elaborazioni.

In campi flessibili sono divisi in tre categorie, che distinguono la natura del dato.

• CODICI dal DP (101) al DP (250)

• DATE dal DP (251) al DP (300)

• NUMERI dal DP (301) al DP (2000)

Per i campi suddetti è indispensabile conoscere il concetto di Archivio “PERMANENTE” e Archivio “ELABORATO”:

Per Archivio “ELABORATO” s’intende quell’archivio che viene generato ad ogni mensilità elaborata con il programma “ELABORAZIONE MENSILE”, il quale genera una copia esatta dell’archivio versione “PERMANENTE” ma con i dati aggiornati dall’elaborazione.

Lo stesso archivio versione “ELABORATO” sostituirà quello “PERMANENTE”, quando si eseguirà il programma “CHIUSURA MENSILE”.

Questo accorgimento tecnico è necessario per garantire la possibilità di rielaborare, anche un

solo dipendente più volte senza alterare i dati di partenza.

(8)

Per mettere ordine a tutte queste informazioni che abbiamo accennato, dobbiamo pensare ad una suddivisione dell’archivio generale in singole schede.

Le schede aiutano a raggruppare i dati per omogeneità e aiutano soprattutto l’operatore nella ricerca e reperimento dei dati.

Infine una raccomandazione di carattere generale, nei campi alfanumerici utilizzare solo lettere maiuscole, in quanto nelle varie denuncie e modelli (Uniemens, CUD, 770 ecc.ecc.) gli enti preposti pretendono l’indicazione di dati alfanumerici con caratteri maiuscoli.

Il minuscolo è consentito solo nel campo “Indirizzo Email”.

1.1. FAMILIARI A CARICO

La seguente scheda serve per inserire i familiari fiscalmente a carico e le informazioni servono esclusivamente per i Modelli CUD e 770 e pertanto si consiglia di tenerle aggiornate già durante l’anno senza attendere la scadenza delle predette dichiarazioni.

I dati servono all’Amministrazione Finanziaria affinché possa eseguire la verifica per una corretta attribuzione delle detrazioni e a tal proposito sono previste le indicazioni specifiche di ogni componente a carico.

Si consiglia di mantenere Nota:

I dati contenuti in questa sezione non sono legati al calcolo in busta paga delle detrazioni spettanti, per le quali valgono le note operative contenute nell’apposito paragrafo di questo documento.

Secondo le istruzioni ministeriali, per ogni familiare deve essere indicato:

• Il grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di handicap).

• Il codice fiscale

• Il numero dei mesi a carico

• Il numero dei mesi a carico per figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore ai tre anni)

• Percentuale di detrazione spettante

• Affidamento al 100%

Occorre altresì tenere presente i seguenti casi particolari:

• Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico, non si deve compilare il campo della percentuale di detrazione spettante, ma in via esclusiva il campo “C” inserendo appunto la lettera “C”. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno, occorre esporre per lo stesso figlio, sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

• Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio, il genitore che fruisce della detrazione per figli a

carico nella misura del cento per cento barrare la relativa casella.

(9)

• Nel caso in cui nel corso dell’anno siano variate le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico si dovrà procedere alla compilazione di due distinti righi.

Si consiglia di mantenere aggiornati i dati, ovvero di caricarli in caso di nuove assunzioni e variarli in caso di specifica richiesta da parte del lavoratore.

Sarà vostra cura rispettare la successione e la codifica dei dati così come previsto dalle seguenti istruzioni, in particolare:

• il rigo n. 1 è destinato a raccogliere esclusivamente i dati del coniuge.

• il rigo n. 2 è destinato per il primo figlio anche quando per questo spetta la detrazione come coniuge.

• i restanti righi per i figli successivi al primo e per gli altri familiari a carico.

Di seguito riportiamo la videata d’input:

Questi i valori da inserire all’interno della griglia:

• Nei campi compresi in “Relazione di Parentela”: (C/F1/F – Altro Famil. – Disabile) va inserito il valore X;

• Nel campo “Codice fiscale familiare a carico” va inserito, il codice fiscale del familiare;

• Nel campo “Mesi” i mesi per i quali spetta la detrazione;

• Nel campo “Min. 3 anni” i mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni

• Nel campo “% detraz.” la percentuale della detrazione spettante;

• Nel campo “C” va indicato il valore “C” esclusivamente nel rigo preposto al 1° figlio (F1) quando per quest’ultimo si usufruisce della detrazione come Coniuge. In tal caso nulla deve essere indicato nel campo “% detraz.”.

• Nel campo “Affidamento det.100%” inserire il valore “X” nel caso di fruizione della

detrazione nella misura del cento per cento per i figli a seguito di separazione legale ed

(10)

effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio.

(11)

1.2. SCHEDA 730-4

Questa scheda consente la gestione dei dati del 730.

La videata riproduce il fac-simile del modello per facilitare sia il controllo che l’inserimento dei dati.

Dopo aver selezionato il Percipiente la videata 730-4 si presenta vuota oppure completa di fac- simile e relativi dati.

Nel caso di inserimento manuale sarà necessario la prima volta creare il nuovo quadro con l’apposito pulsante e successivamente caricare i relativi dati.

Per i 730-4 importati dal flusso telematico la funzione d’importazione ha già provveduto alla creazione.

Nella scheda sono editabili solamente i campi essenziali.

L’inserimento dei dati è facilitata dal fac-simile, segnaliamo di prestare attenzione ai singoli importi e soprattutto ai codici delle regioni e dei comuni, in quanto i medesimi sono fondamentali per una corretta esposizione nel mod. F24.

Il campo “Numero rate”, il quale determina appunto il numero delle rate, può essere omesso solo nel caso di trattenute in unica soluzione ovvero in un’unica rata.

Per questa scheda, oltre al pulsante “Nuovo quadro”, è previsto il pulsante “Elimina quadro”.

ATTENZIONE:

Il pulsante “Elimina” elimina il quadro ma non i dati già esportati, per cui in un caso simile, occorrerà cancellare manualmente i dati nei vari DP.

Trovate i DP utilizzati nel paragrafo dedicato al “Modello 730-4 – Assistenza Fiscale” di questo documento.

ATTENZIONE:

Non è sufficiente, ai fini dell’elaborazione della busta paga, avere i dati memorizzati nella

scheda 730, ma è necessario che questi siano esportati nei rispettivi DP, attraverso la funzione

Percipienti/Esporta_Dati_730.

(12)

2. ASSUNZIONE

Per i classici dati anagrafici vedere capitolo “Dati_Generali”.

Per la completa e corretta gestione di tutti i dati e informazioni necessarie, vedere i capitoli e paragrafi relativi, a seconda della natura e problematiche del percipiente.

Per esempio per la corretta gestione delle detrazioni fiscali affidarsi al capitolo “Detrazioni”, e così via.

