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DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DISOCCUPATE

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 106-109)

Dati Storici

85 INPS PROSPETTO DISABILI

10.9. DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DISOCCUPATE

Fonti Normative

• Legge 92/2012

• INPS circolari 44/2013 e 111/2013

• INPS messaggi 12212/2013 e 12850/2013

• Ministero del Lavoro circolare 34/2013

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 02/09/2013 (1)

• INPS messaggio 6235/2014

• INPS messaggio 6319/2014

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 22/12/2014 (2)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 13/10/2015 (3)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 27/10/2016 (4)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 10/11/2017 (5)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 28/11/2018 (6)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 25/11/2019 (7)

Ministero del Lavoro decreto interministeriale 16/10/2020 (8)

(1) Individua i settori per gli anni 2013 e 2014.

(2) Individua i settori per l’anno 2015.

(3) Individua i settori per l’anno 2016.

(4) Individua i settori per l’anno 2017.

(5) Individua i settori per l’anno 2018.

(6) Individua i settori per l’anno 2019.

(7) Individua i settori per l’anno 2020.

(8) Individua i settori per l’anno 2021.

Lavoratori Datori di lavoro Forma di contratto Benefici Over 50:

Tutti A tempo indeterminato e

a termine (anche part-time).

Riduzione del 50% dei contributi per 18 mesi in caso di rapporto a tempo indeterminato.

Per i rapporti a termine l’agevolazione dura 12 mesi, con ulteriori 6 mesi se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.

Si applica lo sgravio del 50% anche sul contributo addizionale ASPI (INPS circolare n.44/2013) dovuto per i lavoratori a tempo determinato.

L’INPS attribuisce ai richiedenti il Codice Autorizzazione “2H”

successivamente alla comunicazione on-line per la fruizione del beneficio.

La comunicazione all’istituto deve avvenire per tramite del cassetto previdenziale utilizzando il modulo

“92-2012” (ved. circolare n.111/2013 e messaggio n.12212/2013 dell’INPS).

Il beneficio contributivo è soggetto alla verifica dell’incremento occupazionale nel periodo di 12 mesi successivi all’assunzione.

occupazionale di genere (1).

- Senza lavoro retribuito da 24 mesi (ovunque residenti).

A tal proposito si consiglia di leggere attentamente la circolare INPS 111/2013.

Anche il premio INAIL beneficia dell’agevolazione (Ministero del Lavoro circolare n.34/2013).

(1) Il Ministero del Lavoro rende disponibili sul proprio sito internet i decreti interministeriali che provvedono ad identificare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera - in sfavore della donna - di almento il 25% la disparità occupazionale di genere.

Dati necessari per elaborazione

Rammentiamo che sono sempre necessarie le altre informazioni indicate nel capitolo “Assunzione”.

DP Descrizione Valori ammessi Note Ob

139 Codice agevolazione DL92 Inserire il dato che indica il tipo

d’incentivo. (*)

294 Data Fine Agevolazione Indicare (nel rispetto delle modalità indicate nel capitolo

“Scadenziario”) la data di fine dell’agevolazione.

Dato utile ai fini del controllo automatico sul termine del beneficio contributivo.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

Conguagli

Per il recupero dei periodi arretrati spettanti (da gennaio a luglio 2013) nella denuncia Uniemens è stato istituito il nuovo Codice “L431”, parimenti in caso di restituzione di somme è stato istituito il nuovo Codice “M431”.

Per il recupero dei periodi arretrati è predisposta apposita voce.

Per la restituzione (Cod.M431) non è prevista alcuna voce e pertanto occorre inserire nei DP indicati di seguito le seguenti informazioni:

• DP(1869) = 1

• DP(1870) = Importo da restituire all’INPS

Riguardo ai periodi di spettanza dell’agevolazione compresi tra “gennaio e luglio 2013”, i datori di lavoro - unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata (codice L431), devono prevedere la restituzione della percentuale riferita alle misure compensative (F.do garanzia TFR + sgravio DL 203/2005). Riduzione non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata. A tal fine, saranno utilizzati i consueti codici di restituzione “M123” e “M124”.

Per misure compensative s’intendono le quote di contributi recuperati per effetto del TFR versato al Fondo tesoreria INPS (aziende con più di 50 dipendenti) o a Fondi di previdenza complementare.

In pratica trattasi delle misure compensative indicate nelle somme a credito con cod. “TF01”, “TF02”, “TF13” e

“TF14”.

Le istruzioni INPS per il recupero degli arretrati indicano quale periodo valido quello da gennaio a luglio 2013.

Riteniamo che il recupero degli arretrati possa andare aldilà del mese di luglio, tenendo conto che le istruzioni INPS sono state diramate a partire dal 24 luglio 2013 e quindi, visti i tempi ristretti, di fatto i datori di lavoro non hanno potuto beneficiare dell’incentivo già con la mensilità di agosto 2013.

Dal punto di vista operativo è possibile il recupero automatico degli arretrati, utilizzando la voce 8070, prestando attenzione al valore da assegnare al VM(8070) nel rispetto di quanto indicato nella colonna “Note”.

La voce 8070 è di tipo neutro, quindi in busta paga saranno esposti i valori del beneficio, aliquota e imponibile.

VM Descrizione Valori ammessi Note Ob

8070 Arretrati agevolazione

DL92 1 oppure imponibile Inserire “1” nel caso di recupero degli arretrati nel medesimo mese di applicazione dell’agevolazione.

Mentre se gli arretrati sono da calcolarsi successivamente all’utilizzo del beneficio, inserire l’imponibile previdenziale soggetto allo sgravio.

Imponibile relativo dalla data di

(*) (1)

assunzione al mese di applicazione della contribuzione intera ovvero al mese antecedente all’applicazione del beneficio.

(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.

(1) Esempio:

Inserire “1” quando; Lavoratore assunto dal 01 febbraio 2013 e per il quale si applica il beneficio a partire da settembre 2013 e contestualmente si recupera l’arretrato già con settembre 2013

Inserire “Imponibile” quando; Lavoratore assunto dal 01 febbraio 2013 e per il quale si applica il beneficio a partire da settembre 2013 e si recupera l’arretrato nel/i mese/i successivo/i. Inserire l’imponibile riferito al periodo da febbraio a agosto.

NB:

E’ sempre possibile forzare il risultato voce inserendo (con segno “-“ ) nel VM direttamente l’importo dello sgravio contributivo.

In questo caso prestare attenzione dell’eventuale restituzione della percentuale riferita alle misure compensative (M123 e M124) non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata.

A tal fine, occorre prima calcolare manualmente, per ogni singolo lavoratore, le misure compensative da restituire, avendo cura di suddividere le misure tra TFR al F.do tesoreria INPS (M123) e TFR ai F.di di previdenza complementare (M124).

Le quote di contributi da restituire così ottenuti sono da inserire per ogni singolo lavoratore utilizzando i seguenti DP:

Misure compensative TFR al F.do tesoreria INPS:

DP(1539) = 1

DP(1540) = Importo contributi da restituire Misure compensative TFR ai F.di previdenza complementare:

DP(1541) = 1

DP(1542) = Importo contributi da restituire

Nel documento PERCIPIENTI NOTE OPERATIVE (pagine 106-109)