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Attuali Agevolazioni

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 84-90)

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il sito www.incentivi.gov.it, forniscono un comodo riepilogo delle agevolazioni e incentivi di natura previdenziale e fiscale applicabili alle imprese.

Il sito offre un utile vademecum ragionato sugli attuali incentivi, il manuale è consultabile dinamicamente via web oppure può essere scaricato in formato pdf.

Interessante la suddivisione dei benefici a seconda dell’impresa interesssata (es. start-up), così come è interessante la parte dedicata alle imprese private.

Segue l’elenco sintetico delle agevolazioni e incentivi contributivi attualmente in vigore:

• Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato introdotto dalla legge di Bilancio per il 2018 (*)

• Incentivo ex studenti in alternanza scuola lavoro (Legge di Bilancio 2018)

• Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

• Programma "Garanzia Giovani"

• Donne prive di occupazione da oltre sei mesi appartenenti a particolari settori e professioni

• Donne prive di occupazione da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate

• Donne prive di impiego retribuito da almeno ventiquattro mesi, Lavoratori Over 50 disoccupati da oltre dodici mesi.

• Percettori di Naspi

• Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

• Lavoratori disabili

• Sostituzione lavoratori in maternità, paternità, congedo parentale o per malattia figlio

• Assunzione detenuti

• Soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali.

Dall'elenco di cui sopra risulta escluso il contratto di apprendistato in quanto, essendo caratterizzato da una speciale aliquota contributiva prevista direttamente dalla legge, non configura una deroga rispetto alla regola generale (Ministero del Lavoro circolare n. 5/2008) e quindi non può essere considerato un'agevolazione in senso stretto.

Premessa

Di seguito, per ogni tipo di agevolazione o beneficio è dedicato apposito paragrafo ove sono indicate le modalità operative da seguire per la corretta applicazione nonché un sunto sulla normativa e prassi.

Per comprendere meglio le condizioni oggettive e soggettive, per l’ammissione ai benefici, si consiglia di prendere visione dell’intera normativa di riferimento.

Nella tabella che segue sono ancora segnalati benefici che di fatto non sono più attivi. Vengono preservati a titolo d’esempio in caso di riattivazione in futuro con lo stesso principio o metodo di sgravio.

Nel capitolo “INAIL di questo documento sono riportate le agevolazioni che beneficiano o meno dello sgravio anche sui contributi assicurativi (premio INAIL).

Riteniamo interessante promuovere il servizio dell’INPS che pubblica sul proprio sito le faq relative agli incentivi e benefici contributivi.

Le faq sono pubblicate periodicamente e sono accessibili seguendo il percorso “Informazioni/Aziende, consulenti e professionisti/Incentivi all’assunzione/Consulta le faq”.

I quesiti e relative risposte sono raggruppate per tipologia e contraddistinte da un numero che le identifica in base all’ordine cronologico di pubblicazione.

I datori di lavoro o loro rappresentanti, che nutrono dubbi, non chiariti dalle faq pubblicate, possono inoltrare quesiti alla sede competente che gestisce la posizione contributiva (matricole INPS) avvalendosi della funzione

“contatti” del Cassetto Previdenziale.

Sarà cura della stessa sede fornire la risposta, avvalendosi eventualmente della consulenza della Direzione regionale o centrale.

Qualora il quesito sia d’interesse generale, sarà pubblicato con le modalità sopraddette.

Rammentiamo in ogni caso che le faq pubblicate rappresentano la posizione della Direzione generale dell’INPS quindi suscettibili a interpretazioni diverse.

A titolo d’esempio, prendiamo l’incentivo “Under 30” previsto dalla L.99/2013.

In occasione di un convegno per Consulenti del Lavoro è stato rilevato quanto segue:

La circolare INPS n.131/2013 indica, oltre alle istruzioni operative per i datori di lavoro, anche le condizioni oggettive e soggettive del lavoratore per l’accesso al beneficio ed in particolare (paragrafo 2); in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, l’istituto sostiene, che la trasformazione deve avvenire prima dei sei mesi per non perdere il requisito soggettivo del lavoratore ovvero “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Requisito che però è alternativo all’altro requisito soggettivo ovvero “Soggetti che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale”.