2.1. LAVORATORI IN GENERE

Premessa

Per le nuove assunzioni, ci sembra utile consigliarvi di leggere sempre attentamente questo paragrafo ed i paragrafi correlati come per esempio:

• Assunzioni Agevolate (per assunzione di lavoratori con benefici)

• T.F.R. Destinazione

Per le seguenti tipologie di lavoratori vedere anche apposito paragrafo:

• Lavoratori Edili

• Lavoratori Ex ENPALS

• Lavoratori parasubordinati “paragrafo Gestione_Separata”

Al fine delle gestione delle presenze si rinvia al documento “Manule_Gestione_Presenze” ed in particolare al paragrafo “Menù_Percipienti/Dati_Generali”.

Per quanto riguarda l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali vedere paragrafo “Tabella Servizio – Riga 3”

del documento “Eroganti_Note_Operative”.

Dati necessari per assunzione

I DP indicati si trovano in “Percipienti/Dati Generali”.

Rammentiamo che la funzione Percipienti/Inserimento personalizzato semplifica l’inserimento dei DP sotto riportati, in quanto si presentano uniti in cascata, evitando di fatto lo spostarsi all’interno delle singole schede come avviene utilizzando la generica funzione Percipienti/Dati_generali.

I DP sotto indicati sono già presenti nell’Inserimento_Personalizzato della Ditta Base.

Per utilizzare quanto previsto nell’inserimento personalizzato della Ditta Base occorre prima duplicare la tabella dalla medesima con la funzione Operazioni_Archivi/Duplicazione_Archivi (selezionare

“Inserimento_Personalizzato”).

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

127 Codice assunzione A Dato importante e serve per il calcolo

maturazione ratei nel mese di assunzione.

(*)

1763 Tipo Assunzione Il campo è da compilare esclusivamente

nel caso di assunzioni particolari (Ved.

documento tecnico Uniemens – elemento <TipoAssunzione”).

A titolo d’esempio:

Assunzione (rinnovo di precedente rapporto a TD) a tempo determinato – DP(1763)=13 (<TipoAssunzione>”1R”) oppure assunzione in carico di lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di

(*)

(13)

servizi in appalto - DP(1763)=8 (<TipoAssunzione>”1M”).

126 Codice sesso F/M (*)

266 Data di nascita GG/MM/AAAA (*)

267 Data di assunzione GG/MM/AAAA (*)

269 Data prossimo scatto GG/MM/AAAA Dato obbligatorio solo per lavoratori a tempo indeterminato.

(*) (1)

133 Codice qualifica Vedere Tabella Qualifiche (*)

134 Codice categoria/livello Vedere Tabella Trascodifica

Categoria (*)

119 Lavoratore Impiegato

Quadro Q Dato obbligatorio esclusivamente in

presenza di un Impiegato Quadro. (*)

108 Lavoratore Disabile S Dato obbligatorio esclusivamente in

presenza di lavoratore disabile. (*) (3) 407 % Part-Time Indicare la percentuale Part-

Time di retribuzione. Compilare solo se diverso da full-time, in caso opposto, il programma alla prima elaborazione assegna automaticamente il valore 100.

(2)

140 Codice Part-Time di

tipo Misto o Verticale M (Misto)

V (Verticale) Compilare solo se diverso da Part-Time

di tipo orizzontale (2)

1030 % Part-Time per

Uniemens Compilare solo per Part-Time di tipo

verticale o misto.

Per queste tipologie di part-time la percentuale prevista nel contratto individuale di lavoro, è spesso differente da quella utilizzata ai fini della retribuzione “DP(407)”.

Questo dato oltre ad essere utile per la denuncia Uniemens, è utile anche per la maturazione dei ratei mensili (13ma, 14ma, ferie, ecc. ecc.).

(2)

121 Lavoratore soggetto

INAIL S Dato obbligatorio per tutti i tipi di

lavoratori soggetti INAIL.

Esclusivamente per i lavoratori subordinati, il campo è compilato automaticamente dal programma alla prima elaborazione.

Per i lavoratori parasubordinati il campo deve essere compilato manualmente.

468 INAIL codice filiale (posizione assicurativa territoriale)

Vedere paragrafo “INAIL”. Dato obbligatorio in caso di PAT presente nella Tabella Filiali

155 Iscritto ente previdenziale dopo 31/12/95.

S Dato obbligatorio per lavoratori

subordinati iscritti per la prima volta ad un ente previdenziale obbligatorio dopo il 31/12/95.

Il dato serve per la verifica del massimale annuo quale imponibile previdenziale valido ai fini del calcolo dei contributi pensionistici.

1169 Inquadramento

Previdenziale. Vedere paragrafo

“Inquadramento_Previdenziale” Dato obbligatorio per lavoratori Ex INPDAI, INPGI e COLF.

420 Imponibile previdenziale altro datore di lavoro.

Il dato deve provenire da apposita certificazione consegnata dal lavoratore all’azienda all’atto dell’assunzione.”

Il dato serve per la verifica del superamento del massimale IVS annuo (post 95).

Vedere esempi in capitolo “INPS”.420

(14)

375 Imponibile

maggiorazione IVS 1%

altro datore di lavoro.

Il dato è ottenibile dalla differenza tra l’imponibile previdenziale dichiarato ed il limite annuale in vigore.

L’imponibile caricato in questo campo serve per il corretto conguaglio del contributo aggiuntivo 1%.

Vedere esempi in capitolo “INPS”.

131 Codice Pagamento. A = Assegno Circolare B = Assegno Bancario C = Contanti

V = Accredito Conto Corrente

In caso di Accredito in c/c (bonifico), in busta paga sarà riportato anche il rispettivo codice IBAN del lavoratore.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(1) La data deve essere inserita solo la prima volta, successivamente sarà gestita automaticamente dal programma.

(2) Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.Legs. n.61/2000, in particolare l’art.1 comma 2 (let. b,c,d,d-bis), definisce:

b) Per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL applicato;

c) Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quella in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale di lavoro;

d) Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

d-bis) Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);

(3) Il dato serve per identificare che trattasi di lavoratore disabile.

(15)

2.2. LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Premessa

Per i lavoratori ENPALS saltuari o occasionali vedere paragrafo ENPALS.

Il DLgs n.81/2015 ha provveduto a riformulare in un testo organico la disciplina del contratti aTD.

Il cd “Decreto Dignità” (DL 87/2018) ha rimodulato la gestione dei rapporti a termine.

In via preliminare, occorre chiarire la nozione di “rinnovo”.

Per rinnovo s’intende un contratto di lavoro stipulato successivamente alla scadenza di un precedente rapporto a TD tra le medesime parti.

Nuova disciplina contratti TD:

Durata complessiva 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi) anziché 36 (*)

• Se il contratto prevede, anche attraverso proroghe, una durata superiore ai 12 mesi è d’obbligo apporre una causale sulla lettera di assunzione/proroga.

