all’istituto che in precedenza era stata a carico INPS.
8. Q.U.I.R. - TFR MENSILE
PREMESSA
La Legge di Stabilità 2015 attraverso i commi da 26 a 33 dell’art.1 ha previsto, con libera scelta da parte del lavoratore, l’erogazione mensile di tutto o in parte del TFR maturato nel mese.
L’erogazione del TFR mensile è stato denominato “QUIR” (quota integrativa di retribuzione), di cui le norme attuative sono contenute nel Dpcm n.29 del 20/02/2015, pubblicato in GU n.65 del 19/03/2015 e pertanto in vigore dal 3 aprile 2015 (15 gg dalla pubblicazione in GU).
L’INPS con la circolare n.82 del 23/04/2015 fornisce le istruzioni degli elementi da valorizzare in Uniemens.
Per l’erogazione della Quir, attenersi alle modalità operative indicate in questo capitolo.
NORMATIVA
Prima di descrivere le disposizioni attuative contenute nel Dpcm n.29, ci sembra utile rammentare i commi previsti per il QUIR contenuti nell’art.1 della Legge di Stabilità 2015.
Comma 26:
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori agricoli.
Inoltre possono chiedere di percepire anche la quota eventualmente già destinata alla previdenza complementare.
La scelta è valida per i periodi di paga dal 1.3.2015 al 30.6.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore.
Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82).
Comma 27:
Le somme erogate a titolo di TFR mensile sono escluse dal reddito complessivo per la verifica dell’erogazione del Credito L190 (bonus Renzi).
Comma 28:
Per i datori di lavoro che non optino per la garanzia assistita sulla quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione si applicano le misure compensative per le imprese già previste per la devoluzione del TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria presso l'INPS ovvero deduzione dal reddito d'impresa del 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) .
Comma 29:
Per i datori lavoro con meno di 50 dipendenti che optino, invece, per la garanzia assistita, si applica unicamente l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia INPS (0,20%). I predetti datori di lavoro debbono comunque versare un contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile previdenziale.
Comma 30:
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo presso l'INPS, di cui al successivo comma 32, e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.
Comma 31:
Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono tempestivamente chiedere all'INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una banca o gli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro, da stipulare fra il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI.
Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota del TFR.
Comma 32:
E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Comma 33:
Le modalità attuative del TFR in busta paga saranno disciplinate mediante DPCM da emanare entro gennaio 2015.
Il comma 33 è stato disatteso in quanto il Dpcm è stato approvato il 20 febbraio 2015.
Dpcm n.29/2015:
Con il decreto in oggetto sono completate le previsioni normative per rendere operativo il comma 26 dell’Art.1 della Legge 190/2014.
Di seguito sono riassunti per argomento le varie disposizioni.
Entrata in vigore della disposizione:
Il Dpcm n.29/2015 è entrato in vigore il 3 aprile 2015 a seguito degli ordinari giorni di vacatio legis.
La soglia del 3 aprile fa pensare che la prima possibilità di erogazione della Quir sia il mese di maggio in virtù del fatto che il datore di lavoro deve provvedere all’erogazione del TFR mensile nel mese successivo alla richiesta.
Tuttavia la disposizione di cui al Dpcm deve essere identificata quale norma prettamente amministrativa, e che la Legge 190 (Legge di stabilità) considera il diritto di opzione sul TFR maturando dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Detto ciò, alcuni ritengono che le domande pervenute a marzo sono valide per la liquidazione della Quir a partire dal mese di aprile.
Sotto questo aspetto l’INPS, per mezzo della circolare n.82/2015 (ultimo capoverso del punto 4), asserisce che la domanda al datore di lavoro non può essere datata anteriormente al 3 aprile con la conseguenza che l’erogazione della Quir non può avvenire prima della mensilità di maggio 2015.
Altro dubbio, sull’erogazione della Quir già con aprile 2015, si manifesta per le aziende (più 50 addetti) obbligate al versamento del TFR maturande al F.do Tesoreria dell’INPS.
Considerato che l’INPS con la circolare n.82/2015 si è espressa per l’erogazione a partire dal mese di maggio, la Quir eventualmente erogata in aprile potrebbe configurarsi come omesso versamento al Fondo Tesoreria con tutto ciò che ne consegue in termini sanzionatori.