Quindi c’è chi sostiene che in caso di lavoratore under 30 e senza diploma, la trasformazione da T.D. a T.I., con relativo accesso al beneficio, può avvenire anche dopo i primi 6 mesi perché si realizza il secondo requisito (il titolo di studio).

10.1. APPRENDISTA

Fonti Normative

• DLgs n.167/2011

• INPS circolare 128/2012

• INPS circolare 137/2012

• Ministero del lavoro circolare 5/2013

• DLgs n.81/2015

• DLgs n.150/2015

• INPS messaggio 24/2016

• INPS messaggio 2243/2017

• INPS messaggio 2499/2017

• INPS circolare 108/2018 (regime contributivo)

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parere n. 1118 del 17/01/2019 (distacco apprendista)

• INPS messaggio 1478/2019

Premessa

Il contratto di apprendistato consente l’applicazione di un regime agevolativo sotto l’aspetto del costo contributivo del rapporto di lavoro.

La diminuzione del costo contributivo è un forte stimolo per il datore di lavoro a instaurare il contratto di apprendistato.

Il regime agevolativo previsto per l’assunzione dell’apprendista impatta sia sulla contribuzione dovuta dal dipendente sia su quella dovuta dal datore di lavoro.

Il predetto regime contributivo, inoltre, è applicabile a tutte le tipologie di apprendistato.

Il rapporto di apprendistato e disciplinato secondo il D.Lgs 14 settembre 2011. N. 167 (Testo Unico dell’apprendistato), dalla legge 12 novembre 2011 n.183, art.22, legge 28 giugno 2012 n.92 e da ultimo, sulla materia è intervenuta anche la legge del 7 agosto 2012 n.134.

Da ultimo è intervenuto il cd Job Acts (Dlgs n.35 del 4 marzo 2015) che di fatto per mezzo dell’articolo 46 comma 1, lettera i), prevede l’abrogazione del testo unico approvato col decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

La nuova disciplina sull’apprendistato è contenuta al capo V, e precisamente negl’articoli da 39 a 45, i quali definiscono in maniera organica e completa l’apprendistato.

Apprendistato senza limiti d’età:

L’INPS con messaggio n.2243 del 31/05/2017 detta le istruzioni per usufruire dell’agevolazione per l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

Con Alapag è possibile gestire apprendisti professionalizzanti, senza limiti di età, con soggetti beneficiari di indennità di mobilità o disoccupazione assunti dal 1 gennaio 2017 (Ved. circolare INPS 108/2018).

Risoluzione del rapporto:

L’art 1 c.1 del DLgs 167/2011 ha qualificato espressamente l’apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inoltre l’art.2 c.1 lettera l, sancisce il divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o motivo oggettivo.

Occorre anche tenere presente che, nel caso di eventi non evitabili dalle parti per una durata superiore al mese, il periodo di formazione e quindi il contratto di apprendistato, si allunga pari al periodo corrispondente a quello della sospensione.

Il prolungamento dell’apprendistato consente al soggetto di completare l’iter formativo.

Solo alla conclusione della formazione il datore di lavoro potrà comunicare il recesso ai sensi dell’art. 2118.

Preavviso:

Il periodo di preavviso potrà essere lavorato, oppure sostituito dalla relativa indennità.

L’art.2, c.1, lettera m del DLgs 167, prevede espressamente che il periodo di preavviso decorre dal termine del periodo di formazionee che durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Scatti anzianità:

L’apprendista nel periodo di apprendistato non matura gli scatti.

In caso di conferma, ai fini degli scatti di anzianità, si tiene conto dell’anzianità.

Per esempio; apprendistato di tre anni e CCNL con scatti biennali, già dal primo mese da ex apprendista il soggetto ha diritto all’importo di uno scatto (senza arretrati).

Apprendistato precedente:

Nel caso in cui il soggetto abbia già svolto, per lo stesso tipo di di apprendistato, un periodo di lavoro presso l’azienda o altro datore di lavoro, occorre tenerne conto non solo ai fini del periodo complessivo di apprendistato, ma anche dal punto di vista contributivo per le aziende fino a 9 lavoratori.