• In caso di rinnovo la causale va sempre posta anche se il contratto non supera i 12 mesi.

• Scende da 5 a 4 il numero massimo di proroghe.

• Maggiorazione contributiva 0,5% (addizionale Aspi) per proroghe o rinnovi

(*) E’ fatta salva la possibilità alla contrattazione collettiva di prevedere un termine di durata superiore ai 24 mesi, a patto che siano rispettate le causali.

Lavoratori stagionali:

Prestare attenzione ai lavoratori stagionali, per i quali occorre compilare anche il DP(152) nonché eventualmente il DP(110) ai fini Irap.

Limiti quantitativi:

Il datore di lavoro può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, un numero di lavoratori non superiore al 20% del personale in forza al 1° Gennaio dell'anno di assunzione.

I datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 5, possono comunque assumere una unità a tempo determinato.

I contratti collettivi, compresi anche quelli territoriali e aziendali, possono individuare diversi limiti quantitativi per la stipula dei contratti a tempo determinato.

I limiti sopra indicati, non trovano applicazione relativamente ai contratti attivati nella fase di avvio di una nuova attività con le modalità individuate dai contratti collettivi.

Inoltre, non si applicano:

• per le start up innovative;

• per la sostituzione di personale assente;

• per le attività stagionali;

• per i spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;

• nonché quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Altresì, sono esclusi dai limiti imposti, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori che svolgono in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa.

Inoltre, la Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 3, del DL n. 87/2018 (c.d. decreto Dignità).

La modifica esenta dall’applicazione dei limiti sopra indicati i contratti a tempo determinato stipulati:

(16)

• dalle pubbliche amministrazioni;

• dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere;

• dagli istituti pubblici di ricerca;

• dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know- how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Normativa

• DPR n.1525/1963 (1)

• DLgs n.368/2001

• DLgs n.124/2004

• Ministero del Lavoro – Circolare n.18/2014

• DLgs n.81/2015

• Ministero del Lavoro – Interpello n.15/2016

• DL n.87/2018 (Decreto Dignità) (2)

• Legge n.96/2018 (2)

• Ministero del Lavoro – Circolare n.31/2018 (3)

• INPS Circolare n.121/2019 (4)

(1) Disposizione recante l’elenco delle attività a carattere stagionale.

(2) Il DL 87 convertito nella Legge 96 prevede nuovi limiti e norme per i rapporti di lavoro a TD (Ved. Ditta Base Ver.18.091).

(3) Documento utile quale punto di riferimento operativo.

(4) Contiene le istruzioni per la maggiorazione (0,50% per ogni rinnovo) dell’addizionale Aspi.

Dati necessari per assunzione

Oltre ai dati indicati nel paragrafo “Lavoratori in genere” (capitolo “Assunzione”) sono necessari anche i dati riportati nella seguente tabella.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

270 Data Fine Contratto GG/MM/AAAA Dato obbligatorio.

La data inserita in questo campo sarà riportata in busta paga.

(*) (2) (3) 611 Lav. Tempo determinato 1 Dato obbligatorio, indica che trattasi di

lavoratore con contratto a termine. (*) (3) 1763 Tipo Assunzione 13 Il campo è da compilare esclusivamente

nel caso in cui trattasi di rinnovo di contratto a TD.

Il dato oltre ad essere d’obbligo ai fini Uniemens (<TipoAssunzione>”1R”), è utile alla procedura per determinare automaticamente il numero dei rinnovi effettuati al fine della corretta applicazzione della maggiorazione addizionale Aspi.

(*) (4)

2152 Numero rinnovi Questo campo (attivo da settembre

2019) è preposto a contenere il numero di rinnovi di contratti a TD.

L’informazione è necessaria al fine del calcolo del contributo (0,50% per ogni rinnovo) di maggiorazione dell’addizionale Aspi.

Fatto salvo per i rinnovi ante settembre 2019 (ved. Ditta Base Ver.19.091), il campo è incrementato automaticamente di una unità quando nel mese di elaborazione avviene la nuova riassunzione e pertanto (trattandosi di rinnovo) è stato compilato DP(1763)=13 (Tipo Assunzione “1R”).

(4)

(17)

152 Uniemens Qualifica 3 A-G-S-T Dato obbligatorio in caso di lavoratore a tempo determinato per sostituzione lavoratore assente o di tipo stagionale.

Dato utile ai fini Uniemens (vedere documento tecnico Uniemens elemento

<Qualifica3>), in quanto determina tra l’altro l’assoggettamento o meno del contributo Addizionale ASPI (1,40%).

Contributo escluso solo in casi di codice A, G (dal 01/01/2013 al 31/12/2015 e dal 01/01/2020 – Vedere Circolare INPS 91/2020) e T.

Nel caso in cui non sia compilato questo campo, il programma assegna automaticamente DP(152)=D.

(*) (1)

110 Lavoratore Stagionale

no IRAP N Da utilizzarsi solo per lavoratori

stagionali quando devono essere esclusi dall’importo deducibile Irap.

(*)

298 Scadenza Contratto 00/MM/AAAA Dato utile ai fini dello scadenziario.

Per la corretta gestione dello scadenziario vedere apposito capitolo in questo documento.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(1) Inserire nel DP(152) uno dei seguenti codici rispettando il tipo di contratto a termine stipulato:

DP(152) = A (Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti)

DP(152) = G (Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 e dal 01/01/2020, per attività definite da avvisi comuni e da CCNL stipulati entro il 31.12.2011 (Esempio CCNL Turismo))

DP(152) = S (Stagionale)

DP(152) = T (Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963)

(2) E’ d’obbligo inserire sempre la data perché; oltre ad essere indicata nella busta paga a titolo indicativo, è utile anche per altri processi di calcolo come per esempio:

Esclusione (per i rapporti di durata non superiore ai tre mesi) dal versamento del TFR al F.do Tesoreria INPS (aziende con più di 50 addetti).

(3) Il Sistema di Calcolo effettua un controllo sulla presenza del dato ovvero controlla che il DP(270) e il DP(611) siano entrambi compilati.

La presenza del primo e l’assenza di un altro (o viceversa) genera il cd blocco elaborazione dandone evidenza nel report finale di mancata elaborazione.

(4) Ved. Circolare INPS n.121/2019.

(18)

2.3. DIRIGENTI INDUSTRIA

Premessa

Per i dirigenti industria è previsto l’inserimento dei seguenti DP:

• DP(176) = S “Per dirigenti divenuti tali a partire dal 01/01/2003” (*)

• DP(1169) = 2 “Indica Dirigenti Industria (ex Inpdai)”

(*) In tutti i casi di prima nomina a dirigente intervenuta dall’01/01/2003 in poi.