Visto e considerato che il Ministero o chi per esso, non si è ancora pronunciato in merito al limite temporale di presentazione della domanda, consigliamo di erogare la Quir a partire dal mese di maggio.
Nel caso in cui l’azienda richieda il finanziamento assistito, l’erogazione dalla Quir dovrà avvenire al quarto mese dalla richiesta e non dal mese successivo come per la generalità dei datori di lavoro.
A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.
Finanziamento assistito:
Le aziende che si trovino in difficoltà economica hanno la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito.
Le linee guida che regolano il finanziamento sono contenute, nei vari articoli del Dpcm n.29 e nell’accordo quadro sottoscritto tra ABI, Ministero del lavoro e Ministero dell’economia del 20/03/15.
Per non appesantire questo capitolo, preferiamo non indicare la prassi per il finanziamento assistito.
Riteniamo che la gestione della Quir con finanziamento assistito comporta un surplus di lavoro non indifferente e quindi auspichiamo che nessuno dei Vs clienti ne faccia richiesta.
Al fine di alimentare lo specifico Fondo di garanzia (ex art.1, c.32 legge 190/2014) è prevista una contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari al 0,20% da calcolarsi sull’imponibile previdenziale del mese.
Lavoratori interessati:
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno 6 mesi di anzianità di servizio, possono esercitare l’opzione di ricevere la quota di TFR maturata mensilmente unitamente alla retribuzione.
L’opzione è valida sul TFR maturando dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.
A tal proposito, si ritiene che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non sono validi ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Quir (6 mesi).
Al riguardo è bene far presente ai dipendenti che la richiesta non può essere revocata e pertanto non sono possibili ripensamenti.
Nell’allegato A del Dpcm è riprodotto il fac simile del modulo di richiesta della QUIR da parte del lavoratore interessato.
Il predetto modulo lo potete scaricare anche attraverso il nostro sito e precisamente da “?/Documenti/Normativa/TFR modulo QUIR”.
Possono richiedere la liquidazione mensile del TFR anche coloro che hanno conferito tutto o in parte il proprio TFR ad un F.do di Previdenza Complementare.
Il decreto, precisa che nel corso del periodo di durata della Quir (fino a giugno 2018), permane comunque l’adesione al F.do nonché l’eventuale contribuzione a suo carico e/o carico azienda.
Resta il dubbio se vige un obbligo da parte dell’azienda di comunicare al F.do la sospensione temporanea del versamento del TFR, a tal proposito si segnala che il F.do Previndai con nota del 16/03/15 invita le aziende di darne comunicazione via fax.
Lavoratori esclusi:
Per precisa indicazione nel decreto non possono presentare domanda alcune categorie di lavaratori, di cui:
a) Lavoratori domestici
b) Lavoratori dipendenti del settore agricolo
c) Lavoratori per i quali la legge (es. Cassa Edile) ovvero il CCNL (anche per tramite della contrattazione di secondo livello o aziendale) prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso terzi
d) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali
e) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.181/bis della legge fallimentare
f) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art.67, c.3, l.d), della legge fallimentare
g) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi d’integrazione salariale straordinaria e in deroga
h) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all’art.7, della Legge n.3/2012.
L’erogazione della Quir è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello dell’insorgenza delle condizioni ostative e per tutto il periodo delle stesse nei casi di cui sopra indicati con lettera e), f), g) e h).
Segnaliamo un’altra situazione per la quale il lavoratore è impossibilitato a presentare la domanda e precisamente in caso di cessione del quinto dello stipendio e/o pignoramento, a terzi.
Infatti nel modulo di richiesta è espressamente indicato che il lavoratore dichiara di; “non aver vincolato o ceduto il TFR, a garanzia di contratti di prestito”.
Pur se non espressamente indicato nella domanda, si ritiene che anche il vincolo di pignoramento del 1/5 del TFR, peraltro derivante da disposizione del giudice, impedisce il diritto alla corresponsione della Quir.
O tutto o niente:
L’art. 4 del Dpcm n.29 afferma che la Quir da liquidare è pari alla quota totale maturanda del TFR, al netto del contributo dello 0,50%.
Tale precisazione non lascia spazio a dubbi ovvero non consente opzioni volte a richiedere solo una parte del TFR maturande.
In caso di assunzioni a tempo indeterminato con esenzione totale dei contributi (TRIE), la Quir non sarà abbattuta del contributo dello 0,50 (nel limite della fruizione massima € 8.060,00).