Infatti per un apprendista che abbia già svolto, per esempio, un anno di apprendistato, l’aliquota non può essere quella prevista per il primo anno ma bensì l’aliquota prevista per il secondo anno o aliquota piena dal terzo.

Per il periodo complessivo dell’apprendistato, la data di fine apprendistato è ridotta del periodo già lavorato per lo stesso tipo di apprendistato.

Per stesso tipo di apprendistato s’intende la medesima finalità (qualifica professionale) e formazione del precedente periodo.

Per le aziende fino a 9 lavoratori ovvero per le aziende che possono beneficiare della riduzione contributiva prevista per il primo e secondo anno di apprendistato, è d’obbligo indicare nel DP(1213) i gg di calendario del periodo di apprendistato svolto in precedenza, in quanto utili a determinare automaticamente la fascia di contribuzione corretta.

Trasformazione apprendistato:

Con riferimento al contratto d’apprendistato di primi livello, l’art. 43, co. 9 (DLgs 81/2015) prevede che successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato dal primo al secondo livello, il datore di lavoro che occupa un numero di addetti pari o inferiore a nove deve corrispondere l’aliquota piena del 10% (più le aliquote minori, pari all’1,61%), a decorrere dal terzo anno di contratto.

Non è, quindi, possibile fruire dell’incentivo previsto all’art. 32, co. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 150/2015, che dispone un’aliquota agevolata del 5% per i contratti di apprendistato di primo livello successivi al secondo (INPS messaggio n.1478/2019).

L’Istituto previdenziale ritiene che la trasformazione del contratto di apprendistato, dal primo al secondo livello, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti.

Tipo apprendistato:

Il Job Acts (Dlgs 23/2015) ridisegna le tipologie contrattuali A e C, lasciando inalterata la tipologia B.

Le novità contenute nel Job Acts riguardano quasi interamente la prima e la terza tipologia contrattuale, ovvero quelle finalizzate ad una maggiore integrazione del lavoro con i percorsi formativi scolastici o di perfezionamento post laurea.

Sono infatti significativi gli interventi sia sul contratto finalizzato alla qualifica al diploma e la specializzazione professionale che su quello di alta formazione e ricerca.

L’intervento si è reso necessario per dare nuovo impulso alle tipologie che indubbiamente risultano state finora scarsamente utilizzate.

Le tipologie attuali sono le seguenti:

A) Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale B) Apprendistato professionalizzante

C) Apprendistato di alta formazione e ricerca

Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale:

E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.

Apprendistato professionalizzante:

E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.

Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Apprendistato di alta formazione e ricerca:

E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

Tipologie ante Job Acts:

L’art.1 c.2 del D.Lgs. 167/2011, stabilisce che il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica professionale

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere c) apprendistato di alta formazione e ricerca

Contribuzione

Dal 1.1.2007 la contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con il contratto di apprendistato non è più calcolato nella misura di marche settimanali ma con l’aliquota del 10% da calcolare sull’imponibile previdenziale.

La novità normativa introdotta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e commentata dall’INPS con circolare 23.1.2007, n. 22, afferma di fatto che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Viene inoltre introdotta una norma agevolativa in base alla quale per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota complessiva del 10%a carico dei datore di lavoro, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, è così ridotta:

• 1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);

• 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).

• 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Novità 2017:

L’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Viene quindi confermato per il 2017 l’incentivo dell’aliquota complessiva del 5% a carico del datore di lavoro.

L’INPS con messaggio 2499/2017 ha rinnovato le indicazioni operative per l’applicazione dell’incentivo disposto dall’art.32, comma 1 del Dlgs 151/2015.

Novità 2015:

In via sperimentale l’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, prevede un incentivo contributivo per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. contratto di apprendistato di primo livello).

L’incentivo consiste nell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro pari al 5% per tutta la durata dell’apprendistato salvo che questi non venga trasformato in apprendistato professionalizzante.

Novità 2013:

In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,61% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.

Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.

La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si precisa, infine, che sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26.

Novità 2012:

L’art. 22 della legge n.183/2011 (Legge di Stabilità) ha previsto che:

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi:

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 84-90)