In caso di acquisizione di nuova azienda, la fattispecie di dirigente industriale dal 01/01/2003, la si può riscontrare per mezzo del DM virtuale verificando l’esposizione del soggetto con qualifica “9” anziché “3”.

Come ribadito dal messaggio INPS n.6508 del 08/08/2014, la giusta codifica (3 o 9) della qualifica, in ordine ai dirigenti industriali, è essenziale per individuare l’esatta provenienza di detti soggetti.

Infatti le anomalie riscontrate dall’istituto, se non sanate, determinano errori che si riflettono nella gestione del conto pensionistico e nella assoggettabilità ai contributi di solidarietà (M980 anziché M990 e M900 anziché M940).

2.4. DIRIGENTI COMMERCIO

Premessa

Al fine di rispettare le contribuzione dovuta al Fondo M.Negri e A.Pastore, che prevede una minore contribuzione per i Dirigenti di prima nomina è necessario attivare il seguente DP.

• DP(176) = S “Dirigenti prima nomina”

La figura contrattuale di "Dirigente di prima nomina", come risulta dai requisiti indicati di seguito, non coincide necessariamente con quella del dirigente iscritto "per la prima volta".

Con i rinnovi contrattuali del 2004 si è introdotta la possibilità, non l'obbligo, di effettuare versamenti contributivi ridotti qualora in fase di iscrizione siano presenti i seguenti requisiti anagrafici:

• età anagrafica non superiore a 39 anni compiuti (40 per i settori Terziario e Alberghi-Federalberghi)

• età anagrafica non superiore a 48 anni (45 per il settore Spedizione e Trasporto) se maturata una anzianità quale quadro pari o superiore a 5 anni (3 anni per i settori Terziario e Alberghi-Federalberghi)

- nella stessa azienda (settori Terziario; Spedizione e Trasporto; Agenzie Marittime; Magazzini Generali)

- presso aziende diverse (solo per i settori Terziario e Alberghiero).

Decorso un triennio dalla nomina viene applicata automaticamente la normativa contrattuale generale con il conseguente obbligo della maggiore misura contributiva prevista per la generalità degli iscritti.

Nel caso in cui il dirigente sia residente o domiciliato e con sede di lavoro al Sud Italia, e precisamente, nelle regioni:

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia vi è la possibilità di protrarre l'applicazione della norma per un ulteriore triennio dalla data della nomina, a seguito di formale richiesta (ad esclusione dei settori Terziario e Alberghi-Federalberghi).

(19)

2.5. LAVORATORI EDILI

Sono due le informazioni che interessano i lavoratori Edili e sono le seguenti:

• DP(174) = S “Indica lavoratore edile” (anche per impiegati)

• DP(175) = S “Indica che il lavoratore e soggetto alla Cassa Edile”

Paragrafi correlati:

• Edili

2.6. LAVORATORI LAPIDEI

L’informazione seguente serve al programma per applicare correttamente il massimale CIG (Edili/Lapidei)

• DP(189) = S

2.7. LAVORATORI AGRICOLI

L’informazione seguente serve al programma per indicare che trattasi di lavoratore operaio agricolo.

• DP(111) = S

Tale informazione esclude il lavoratore dal flusso UNIEMENS e dal versamento dei contributi sul Mod.F24.

Le altre informazioni di carattere normativo previdenziale sono contenute nella Tabella

Servizio riga 43.

(20)

2.8. INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE IVS

Lavoratori Subordinati

Ai fini pensionistici (IVS) sono previsti i seguenti Enti Previdenziali:

INPS (*)

ENPALS (**)

• INPGI

(*) Sono ricompresi anche i Lavoratori Ex Enpals, i Dirigenti Industria Ex INPDAI e Collaboratori Domestici.

(**) Da gennaio 2015 completa integrazione nell’INPS

Al fine di consentire di gestire nell’ambito della medesima azienda più inquadramenti previdenziali, per ogni lavoratore viene memorizzato nel DP(1169) l’ente previdenziale di appartenenza, secondo la seguente codifica:

• DP(1169) = 0 “Lav. INPS (Ex ENPALS)”

• DP(1169) = 1 “Lav. INPS”

DP(1169) = 2 “Lav. INPS” (Dirigente Industria Ex INPDAI) (*)

• DP(1169) = 3 “Lav. INPGI”

• DP(1169) = 4 “Lav. INPS Collaboratori Domestici”

(*) Sono da iscrivere come Ex INPDAI anche i Dirigenti Industria divenuti tali dopo la soppressione dell’INPDAI (ndr 31/12/2002).

Alla prima elaborazione il programma, per default, attraverso la voce 21, considera il percipiente come Lav. INPS e pertanto assegna il valore “1” al DP(1169).

Negl’altri casi suddetti inserire il rispettivo valore prima dell’elaborazione, eccezion fatta per il lavoratori ENPALS, per i quali è il DP(101) (Ved. paragrafo ENPALS) che imposta automaticamente l’ente previdenziale.

Più posizioni previdenziali:

Nel caso di più posizioni previdenziali per il medesimo ente occorre agganciare il lavoratore nella corretta posizione.

Rammentiamo che le posizioni differenti da quella principale sono gestite attraverso la Tabella Filiali.

Per ogni Ente indicato nella Tabella Filiale è previsto apposito DP.

I DP da utilizzare sono i seguenti:

DP(998) = Codice Filiale ENPALS (**)

DP(1026) = Codice Filiale INPS (*)

• DP(1214) = Codice Filiale INPGI

(*) Per la corretta gestione delle posizioni (matricole) INPS relative ai Lavoratori dello spettaccolo Ex Enpals vedere paragrafo “Gestione Matricola INPS” del capitolo “Enpals”.

(**) Da gennaio 2015, il Codice Filiale ENPALS ha cessato il suo scopo, in quanto è stato completata l’integrazione dei lavoratori Ex Enpals nell’INPS.

Lavoratori Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati (CoCoPro, amministratori e autonomi occasionali) iscritti alla gestione separata INPS o INPGI non serve alcuna informazione per quanto riguarda l’ente previdenziale, sono sufficienti i dati indicati nel paragrafo Gestione Separata.

Mentre per i lavoratori parasubordinati (collaboratori infermieri) iscritti alla gestione separata ENPAPI occorre compilare il DP(1169) con il seguente codice:

• DP(1169) = 5 “Lav. ENPAPI Collaboratori Infermieri”

(21)

2.9. INAIL

Analogamente, come per gli Enti Previdenziali, nel caso di più posizioni assicurative territoriali (PAT) occorre agganciare il lavoratore nella corretta PAT.

Per l’aggancio della PAT inserita nella Tabella Filiali, utilizzare il seguente DP:

• DP(468) = Codice Filiale INAIL

Nel caso in cui il medesimo lavoratore è assicurato in più PAT o in più voci di tariffa, indicare

la posizione prevalente, sarà fatto in sede di denuncia salari la suddivisione dell’imponibile tra

le varie PAT o voci di tariffa.

