Ai fini dell’elaborazione la Voce 5100 è preposta per il calcolo automatico dell’assegno.
Assunzione/Cessazione:
Nel mese di assunzione e/o cessazione, l’assegno va corrisposto in proporzione al periodo e pertanto occorre passare il numero di giorni (max 26 da lun/sab) per i quali spetta l’assegno con VM(5100).
La voce 5100 del Sistema di Calcolo effettua una verifica sui lavoratori assunti/cessati, in assenza dei gg in VM(5100) blocca l’elaborazione dandone messaggio.
Il blocco è attivato sempre per i lavoratori part-time, mentre per i lavoratori full-time il blocco è attivato quando viene rilevato che non è corrisposta l’intera retribuzione mensile.
Lavoratori Part-Time:
A tal proposito si rammenta quanto contenuto nelle Circolari INPS n.110/1992 e n.126/2000.
In caso di prestazione lavorativa uguale o superiore alle 24 ore settimanali spetta l’assegno per intero (come per i full-time).
In caso di prestazione lavorativa inferiore alle 24 ore settimanali, qualunque sia il numero delle ore prestate, spettano assegni giornalieri per ogni giornata lavorativa (o comunque indennizzate ad altro titolo, in analogia con quanto previsto per i lavoratori a tempo pieno – INPS circolare 126/2000).
A livello operativo, fatto salvo quanto inserito in VM(5100), sono corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate indicate in AM(16) + AM(14).
Particolare attenzione va posta per le aziende che hanno alle dipendenze lavoratori che prestano attività lavorativa da lun/ven e lavoratori che svolgono l’attività da lun/sab.
Per il caso suddetto, i dati presenti in Ausiliaria Mese “AM(14) e AM(16)”, saranno utilizzati per i lavoratori con settimana corta e per i lavoratori con settimana lunga è possibile esercitare il controllo attivando DP(180)=”S”.
L’attivazione del DP(180) genera sempre un blocco di elaborazione (segnalato da opportuno messaggio), fatta salva l’indicazione dei gg in VM(5100).
A.N.F. Arretrati
In base alla vigente normativa il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni.
L’INPS con messaggio n.12790 del 02/05/2006 chiarisce la competenza di pagamento dell’assegno per periodi pregressi.
Gli ANF relativi a periodi pregressi vanno richiesti al datore di lavoro durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Quindi per periodi arretrati per il quale il soggetto era alle dipendenze di un datore diverso da quello attuale, il lavoratore deve presentare la domanda indirizzandola, per la liquidazione dell’ANF, presso il datore di lavoro cui prestava la propria attività lavorativa nel periodo considerato.
Novità dal 2019:
A partire da luglio 2019, la richiesta degli arretrati deve avvenire con presentazione della domanda direttamente all’INPS da parte del lavoratore.
Sempre da luglio 2019, non è più possibile indicare in Uniemens l’intero importo degli arretrati, l’Istituto (messaggio 1777/2019) ha previsto l’indicazione degli arretrati distinti per periodo (mese per mese), da qui la necesssità di creare apposita tabella in Percipienti/Dati Generali.
In prima battuta, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, l’Istituto Previdenziale aveva istituito, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, l’obbligo di valorizzare il nuovo elemento
<InfoAggCausaliContrib>.
Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, l’INPS ha stabilito che non è più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
L’INPS interviene nuovamente sull’argomento con il messaggio n.3119 del 26 agosto 2019, con il quale posticipa al periodo di competenza ottobre 2019 l’obbligo di utilizzare il nuovo elemento predetto.
Ne consegue che, fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento
<InfoAggCausaliContrib>, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017.
Ancora una volta posticipato l’obbligo di valorizzare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, lo comunica l’Istituto con il messaggio n.261 del 24/01/20.
Il suddetto messaggio indica aprile 2020, quale mese di partenza dell’obbligo di i nuovi elementi sopra menzionati.
Novità 2017:
Con messaggio n.4283 del 31/10/2017 l’INPS comunica che a partire dal mese di competenza novembre 2017, il datore di lavoro può riconoscere mensilmente importi di ANF arretrati fino a € 3000,00 per ogni singolo lavoratore.
Pertanto qualora gli arretrati spettanti per un singolo lavoratore superi il tetto di € 3000,00, l’importo deve essere conguagliato in più mensilità, rispettando per ognuna di esse il limite di € 3000,00.
Modalità Operative
Fino al periodo giugno 2019, la determinazione dell’importo complessivo afferente gli arretrati deve essere fatta manualmente anche con l’ausilio delle ns tabelle in “Percipienti/Dati Generali/DP” (ved. paragrafo precedente).
A partire da luglio 2019 l’importo sarà determinato direttamente dall’INPS.
Ai fini dell’elaborazione della busta paga, l’importo in qualità di arretrati deve essere inserito nel seguente VM:
VM(5070) = A.N.F. ARRETRATI
Uniemens
Dalle competenze di luglio 2020 (*), ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, occorre compilare la preposta tabella in “Percipienti/Dati Generali/DP/Arretrati_Restituzioni ANF”.
(*) Da luglio 2019 a giugno 2020, l’INPS ha concesso la facoltà di compilazione e non l’obbligo.
