Questo tipo di trasformazione non capita raramente e potete utilizzare il metodo descritto in questo capitolo oppure seguire la fasi operative descritte nel capitolo “Elaborazione + Cedolini”.
Per questo tipo di trasformazione solo la parte cd fiscale merita attenzione ed in particolare sui seguenti aspetti:
• Detrazioni e Credito L190 Detrazioni e Credito L190:
Riteniamo più logico calcolare le detrazioni e riconoscere il credito L190 sul secondo cedolino.
Ai fini della CU è necessario presentare due certificazioni per dare distinta indicazione dei dati previdenziali.
Primo Cedolino
Dati Percipienti (DP):
Nessuna particolarità, si segnala soltanto la data di cessazione DP(268) del rapporto come collaboratore, dato significativo anche ai fini della denuncia Uniemens quale fine del periodo di copertura IVS alla gestione separata.
Varianti Mensili (VM):
Forzare (cancellare il contenuto della cella del VM) tutte le voci che non devono essere calcolate, per esempio se scegliete di riconoscere le detrazioni e credito L190 sul secondo cedolino, forzare tutte le voci preposte.
Dal cedolino così elaborato si evincono le voci da forzare (Es. VM(7390)- Credito L190), per le detrazioni invece occorre ricercare le voci all’interno del sistema di calcolo, a tale scopo utilizzare la stampa “Riepilogo Risultati Voci” selezionabile dal menù “Stampe Elaborati”.
Forzare voce 3630 - Numero Mensilità Elaborate (togliere il contenuto della cella VM(3630))
Secondo Cedolino
Dati Percipienti (DP):
Occorre cancellare i dati relativi alle sezione “Collaborazioni”, inserire i dati consueti del lavoratore subordinato ed inoltre intervenire sui seguenti DP:
• DP(147) = blank
• DP(151) = S “CREA NUOVO MOD.O1/M (1)” (*)
• DP(440) = 0 “IMPONIBILE PREVIDENZIALE”
• DP(442) = 0 “TOTALE TRATTENUTE PREVIDENZIALI”
• DP(513) = 0 “CONTRIBUTI IVS”
• DP(998) = 0 “MATRICOLA ENPALS”
Varianti Mensili (VM):
Nessuna particolarità eccetto per l’elaborazione del mese di gennaio, in tal caso seguire le medesime istruzioni riportate in precedenza e precisamente al punto “Attenzione mese di gennaio” del capoverso dedicato al secondo cedolino per i casi di trasf.rapp. da PT a FT e viceversa o da TD a TI.
(*) Dopo la Chiusura Mensile cancellare il rispettivo record dell’archivio “Storico Annuale O1/M (Percipienti/Storico Annuale O1/M).
Altre Operazioni
Dopo la Chiusura Mensile non sono previste operazioni particolari.
Occorre però rilevare che sarà necessario (anche solo per la parte previdenziale) presentare due modelli CUD e pertanto prendete nota che in sede di elaborazione del Modello CUD, attraverso il manuale preposto (Modello CUD) sarà indispensabile seguire le modalità operative indicate nell’apposito capoverso.
RIASSUNZIONE
In caso di riassunzione in corso d’anno duplicare il percipiente con codice maggiore.
Continuare a elaborare con il codice percipiente originario, avendo cura di modificare o cancellare i seguenti DP:
• DP(127) = A
• DP(128) = cancellare codice cessazione
• DP(267) = Inserire nuova data assunzione
• DP(268) = cancellare data cessazione
• DP(269) = cancellare o modificare data prossimo scatto
• DP(406) = cancellare numero scatti
• DP(427) = cancellare importo scatti
Alla prima elaborazione occorre cancellare una serie d’informazioni relative al rapporto precedente, ad esempio i dati del TFR.
Allo scopo è previsto apposito DP da valorizzare con “S” e precisamente:
• DP(177) = S
Sarà cura del Sistema di Calcolo, per tramite dell’attivazione del DP(177), farsi carico di azzerare o cancellare i dati del precedente rapporto non più utili per il nuovo rapporto
Percipiente Duplicato:
Il codice del precipiente duplicato sarà utilizzato ai fini della CU per certificare l’eventuale TFR erogato nel precedente rapporto.