(22)

3. CESSAZIONE

Premessa

Questo paragrafo contiene le note operative da seguire in caso di cessazione del rapporto di lavoro con tutte le specifiche relative all’erogazione del TFR e altre indennità.

Oltre alle note operative il presente capitolo contiene anche informazioni di carattere normativo, che riteniamo utili ai fini della corretta gestione delle informazioni.

3.1. PERCIPIENTE CESSATO NEL MESE DI ELABORAZIONE

Premessa

Per l’indicazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro attenersi alle informazioni riportate di seguito.

Attenzione:

Per i lavoratori a tempo indeterminato si rammenta il cd Ticket di Licenziamento (ved. “ASPI” in questo manuale).

Dati elaborazione

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

128 Codice Cessazione C Dato obbligatorio che significa

“percipiente cessato nel mese di elaborazione”.

(*)

268 Data Cessazione Inserire l’effettiva data di cessazione. (*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

Solo nel caso in cui la data di cessazione non coincide con l’ultimo giorno del mese è necessario caricare le seguenti Varianti Mensili.

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

0240 Giorni Contributivi Inserire il numero giorni contributivi (lunedì/sabato) del mese. (*)

(1) (5) 0270 Giorni Detrazione

Lavoro Dipendente Inserire il numero dei giorni di

calendario. (*)

(2) 0330 Ore o Giorni Retribuiti Inserire il numero ore o giorni retribuiti. (*) (3) (5)

8020 Ore Inail Limitamente ai lavoratori mensilizzati,

inserire il numero ore di effettiva presenza.

Per i lavoratori retribuiti ad ore il dato è calcolato in automatico

(*) (4) (5)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(1) Dato calcolato in automatico in base alla data di cessazione. Saranno calcolati i gg intercorrenti tra la data d’inizio mese o di assunzione se successiva e la data di cessazione, sono escluse le domeniche.

(2) Dato calcolato in automatico in base alla data di cessazione. Saranno calcolati i gg di calendario intercorrenti tra la data d’inizio mese o di assunzione se successiva e la alla data di cessazione.

(3) A prescindere dalla data di cessazione, il dato è sempre da inserire, pena la mancata elaborazione del lavoratore.

(4) Dato calcolato automaticamente dalle presenze.

(5) Campo non valido per i lavoratori parasubordinati.

Uniemens

Nella denuncia Uniemens è previsto l’elemento <TipoCessazione>.

Il sistema di calcolo di default assegna rispettivamente DP(1764)=2 “Dimissioni” per i lavoratori a tempo indeterminato e DP(1764)=3 “Fine contratto” per i lavoratori a tempo determinato.

(23)

Nel caso in cui è necessario indicare un'altra motivazione di cessazione (Es Licenziamento), inserire nel DP(1764) (Archivi Permanenti) il rispettivo codice desumibile dalla tabella allegata all’elemento <TipoCessazione> nel nostro documento tecnico UniEmens_xxxx.

(24)

3.2. PERCIPIENTE CESSATO NEL/I MESE/I PRECEDENTE/I

• DP(128) = R – Il dato sta a significare “Percipiente ripreso”

3.3. RATEI RESIDUI

Di norma i ratei residui (ferie, permessi, 13ma, 14ma, ecc.ecc.) sono retribuiti nel mese di cessazione, può capitare a volte di differire al mese successivo il pagamento dei medesimi. In tal caso nel mese di cessazione occorre forzare (cancellare lo zero ovvero il contenuto della cella) le seguenti voci:

• VM(5130) = Tredicesima

• VM(5160) = Quattordicesima (eventuale)

• VM(5340) = Ferie non godute

• (*) VM(5370) = Ferie godute in più

• VM(2760) = Permessi non goduti

• (*) VM(2790) = Permessi goduti in più

• (**) VM(2770) = Permessi ex festività non goduti

• (*) (**) VM(2780) = Permessi ex festività goduti in più (*) Forzare solo nel caso di saldo negativo

(**) Forzare solo nel caso di gestione separata delle ore di permesso per ex festività dalle ore per riduzione orario (ROL).

3.4. PREVIDENZA COMPLEMENTARE QUOTE TFR

All’atto dell’erogazione del TFR, la quota dell’anno in corso destinata alla previdenza complementare è indicata come trattenuta nel LUL (cedolino) con la seguente voce:

• Voce 6540 – T.F.R. Q.ANNO PREV.COMPL.

Parimenti le quote riferite agli anni precedenti sono già decurtate nell’ammontare

dell’accantonamento TFR erogato (voce 5550).

(25)

3.5. PREAVVISO

Premessa

In occasione del preavviso si possono presentare tre situazioni e precisamente:

1. Preavviso Lavorato 2. Indennità Sostitutiva 3. Mancato Preavviso

Le modalità operative per la corretta gestione del preavviso variano a seconda delle situazioni suddette.

Preavviso Lavorato

In caso di preavviso lavorato non è previsto alcun intervento operativo.

Dal punto di vista normativo rammentiamo che in caso di particolari assenze (es. malattia), il periodo di preavviso s’interrompe ovvero si prolunga del medesimo periodo dell’assenza.

Indennità Sostitutiva

A titolo informativo, si ricorda che sussiste l’obbligo di ricoconoscere l’indennità di preavviso nei seguenti casi di recesso:

licenziamento ad nutum;

• licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

• licenziamento per giustificato motivo soggettivo;

• recesso al termine del periodo di comporto;

• fallimento o liquidazione coatta amministrativa;

• cessazione dell’attività qualora ai lavoratori non venga dato il preavviso contrattualmente previsto;

• dimissioni per giusta causa del lavoratore;

• dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di età del bambino;

• decesso del lavoratore.

Attenzione:

Si premette che ai fini dell’Uniemens è indispensabile agire nel mese di cessazione e non all’atto vero è proprio (di norma il mese successivo) dell’erogazione dell’indennità (vedere capoverso “Uniemens”).

Fiscale:

• Forma base imponibile ai fini dell’Irpef e viene tassata in base alle regole proprie della tassazione separata del trattamento di fine rapporto (1), come previsto dal Tuir, artt. 17, 19 e 51.

(1) L’indennità sostitutiva di preavviso deve essere erogata contestualmente al TFR e non prima, essendo l’indennità tassata con la medesima aliquota.