Obbligo scattato da luglio 2020.
In ogni caso Alapagplus ha consentito la corretta compilazione già a partire da luglio 2019.
La tabella deve essere compilata per singolo mese interessato, avendo cura di specificare:
• Campo “Periodo ANF” - mese/anno afferente al periodo degli arretrati
• Campo “Importo” - importo mensile o minor valore
• Campo “periodo Uniemens” - mese/anno (periodo di paga) di erogazione.
• Campo “IdentMotivoUtilizzoCausale” – CF del soggetto interessato (lavoratore o coniuge)
• Campo “Cod.Caus. Credito” – L036
A.N.F. Restituzione
E’ possibile recuperare dal lavoratore importi di ANF erogati indebitamente.
Modalità Operative
Ai fini dell’elaborazione della busta paga, l’importo in qualità di arretrati deve essere inserito nel seguente VM:
• VM(5010) = A.N.F. RECUPERO
Modalità Operative
Dalle competenze di luglio 2020, ai fini della corretta compilazione del flusso Uniemens, occorre compilare la preposta tabella in “Percipienti/Dati Generali/DP/Arretrati_Restituzioni ANF”.
La tabella deve essere compilata per singolo mese interessato, avendo cura d’inserire:
• Campo “Periodo ANF” - mese/anno afferente al periodo relativo al recupero
• Campo “Importo” - importo mensile o minor valore
• Campo “periodo Uniemens” - mese/anno (periodo di paga) di erogazione.
• Campo “IdentMotivoUtilizzoCausale” - CF del soggetto interessato (lavoratore o coniuge)
• Campo “Cod.Caus. Debito” – F110
A.N.F. al Coniuge
Il caricamento dell’importo dell’assegno può avvenire direttamente nel DP(404) oppure tramite la funzione automatica presente in Percipienti/Dati_Generali/Numeri.
Sulla busta paga è prevista apposita voce n.3660, dovete prestare attenzione in caso di:
• Lavoratori part-time per i quali la misura dell’assegno e proporzionato alle effettive giornate di lavoro
• Assunzione non coincidente con l’inizio del mese
• Cessazione non coincidente con la fine del mese
• In tutti i casi per i quali non è dovuto l’importo mensile per intero (Es. arretrati)
Nei casi di cui sopra occorre intervenire per mezzo delle Varianti Mensili “VM(3660)” inserendo l’importo corretto per il mese di competenza elaborato.
Per esempio in caso di corresponsione dell’assegno corrente e arretrato, in VM(3660) inserire l’importo complessivo.
Dati necessari per elaborazione
Oltre ai dati indicati nel paragrafo “Lavoratori in genere” (capitolo “Assunzione”) sono necessari anche i dati riportati nella seguente tabella.
DP Descrizione Valori ammessi Note Ob
133 Codice qualifica 6 Essendo un soggetto privo di qualifica
particolare, occorre utilizzare il codice 6 ovvero “Altre_Qualifiche”.
(*)
134 Codice categoria/livello 0 Medesimo discorso del campo
precedente. (*)
147 Lavoratore Particolare 7 Il codice “7” connota il soggetto come percipiente particolare. (*)
(*) Campo obbligatorio, salvo quanto indicato nel campo “Note”.
Altri Dati
I seguenti dati saranno assegnati ai relativi DP alla prima elaborazione.
DP Descrizione Valore Note Ob
122 Codice Imposta N Indica che trattasi di lavoratore non
soggetto a IRPEF.
998 Enpals Codice Filiale 99 Viene inserito il valore indicato per non esporre eventuale matricola ENPALS sul cedolino.
(1)
(1) Nella Tabella Filiali deve essere presente una filiale 99 con matricole vuote. Pertanto è sufficiente creare nella tabella predetta il Codice 99.
UNIEMENS
I dati previsti dal flusso devono essere trasmessi in capo al richiedente ovvero in capo al lavoratore.
Pertanto nel lavoratore dipendente devono essere presenti i seguenti dati:
• DP(319) = Importo corrisposto al coniuge
• (*) DP(606) = Fascia di reddito
• (*) DP(607) = Numero componenti familiari
• (*) DP(608) = Numero identificativo tabella INPS (*) Dati validi fino al periodo di paga giugno 2019.
Abbiamo ritenuto importante indicare nella busta paga del lavoratore (voci neutre), in separate voci, l’importo corrente ed eventuale arretrato, al fine di un miglior controllo del flusso Uniemens.
Nel corpo del cedolino è prevista la voce n.3650 di tipo “Neutro” per evidenziare l’importo corrente corrisposto al coniuge.
La voce 3650 si comporta esattamente come la 5100, ovvero tiene conto delle assunzioni, cessazioni, part-time e quant’altro affinché l’importo corrisposto sia eventualmente riproporzionato secondo l’attuale normativa.
In caso di corresponsione anche di arretrati al coniuge inserire l’importo arretrato con VM(5120).
12.2. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI
Premessa
Di seguito nel Quadro Normativo sono indicate le modalità di accesso, presentazione e fruizione dello sconto.
Sempre di seguito sono riportate le norme relative all’anno di competenza e le modalità operative di AlaPag, quest’ultime invariate rispetto all’anno precedente.