Si consiglia inoltre di attivare o cancellare i seguenti DP:
• DP(121) = cancellare – Lavoratore INAIL
• DP(122) = N – Lavoratore no Irpef
L’attivazione dei DP di cui sopra evita di farlo in sede di elaborazione CU.
Così operando, in fase di elaborazione della CU si rende solo necessario forzare la voce che attiva i dati previdenziali come indicato nella circolare dedicata alla CU.
5. T.F.R. DESTINAZIONE
Premessa
Nel caso di prima occupazione ed entro sei mesi dalla data di assunzione, pena TFR al F.do INPS per silenzio/assenso, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria scelta sulla destinazione del TFR tramite il Mod.TFR2 (il Mod.TFR1 era valido per i lavoratori assunti ante 2007).
Con la Delibera del 25 ottobre 2017, la COVIP ha variato le procedure di scelta della destinazione del TFR da parte dei lavoratori dipendenti che iniziano un nuovo rapporto di lavoro.
Nel caso specifico di un dipendente riassunto che abbia conferito il TFR a una forma pensionistica complementare e, a causa della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma (*), non abbia riscattato integralmente la sua posizione, il dipendente avrà sei mesi di tempo dalla data di assunzione per scegliere la forma pensionistica cui conferire il TFR maturato e l’eventuale percentuale di TFR da destinare.
(*) La perdita dei requisiti avviene quando un lavoratore, nel precedente rapporto di lavoro, ha aderito al Fondo di PC previsto dal CCNL e il nuovo rapporto di lavoro prevede, per effetto di un diverso CCNL, un Fondo diverso dal precedente.
Per esempio precedente rapporto Fondo COMETA (CCNL Industria Metalm.), nuovo rapporto di lavoro Fondo FONTE (CCNL Commercio).
A puro titolo organizzativo, si consiglia di fare compilare il Mod.TFR2 all’atto dell’assunzione, evitando così eventuali conguagli in caso di scelta (entro sei mesi dall’assunzione) da parte del lavoratore di destinare il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare con effetto retroattivo.
Portabilità TFR:
Può il lavoratore trasferire quote pregresse di TFR maturato ad un F.do di Previdenza Complementare?
Innanzi tutto, occorre ravvisare, chi (in pratica) detiene il TFR accantontano.
Gli attori sostanzialmente possono essere tre, ovvero:
• Datore di lavoro
• Altro F.do di Previdenza Complementare
• INPS F.do Tesoreria (per il TFR maturato e versato all’INPS dal 01/01/2007)
Al riguardo, si precisa altresì che l’istituto della portabilità è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005.
Datore di lavoro:
Come predetto, il lavoratore può esercitare la scelta entro sei mesi dalla data di assunzione, quindi qualora la scelta di destinare il TFR ad un F.do, avviene per esempio al quarto mese dall’assunzione, il lavoratore ha diritto di trasferie le quote di TFR maturate dall’inizio del rapporto di lavoro.
Le norme che regolano la destinazione del TFR non prevedono espressamente il caso in cui il lavoratore che aderisca ad un F.do di PC dopo i sei mesi dall’assunzione, la portabilità del TFR pregresso al F.do.
Sull’argomento è intervenuta la COVIP, con risposta al quesito del maggio 2014.
La COVIP, ha avuto modo di precisare che qualora il TFR pregresso sia rimasto nella disponibilità dell’azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, è possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
A parere di chi scrive, sono due i problemucci scaturiti dal versamento al F.do di quote TFR rimaste in azienda:
1. Il datore di lavoro non beneficia dello sconto contributivo previsto (F.do garanzia TFR 0,20% + misura compensativa 0,28%), senonchè provveda a produrre i DM10 Vig, con costi amministrativi che probabilmente assorbiscono del tutto quanto potrebbe recuperare dall’INPS.