Previdenziale:

concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini previdenziali ex art. 12 della legge n. 153 del 1969. In particolare, l’Inps sottolinea che la identificazione delle somme quali indennità sostitutive del preavviso deve effettuarsi secondo le regole del diritto del lavoro. In particolare, ricorda che è identificabile come vera e propria indennità sostitutiva del preavviso, rilevante ai fini contributivi, quella corrisposta nei seguenti casi:

a) recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per raggiunti limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l’ipotesi in cui ricorre la giusta causa ex art. 2119 c.c.;

b) immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;

c) dimissioni del lavoratore per giusta causa (2119 c.c.);

d) dimissioni delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri, durante il periodo per cui è previsto a norma del Dlgs n. 151/2001, il divieto del licenziamento;

e) morte del lavoratore (Circ. Inps n. 263 del 24 dicembre 1997).

Norme CCNL:

(26)

Normalmente l’indennità sostitutiva di preavviso prevede la normale retribuzione di fatto, più i ratei delle mensilità supplementari previste dal contratto di lavoro, vi sono però alcuni CCNL (ved. CCNL Dirigenti Commercio art.35) che prevedono oltre a quanto suddetto anche la maturazione del trattamento di fine rapporto (**) e la maturazione delle ferie (*).

(*) La maturazione delle ferie non avviene automaticamente in fase di elaborazione, in quanto la voce 0180 che calcola la maturazione, tiene conto della data di cessazione.

E’ pertanto necessario un intervento manuale all’interno dell’archivio del percipiente, aumentando il maturato ed il saldo di quanti gg sarebbero spettati nel periodo di preavviso.

I campi su cui agire sono i seguenti:

• DP(411) = FERIE MATURATE

• DP(414) = SALDO FERIE

(**) In difformità all’orientamento generale (ved. Cassazione 17248/2015) il Tribunale di Vicenza con sentenza n.677 del 25 ottobre 2016 ritiene di includere nel calcolo del TFR anche l’indennità sostitutiva di preavviso.

La novella del Tribunale di Vicenza fa vacillare l’orientamento consolidato da anni che è quello di escludere l’indennità di preavviso dal cumulo TFR, fatta salva una diversa previsione del CCNL (es dirigenti commercio).

A livello operativo pertanto sono previste due distinte voci, di cui una non incrementa il cumulo TFR e l’altra al contrario incrementa il TFR.

Le voci previste sono le seguenti:

5250 - PREAVVISO INDENNITA' SOST (NON incrementa cumulo TFR)

• 5256 - PREAVVISO INDEN.SOST. +++ (incrementa il cumulo TFR)

Il preavviso è corrisposto mediante indicazione dei giorni dell’indennità nei rispettivi VM(5250) o VM(5256).

UNIEMENS

Quando è prevista l’erogazione dell’indennità sostitutiva i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>,

<SettimaneUtili> devono essere indicati contestualmente all’elemento <Cessazione>.

Pertanto nel mese di cessazione è obbligatorio compilare i seguenti campi:

• DP(261..262) = Date “dal - al” di copertura del periodo di preavviso

• VM(5252) = Numero Settimane (1) Lavoratori ENPALS:

Anche per la Denuncia Mensile Unificata (ex DMU) Enpals (2), sono previste le date di copertura del periodo interessato dal preavviso ovvero la data iniziale e finale del preavviso come se fosse stato lavorato.

A differenza della denuncia UNIEMENS, ove le suddette date devono essere indicate nel mese di cessazione, per la denuncia ex DMU, le medesime devono essere indicate contestualmente al pagamento dell’indennità.

Se l’indennità sostitutiva di preavviso è retribuita nel mese di cessazione, automaticamente il programma utilizza le date indicate per la denuncia Uniemens, mentre se l’indennità è retribuita nel/i mese/i successivo/i, le date devono essere inserite nei DP sotto indicati:

• DP(283) = Dal

• DP(284) = Al

(1) Il sistema di calcolo esercita il controllo del dato ovvero in caso di compilazione dei DP(260..261) e assenza di valore in VM(5252) l’elaborazione sarà interrotta dandone opportuna segnalazione nel report di mancata elaborazione.

(2) A partire dal mese di giugno 2013 l’ex denuncia DMU è incorporata nel flusso Uniemens.

Mancato Preavviso

Nel caso in cui si debba trattenere il preavviso è sufficiente indicare i GG nel seguente VM:

• VM(5254) = gg da trattenere di preavviso – Serve per il calcolo della trattenuta (voce 5254)

(27)

3.6. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Premessa

Per la determinazione, elementi utili e tassazione del TFR vedere apposito paragrafo nel documento “Eroganti Impostazioni CCNL”

Maturazione

Al di la di quanto già espresso nell’apposito capitolo nel documento “Eroganti Impostazioni CCNL”, si ritiene opportuno segnalare di prestare attenzione alla maturazione della quota TFR per rapporti di lavoro di breve durata L’attenzione va posta solo nel caso in cui si procede alla maturazione del TFR con il cd rateo mensile, per contro chi utilizza il sistema della maturazione sull’effettivo periodo di lavoro non è tenuto ad effettuare alcuna verifica sui periodi di breve durata.

A titolo d’esempio citiamo la seguenti situazione:

• Lavoratore assunto il 20/10/2013 e cessato il 10/11/2013 – I giorni complessivi sono superiori a 15gg e pertanto spetta al lavoratore un rateo mensile di TFR – In questo caso il programma non calcola alcuna retribuzione utile ai fini del TFR, perché nel mese di assunzione la data è superiore a 15 e nel successivo mese la cessazione è prima del 15. Per questo caso è necessario utilizzare la voce 2860, inserendo nel rispettivo VM l’importo (retribuzione utile) equivalente (per l’esempio in esame) ad una mensilità.

Per tutte le esigenze sono previste le voci di conguaglio ove inputare la retribuzione utile al TFR in aumento (a credito) o in diminuizione (a debito) del cumulo complessivo annuo.

Voci di conguaglio

In questa tabella sono riportati i codici delle varianti mensili per eventuali conguagli di quote di TFR.

Le voci servono per aumentare o diminuire il cumulo di TFR annuale e sono da utilizzarsi quando si ritiene non corretto, in positivo o in negativo, il cumulo TFR calcolato dal programma.

L’importo da inserire nelle voci è di natura retributiva ovvero inserire l’importo che sarà poi diviso per 13,5.

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

2860 T.F.R. conguaglio a credito

Inserire importo retribuzione che deve aumentare il cumulo TFR.

2870 T.F.R. conguaglio a

debito Inserire importo retribuzione che deve

diminuire il cumulo TFR..

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

Tassazione

Come meglio specificato nel paragrafo dedicato al TFR (documento “Eroganti Impostazioni CCNL”) la Legge Finanziaria 2006 ha introdotto una clausola di salvaguardia sul TFR in relazione alla determinazione dell'IRPEF dovuta, che prevede l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (nel caso in cui risultino maggiormente favorevoli per il contribuente).