Aspetti Fiscali:
La Quir rientra nel reddito complessivo e quindi assoggettata a tassazione ordinaria tramite l’applicazione dei consueti scaglioni di reddito, così come previsti dall.art.11 del Tuir.
In favore della determinazione del Credito L190 (bonus Renzi), la previsione normativa esclude la Quir ai fini della verifica del limite del reddito complessivo.
In occasione dell’interrogazione parlamentare n.5-05354 del 16/04/2015 è stato chiarito:
• Effetto relativo al diritto del Credito L190 (bonus Renzi) – La Quir, incrementando il reddito complessivo, potrebbe generare un’imposta a debito (rispetto all’ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente) e quindi far scattare il presupposto per il riconoscimento del bonus.
Per i lavoratori all’estero a cui si applica la disposizione contenuta nel comma 8-bis dell’art.51 del Tuir, la Quir erogata non determina un nuovo reddito tassabile in quanto periodo già coperto dalla retribuzione convenzionale applicabile.
Con riferimento al calcolo dell’aliquota da applicare al normale TFR (tassazione separata), si rileva che l’importo della Quir non deve essere computata nel reddito di riferimento e per contro invece si deve tenere conto nell’anzianità del periodo di maturazione della Quir (Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica 1 ottobre 2015 n.954-45/2015).
Aspetti Previdenziali:
La Quir non è imponibile ai fini previdenziali e si presume anche a quelli assistenziali.
Di riflesso si ritiene anche per i premi Inail, anche se sarebbe utile un chiarimento in merito.
Inoltre l’erogazione del TFR mensilmente fa sì che l’azienda benefici dell’esonero contributivo del F.do garanzia TFR (0,20% o 0,40% per i dirigenti industria) nonché della misura compensativa (0,28%).
Le aziende che optino per il finanziamento assistito possono beneficiare del solo esonero contributivo del F.do garanzia TFR (0,20% o 0,40%) ed inoltre devono versare un contributo aggiuntivo di finanziamento pari allo 0,20%
(ex art.1, c.32 legge 190/2014).
L’esonero del 0,20% (o 0,40%) opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima.
Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, l’esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..
Si precisa che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 (TRIE).
Effetti sulla tassazione del TFR:
Il Dcpm e precisamente il comma 2 dell’art.4, afferma che la Quir non entra nella determinazione della aliquota di tassazione del TFR.
Ciò significa che la Quir non entrerà in gioco in fase di cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi la tassazione ordinaria sulla Quir non sarà presa come imposte anticipate sul TFR.
Rimane il dubbio in merito all’anzianità maturata utile per il calcolo del reddito di riferimento.
Di riflesso, si può supporre che detto periodo non possa essere considerato utile nella definizione del reddito di riferimento
In attesa di un eventuale chiarimento in merito e considerato che alla stato attuale ciò che si può supporre potrà essere smentito, l’anzianità maturata nel periodo di erogazione della Quir sarà considerata utile nella definizione del reddito di riferimento.
In ogni caso, occorre sempre tenere a mente che la tassazione applicata al TFR è a titolo d’acconto, la tassazione finale sarà calcolata dall’AE sulla scorta della media reddituale degli ultimi 5 anni.
Effetti negativi e positivi:
Premesso che non può e non deve essere il datore di lavoro a preoccuparsi di dare risposte al lavoratore sulla bontà o meno della Quir.
Conviene o non conviene per il lavoratore?
Secondo le nostre riflessioni, sono maggiori gli aspetti negativi che quelli positivi.
La tassazione separata del TFR è più favorevole di quella ordinaria in quanto prende in considerazione un’aliquota media calcolata sul periodo di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, anche se per disposizione normativa detta aliquota sarà ricalcolata dagli uffici finanziari prendendo a riferimento i redditi degli ultimi 5 anni.
Altro aspetto negativo è il riflesso sulle detrazioni, infatti le detrazioni diminuiscono con l’aumentare del reddito, senza contare il reddito Isee utile al riconoscimento di varie agevolazioni.
Gli effetti positivi si possono verificare per i lavoratori con carichi familiari tali da non poter godere in pieno di tutte le detrazioni spettanti oppure l’incremento del reddito complessivo, potrebbe generare un’imposta a debito (rispetto all’ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente) e quindi far scattare il presupposto per il riconoscimento del Credito L190 (bonus Renzi).