2. Rivalutazione TFR che fare? – Trasferire anch’essa al F.do PC oppure erogarla direttamente al lavoratore. A Voi la scelta senza trascurare eventuali problemi in sede di Mod.CU.
Non c’è dubbio, che se la richiesta del lavoratore di trasferire il TFR accantonato avviene all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per il datore di lavoro, erogarlo al F.do, oppure al lavoratore, poco cambia.
Rimane sempre il rammarico e a ns avviso il danno subito, per la mancata possibilità di recuperare lo 0,48% in termini di contributi previdenziali.
Altro F.do di Previdenza Complementare:
Questo caso, ove il datore di lavoro non è coinvolto, è disciplinato dall’articolo 14 del D.lgs n. 252/2005.
Il comma 6 precisa che “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica”.
In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
INPS F.do Tesoreria:
Riguardo, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita del lavoratore, è stato mantenuto in azienda e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza della COVIP.
L’INPS, con messaggio n.413 del 04/02/2020, chiarisce la proria posizione, motivando l’impossibilità di trasferire quote versate all’Istituto a forme di Previdenza Complementare.
Quindi, in caso di adesione del lavoratore ad un F.do di PC, potrà trasferire ad esso solo il TFR maturando.
Mod.TFR2:
Le informazioni dedotte dal Mod.TFR2 devono essere trasmesse all’INPS tramite il flusso Uniemens.
A tal proposito, dopo l’invio del primo flusso Uniemens contenente la denuncia individuale del lavoratore in oggetto, è possibile attraverso il sito dell’INPS verificare la scelta effettuata.
I dati da indicare nell’Uniemens prescindono dalla scelta fatta dal lavoratore in merito, ovvero, vanno trasmessi i dati, sia nel caso di mantenimento del TFR in azienda e sia nel caso di trasferimento presso un F,do di Previdenza Complementare.
Per ogni singolo lavoratore, il flusso UNIEMENS <GestioneTFR> prevede due sottoelementi, di cui l’elemento
<DestinazioneTFR> deve essere trasmesso SOLO UNA VOLTA e successivamente solo in caso di variazione della scelta del lavoratore, mentre l’elemento <MeseTFR> tutti i mesi, anche nel caso di TFR a zero (Es.
Aspettativa).
Elemento <GestioneTFR>:
Per tutti i lavoratori in forza al 31/12/2006 i dati sono stati indicati nel flusso Uniemens di competenza luglio 2007 (data di entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione della scelta operata dal lavoratore sul proprio TFR) Per semplificare l’inserimento dei dati, le formule del sistema di calcolo assegnano automaticamente dei valori di default salvo inserimento manuale dei dati.
In pratica se il campo è compilato il programma non effettua alcuna modifica in caso opposto assegna le informazioni di default contenute nella formula del Sistema di Calcolo.
I valori di default sono stati decisi sulla base della valutazione della maggior parte dei casi.
Di seguito sono indicati per ogni tipo di scelta i DP da attivare ai fini del flusso.
L’elemento <Gestione TFR> deve essere trasmesso solo una volta, quindi in caso di nuova assunzione oppure passaggio diretto, restano validi i dati già trasmessi dal precedente datore di lavoro.
Occorre ritrasmettere l’elemento <Gestione TFR> solo in caso di variazione della scelta effettuata in precedenza.
Elemento <MeseTFR>:
Elemento gestito in automatico.
A seguito dell’introduzione della Quir (TFR mensile) l’istituto ha previsto (a partire dal mese di competenza di maggio 2015) nuove informazioni nel flusso ed in questo caso di troviamo di fronte ad una variazione della scelta.
Infatti, un lavoratore può optare per la Quir solo se ha un’anzianità aziendale superiore ai sei mesi e quindi deve comunque entro sei mesi dall’assunzione presentare il Mod.TFR2.
Pertanto nei primi sei mesi occorre trasmettere la prima scelta e successivamente la variazione della scelta iniziale.
Di seguito sono indicate le modalità operative da seguire secondo le scelta o variazione della medesima (nuova scelta) da parte dei lavoratori.