E’ possibile applicare la clausola di salvaguardia attivando il seguente DP:

• DP(183) = S

Erogazione TFR

Di norma il TFR è erogato, nel mese successivo (causa rivalutazione) per i lavoratori assunti in anni precedenti, contestualmente alla cessazione per rapporti iniziati in corso d’anno.

IMPORTANTE:

Indipendentemente dal mese di erogazione, prestare particolare attenzione nel caso di lavoratore assunto prima del 31/12/2000 e che nel periodo intercorrente dalla data di assunzione ed il 31/12/2000 ha trasformato il rapporto di lavoro da full-time a part-time o viceversa.

Ebbene in tal caso è necessario attivare il DP(917) quale correttivo dell’abbattimento dell’imponibile fiscale TFR.

Il programma calcola l’abbattimento dei 309,87 Euro annuali (Lire 600.000) in base alla situazione in essere all’atto della cessazione.

A titolo di esempio, supponiamo i seguenti casi di un lavoratore assunto full-time il 01/01/1991 e che dal 01/01/1996 al 31/12/2000 era stato trasformato in part-time al 50%.

(28)

• All’atto della cessazione il rapporto è full-time, il programma senza correttivo calcolerebbe per il periodo dal 01/01/91 al 31/12/2000 (10 anni) € 3098,70 (10x309,87) di abbattimento fiscale anziché € 2324.02 ((5x309,87)+((5x309,87)%50)). In questo caso nel DP(917) occorre inserire la differenza negativa tra 3098,70-2324.02 ovvero DP(917) = -774.68.

• Caso opposto, all’atto della cessazione il rapporto è part-time al 50%, il programma senza correttivo calcolerebbe per il periodo dal 01/01/91 al 31/12/2000 (10 anni) € 1549,35 ((10x309,87)%50) di abbattimento fiscale anziché € 2324,02 ((5x309,87)+((5x309,97)%50)). In questo caso nel DP(917) occorre inserire la differenza positiva tra 2324.02-1549,35 ovvero DP(917)=774.67.

Erogazione nel mese di cessazione

Non sono previste modalità particolari, l’indennità è erogata automaticamente.

Erogazione differita nel/i mese/i successivo/i alla cessazione

Nel mese in cui avviene la cessazione è necessario forzare (cancellare lo zero ovvero il contenuto della cella) le seguenti voci:

• VM(5520) = TFR Rivalutazione Netta

• VM(5550) = TFR

Per l’erogazione del TFR nel/i mese/i successivo/i è sufficiente riprendere il lavoratore, attivando il seguente DP:

• DP(128) = R – Il dato sta a significare “Percipiente ripreso”

Esiste la possibilità di forzare il calcolo della Rivalutazione e del Contributo f.do pensione, le voci interessate sono le seguenti:

• 5400 – Calcolo Rivalutazione

• 6130 – Contribuzione f.do pensione 0,50%

Le voci suddette non possono essere forzate brutalmente ovvero cancellando lo zero nel VM perché le medesime eseguono delle operazioni relative al TFR.

E’ possibile però evitare il calcolo automatico inserendo “1” nel rispettivo VM.

Nel caso in cui invece è necessario forzare il calcolo, inserire il valore con segno positivo nel rispettivo VM.

In merito al calcolo della Rivalutazione, maggiori informazioni sono contenute nel paragrafo “Rivalutazione T.F.R.”

del documento “Eroganti_Impostazioni_CCNL”.

Erogazione Mensile

E’ possibile erogare il TFR mensilmente attivando il campo indicato di seguito.

Il TFR erogato mensilmente viene considerato come se fosse un anticipo, all’atto della cessazione sarà eseguito il ricalcolo considerando l’intero periodo.

E’ possibile (in deroga alla normativa vigente) evitare il ricalcolo alla cessazione per mezzo di TS(51.17) (ved.

Capitolo “Tabella di Servizio” nel doc “Eroganti Impostazioni CCNL”).

Attenzione:

La Legge di Stabilità 2015 prevede l’erogazione (su libera scelta del lavoratore)

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

179 Erogazione TFR Mese S Inserire “S” per erogare mensilmente il

TFR.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(29)

3.7. INCENTIVO ALL’ESODO

• VM(5220) = INCENTIVO ALL'ESODO – Inserire l’importo dell’incentivo

Casi Particolari:

A partire dal 04 luglio 2006 (decreto Bersani) non è più prevista l’agevolazione fiscale per i percipienti di sesso maschile con età superiore ai 55 e per i percipienti di sesso femminile con età superiore a 50 (La differenziazione tra uomini e donne, peraltro, è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Giustizia della CE con decisione del 21/7/2005)..

Ritenendo ormai concluse le operazioni di erogazione di incentivi ante luglio 2006, la voce del sistema di calcolo non tiene più conto dell’agevolazione, nel caso in cui dovreste erogare l’incentivo (in quanto risalente prima del 04/07/06) beneficiando dell’agevolazione è necessario contattare l’assistenza online,

Nel caso di erogazione successiva al TFR occorre anche riprendere il lavoratore con il DP(128):

• DP(128) = R – Il dato sta a significare “Percipiente ripreso”

(30)

3.8. INTEGRAZIONI TFR (INDENNITA’ DI REINTEGRAZIONE)

PREMESSA

In caso di contenzioso con i lavoratori per illegittimo licenziamento, il giudice può ordinare su richiesta del lavoratore un’indennità risarcitoria soggetta a prelievo fiscale con la stessa aliquota del TFR. Tale somma essendo di natura risarcitoria è esclusa da contribuzione.

IMPORTO INTEGRAZIONE

Trattandosi di valore valevole solo per il mese di elaborazione, l’importo deve essere caricato come Variante Mensile.

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

5240 Integrazione TFR Inserire l’indennità spettante.

L’importo sarà soggetto solo a Irpef (tassazione separata – medesima aliquota del TFR), quindi escluso da contribuzione.

(*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

PERCIPIENTE GIA’ PRESENTE IN ARCHIVIO

Nel caso di erogazione successiva al TFR è sufficiente riprendere il lavoratore.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

128 Codice Cessazione R (*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

PERCIPIENTE NON PRESENTE IN ARCHIVIO

In caso d’inserimento in archivio di lavoratore ex novo, occorre inserire (Variante Mensile) oltre all’importo dell’indennità anche l’aliquota da applicare per la tassazione.

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

6720 IRPEF TFR ALIQUOTA Inserire l’aliquota desumibile dal Mod.770 relativo all’anno in cui è stato erogato il TFR definitivo.

(*)

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

MODELLI CUD E 770

Per lavoratore, già presente in archivio con liquidazione del TFR definitivo nel medesimo anno di erogazione dell’indennità risarcitoria, non ci sono problemi, mentre in caso di lavoratore già liquidato in anni precedenti, i problemi sono direttamente proporzionali al periodo intercorso dalla cessazione all’erogazione dell’indennità risarcitoria.

Per problemi s’intende eventuali interventi manuali nei singoli DP.

In caso di lavoratore ex novo, occorrerà compilare tutti i campi previsti nelle dichiarazioni, per il Modello CUD saranno compilati i rispettivi DP, mentre per il Modello 770 si interverrà direttamente all’interno del quadro medesimo.

(31)

3.9. TRANSAZIONI NOVATIVE

Premessa

La transazione è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già insorta o prevengono una lite che può insorgere tra loro (art. 1965 c.c.).

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della contestazione delle parti (transazione novativa).

Spesso, in pratica, la transazione consiste in una rinuncia che una parte fa di un suo diritto, in cambio di una reciproca rinuncia della controparte.

A titolo bibliografico consigliamo l’articolo “Licenziamento e transazione: regime fiscale e contributivo” pubblicato su “Guida al Lavoro” n.35/2014 (pag.69).

Trattamento Fiscale

In materia di trattamento fiscale delle somme erogate al dipendente nell’ambito di transazioni relative a controversie di lavoro, la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 6, 17, e 51 del D.Lgs. 917/1986 e successive modificazioni.

In base all’art. 17 lett. a) del TUIR, dunque, si è soliti distinguere tra somme corrisposte in esecuzione di una

“transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro” e somme erogate in esecuzione di una transazione intervenuta nel corso del medesimo, prevedendo soltanto per le prime l’assoggettamento a tassazione separata.

Le somme corrisposte nell’ambito di una transazione stipulata in corso di rapporto, invece, sono da considerare soggette a tassazione ordinaria (così si esprime anche la Risoluzione 135 dell’Agenzia delle Entrate del 28/5/2009).

Relativamente alle transazioni novative, poiché esse rappresentano autonome cause giuridiche rispetto al rapporto di lavoro, si avrà:

• la tassazione, ordinaria o separata, qualora il reddito percepito si considera sostitutivo di quello di lavoro dipendente (art. 6, comma 2, DPR 917/1986);

• la tassazione quale reddito diverso, qualora non si ravvisi alcun collegamento con i redditi di lavoro dipendente, a fronte dell’assunzione transattiva dell’obbligo di fare, non fare, permettere (art. 67, comma 1, lett. l) DPR 917/1986.

• sono esclusi dal reddito imponibile gli importi erogati al fine di risarcire al lavoratore il cosiddetto danno emergente. A titolo di esempio, in forza dell’art. 6, c. 2 del TUIR, non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali per il lavoratore le somme da questi percepite a titolo di risarcimento del danno alla salute e/o danno esistenziale in seguito ad una accertata dequalificazione professionale.

Fatta eccezione per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del cd. danno emergente, le somme erogate nell’ambito di transazioni relative all’esecuzione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro costituiscono per il lavoratore sempre reddito imponibile, da assoggettare a tassazione separata o a tassazione ordinaria a seconda che la transazione conclusa sia relativa alla risoluzione del rapporto o intervenga nel corso dello stesso.

Trattamento Previdenziale

Successivamente alla riforma del 1998, il concetto di imponibile ai fini contributivi è stato ampliato rispetto al passato, risultando pressoché sovrapponibile al concetto di imponibile ai fini fiscali, con il superamento dello stretto rapporto tra prestazione lavorativa e retribuzione.

Sulle somme escluse da contribuzione segnaliamo la circolare INPS n.263 del 24 dicembre 1997.

Tra le voci tassative escluse dalla nuova formulazione dell’art.12, della L. 153/1969, dalla retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale meritano di essere evidenziate, tra le altre:

• il TFR;

• le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità

• dell’indennità sostitutiva del preavviso;

• i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni.

(32)

Individuato l’imponibile contributivo, bisogna verificare in quali casi le somme erogate in seguito a transazioni di controversie di lavoro sono soggette a contribuzione previdenziale.

La questione è ancora ampiamente dibattuta e non presenta punti fermi se non in relazione alle somme che, per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla base imponibile.

La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 12, L. 153/1969 riteneva che occorresse distinguere tra transazione semplice (o non novativa) e transazione novativa, potendosi escludere l’obbligo contributivo soltanto per le somme erogate in seguito a queste ultime.

La transazione è semplice allorché il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, ma tale rapporto rimane comunque la causa dei diritti e degli obblighi in capo alle parti.

La transazione è novativa quando le parti sostituiscono al rapporto sottostante un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi derivanti dalla transazione non ha più nulla a che vedere col rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

Secondo la giurisprudenza in esame, dunque, agli effetti di cui all’art. 12, la somma dovuta in esecuzione di una transazione novativa, in quanto del tutto sganciata dal preesistente, ma estinto, rapporto di lavoro, non avrebbe potuto considerarsi come corrisposta “in dipendenza del rapporto di lavoro”, né dunque avrebbe potuto computarsi per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi.

È stato anche ritenuto che le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità di non eliminare la res dubia oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, dovrebbero considerarsi non in nesso di dipendenza, ma di semplice occasionalità con il rapporto di lavoro, e quindi non assoggettabili a contribuzione.

Sentenza 2016:

Riteniamo utile riportare la vicenda sottostante.

Più che utile, forse è il caso di dire, non ci voleva, perché rigetta nella mischia contributiva, somme transative erogate dopo la cessazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13057 del 23 giugno 2016, ha sostenuto che non possono considerarsi come incentivi all’esodo - bensì come mera retribuzione - le somme scaturite da un accordo tra datore e lavoratore, successivo alla risoluzione del rapporto.

Per la corte a prescindere da quanto risulti dall'accordo transattivo circa la causale dell’erogazione dell'importo, deve aversi sempre riguardo all’effettiva natura dell’erogazione la quale, nel caso in cui la stessa sia strettamente connessa al rapporto di lavoro, al di là del nome adoperato, ha funzione tipicamente retributiva.

Nel caso di specie, gli accordi tra la società appellante e ciascuno dei lavoratori erano, infatti intervenuti dopo la risoluzione del contratto e, quindi, non in funzione di incentivo alla risoluzione del rapporto, bensì di composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, i verbali di conciliazione, da un lato, contenevano la rinuncia dei lavoratori ad ogni pretesa nascente dal rapporto di lavoro, dall'altro, non prevedevano l'erogazione di alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, preavviso, risarcimento del danno ex art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Tali indici sono stati ritenuti dalla Corte, tutti sintomatici della natura retributiva delle erogazioni su cui, quindi, vanno pagati i contributi previdenziali.

Riflessione:

E’ troppo presto per capire se questa sentenza avrà un seguito significativo, posto che finora per le somme erogate a titolo di transazione novativa a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, sono state trattate senza oneri contributivi.

Sicuramente ora in avanti, sarà necessario ponderare accuratamente l’assoggettamento o meno di dette somme.

Modalita’ Operative

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